Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Inerzia della Commissione di fronte ad una denuncia per violazione delle regole di concorrenza e, in ogni caso, omessa trasmissione al denunciante di una comunicazione provvisoria ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63

[Trattato CE, art. 175; regolamento (CEE) della Commissione n. 99/63, art. 6]

2 Ricorso per carenza - Diffida dell'istituzione - Presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato - Nozione - Lettera indirizzata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 a colui che ha denunciato una violazione delle regole di concorrenza - Invio sopravvenuto nel corso del procedimento - Venir meno dell'oggetto del ricorso - Non luogo a statuire

(Trattato CE, art. 175, secondo comma; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 6)

3 Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Identificazione dell'oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Ricorso per risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria

[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

Massima

4 L'autore di una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, che alleghi una violazione delle norme di concorrenza del Trattato, ha il diritto, trascorso un ragionevole periodo di tempo dal deposito della denuncia, di ottenere una presa di posizione da parte della Commissione o, quantomeno, una comunicazione provvisoria ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63; di conseguenza, qualora non gli venga trasmessa siffatta comunicazione nonostante la diffida, egli ha il diritto di proporre un ricorso per carenza.

5 Una lettera della Commissione indirizzata al denunciante una violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato. Siffatta lettera, anche se inviata nel corso del procedimento, pone termine all'inerzia della Commissione e rende privo di oggetto il ricorso per carenza contro di essa proposto.

6 Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, quantomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo della domanda stessa.

Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di individuare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l'entità di tale danno.