61996A0086

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) dell'11 febbraio 1999. - Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen, composta da Aero Lloyd Flugreisen GmbH & Co. Luftverkehrs-KG, Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG, Condor Flugdienst GmbH, Germania Fluggesellschaft mbH, Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, LTU Lufttransport Unternehmen GmbH & Co. KG e Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Trasporto aereo - Misura fiscale - Ricorso di annullamento - Irricevibilità. - Causa T-86/96.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00179


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione, rivolta ad uno Stato membro, che dichiara un aiuto statale incompatibile con il mercato comune - Decisione che si configura nei confronti dei potenziali beneficiari dell'aiuto come una misura di portata generale - Partecipazione al procedimento in qualità di terzo interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato - Irricevibilità

(Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 173, quarto comma)

2 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione, rivolta ad uno Stato membro, che dichiara un aiuto statale incompatibile con il mercato comune - Ricorso di un'associazione - Irricevibilità

(Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 173, quarto comma)

Massima


3 I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono essere individualmente riguardati, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, solo se tale decisione li tocchi a motivo di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifichi in modo analogo al destinatario.

Una decisione della Commissione che dichiara che la proroga di norme tributarie istitutive di un meccanismo di ammortamento straordinario a favore delle compagnie aeree nazionali costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune, sebbene sia indirizzata ad uno Stato membro, si configura nei confronti dei potenziali beneficiari di dette norme come una misura di portata generale che si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale e astratto.

Di conseguenza, un'impresa toccata da detta decisione al pari di qualsiasi altro operatore che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica non può sostenere che il vantaggio del quale la priverebbe la medesima decisione abbia carattere individuale.

Inoltre, una persona fisica o giuridica può essere individualmente riguardata a motivo della sua qualità di terzo interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato soltanto da una decisione della Commissione recante diniego di aprire la fase di esame prevista da detta disposizione. Infatti in tal caso essa può ottenere il rispetto delle garanzie procedurali offerte dalla medesima disposizione solo se ha la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario. Per contro, quando la Commissione ha adottato la sua decisione al termine della fase di esame, i terzi interessati hanno effettivamente fruito di dette garanzie procedurali e quindi non possono più essere considerati individualmente riguardati, a motivo di questa sola qualità, dalla detta decisione.

In materia di aiuti di Stato la partecipazione di un'impresa al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, non è sufficiente per identificarla in maniera analoga a quella del destinatario della decisione impugnata. Infatti, tale partecipazione al suddetto procedimento costituisce, eventualmente, solo uno degli elementi che consentono di comprovare che una persona fisica o giuridica è individualmente riguardata dalla decisione della quale chiede l'annullamento.

4 Un'associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non è individualmente riguardata, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, da un atto che incide sugli interessi generali di tale categoria e, salvo circostanze particolari, come il ruolo che essa può aver svolto nell'ambito di un procedimento conclusosi con l'adozione dell'atto suddetto, non può proporre un ricorso di annullamento qualora i suoi membri non possano agire individualmente.

A questo proposito, nell'ambito di un procedimento sfociante nell'adozione di una decisione che dichiara un aiuto statale incompatibile con il mercato comune, l'intervento di tale associazione presso la Commissione, per difendere gli interessi collettivi dei suoi membri, non può comprovare la sussistenza di un suo interesse autonomo ad agire nei confronti della detta decisione.

Parti


Nella causa T-86/96,

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen, associazione di diritto tedesco, con sede in Bonn, composta dai seguenti membri:

- Aero Lloyd Flugreisen GmbH & Co. Luftverkehrs-KG, società di diritto tedesco, con sede in Oberursel (Germania),

- Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG, società di diritto tedesco, con sede in Berlino,

- Condor Flugdienst GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Kelsterbach (Germania),

- Germania Fluggesellschaft mbH, società di diritto tedesco, con sede in Berlino,

- Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, società di diritto tedesco, con sede in Langenhagen (Germania),

- LTU Lufttransport Unternehmen GmbH & Co. KG, società di diritto tedesco, con sede in Düsseldorf (Germania),

e

Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, società di diritto tedesco, con sede in Langenhagen, che agisce in proprio nome,

con l'avv. Gerrit Schohe, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Baden, 34 B, rue Philippe II,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Anders Jessen e Paul Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 13 marzo 1996, 96/369/CE, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146, pag. 42),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Quinta Sezione ampliata),

composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas, dalla signora P. Lindh, e dai signori J. Pirrung e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 ottobre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti all'origine della controversia

