Parole chiave
Massima

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Procedura - Atto introduttivo - Requisiti di forma - Ricorso presentato senza l'assistenza di un avvocato - Ricorrente avente la qualità di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un giudice nazionale - Irrilevanza - Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 17, terzo comma, e 19, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 37, n. 1, primo comma)

Massima

Una parte ai sensi dell'art. 17, terzo comma, dello Statuto della Corte, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire essa stessa dinanzi alla Corte, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo abilitato a esercitare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto o dal regolamento di procedura della Corte, e pertanto la presentazione di un atto introduttivo firmato dallo stesso ricorrente, anche se quest'ultimo è un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice nazionale, non può essere sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso.