1 Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione, adottata nell'ambito del Trattato CECA, con cui viene constatata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne viene ordinata la restituzione - Impresa beneficiaria dell'aiuto che non ha presentato un ricorso contro la decisione con cui viene avviata la procedura di esame dell'aiuto - Legittimazione ad agire
(Trattato CECA, art. 33)
2 CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione da parte della Commissione - Aiuti regionali all'investimento - Termine imposto alla Commissione per pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune che scade il 31 dicembre 1994 - Incompetenza della Commissione ad autorizzare un aiuto dopo tale data - Conseguenza - Incompatibilità dell'aiuto con il mercato comune
[Trattato CECA, art. 4, lett. c); decisione della Commissione 3855/91/CECA, artt. 1, 5 e 6]
3 CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione da parte della Commissione - Aiuti regionali all'investimento - Presupposti - Notifica in tempo utile dei progetti di aiuto - Inosservanza del termine - Effetti
(Decisione della Commissione 3855/91/CECA, artt. 5 e 6, n. 1)
4 CECA - Aiuti alla siderurgia - Recupero di un aiuto illegittimo - Eventuale legittimo affidamento dei beneficiari - Tutela - Presupposti e limiti
5 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisioni CECA
(Trattato CECA, art. 15, primo comma)
6 Qualora una decisione della Commissione con cui viene constatata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne viene ordinata la restituzione produca effetti giuridici propri, l'impresa beneficiaria dell'aiuto dispone di un mezzo d'impugnazione di tale provvedimento, indipendentemente dal fatto che essa abbia o no impugnato la decisione di avviare la procedura di esame dell'aiuto.
7 Per quanto riguarda l'applicazione della decisione 3855/91, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, la scadenza del 31 dicembre 1994 fissata per il pagamento degli aiuti regionali all'investimento costituisce necessariamente la data limite imposta alla Commissione per statuire sulla compatibilità di questa categoria di aiuti. Dopo la scadenza di questo termine, tali aiuti non possono più essere considerati compatibili con il mercato comune sulla base dell'art. 1, n. 1, della decisione 3855/91 e sono quindi vietati ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.
Infatti, tenuto conto delle disposizioni della decisione n. 3855/91, gli aiuti in essa considerati possono essere attuati solo dopo essere stati previamente autorizzati dalla Commissione. D'altra parte, contrariamente alle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti statali, che autorizzano permanentemente la Commissione a statuire sulla loro compatibilità, la deroga prevista dalla decisione 3855/91 al principio del divieto assoluto degli aiuti sancito dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA è limitata nel tempo e deve quindi essere interpretata in maniera ancora più restrittiva in quanto, in base all'undicesimo `considerando' della decisione, «dato il carattere di deroga degli aiuti regionali a favore degli investimenti, sarebbe ingiustificato mantenerli oltre il periodo utile per consentire l'ammodernamento degli impianti in oggetto, valutato in tre anni».
8 Come risulta dalla struttura delle disposizioni procedurali della decisione 3855/94/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, e in particolare dal suo art. 6, n. 1, quest'ultima ha inteso concedere alla Commissione un termine di almeno sei mesi per pronunciarsi sulla compatibilità dei progetti di aiuto notificati.
La Commissione, dovendo quindi disporre, per quanto riguarda gli aiuti regionali a favore dell'investimento ai sensi dell'art. 5 di tale decisione, di un termine di almeno sei mesi prima della data limite del 31 dicembre 1994 per procedere all'apertura e alla chiusura del procedimento prima di questa data limite, non è più tenuta, qualora un progetto di aiuto sia stato notificato successivamente al 30 giugno 1994, ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, una decisione con cui si pronuncia sulla sua compatibilità.
9 Le imprese beneficiarie di un aiuto statale possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora sia stato concesso nel rispetto della procedura, di cui un operatore economico diligente dev'essere in grado di accertarsi. Inoltre, un singolo può avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento solo qualora l'amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere in lui fondate aspettative.
10 La motivazione di una decisione soddisfa i requisiti dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA, qualora faccia apparire in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dalla Commissione e consenta agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, al fine di tutelare i propri diritti e di verificare la fondatezza della decisione, nonché al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo al riguardo.