1 Nel 1965 la Repubblica federale di Germania ha introdotto nella sua normativa tributaria l'art. 82f dell'Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (regolamento di attuazione relativo all'imposta sul reddito; in prosieguo: l'«EStDV»). Detto articolo istituiva, per un periodo determinato, un sistema d'ammortamento straordinario del costo di acquisto di determinate categorie di naviglio commerciale, di pescherecci e di aeromobili.

2 In base a questo sistema gli operatori che acquistavano un nuovo aeromobile avevano la facoltà di procedere, durante l'esercizio successivo all'acquisto e nel corso dei successivi quattro anni, ad un ammortamento straordinario non superiore al 30% del costo di acquisto complessivo. Tale quota di ammortamento straordinario poteva essere ripartita a discrezione sui primi cinque esercizi. Al termine di questo periodo il saldo del costo d'acquisto doveva essere ammortizzato linearmente. Gli aeromobili contemplati da detta disposizione erano gli aerei acquistati in Germania ed usati a fini commerciali per il trasporto internazionale di beni o di persone o per altre attività di servizi effettuate all'estero.

3 Nel 1986 le autorità tedesche hanno prorogato la validità dell'art. 82f dell'EStDV fino al 31 dicembre 1994.

4 Il 21 aprile 1993 la Commissione, in base all'art. 93, n. 1, del Trattato CE, ha comunicato al governo tedesco che il descritto sistema di ammortamento costituiva un aiuto in essere, incompatibile con l'art. 92 del Trattato (GU C 289, pag. 2). Essa proponeva al governo tedesco di abolirlo, nel solo settore dell'aviazione civile, entro il 1_ gennaio 1994. Questa pratica è stata registrata con il n. E 4/93.

5 Con lettera 8 settembre 1993, il governo tedesco ha informato la Commissione di aver l'intenzione di prorogare l'art. 82f dell'EStDV dal 1_ gennaio 1995 al 31 dicembre 1999. Tale proroga è stata effettuata il 13 settembre 1993 mediante lo Standortsicherungsgesetz (legge relativa al miglioramento dell'assetto tributario affinché la Germania resti un paese propizio all'insediamento delle imprese nell'ambito del mercato interno europeo; Bundesgesetzblatt I, pag. 1569). Tuttavia, la sua entrata in vigore era espressamente subordinata alla previa autorizzazione della Commissione (art. 20.2 dello Standortsicherungsgesetz).

6 La Commissione ha considerato che la lettera 8 settembre 1993 del governo tedesco costituiva notifica di un aiuto nuovo ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato e l'ha registrata come tale con il n. N 640/93.

7 L'8 dicembre 1993 essa ha deciso di iniziare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato relativamente ad entrambe le pratiche E 4/93 e N 640/93. Con una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 19 gennaio 1994, essa ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sui provvedimenti di cui trattasi (GU C 16, pag. 3).

8 Il 29 novembre 1995 essa ha adottato la decisione C (95) 3319 def., concernente un aiuto fiscale in materia di ammortamento a favore delle compagnie tedesche (in prosieguo: la «decisione C 3319»). Questa decisione, in sostanza, vietava alla Germania di prorogare l'art. 82f dell'EStDV dal 1_ gennaio 1995 al 31 dicembre 1999.

9 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 1996, col numero T-25/96, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione C 3319.

10 Il 13 marzo 1996 la Commissione ha emanato la decisione 96/369/CE, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146, pag. 42; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

11 Nell'ultimo `considerando' di questa decisione si rileva quanto segue:

«(...) va revocata la decisione (...) [C 3319] poiché la versione tedesca di tale decisione, identica nel merito alla presente, contiene numerosi errori redazionali».

12 Il dispositivo è formulato nei seguenti termini:

«Articolo 1

La misura che proroga dal 1_ gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 l'articolo 82 f del (...) [EStDV] che istituisce un meccanismo di ammortamento straordinario a favore degli aeromobili, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, a norma dell'articolo 92 del trattato e dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

Articolo 2

La Germania è tenuta a sopprimere, a decorrere dal 1_ gennaio 1995, la misura di aiuto menzionata all'articolo 1.

(...)

Articolo 4

Il procedimento è chiuso nella parte relativa alle disposizioni della normativa tributaria tedesca di cui all'articolo 1, nel testo vigente fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 5

La decisione [C 3319] è revocata.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione».

13 Con ordinanza 14 marzo 1997, causa T-25/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione (Racc. pag. II-363), il Tribunale ha dichiarato che, a seguito dell'adozione della decisione impugnata, il ricorso proposto contro la decisione C 3319 era divenuto privo d'oggetto, di modo che non vi era più luogo a statuire.

Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 marzo 1996, le ricorrenti hanno proposto il ricorso in oggetto.

15 Con atto separato depositato il 16 settembre 1996, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura. Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione il 15 novembre 1996.

16 Con ordinanza 8 luglio 1997, il Tribunale ha deciso di esaminare l'eccezione congiuntamente al merito.

17 Con atto separato depositato il 10 dicembre 1997, le ricorrenti hanno proposto una domanda di provvedimenti provvisori, respinta con ordinanza 2 aprile 1998 del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale, causa T-86/96 R, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione (Racc. pag. II-641).

18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, con lettera 1_ ottobre 1998, ha chiesto alle parti di produrre taluni documenti e di rispondere a taluni quesiti. Le ricorrenti e la Commissione hanno ottemperato a tale domanda entro i termini prescritti.

19 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 29 ottobre 1998.

20 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la proroga dell'art. 82f dell'EStDV dal 1_ gennaio 1995 al 31 dicembre 1999;

- condannare la Commissione alle spese.

21 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile;

- respingerlo;

- condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

22 La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso deducendo che le ricorrenti non sono individualmente riguardate dalla decisione impugnata ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

23 Infatti, nella sentenza 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione (Racc. pag. II-477, punto 39), il Tribunale avrebbe dichiarato che l'art. 82f dell'EStDV costituiva una disposizione fiscale avente portata generale. Orbene, la decisione impugnata verterebbe per l'appunto su questa disposizione. Di conseguenza, costituirebbe un provvedimento di portata generale che, come tale, non può riguardare individualmente le persone diverse dalla sua destinataria, ossia la Germania.

24 Inoltre le ricorrenti non sarebbero toccate a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che le caratterizzi rispetto a chiunque altro (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 223).

25 Secondo le ricorrenti, occorre distinguere tra la legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente, l'Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen (in prosieguo: l'«ADL») e quella dell'impresa ricorrente, Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH (in prosieguo: l'«HLF»).

26 Per quanto riguarda l'ADL, il fatto che la decisione impugnata costituisca una misura di portata generale sarebbe irrilevante. Infatti, un ricorso proposto da un'associazione in materia di aiuti di Stato sarebbe ricevibile alla sola condizione che la posizione dell'associazione, in qualità di interlocutrice della Commissione, sia toccata dalla decisione impugnata (sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, e 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125).

27 Nella fattispecie la qualità di interlocutrice dell'ADL sarebbe attestata dai seguenti elementi:

- la sua funzione di rappresentanza e di tutela degli interessi di tutte le compagnie aeree private aventi sede in Germania;

- la sua qualità di terzo interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, in forza della quale la Commissione era obbligata ad ammetterla a partecipare al procedimento previsto da detta disposizione (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203);

- il fatto che essa sarebbe stata espressamente incaricata dai suoi aderenti di tutelare i loro interessi nell'ambito del detto procedimento e sarebbe stata tenuta a rispondere loro del risultato delle trattative intavolate con la Commissione;

- la sua attiva partecipazione al predetto procedimento con il deposito di osservazioni scritte il 18 febbraio e il 19 marzo 1994; il deposito di una perizia redatta nel marzo 1994 dalla società Price Waterhouse; la sua partecipazione, il 30 marzo 1995, ad una riunione vertente sulla perizia preliminare redatta nel febbraio 1995 dalla società Jet Finance; l'intrattenimento di contatti informali con la direzione generale «Trasporti» e con il membro della Commissione competente in materia di trasporti;

- la sua qualità di interlocutrice privilegiata del governo tedesco, in particolare del ministero dei Trasporti: l'ADL avrebbe infatti partecipato a varie riunioni nelle quali, presenti gli esponenti dei vari ministeri federali competenti, sarebbe intervenuta a favore di una proroga dell'art. 82f dell'EStDV (v. i documenti presentati, come allegato K 14, assieme alle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità).

