Parole chiave
Massima

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1 Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Destinatario di una decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune

(Trattato CE, art. 173, quarto comma)

2 Concorrenza - Concentrazioni - Regolamento n. 4064/89 - Ambito di applicazione territoriale

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 1]

3 Concorrenza - Concentrazioni - Operazione di concentrazione progettata da imprese stabilite all'esterno della Comunità - Operazione produttiva di effetti nella Comunità - Applicazione del regolamento n. 4064/89 - Ammissibilità con riferimento al diritto internazionale pubblico

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89)

4 Diritto comunitario - Interpretazione - Atti delle istituzioni - Posizioni sostenute al momento dell'elaborazione - Natura sussidiaria rispetto alla formulazione e allo scopo dell'atto

5 Concorrenza - Concentrazioni - Regolamento n. 4064/89 - Ambito di applicazione - Posizione dominante collettiva - Inclusione

(Trattato CE, artt. 85 e 86; regolamento del Consiglio n. 4064/89)

6 Concorrenza - Concentrazioni - Esame da parte della Commissione - Valutazioni di carattere economico - Potere discrezionale di valutazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2)

7 Concorrenza - Concentrazioni - Valutazione della compatibilità con il mercato comune - Esistenza di vincoli strutturali preliminari all'operazione di concentrazione - Modifica dei rapporti di concorrenza a seguito dell'organizzazione

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89)

8 Concorrenza - Concentrazioni - Valutazione della compatibilità con il mercato comune - Esistenza di una posizione dominante che ostacola l'effettiva concorrenza - Prova - Parti di mercato

[Trattato CE, art. 3, lett. g); regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 3]

9 Concorrenza - Concentrazioni - Valutazione della compatibilità con il mercato comune - Posizione dominante collettiva - Criteri - Legami strutturali tra le imprese interessate - Criterio non necessario

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 3)

10 Concorrenza - Concentrazioni - Esame da parte della Commissione - Impegni delle imprese interessate idonee a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, nn. 2 e 3, e 8, n. 2)

Massima

1 Un ricorso di annullamento promosso da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo in quanto il ricorrente abbia interesse a che sia annullato l'atto impugnato; così è in particolare quando esso consente di evitare che l'asserita illegittimità si ripeta in futuro.

L'impresa destinataria di una decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune ha interesse ad agire e a che sia esaminata dal giudice comunitario la legittimità di tale decisione.

2 L'art. 1 del regolamento n. 4064/89 non richiede, perché un'operazione di concentrazione sia considerata di dimensioni comunitarie e rientri di conseguenza nel suo ambito di applicazione, che le imprese di cui trattasi siano stabilite nella Comunità né che le attività estrattive e/o di produzione che costituiscono l'oggetto della concentrazione vengano svolte nel territorio della Comunità.

3 Allorché è prevedibile che un'operazione di concentrazione progettata da imprese stabilite all'esterno della Comunità produca un effetto immediato e sostanziale nella Comunità, l'applicazione del regolamento n. 4064/89 è giustificata con riferimento al diritto internazionale pubblico.

Il fatto che nel contesto di un mercato mondiale altre parti del mondo siano interessate dalla concentrazione non può impedire alla Comunità di esercitare il suo controllo su un'operazione di concentrazione che interessa sostanzialmente la concorrenza all'interno del mercato comune creando una posizione dominante.

4 Nell'interpretazione di un atto legislativo comunitario, deve attribuirsi alle posizioni sostenute nel corso della sua elaborazione dall'uno o dall'altro Stato membro importanza minore che alla formulazione e agli obiettivi dell'atto di cui trattasi. A questo proposito, il fatto che, successivamente all'adozione di tale atto, taluni Stati membri ne contestino una interpretazione non può implicare che questa sia esclusa. Infatti, poiché gli Stati membri non sono vincolati alle posizioni che essi hanno potuto accettare nel corso delle delibere in seno al Consiglio, non si può escludere che uno di essi cambi parere o decida di sottoporre la questione della legittimità di detto atto al giudice comunitario.

Qualora le interpretazioni letterale, storica e sistematica di un atto non consentano di coglierne la portata esatta, si deve interpretare l'atto di cui trattasi sulla base della sua finalità.

5 Tenuto conto della sua finalità, il regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, è applicabile alle posizioni dominanti collettive. Questo regolamento, a differenza degli artt. 85 e 86 del Trattato, è destinato ad essere applicato a tutte le operazioni di concentrazione aventi dimensioni comunitarie, qualora esse rischino, a causa dei loro effetti sulla struttura della concorrenza nella Comunità, di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplata dal Trattato. Orbene, un'operazione di concentrazione che crei o rafforzi una posizione dominante delle parti interessate con un'entità terza all'operazione è atta a risultare incompatibile con il regime di concorrenza non falsata voluto dal Trattato. Pertanto, se si accogliesse la tesi secondo cui il regolamento contempla solo le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante delle parti ad essa partecipanti, il suo scopo verrebbe parzialmente disatteso. Tale regolamento si troverebbe così privato di una parte non trascurabile del suo effetto utile, senza che ciò sia necessario all'economia generale del regime comunitario di controllo delle operazione di concentrazione.

