SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

21 ottobre 1998

Causa T-100/96

Miguel Vicente-Nuñez

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Inquadramento — Abbuono di anzianità di scatto — Esperienza professionale e formazione universitaria precedenti all'assunzione»

Testo completo in francese   II-1779

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere, in via principale, l'annullamento della decisione della Commissione 24 maggio 1995 che ha modificato lo scatto attribuito al ricorrente inquadrando quest'ultimo nel grado A7, secondo scatto, alla data del 1o giugno 1991, e non nel grado A7, terzo scatto.

Esito:

Annullamento parziale; rigetto per il resto.

Sunto della sentenza

Dal febbraio 1976 al settembre 1986, il ricorrente lavorava presso l'ambasciata di Spagna a Bruxelles. A partire dal 1o dicembre 1979, egli vi esercitava le funzioni di «capufficio». Nel luglio 1982 il ricorrente otteneva una laurea dopo aver frequentato, dal 1977 al 1982, corsi presso l'Istituto superiore di commercio Saint-Louis in Bruxelles.

Il ricorrente entrava in servizio alla Commissione nel 1986 come dipendente della categoria B. In seguito, egli superava il concorso generale CES/A/6/89 bandito per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori di categoria A, gradi 7 e 6. Per essere ammessi a tale concorso, i candidati dovevano «a) aver compiuto studi universitari sanciti da un diploma (...) o essere in possesso di un'esperienza professionale di livello equivalente; b) possedere un'esperienza professionale di almeno cinque anni in relazione con la natura delle funzioni».

Dopo essere stato nominato amministratore, con decisione di «nomina-trasferimento», ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto»), il ricorrente, con decisione adottata ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, che non consente la presa in considerazione dell'esperienza professionale acquisita anteriormente all'entrata in servizio, veniva inquadrato nel grado A7, primo scatto, con effetto dal 1o giugno 1991. Egli veniva destinato ad un posto che, secondo l'avviso di posto vacante COM/2430/90, richiedeva una laurea o un'esperienza professionale equivalente.

Il 10 febbraio 1994 la Commissione, in una comunicazione relativa alla sentenza del Tribunale 28 settembre 1993, cause riunite T-103/92, T-104/92 e T-105/92, Baiwir e a./Commissione (Race. pag. II-987), invitava i dipendenti che si trovassero nella medesima situazione di quelli cui si riferiva tale sentenza a farsi conoscere affinché venisse riesaminato il loro inquadramento. In caso di revisione dell'inquadramento, l'effetto pecuniario sarebbe stato calcolato solo a decorrere dalla data in cui era stata pronunciata la suddetta sentenza.

Il 4 maggio 1994 il ricorrente chiedeva il riesame del suo inquadramento. Egli esigeva che fosse presa in considerazione, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, l'intera esperienza professionale di livello A acquisita prima della sua entrata in servizio presso la Commissione, con effetto dal 1o giugno 1991. Il 17 giugno 1994 il comitato di inquadramento informava il ricorrente di aver proposto all'autorità che ha il potere di nomina (l'«APN») di reinquadrarlo, con effetto dal 1o giugno 1991, nel grado A7, primo scatto, con dodici mesi di anzianità. Il comitato riteneva che l'esperienza professionale del ricorrente potesse essere presa in considerazione solo a partire dalla data in cui aveva conseguito la laurea. Il 27 giugno il ricorrente rispondeva al comitato d'inquadramento, il quale chiedeva allora il parere del servizio giuridico della Commissione, che, il 18 ottobre 1994, prospettava una soluzione più favorevole al ricorrente, consistente nel riconoscergli una parte della sua esperienza professionale antecedente alla laurea. Il comitato d'inquadramento seguiva, a quanto pare, tale parere e proponeva di inquadrare il ricorrente nel grado A7, secondo scatto. Il 24 maggio 1995 la Commissione fissava l'inquadramento del ricorrente nel grado A7, secondo scatto, alla data del 1o giugno 1991, e nel grado A7, terzo scatto, alla data del 28 settembre 1993 (data della citata sentenza Baiwir e a./Commissione), con effetti pecuniari a decorrere dalla data della sentenza (la «decisione impugnata»).

Sulla ricevibilità

La decisione impugnata è un atto che arreca pregiudizio giacché nega al ricorrente il massimo dell'abbuono di scatti previsto dall'art. 32 dello Statuto, e cioè il terzo scatto. Il fatto che la suddetta decisione abbia migliorato l'inquadramento iniziale del ricorrente e, quindi, in parte accolto la sua domanda di reinquadramento, non rimette in discussione questa analisi. Il ricorso è quindi ricevibile (punti 47 e 50).

Riferimento: Corte 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione(Racc. pag. 1677, punto 9)

Nel merito

Sulla domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 24 maggio 1995, relativa alla revisione dell'inquadramento del ricorrente

La decisione del 1983 è stata adottata ai fini dell'esecuzione, in particolare, dell'art. 32, secondo comma, dello Statuto. Essa mira a stabilire regole per l'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui dispone l'APN nell'ambito fissato dal suddetto articolo. Essa costituisce una direttiva interna che, anche se non può essere ritenuta una disposizione generale d'attuazione ai sensi dell'art. 110 dello Statuto, va considerata una norma di comportamento che l'amministrazione si autoimpone e dalla quale essa non può discostarsi senza precisare le ragioni che l'abbiano spinta a ciò, sotto pena di infrangere il principio della parità di trattamento (punto 67).

Riferimento: Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-2/90, Ferreira de Freitas/Commissione (Race. pag. II-103, punti 56 e 61), nonché citati riferimenti alla giurisprudenza della Corte

La disposizione controversa si applica a tutte le categorie ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, nei «casi in cui una laurea non è richiesta per l'accesso al posto da occupare» pur prevedendo che, in tali casi, l'intera esperienza professionale acquisita nell'ambito di un'attività a tempo pieno che richiede normalmente una laurea possa essere presa in considerazione ai fini di un abbuono di anzianità di scatto.

Per stabilire la portata di tale norma con riferimento ad un concorso generale e ad un impiego che rientra nella categoria A, la si deve leggere alla luce dell'art. 2, sesto comma, della decisione del 1983, il quale si applica solo ai dipendenti assunti a seguito di studi universitari completi_sanciti da una laurea. Il suddetto sesto comma non consente di prendere in considerazione solo l'esperienza professionale acquisita dagli interessati a partire dal conseguimento della laurea, cioè dal momento in cui essi sono risultati in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso in base al quale sono stati assunti.

Dalla lettura del combinato disposto delle due norme citate risulta che il sesto comma, in quanto limita qualsiasi abbuono di anzianità di scatto all'esperienza professionale acquisita dopo la laurea richiesta, è più restrittivo della disposizione controversa, che non prevede una limitazione del genere. Questa differenza non appare censurabile alla luce del principio della parità di trattamento. Infatti, i concorsi che rientrano nel sesto comma e quelli che rientrano nella disposizione controversa sono due tipi di concorsi distinti. Ora, il principio della parità di trattamento si limita a prescrivere che siano trattati allo stesso modo tutti i dipendenti assunti al termine di uno stesso concorso (punto 71).

Riferimento: Corte 15 febbraio 1985, causa 266/83, Samara/Commissione (Race. pag. 189, punti 12 e 15); Ferreira de Freitas/Commissione, citata, punti 58 e 61

Il concorso CES/A/6/89 era accessibile tanto ai laureati quanto ai non laureati, purché questi ultimi attestassero un'esperienza professionale equivalente. L'avviso di posto vacante COM/2430/90 poneva come condizione d'ammissione una laurea o un'esperienza professionale equivalente. Il ricorrente si è quindi trovato in una situazione «in cui una laurea non [era] richiesta per l'accesso al posto da occupare» ai sensi della disposizione controversa. Quest'ultima comprende quindi la situazione del ricorrente e avrebbe dovuto applicarsi.

Tuttavia, secondo la Commissione, nel caso in cui il ricorrente fosse stato ammesso al concorso in base alla sua sola esperienza professionale, si dovrebbero detrarre cinque anni dall'insieme dei suoi anni di esperienza professionale per compensare la mancanza di una laurea, di guisa che egli non avrebbe in nessun modo potuto comprovare i setti anni di esperienza professionale prescritti dall'art. 3 della decisione del 1983 per la concessione del terzo scatto.

Il principio della parità di trattamento può giustificare che, nel caso di un concorso «misto», accessibile sia ai laureati sia ai non laureati, i vincitori che rientrano nella prima categoria e quelli che rientrano nella seconda siano posti sullo stesso piano in materia di abbuono di anzianità di scatto, «compensando» la mancanza di laurea dei secondi con un adeguato numero di anni di esperienza professionale. Una siffatta compensazione deve tuttavia escludersi nel presente caso, giacché il ricorrente attestava al tempo stesso un'esperienza professionale ed una laurea.

La decisione impugnata dev'essere quindi annullata per violazione della disposizione controversa.

Dispositivo:

La decisione della Commissione 24 maggio 1995 è annullata nella parte in cui inquadra il ricorrente nel grado A7, secondo scatto, alla data del 1o giugno 1991 e nel grado A7, terzo scatto, alla data del 28 settembre 1993.

Il ricorso è respinto per il resto.