28 Inoltre le associazioni di categoria avrebbero un ruolo privilegiato nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato. Infatti esse si troverebbero in una situazione più favorevole rispetto ai loro membri per presentare alla Commissione le tesi e gli interessi del loro settore (conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn per la sentenza Van der Kooy e a./Commissione, citata, pag. 246). Di conseguenza, qualora, in esito a tale procedimento, la Commissione adotti una decisione sfavorevole, il ruolo privilegiato di tali associazioni dovrebbe concretarsi nella possibilità di impugnarla con ricorso.

29 Da questi elementi risulterebbe che la posizione dell'ADL, in qualità di interlocutrice della Commissione, è toccata dalla decisione impugnata. Pertanto il suo ricorso sarebbe ricevibile.

30 Poiché le ricorrenti hanno proposto un unico ricorso, non vi sarebbe motivo, conformemente alla giurisprudenza, di esaminare la legittimazione ad agire dell'HLF (sentenza CIRFS e a./Commissione, citata, punto 31).

31 Tuttavia, per il caso in cui il Tribunale ritenesse irricevibile il ricorso dell'ADL, le ricorrenti deducono in subordine che l'HLF è direttamente e individualmente riguardata dalla decisione impugnata.

32 L'HLF sarebbe riguardata direttamente. Anzitutto essa figurerebbe fra le imprese beneficiarie del sistema previsto dall'art. 82f dell'EStDV, la cui proroga è stata vietata dalla decisione impugnata (sentenza della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 5). Inoltre la Germania non disporrebbe di alcun potere discrezionale nell'esecuzione di detta decisione (conclusioni dell'avvocato generale VerLoren van Themaat per la sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki/Commissione, Racc. pag. 207, in particolare pagg. 216 e 217).

33 L'HLF sarebbe riguardata individualmente. Sebbene la decisione impugnata costituisca una misura di portata generale, l'HLF sarebbe in una situazione che, per quattro motivi, la contraddistinguerebbe rispetto a chiunque altro (sentenze della Corte Plaumann/Commissione, citata, pag. 223, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19).

34 In primo luogo, l'art. 82f dell'EStDV si applicherebbe direttamente nei suoi confronti, senza necessità di misure di attuazione a livello nazionale. La possibilità di avvalersi del sistema di ammortamento straordinario previsto dalla suddetta disposizione costituirebbe dunque per essa un vantaggio diretto, incondizionato e individuale. Orbene, l'impugnata decisione avrebbe l'effetto di revocare tale vantaggio dal 1_ gennaio 1995. Di conseguenza, detta decisione si configurerebbe nei suoi confronti come misura di portata individuale. In qualità di beneficiaria della misura vietata dalla decisione impugnata, l'HLF sarebbe quindi legittimata a proporre ricorso anche se la decisione medesima è rivolta alla Germania (sentenze della Corte Philip Morris/Commissione, citata, punto 5, e 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punto 14).

35 In secondo luogo, in qualità di terzo interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, l'HLF fruirebbe di garanzie procedurali che la legittimano a partecipare al procedimento previsto da detta disposizione ed a presentare le sue osservazioni alla Commissione (sentenze della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16, Cook/Commissione, citata, punto 24, e Matra/Commissione, citata, punto 18). Già questo l'autorizzerebbe a proporre un ricorso onde far accertare se le sue garanzie procedurali siano state rispettate e se la decisione impugnata violi il diritto comunitario (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391, punto 23, e ordinanze del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992, causa T-96/92 R, CCE de la Société Générale des Grandes Sources e a./Commissione, Racc. pag. II-2579, punto 33, e 2 aprile 1993, causa T-12/93 R, CCE Vittel e CE Pierval/Commissione, Racc. pag. II-449, punto 22). Sarebbe quindi irrilevante che l'HLF abbia o no partecipato al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato (sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-96/92, CCE de la Société Générale des Grandes Sources e a./Commissione, Racc. pag. II-1213, punto 36; 27 aprile 1995, causa T-12/93, CCE Vittel e CE Pierval/Commissione, Racc. pag. II-1247, punto 47, e 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93, Métropole Télévision e a./Commissione, Racc. pag. II-649, punto 62).

36 In terzo luogo, l'HLF avrebbe comunque partecipato al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, in conformità ai criteri stabiliti dalla sentenza Cofaz e a./Commissione (citata, punti 24 e 25). Congiuntamente all'ADL, essa avrebbe presentato due volte osservazioni scritte alla Commissione, depositato la perizia redatta dalla società Price Waterhouse e intrattenuto stretti contatti con gli uffici competenti della Commissione (v. supra, punto 27).

37 A questo proposito, non si potrebbe rimproverare all'HLF di non essere stata all'origine della denuncia che ha determinato l'apertura del procedimento (sentenza Cofaz e a./Commissione, citata, punti 24 e 26). Infatti, in quanto beneficiaria del sistema di ammortamento previsto dall'art. 82f dell'EStDV, essa sarebbe intervenuta a favore, e non contro, la proroga di questa disposizione. Del pari, non si può esigere che essa dimostri che la sua posizione sul mercato sia stata sostanzialmente toccata dalla decisione impugnata (sentenza Cofaz e a./Commissione, citata, punto 25). Questo criterio sarebbe pertinente solo per valutare la ricevibilità di un ricorso proposto da un concorrente dell'impresa beneficiaria di un aiuto (conclusioni dell'avvocato generale VerLoren van Themaat per la sentenza Cofaz e a./Commissione, citata, pag. 406).

38 In quarto luogo, la tutela giurisdizionale dell'HLF dipenderebbe esclusivamente dalla ricevibilità del ricorso in oggetto. Infatti, sia l'art. 82f dell'EStDV sia la decisione impugnata si applicherebbero direttamente nei suoi confronti. Poiché non è necessario alcun provvedimento di attuazione a livello nazionale, l'HLF non potrebbe proporre ricorso dinanzi ad un giudice tedesco e quindi ottenere un giudizio sulla validità della decisione impugnata per il tramite di una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato (sentenze del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-330/94, Salt Union/Commissione, Racc. pag. II-1475, punto 39, e 7 novembre 1996, causa T-298/94, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. II-1531, punto 45).

Giudizio del Tribunale

39 Occorre esaminare anzitutto la legittimazione ad agire dell'HLF e poi quella dell'ADL.

Sulla legittimazione ad agire dell'HLF

40 A tenore dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, le persone fisiche o giuridiche possono impugnare le decisioni adottate nei loro confronti o le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, le riguardino direttamente e individualmente.

41 Pertanto la ricevibilità del ricorso proposto dall'HLF dipende dal se la decisione impugnata, rivolta alla Germania, la riguardi direttamente e individualmente.

42 Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono essere individualmente riguardati, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, solo se tale decisione li tocchi a motivo di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifichi in modo analogo al destinatario (sentenza Plaumann/Commissione, citata, pag. 223, ordinanza del Tribunale 9 agosto 1995, causa T-585/93, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. II-2205, punto 48, confermata dalla sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione, Racc. pag. I-1651, punti 27 e 28, e sentenze del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 51, e Kahn Scheepvaart/Commissione, citata, punto 37).

43 Nella fattispecie si deve rilevare che, vietando la proroga dell'art. 82f dell'EStDV dal 1_ gennaio 1995 al 31 dicembre 1999, la decisione impugnata incide sulla situazione di qualsiasi persona fisica o giuridica che acquisti un nuovo aeromobile immatricolato in Germania, impiegato a fini commerciali per il trasporto internazionale di beni o di persone o per altre attività di servizi effettuate all'estero. Fra tali persone figurano, in particolare, le compagnie aeree, gli operatori che acquistano aeromobili per offrirli in leasing e coloro che offrono servizi individualizzati di trasporto aereo.

44 Inoltre le parti hanno fatto presente all'udienza che dell'ammortamento straordinario previsto dall'art. 82f dell'EStDV fruiva chiunque acquistasse una partecipazione in un fondo di investimento il cui patrimonio comprende uno o più aeromobili. Anche tali soggetti sono quindi toccati dalla decisione impugnata.

45 Poiché vieta la proroga di norme tributarie di portata generale, la decisione impugnata, sebbene sia indirizzata ad uno Stato membro, si configura nei confronti dei potenziali beneficiari di dette norme come una misura di portata generale che si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale e astratto.

46 Di conseguenza, l'HLF non può sostenere che il vantaggio del quale la priverebbe la decisione impugnata abbia carattere individuale. Vietando la proroga dell'art. 82f dell'EStDV, detta decisione la tocca solo in ragione della sua qualità obiettiva di beneficiario potenziale del sistema di ammortamento controverso, al pari di qualsiasi altro operatore che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica (sentenze della Corte 14 luglio 1983, causa 231/82, Spijker/Commissione, Racc. pag. 2559, punto 9, Piraiki-Patraiki/Commissione, citata, punto 14, e Van der Kooy e a./Commissione, citata, punto 15).

47 Peraltro, il fatto che l'HLF sia un terzo interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato non può conferirle legittimazione ad agire nei confronti della decisione impugnata.

48 Infatti, nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 93 del Trattato occorre distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti, istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell'aiuto e, dall'altro, la fase di esame prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 38). Questa fase di esame ha lo scopo di fornire agli ambienti interessati la garanzia di poter essere sentiti e di consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione (sentenze della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto 19, 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Racc. pag. 1451, punto 13, e Commissione/Sytraval e Brink's France, citata, punto 38; sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II-3437, punto 45). E' questo il motivo per il quale solo l'art. 93, n. 2, del Trattato prevede l'obbligo della Commissione di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni (citate sentenze Germania/Commissione, punto 13, Cook/Commissione, punto 22, e Matra/Commissione, punto 16; sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione, Racc. pag. II-3713, punto 52).

49 Orbene, una persona fisica o giuridica può essere individualmente riguardata a motivo della sua qualità di terzo interessato soltanto da una decisione della Commissione recante diniego di aprire la fase di esame prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato (citate sentenze Cook/Commissione, punti 23-26, Matra/Commissione, punti 17-20, Commissione/Sytraval e Brink's France, punti 40 e 41 nonché punti 47 e 48; sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-3235, punti 88 e 89). Infatti, in tal caso essa può ottenere il rispetto delle sue garanzie procedurali solo se ha la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario (citate sentenze Cook/Commissione, punto 23, Matra/Commissione, punto 17, Commissione/Sytraval e Brink's France, punto 40, e BP Chemicals/Commissione, punto 89). Per contro, quando, come nella fattispecie, la Commissione ha adottato la sua decisione al termine della fase di esame, i terzi interessati hanno effettivamente fruito delle loro garanzie procedurali e quindi non possono più essere considerati individualmente riguardati, a motivo di questa sola qualità, dalla detta decisione.

50 Quanto alla partecipazione dell'HLF al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, questa sola circostanza non è sufficiente per identificarla in maniera analoga a quella del destinatario della decisione impugnata.

51 Risulta infatti dalla giurisprudenza che in materia di aiuti di Stato la partecipazione al suddetto procedimento costituisce, eventualmente, solo uno degli elementi che consentono di comprovare che una persona fisica o giuridica è individualmente riguardata dalla decisione della quale chiede l'annullamento (v., in particolare, sentenza Cofaz e a./Commissione, citata, punto 25, e ordinanza del Tribunale 18 febbraio 1998, causa T-189/97, Comité d'entreprise de la société française de production e a./Commissione, Racc. pag. II-335, punto 44).

52 Infine, nemmeno l'eventuale mancanza di rimedi giurisdizionali nel diritto nazionale tedesco, asserita dall'HLF, può indurre il Tribunale a travalicare i limiti della sua competenza stabiliti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato (ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 26, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 38, e sentenza Kahn Scheepvaart/Commissione, citata, punto 50).

53 Dalle considerazioni che precedono deriva che l'HLF non ha comprovato la sussistenza di qualità particolari o di una situazione di fatto, oltre alla sua partecipazione al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, che la contraddistinguano rispetto a qualunque altro beneficiario potenziale del sistema di ammortamento istituito dall'art. 82f dell'EStDV.