6 Nell'ambito della sua valutazione circa l'esistenza di una posizione dominante collettiva al fine del controllo delle operazioni di concentrazione, la Commissione è tenuta a valutare se, in base ad un'analisi prospettiva del mercato di riferimento, l'operazione di concentrazione sottoposta al suo vaglio dia origine ad una situazione nella quale la concorrenza effettiva sul mercato rilevante venga ostacolata in modo significativo da parte delle imprese partecipanti alla concentrazione e da una o più imprese terze che, insieme, hanno, in particolare a causa di fattori di correlazione tra esse esistenti, il potere di adottare sul mercato una medesima linea di azione e di agire in misura considerevole indipendentemente dagli altri concorrenti, dalla loro clientela e, infine, dai consumatori. A tale riguardo, le norme sostanziali del regolamento, in particolare il suo art. 2, attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale, segnatamente per quanto concerne le valutazioni di ordine economico. Di conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull'esercizio di tale potere, che è essenziale nella determinazione delle norme in materia di concentrazioni, deve essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che è implicito nelle norme di carattere economico facenti parti del regime delle concentrazioni.

7 Il fatto che un'impresa eserciti congiuntamente con altre imprese un grado d'influenza considerevole, addirittura decisivo nei confronti di un'altra impresa, non esclude, a priori, la possibilità che esistano rapporti di concorrenza tra queste due imprese che possono essere modificati, ovvero eliminati, a seguito di un'operazione di concentrazione che modifica la struttura di controllo delle dette imprese.

8 Il divieto sancito dall'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89 è l'espressione dell'obiettivo generale assegnato dall'art. 3, lett. g), del Trattato, cioè l'istituzione di un regime che assicuri che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune. Esso verte sulle operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante la quale riguarda una situazione di forza economica detenuta da una o più imprese che conferirebbe loro il potere di ostacolare il mantenimento di un'effettiva concorrenza sul mercato di cui trattasi fornendo loro la possibilità di comportamenti indipendenti in una misura apprezzabile nei confronti dei loro concorrenti, dei loro clienti e, infine, dei consumatori.

L'esistenza di una posizione dominante può risultare da vari fattori che, isolatamente considerati, non sarebbero necessariamente determinanti. Fra tali fattori, l'esistenza di quote di mercato di grande portata è altamente significativa. Tuttavia la detenzione di una quota considerevole del mercato, come elemento di prova dell'esistenza di una posizione dominante non è un dato immutabile. Il suo significato varia da mercato a mercato, secondo la struttura di questi, in particolare per quanto riguarda la produzione, l'offerta e la domanda.

Tuttavia, quote di mercato estremamente importanti costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante. In effetti, la detenzione di una quota di mercato estremamente importante pone l'impresa che la detiene per un periodo di una certa durata, dato il volume di produzione e di offerta che in esso rientra - senza che i detentori di quote notevolmente inferiori siano in grado di soddisfare rapidamente la domanda che vorrebbe orientarsi verso imprese diverse da quella che detiene la quota maggiore -, in una posizione di forza che la rende controparte obbligatoria e che, di per sé, le garantisce, quanto meno per periodi relativamente lunghi, l'indipendenza di comportamento che caratterizza una posizione dominante.

Nel contesto di un oligopolio, la detenzione di quote di mercato elevate da parte dei membri dell'oligopolio non ha necessariamente, rispetto all'analisi di una posizione dominante individuale, il medesimo significato dal punto di vista delle possibilità dei detti membri di adottare, in quanto gruppo, comportamenti indipendenti in una misura apprezzabile nei confronti dei loro concorrenti, dei loro clienti e, infine, dei consumatori. Ciò non toglie che la detenzione, in particolare nel caso di un duopolio, di una quota di mercato elevata sia pure idonea, salvo elementi in senso contrario, a costituire un indizio molto importante dell'esistenza di una posizione dominante collettiva.

9 Due o più entità economiche indipendenti possono detenere insieme una posizione dominante collettiva rispetto agli altri operatori del mercato per il fatto che, su uno specifico mercato, sono unite da legami economici. A questo proposito l'esistenza di legami di tipo strutturale non è un criterio necessario per la constatazione di una siffatta posizione dominante. Infatti, sul piano giuridico o economico, non esiste alcuna ragione di escludere dalla nozione di legame economico la relazione di interdipendenza esistente tra i membri di un oligopolio ristretto all'interno del quale questi ultimi, su un mercato avente le caratteristiche adeguate, in particolare in termini di concentrazione del mercato, di trasparenza e di omogeneità del prodotto, sono in grado di prevedere i loro reciproci comportamenti e sono pertanto fortemente incentivate ad allineare il loro comportamento sul mercato in modo da massimalizzare il loro profitto comune, riducendo la produzione al fine di aumentare i prezzi.

10 Nel contesto del regolamento n. 4064/89, la Commissione è autorizzata ad accettare solo impegni idonei a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune. Gli impegni proposti dalle imprese interessate devono consentire alla Commissione di concludere che l'operazione di concentrazione di cui trattasi non creerebbe e non rafforzerebbe una posizione dominante ai sensi dell'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento.

Pertanto, è indifferente che l'impegno proposto da partecipanti all'operazione di concentrazione possa essere qualificato impegno comportamentale o impegno strutturale. E' vero che gli impegni di carattere strutturale, come l'abbassamento della quota di mercato dell'entità sorta dalla concentrazione tramite la vendita di una filiale, sono in linea di principio preferibili dal punto di vista dello scopo del regolamento, in quanto impediscono definitivamente o quanto meno durevolmente l'emergere o il rafforzarsi della posizione dominante previamente identificata dalla Commissione, senza richiedere, del resto, misure di sorveglianza a medio o a lungo termine. Tuttavia, non può escludersi a priori che impegni a prima vista di tipo comportamentale, come quello di non utilizzare un marchio durante un certo periodo o di mettere a disposizione dei terzi concorrenti una parte delle capacità di produzione dell'impresa sorta dalla concentrazione o, più in generale, l'accesso a un'infrastruttura essenziale a condizioni non discriminatorie, siano anch'essi idonei ad impedire l'emergere o il rafforzarsi di una posizione dominante.