SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

21 ottobre 1997

Causa T-168/96

Catherine Patronis

contro

Consiglio dell'Unione europea

«Dipendenti — Rifiuto di promozione — Scrutinio per merito comparativo — Congedo per malattia e infortunio — Presa in considerazione dell'attività effettivamente svolta durante il periodo di riferimento»

Testo completo in francese   II-833

Oggetto:

Ricorso diretto all'annullamento di un rifiuto di promozione.

Esito:

Rigetto.

Sunto della sentenza

La ricorrente, entrata in servizio presso il Consiglio il 16 maggio 1980, veniva incaricata, il 1o luglio successivo, dell'organizzazione e della direzione della sezione greca della centrale di dattilografia. Il 1o luglio 1981 la predetta veniva nominata al posto di assistente di grado B3 e, successivamente, il 1o giugno 1987, promossa al grado B2.

La ricorrente figurava in sesta posizione, per ordine di anzianità, nell'elenco dei 36 dipendenti in possesso, al 1o ottobre 1995, dell'anzianità richiesta per beneficiare di una promozione al grado Bl, nell'ambito dell'esercizio di promozioni 1995. Nove sono i posti di grado Bl da coprire per promozione.

Nel rapporto dell'autorità avente il potere di nomina (l'«APN») il comitato consultivo di promozione per la categoria B (il «comitato consultivo») proponeva, all'unanimità, di promuovere al grado Bl nove dipendenti, tra cui non figurava là ricorrente. Tale elenco è pubblicato nella Comunicazione al personale n. 163/95 del 7 dicembre 1995.

L'APN, successivamente, procedeva alla promozione al grado Bl dei nove dipendenti proposti dal comitato consultivo.

Il 7 marzo 1996 la ricorrente proponeva avverso il rifiuto dell'APN di promuoverla un reclamo, registrato il 13 marzo successivo. Con decisione 11 luglio 1996, di cui la ricorrente accusava ricevimento il 5 agosto successivo, tale reclamo veniva respinto.

A sostegno del rigetto del reclamo, ľ APN considerava in particolare che «(...) a seguito di scrutinio per merito comparativo ed esame dei rapporti informativi, il [comitato consultivo] ha dovuto operare una cernita tra i candidati meritevoli. In tale contesto, uno degli elementi presi in considerazione è stato quello delle prestazioni effettive. Orbene, dato che la sua presenza effettiva sul lavoro era diminuita a causa del suo congedo per malattia e infortunio, il [comitato consultivo! non ha infine potuto prenderla in considerazione per un'eventuale promozione».

La ricorrente è stata successivamente promossa al grado Bl con decorrenza 1o gennaio 1996.

Nel merito

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 45 dello Statuto

Il comitato consultivo ha potuto accertare, da un lato, che il numero dei giorni di congedo per malattia e infortunio della signora Patronis durante il periodo di riferimento aveva abbreviato in misura sostanziale l'effettiva durata del suo periodo di servizio e, dall'altro, che le sue assenze per malattia e infortunio avevano di gran lunga superato quelle di ciascuno dei nove dipendenti promossi (punto 31).

Anche se non ha proceduto a un controllo sistematico di tutti i congedi per malattia e infortunio contabilizzati a carico di tutti i candidati alla promozione, il comitato consultivo non poteva comunque fare altro che concludere per uno scarto considerevole tra il numero di assenze per malattia e infortunio della signora Patronis e quello dei nove candidati promossi (punto 32).

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, tenuto conto del ridotto numero dei posti disponibili in bilancio e del paragrafo 1 delle linee direttrici per i rappresentanti del personale in seno ai comitati di promozione, fissate dal comitato del personale il 17 novembre 1994 (linee direttrici), secondo le quali, a parità di meriti, può essere anche presa in considerazione la presenza effettiva al lavoro, il Consiglio ha, in via subordinata, preso legittimamente in considerazione il periodo di effettiva attività svolto dalla signora Patronis e ha promosso in via prioritaria, a parità dei restanti meriti, dipendenti che avevano, in più, obiettivamente mostrato maggiore assiduità nelle loro prestazioni e in tal modo servito, in misura nettamente superiore a quella dell'interessata, la continuità e, quindi, l'interesse del servizio durante il periodo di riferimento (punto 34).

Infatti il comitato consultivo di promozione non è tenuto a basarsi unicamente sui rapporti informativi dei candidati, ma può fondare la sua valutazione anche su altri aspetti dei loro meriti, come altre informazioni riguardanti la loro posizione amministrativa e personale, tali da relativizzare il giudizio basato unicamente sui rapporti informativi (punto 35).

Riferimento: Tribunale 25 novembre 1993, cause riunite T-89/91, T-21/92 e T-89/92, X/Commissione (Race. pag. II-1235, punti 49 e 50)

L'interpretazione dell'art. 45 dello Statuto legittimamente operata dall'istituzione non può essere rimessa in discussione, in virtù del principio del rispetto della gerarchia delle norme, né dal parere della commissione paritetica né dalle linee direttrici (punto 36).

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione

La decisione che rigetta il reclamo espone brevemente, ma in modo sufficientemente chiaro, la ragione per cui il Consiglio ha scartato la candidatura della ricorrente a una promozione e la cui fondatezza costituisce esattamente l'oggetto del primo motivo (punto 41).

Ne consegue che la motivazione della decisione che rigetta il reclamo ha, da un lato, __ fornito all'interessata le indicazioni necessarie per proporre utilmente il presente ricorso e, dall'altro, messo il Tribunale in grado di esercitare il suo sindacato di legittimità della decisione impugnata (punto 42).

Riferimento: Corte 1o giugno 1983. cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione (Race. pag. 1789, punti 47 e 48); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione(Racc. pag. II-1465, punto 62)

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 26 dello Statuto

L'art. 26 dello Statuto ha lo scopo di garantire il diritto alla difesa del dipendente contro decisioni dell'APN influenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera adottate sulla base di fatti aventi ad oggetto il suo comportamento e di cui non vi è traccia nel fascicolo personale (punto 46).

Riferimento: Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Race. pag. 739, puntoli); Tribunale 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Race, pag. II-735, punto 78)

Il terzo motivo è inconferente dato che il Consiglio ha legittimamente preso in considerazione i giorni di congedo per malattia e infortunio della signora Patronis, e che questa non ha negato di aver ricevuto dall'amministrazione, mano a mano che i congedi per malattia andavano realizzandosi, gli estratti ad essi relativi e non ne ha contestato l'esattezza (punto 47).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.