54 Di conseguenza, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per quanto riguarda l'HLF, senza che occorra esaminare se essa sia direttamente riguardata dalla decisione impugnata.

Sulla legittimazione ad agire dell'ADL

55 Secondo una costante giurisprudenza, un'associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può essere individualmente riguardata, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, da un atto che incide sugli interessi generali di tale categoria (v., in particolare, ordinanza Greenpeace e a./Commissione, citata, punto 59, confermata dalla sentenza della Corte Greenpeace Council e a./Commissione, citata, e ordinanza della Corte 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 45).

56 Secondo la stessa giurisprudenza, salvo circostanze particolari, come il ruolo che essa può aver svolto nell'ambito di un procedimento conclusosi con l'adozione dell'atto in discussione, una siffatta associazione non può proporre un ricorso di annullamento qualora i suoi membri non possano agire individualmente (ordinanza Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata, punto 45).

57 Nella fattispecie si è già rilevato che l'HLF, membro dell'ADL, non era individualmente riguardata dalla decisione impugnata. Inoltre, l'ADL non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare che gli altri suoi membri siano in grado di proporre un ricorso ricevibile. Di conseguenza non si può ritenere che l'ADL si sia validamente sostituita ad uno o più dei suoi membri (v. sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1971, punto 62).

58 Si deve quindi esaminare se essa possa dimostrare di essere legittimata ad agire a motivo di circostanze particolari.

59 Richiamandosi alle sentenze Van der Kooy e a./Commissione e CIRFS e a./Commissione, citate, l'ADL sostiene di avere un interesse autonomo ad agire perché la sua posizione di interlocutrice della Commissione è toccata dalla decisione impugnata. A sostegno di questa tesi deduce cinque elementi, ossia il fatto che essa rappresenta il settore di cui trattasi, la propria qualità di interessata, l'incarico che le sarebbe stato conferito dai suoi membri di difendere i loro interessi nell'ambito del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, la propria partecipazione attiva a detto procedimento e la propria qualità di interlocutrice privilegiata del governo tedesco.

60 I primi quattro elementi sopra riferiti dimostrano semplicemente che l'ADL è intervenuta presso la Commissione per difendere gli interessi collettivi dei suoi membri. Essi pertanto non possono comprovare la sussistenza di un suo interesse autonomo ad agire nei confronti della decisione impugnata.

61 Per quanto riguarda la sua qualità di interlocutrice del governo tedesco, risulta dai documenti presentati come allegato K 14 che l'ADL è stata invitata dal ministero dei Trasporti a partecipare a tre riunioni per scambiare informazioni e per definire con gli altri partecipanti una linea di condotta comune nei confronti della Commissione. Orbene, la partecipazione a siffatte riunioni non può conferire all'ADL la qualità di negoziatore ai sensi delle citate sentenze Van der Kooy e a./Commissione e CIRFS e a./Commissione.

62 Infatti, a differenza dell'associazione ricorrente nella causa Van der Kooy e a./Commissione, l'ADL non ha negoziato e sottoscritto nella fattispecie un accordo che istituisse o prorogasse le norme tributarie contestate dalla Commissione e non è tenuta, per dare esecuzione alla decisione impugnata, ad intavolare nuove trattative e a stipulare un nuovo accordo riguardante dette norme.

63 Del pari, a differenza dell'associazione ricorrente nella causa CIRFS e a./Commissione, l'ADL non ha svolto alcun ruolo nella ristrutturazione del settore del trasporto aereo negoziando con la Commissione l'istituzione, la proroga e l'adeguamento di una disciplina relativa agli aiuti di Stato nel suddetto settore.

64 Di conseguenza il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile anche per quanto riguarda l'ADL.

65 L'ammettere la ricevibilità del ricorso dell'ADL nelle circostanze del caso di specie, in cui i suoi membri non sono individualmente riguardati e in cui essa non ha alcun interesse autonomo ad agire, avrebbe la conseguenza di consentire alle persone fisiche e giuridiche di eludere l'art. 173, quarto comma, del Trattato mediante un ricorso collettivo (v. sentenza AITEC e a./Commissione, citata, punto 60).

66 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso è interamente irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

67 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché sono rimaste soccombenti, le ricorrenti devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda proposta in tal senso dalla Commissione.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese.