Parole chiave
Massima

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1 Ricorso di annullamento - Decisione in materia di aiuti concessi da uno Stato - Censure non sollevate nel corso del procedimento amministrativo - Ricevibilità

(Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 173)

2 Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Contributi finanziari concessi da uno Stato membro ad un'impresa - Criterio di valutazione - Situazione dell'impresa rispetto ai mercati privati dei capitali - Prestito concesso ad un tasso preferenziale - Restituzione della differenza tra gli interessi pagabili al tasso di mercato e quelli effettivamente versati

(Trattato CE, art. 92, n. 1)

3 Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune - Obbligo di motivazione - Portata

(Trattato CE, artt. 92, 93, n. 3, e 190)

Massima

4 In materia di aiuti di Stato, nessuna disposizione subordina il diritto di una persona direttamente e individualmente riguardata ad impugnare un atto indirizzato ad un terzo alla condizione di aver sollevato, nel corso del procedimento amministrativo, tutte le censure formulate nel ricorso. In mancanza di siffatta disposizione, il diritto di agire di siffatta persona non può essere ristretto solo perché, mentre avrebbe potuto, nel corso del procedimento amministrativo, presentare osservazioni su una valutazione comunicata all'atto dell'apertura del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato e riprodotta nella decisione impugnata, essa ha omesso di farlo.

5 Al fine di stabilire se contributi finanziari accordati da uno Stato membro ad un'impresa presentino il carattere di un aiuto di Stato, è ragionevole applicare il criterio che si basa sulle possibilità per l'impresa beneficiaria di ottenere le somme di cui trattasi sul mercato dei capitali. In particolare, è ragionevole chiedersi se un investitore privato avrebbe realizzato l'operazione controversa alle medesime condizioni e, in caso di risposta negativa, esaminare a quali condizioni egli avrebbe potuto realizzarla.

Relativamente ad un prestito concesso ad un tasso preferenziale, la Commissione può giustamente qualificare come aiuto incompatibile con il mercato comune la differenza tra gli interessi che sarebbero stati pagati al tasso di mercato e quelli effettivamente versati, e non la somma prestata.

Il criterio dell'investitore privato permette anche alla Commissione di determinare le misure da adottare ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato per eliminare le distorsioni della concorrenza accertate e ripristinare la situazione antecedente al versamento dell'aiuto illegittimo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Se non si può operare una distinzione di principio a seconda che un aiuto venga concesso sotto forma di prestito o sotto forma di partecipazione al capitale, l'applicazione uniforme del criterio dell'investitore privato nell'uno e nell'altro caso può tuttavia, tenuto conto del principio di proporzionalità, esigere l'adozione di misure diverse per eliminare le distorsioni della concorrenza accertate e ripristinare la situazione antecedente al versamento dell'aiuto illegittimo.

Il principio di proporzionalità richiede l'adozione delle misure necessarie a garantire un regime di sana concorrenza nel mercato interno che pregiudichino il meno possibile la promozione di uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità.

Dato che una somma conferita quale apporto di capitale è stabilmente trasferita, mentre, essendo rimborsabile, essa è solo temporaneamente messa a disposizione nel caso di un prestito, il principio di proporzionalità richiede in linea di massima l'adozione di misure diverse in un caso e nell'altro. Relativamente ad una partecipazione al capitale, la Commissione può considerare che l'eliminazione del vantaggio concesso implica la restituzione dell'apporto di capitale. Relativamente ad un prestito, al contrario, se il vantaggio concorrenziale risiede nel tasso preferenziale accordato e non nel valore stesso dei capitali messi a disposizione, la Commissione, invece di imporre una restituzione pura e semplice del capitale, può legittimamente imporre l'applicazione del tasso che sarebbe stato accordato in condizioni normali di mercato e la restituzione della differenza tra gli interessi che sarebbero stati pagati in tali condizioni e quelli effettivamente versati in base al tasso preferenziale accordato.

6 La motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire, in forma chiara e non equivoca, l'argomentazione dell'autorità comunitaria da cui emana l'atto considerato in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per tutelare i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Non è tuttavia richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni dell'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

La Commissione, nel motivare le decisioni che è portata ad adottare per garantire l'applicazione delle regole di concorrenza, non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa. Le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell'adozione della decisione.

Applicato alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, tale principio impone che siano indicate le ragioni per le quali la Commissione considera che il provvedimento di aiuto in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato.