Sentenza della Corte del 2 marzo 1999. - Nour Eddline El-Yassini contro Secretary of State for Home Department. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Immigration Adjudicator - Regno Unito. - Nozione di "giudice nazionale" ai sensi dell'art. 177 del Trattato - Accordo di cooperazione CEE-Marocco - Art. 40, primo comma - Principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione - Effetto diretto - Portata - Diniego di proroga del permesso di soggiorno che pone fine all'occupazione di un lavoratore marocchino in uno Stato membro. - Causa C-416/96.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01209
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - «Giurisdizione nazionale" ai sensi dell'art. 177 del Trattato - Nozione - «Immigration Adjudicator» competente a conoscere delle controversie relative al diritto di ingresso e di soggiorno degli stranieri - Inclusione
(Trattato CE, art. 177)
2 Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Effetto diretto - Presupposti - Art. 40, primo comma, dell'accordo di cooperazione CEE-Marocco
(Accordo di cooperazione CEE-Marocco, art. 40, primo comma)
3 Accordi internazionali - Accordo di cooperazione CEE-Marocco - Lavoratori marocchini occupati in uno Stato membro - Condizioni di lavoro e di retribuzione - Parità di trattamento - Portata - Diniego di proroga del permesso di soggiorno che pone fine all'occupazione del lavoratore - Ammissibilità - Presupposti
(Accordo di cooperazione CEE-Marocco, art. 40, primo comma)
1 Per valutare se un organo di rinvio possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato, questione unicamente di diritto comunitario, occorre tener conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Soddisfa tali criteri l'Immigration Adjudicator, competente a conoscere delle controversie relative al diritto di ingresso e di soggiorno degli stranieri nel territorio del Regno Unito.
2 Una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, nonché dell'oggetto e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore.
Tale è il caso dell'art. 40, primo comma, dell'accordo di cooperazione tra la CEE e il Marocco, figurante nel titolo III relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, che, lungi dal rivestire un carattere puramente programmatico, istituisce, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, un principio preciso ed incondizionato, sufficientemente operativo per poter essere applicato dal giudice nazionale e, quindi, idoneo a disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli, con la conseguenza che i singoli ai quali tale disposizione si applica possono avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.
3 L'art. 40, primo comma, dell'accordo di cooperazione tra la CEE e il Marocco dev'essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, a che lo Stato membro ospitante neghi la proroga del permesso di soggiorno di un cittadino marocchino, che esso ha autorizzato a far ingresso nel suo territorio e ad esercitare in quest'ultimo un'attività lavorativa subordinata, per tutto il periodo durante il quale l'interessato disponga di tale occupazione, qualora il motivo iniziale alla base della concessione del suo diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del suo permesso di soggiorno.
Diverso sarebbe il caso se tale diniego avesse l'effetto di rimettere in discussione, non sussistendo motivi connessi alla tutela dell'interesse legittimo dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica, il diritto all'esercizio effettivo di un'attività lavorativa conferito all'interessato da tale Stato mediante un permesso di lavoro regolarmente rilasciato dalle autorità nazionali per una durata superiore a quella del permesso di soggiorno. Compete al giudice nazionale accertare l'eventuale ricorrere di tale ipotesi.
Nel procedimento C-416/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Immigration Adjudicator (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Nour Eddline El-Yassini
e
Secretary of State for the Home Department,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 40, primo comma, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor El-Yassini, dai signori P. Duffy, QC, e T. Eicke, barrister;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dalla signora E. Sharpston, barrister;
- per il governo tedesco, dai signori E. Röder e B. Kloke, rispettivamente Ministerialrat e Oberregierungsrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalla signora K. Rispal-Bellanger e dal signor C. Chavance, rispettivamente vicedirettore e segretario degli affari esteri presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P.J. Kuijper, consigliere giuridico, ed E.J. Paasivirta, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor El-Yassini, del governo del Regno Unito, del governo francese e della Commissione, all'udienza del 10 marzo 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 maggio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza interlocutoria 20 dicembre 1996, pervenuta in cancelleria il 31 dicembre seguente, l'Immigration Adjudicator ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 40, primo comma, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1; in prosieguo: l'«accordo CEE-Marocco»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il signor El-Yassini, cittadino marocchino, e il Secretary of State for the Home Department in ordine al diniego di proroga del suo permesso di soggiorno nel Regno Unito.
3 Risulta dagli atti di causa della controversia a qua che il 1_ gennaio 1989 il signor El-Yassini era stato autorizzato a fare ingresso nel Regno Unito con visto turistico e con divieto di svolgere un lavoro in tale paese.
4 Il 10 ottobre 1990 egli contraeva matrimonio con una cittadina britannica.
5 In considerazione di tale matrimonio egli otteneva, il 12 marzo 1991, un permesso di soggiorno nel Regno Unito valido per un periodo iniziale di 12 mesi, conformemente alla prassi in uso in questo Stato membro, mentre il divieto di svolgere un lavoro veniva rimosso.
6 Da allora il signor El-Yassini esercita un'attività lavorativa subordinata, senza che gli venga contestato di svolgere tale attività illegalmente, o di averla svolta illegalmente dal marzo 1991.
7 Successivamente, veniva dichiarata la separazione tra i due coniugi. Al riguardo, l'Immigration Adjudicator ha accertato che non vi era stato, nel caso di specie, alcun matrimonio di comodo o alcuna simulazione diretta a consentire al signor El-Yassini di ottenere un permesso di soggiorno nel Regno Unito.
8 Il 5 marzo e il 24 agosto 1992 il signor El-Yassini richiedeva la proroga del proprio permesso di soggiorno nel Regno Unito, richiamandosi, in particolare, all'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco.
9 Tale art. 40, contenuto nel titolo III dell'accordo, relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, recita quanto segue:
«Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalità, rispetto ai propri cittadini.
Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio».
10 Le domande del signor El-Yassini venivano respinte dal Secretary of State for the Home Department, in particolare, sul motivo che l'espressione «per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione», impiegata nell'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco, non riguarderebbe il diritto di soggiorno di un lavoratore marocchino nello Stato membro ospitante e non potrebbe pertanto essere intesa nel senso che essa conferisca al medesimo il diritto di proseguire l'esercizio della sua attività lavorativa in tale Stato dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno.
11 Il signor El-Yassini impugnava quindi tale decisione dinanzi all'Immigration Adjudicator, facendo valere che l'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco doveva essere invece interpretato nel senso che esso riconosce ad un lavoratore immigrante marocchino il diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante fintantoché egli seguiti ad esercitarvi regolarmente la propria attività lavorativa.
12 Nella decisione di rinvio, l'Immigration Adjudicator pone in rilievo come il signor El-Yassini non sostenga che l'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco conferisce ad un cittadino marocchino diritti identici a quelli che il diritto comunitario riconosce ad un cittadino di uno Stato membro. L'interessato non si avvarrebbe di tale disposizione nemmeno per fare ingresso in uno Stato membro o per mutare lavoro in quest'ultimo.
13 L'Immigration Adjudicator sottolinea inoltre come il signor El-Yassini sia da esso ritenuto essere persona di buona condotta, che ha svolto un lavoro regolare nel corso di tutti i periodi di cui trattasi e seguita tuttora a svolgerlo, in attesa di conoscere l'esito della controversia.
14 L'Immigration Adjudicator si chiede tuttavia se la nozione di «condizioni di lavoro», di cui all'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco, possa essere interpretata in senso ampio, per analogia con la giurisprudenza della Corte relativa, in primo luogo, alla portata della stessa nozione figurante nell'art. 48, n. 2, del Trattato e nell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e, in secondo luogo, all'interpretazione dell'art. 6, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica turca, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3675; in prosieguo: l'«accordo CEE-Turchia»), giurisprudenza secondo la quale esiste una correlazione tra il diritto del cittadino del paese terzo interessato a continuare a svolgere un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante e il suo diritto di soggiornare in quest'ultimo, senza il quale il diritto al lavoro sarebbe del tutto privo di effettività (v., segnatamente, sentenza 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus, Racc. pag. I-6781).
15 Ritenendo, quindi, che la soluzione della controversia presupponesse un'interpretazione dell'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco, l'Immigration Adjudicator ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, nel caso di un cittadino marocchino regolarmente residente in uno Stato membro ed ivi regolarmente occupato, l'espressione "condizioni di lavoro" di cui all'art. 40 dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco ricomprenda la garanzia di tale occupazione per la durata della stessa, liberamente stabilita fra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato (vale a dire, la durata dell'occupazione), e le prestazioni scaturenti da tale garanzia, come una struttura di carriera che fornisca la possibilità di promozioni, formazione professionale, retribuzione e pensioni di vecchiaia proporzionate all'anzianità del ricorrente, per analogia, mutatis mutandis, con quanto ha dichiarato la Corte di giustizia europea, in particolare, nelle sentenze 20 ottobre 1993, causa C-272/92, Spotti/Freistaat Bayern (Racc. pag. I-5185), e 16 giugno 1987, causa 225/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2625).
2) In caso affermativo, se la circostanza che la durata dell'occupazione del ricorrente sia de facto subordinata a un limite temporale in forza della normativa del Regno Unito sull'immigrazione e che nel caso di specie sia stata interrotta dalla decisione dell'autorità resistente di non prorogare al ricorrente il permesso di rimanere nel Regno Unito costituisca una discriminazione rispetto a tali "condizioni di lavoro" per motivi di cittadinanza, mentre l'autorità resistente non potrebbe de facto imporre tale limitazione temporale e/o una forzata cessazione dell'occupazione ai propri cittadini.
3) In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1) e 2), se l'art. 40 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco imponga allo Stato membro di concedere al lavoratore marocchino il permesso di rimanere per la durata della sua regolare occupazione».
Sulla ricevibilità
16 Prima di risolvere le questioni poste, è necessario esaminare il punto se l'Immigration Adjudicator debba essere considerato un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
17 Per valutare se un organo possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi di questa disposizione, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., segnatamente, sentenze 30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels, Racc. pag. 401, e 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23).
18 Al riguardo, va anzitutto rilevato come l'Immigration Adjudicator sia stato istituito dall'Immigration Act 1971 (legge del 1971 in materia di immigrazione).
19 In forza di questa legge, l'Immigration Adjudicator è competente a conoscere delle controversie relative al diritto di ingresso e di soggiorno degli stranieri nel territorio del Regno Unito.
20 Si deve inoltre sottolineare come l'Immigration Adjudicator sia un organo permanente, che statuisce applicando norme giuridiche, in conformità dell'Immigration Act 1971, e rispettando le norme procedurali contenute nell'Immigration Appeals (Procedure) Rules 1984. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, tale procedimento ha carattere contraddittorio. Le decisioni dell'Immigration Adjudicator sono motivate, hanno carattere obbligatorio e possono, a determinate condizioni, costituire oggetto di ricorso dinanzi all'Immigration Appeal Tribunal.
21 Infine, gli Immigration Adjudicators sono nominati dal Lord Chancellor per una durata di dieci anni o di un anno rinnovabile, a seconda che l'attività sia esercitata a tempo pieno o a tempo parziale. Nell'esercizio del loro mandato, gli Immigration Adjudicators si avvalgono delle medesime garanzie di indipendenza dei giudici.
22 Risulta da quanto precede che l'Immigration Adjudicator deve essere considerato giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato e che le questioni pregiudiziali sono quindi ricevibili.
Sulle questioni pregiudiziali
23 Con i suoi tre quesiti pregiudiziali, che è opportuno prendere in esame congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco debba essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti la proroga del permesso di soggiorno di un cittadino marocchino, da esso autorizzato a fare ingresso nel suo territorio e ad esercitare nel medesimo un'attività lavorativa subordinata, fintantoché l'interessato disponga di tale occupazione, qualora il motivo iniziale del riconoscimento del suo diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del suo permesso di soggiorno.
24 Per fornire una risposta utile alla questione, così riformulata, occorre preliminarmente accertare se l'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco possa essere fatto valere da un singolo dinanzi al giudice nazionale e, in caso affermativo, determinare di conseguenza la portata del divieto di discriminazioni enunciato dalla detta disposizione.
Sull'effetto diretto dell'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco
25 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, nonché dell'oggetto e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 14; 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber, Racc. pag. I-199, punto 15, e 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke, Racc. pag. I-3655, punto 31).
26 Per appurare se la disposizione dell'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco risponda a questi criteri, occorre anzitutto procedere all'esame del suo disposto letterale.
27 Al riguardo, va constatato che questa disposizione sancisce in termini chiari, precisi ed incondizionati il divieto di discriminare, a motivo della loro cittadinanza, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, i lavoratori migranti marocchini che svolgono attività lavorativa nel territorio dello Stato membro ospitante.
28 La constatazione secondo la quale il detto divieto di discriminazioni è idoneo a disciplinare direttamente la situazione dei singoli non viene peraltro contraddetta dall'analisi dello scopo e della natura dell'accordo, di cui questa disposizione fa parte.
29 Come si evince dal suo art. 1, l'accordo CEE-Marocco persegue infatti l'obiettivo di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti, al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Regno del Marocco e di favorire il consolidamento delle loro relazioni, in particolare nel settore della manodopera.
30 Inoltre, la circostanza che l'accordo CEE-Marocco sia essenzialmente inteso a favorire lo sviluppo economico del Regno del Marocco, benché esso si limiti a istituire a tal fine una cooperazione fra le parti contraenti senza mirare ad un'associazione o ad una futura adesione del paese terzo di cui trattasi alla Comunità, non è tale da impedire l'effetto diretto di talune disposizioni di questo accordo (sentenza Kziber, citata, punto 21).
31 Tale constatazione vale, in particolare, per l'art. 40 dell'accordo CEE-Marocco, figurante nel titolo III relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, che, lungi dal rivestire un carattere puramente programmatico, istituisce, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, un principio preciso ed incondizionato, sufficientemente operativo per poter essere applicato dal giudice nazionale e, quindi, idoneo a disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli (v. sentenza Kziber, citata, punto 22).
32 L'effetto diretto che occorre conseguentemente riconoscere all'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco implica che i singoli ai quali tale disposizione si applica possano avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.
Sulla portata dell'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco
33 Il signor El-Yassini sostiene, in sostanza, che lo Stato membro ospitante non può negargli la proroga del permesso di soggiorno, se non per motivi legittimi di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza o della sanità pubblica. Infatti, la tesi del governo del Regno Unito, secondo la quale gli Stati membri avrebbero preservato la loro facoltà di espellere in ogni momento un emigrante marocchino, che pure essi avevano autorizzato a fare ingresso nel loro territorio e ad esercitare nel medesimo un'attività lavorativa, avrebbe come conseguenza di rendere non effettivi i diritti sanciti dall'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco, consentendo allo Stato membro in questione di porre fine, in modo discrezionale e, in particolare, per motivi prettamente economici, all'attività regolarmente svolta dall'interessato, al quale non potrebbe contestarsi alcun comportamento biasimevole.
34 Secondo il signor El-Yassini, tale applicazione delle norme nazionali relative all'ingresso e al soggiorno degli stranieri ad un cittadino di un paese terzo legato alla Comunità da un accordo di cooperazione è per sua natura discriminatoria, poiché tali norme non sarebbero opponibili ad un cittadino dello Stato membro considerato; essa sarebbe quindi vietata dall'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco, per via delle conseguenze che necessariamente comporta per l'attività lavorativa della persona interessata.
35 Il signor El-Yassini puntualizza in proposito di non rivendicare la sua equiparazione ad un cittadino di uno Stato membro, ma che egli richiede l'applicazione per analogia della giurisprudenza della Corte concernente le norme relative all'associazione CEE-Turchia, secondo la quale i diritti dei lavoratori migranti per quanto riguarda il lavoro implicano il riconoscimento di un diritto di soggiorno in capo all'interessato e la possibilità di avvalersi di tali diritti non dipende dal motivo per il quale un diritto di ingresso, di lavoro e di soggiorno gli sia stato inizialmente concesso (v., segnatamente, sentenza Kus, citata, punti 21-23 e 29). Egli ne inferisce che un cittadino marocchino, autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa in uno Stato membro, può rivendicare in quest'ultimo un diritto di soggiorno per tutta la durata di tale attività.
36 Il governo tedesco e il governo del Regno Unito sostengono, al contrario, che un accordo di cooperazione quale l'accordo CEE-Marocco persegue un obiettivo più limitato rispetto alle norme relative all'associazione CEE-Turchia, talché la giurisprudenza della Corte relativa a queste ultime potrebbe essere applicata in via analogica ad un lavoratore migrante marocchino come il signor El-Yassini.
37 Gli stessi governi aggiungono che il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, enunciato dall'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco, riguarda soltanto il rapporto di lavoro del cittadino marocchino nello Stato membro ospitante. Conseguentemente, ciascuno Stato membro sarebbe rimasto competente a regolamentare sia l'ingresso sia il soggiorno nel suo territorio delle persone originarie del Marocco e, in particolare, le modalità della loro presenza nello Stato membro di occupazione sarebbero esclusivamente disciplinate dalla normativa di quest'ultimo.
38 Di conseguenza, l'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco conferirebbe al cittadino marocchino il diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione soltanto per il tempo in cui l'interessato fruisca di un'autorizzazione a soggiornare nello Stato membro ospitante. Per contro, questa disposizione non potrebbe essere interpretata nel senso che essa accordi a un lavoratore migrante marocchino, pur se regolarmente autorizzato a svolgere un'attività lavorativa in uno Stato membro, il diritto di rivendicare nel medesimo la proroga del suo permesso di soggiorno per poter proseguire tale rapporto di lavoro ad onta della normativa dello Stato membro considerato relativa alla polizia degli stranieri.
39 Per gli stessi motivi, il governo francese ritiene che, come principio generale, l'applicazione della normativa dello Stato membro ospitante relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri ad un lavoratore marocchino come il signor El-Yassini non possa considerarsi una discriminazione esercitata a motivo della cittadinanza per quanto riguarda le condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco.
40 Lo stesso governo puntualizza tuttavia che tale facoltà dello Stato membro considerato di concedere e di revocare il permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino non deve però essere esercitata secondo modalità tali da rimettere in discussione, senza legittimo motivo, il diritto all'esercizio dell'attività lavorativa che questo Stato ha conferito all'interessato.
41 La Commissione sostiene, a sua volta, che può certo ritenersi ipotizzabile l'idea che un cittadino marocchino, una volta ammesso a fare ingresso in uno Stato membro e ad esercitare colà un'attività lavorativa, debba poter ottenere un diritto di soggiorno per tutta la durata del suo contratto di lavoro e che non possa pertanto più essere espulso sol perché il motivo iniziale sul quale si fondava il suo diritto di soggiornare sia venuto meno.
42 Tuttavia, sarebbe lecito obiettare che questa tesi può essere sostenuta solo nel preciso contesto delle norme relative all'associazione CEE-Turchia, la quale persegue un obiettivo più ambizioso rispetto all'accordo CEE-Marocco e nell'ambito della quale il consiglio d'associazione ha espressamente previsto la concessione ai lavoratori turchi di diritti più ampi, in funzione della durata dell'esercizio di un'attività lavorativa regolare in uno Stato membro.
43 Ne consegue, prosegue la Commissione, che un lavoratore marocchino come il signor El-Yassini non può considerarsi vittima di una discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, vietata dall'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco, per il solo motivo che, in conformità della normativa dello Stato membro ospitante relativa alla polizia degli stranieri, gli venga rifiutata la proroga del permesso di soggiorno e sia di conseguenza obbligato a porre fine all'attività che era stato autorizzato ad esercitare nello Stato membro considerato.
44 Per individuare la portata dell'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco, occorre preliminarmente ricordare che questa disposizione enuncia il principio del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, dei lavoratori migranti marocchini occupati nel territorio di uno Stato membro rispetto ai cittadini di tale Stato.
45 E' d'uopo rilevare, anzitutto, come anche nell'ambito dell'applicazione del diritto fondamentale di libera circolazione delle persone all'interno della Comunità sia giurisprudenza costante che la riserva contenuta in particolare nell'art. 48, n. 3, del Trattato CE consente agli Stati membri di adottare, nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, per motivi di ordine pubblico, sicurezza e sanità pubblica, provvedimenti che essi non possono disporre nei confronti dei loro cittadini, nel senso che, in forza di un principio del diritto internazionale, essi non hanno il potere di allontanare questi ultimi dal territorio nazionale o di vietare loro di accedervi (v., in tal senso, sentenze 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. pag. 1337, punti 22 e 23; 18 maggio 1982, cause riunite 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille, Racc. pag. 1665, punto 7; 17 giugno 1997, cause riunite C-65/95 e C-111/95, Shingara e Radiom, Racc. pag. I-3343, punto 28; 16 luglio 1998, causa C-171/96, Pereira Roque, Racc. pag. I-4607, punti 37 e 38, e 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa, Racc. pag. I-0000, punto 20). Analogo rilievo deve pertanto valere nell'ambito di un accordo stipulato tra la Comunità e un paese terzo, qual è l'accordo CEE-Marocco.
46 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal signor El-Yassini, il principio della parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro e di retribuzione, enunciato all'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco, non può di per sé avere la conseguenza di escludere il potere delle autorità dello Stato membro ospitante di negare la proroga del permesso di soggiorno ad un lavoratore migrante marocchino occupato nel territorio di questo Stato membro, anche se tale provvedimento non può, per sua natura, essere disposto nei confronti dei cittadini dello Stato membro considerato.
47 Per quanto riguarda inoltre il punto se, come asserito dal signor El-Yassini, si debba nella fattispecie applicare in via analogica la giurisprudenza della Corte concernente le norme relative all'associazione CEE-Turchia, occorre sottolineare che, in conformità di una costante giurisprudenza, un trattato internazionale deve essere interpretato non soltanto alla stregua dei termini in cui è redatto, ma anche alla luce dei suoi obiettivi. L'art. 31 della convenzione di Vienna 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati precisa, a questo proposito, che un trattato dev'essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto, ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (in tal senso, v., in particolare, parere 14 dicembre 1991, n. 1/91, Racc. pag. I-6079, punto 14, e sentenza 1_ luglio 1993, causa C-312/91, Metalsa, Racc. pag. I-3751, punto 12).
48 Per stabilire se una giurisprudenza riguardante le norme relative all'accordo CEE-Turchia debba altresì valere nell'ambito dell'accordo CEE-Marocco, occorre quindi analizzare questi accordi alla luce delle loro finalità nonché del loro contesto.
L'accordo CEE-Turchia
49 Per quanto concerne, in primo luogo, l'accordo CEE-Turchia, va rilevato che quest'ultimo persegue, ai sensi del suo art. 2, n. 1, lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti e che, ai sensi dell'art. 28 del medesimo, «quando il funzionamento dell'accordo consentirà di prevedere l'accettazione integrale da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità, le parti contraenti esamineranno la possibilità di adesione della Turchia alla Comunità».
50 Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo CEE-Turchia, «[l]e parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».
51 A tal fine, il protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), fissa all'art. 36 le scadenze per la graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Repubblica di Turchia e prevede che il consiglio di associazione stabilirà le modalità all'uopo necessarie. Il protocollo addizionale dispone inoltre, all'art. 37, che «ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione».
52 In forza dell'accordo, come pure del protocollo addizionale, e in particolare dell'art. 36 di quest'ultimo, il consiglio di associazione istituito dall'accordo CEE-Turchia ha adottato, il 19 dicembre 1980, la decisione n. 1/80, il cui art. 6, n. 1, figurante nel capitolo II recante il titolo «Disposizioni sociali», sezione 1, intitolata «Questioni relative al lavoro e alla libera circolazione dei lavoratori», è del seguente tenore:
«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
- candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, della stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
53 In tale contesto, la Corte ha costantemente dichiarato che un lavoratore turco, che soddisfi i requisiti enunciati all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, può rivendicare la proroga del proprio permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante al fine di continuare ad esercitarvi un'attività lavorativa subordinata regolare (v., segnatamente, sentenze Kus, citata, punto 36; 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin, Racc. pag. I-5143, punto 55, e causa C-98/96, Ertanir, Racc. pag. I-5179, punto 62, e 26 novembre 1998, causa C-1/97, Birden, Racc. pag. I-0000, punto 69).
L'accordo CEE-Marocco.
54 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'accordo CEE-Marocco, va ricordato che, come già emerge dal punto 29 della presente sentenza, il detto accordo si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Regno del Marocco e favorire il consolidamento delle loro relazioni.
55 A tal fine, l'art. 1 del detto accordo prescrive che siano adottate ed attuate le disposizioni ed azioni nel settore della cooperazione economica, tecnica e finanziaria, in quello degli scambi commerciali nonché nel settore sociale.
56 Con più particolare riguardo alla cooperazione nel settore della manodopera, oggetto del titolo III dell'accordo CEE-Marocco, l'art. 40 enuncia il principio del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza dei lavoratori occupati nel territorio di uno Stato contraente rispetto ai cittadini di questo Stato, in materia di condizioni di lavoro e di retribuzione.
57 Emerge da questo raffronto tra l'accordo CEE-Marocco e l'accordo CEE-Turchia che il primo, contrariamente al secondo, non prevede che le parti contraenti esaminino, a termine, la possibilità di un'adesione del paese terzo considerato alla Comunità.
58 Inoltre, diversamente dall'accordo CEE-Turchia, l'accordo CEE-Marocco non si prefigge la graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori.
59 Per giunta, il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo CEE-Marocco non ha adottato alcuna decisione che preveda una disposizione come quella dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, la quale, nella prospettiva della futura instaurazione della libera circolazione, accorda ai lavoratori migranti turchi, in funzione della durata dell'esercizio di un'attività lavorativa subordinata legalmente esercitata, diritti precisi intesi ad integrarli gradualmente nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.
60 Occorre del pari ricordare che la giurisprudenza richiamata in via analogica dal signor El-Yassini riguarda, per l'appunto, il detto art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, non anche l'art. 37 del protocollo addizionale, che prevede una regola di parità di trattamento analoga a quella figurante nell'art. 40 dell'accordo CEE-Marocco.
61 Discende quindi dalle differenze sostanziali esistenti, non solo nella loro formulazione letterale, ma anche riguardo al loro oggetto e alle loro finalità, tra le norme relative all'associazione CEE-Turchia e l'accordo CEE-Marocco che la giurisprudenza della Corte pronunciata con riferimento alle norme relative all'associazione CEE-Turchia non può essere applicata in via analogica all'accordo CEE-Marocco.
62 Ciò posto, la conclusione da trarre è che, allo stato attuale, il diritto comunitario non vieta in via di principio ad uno Stato membro di negare la proroga del permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino, che pure esso aveva autorizzato a fare ingresso nel suo territorio e ad esercitare in quest'ultimo un'attività lavorativa, qualora il motivo iniziale alla base della concessione del diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato alla persona interessata.
63 La circostanza che tale provvedimento delle autorità nazionali competenti imponga all'interessato di porre fine, prima del termine pattuito nel contratto stipulato con i suoi datori di lavoro, al suo rapporto di lavoro nello Stato membro ospitante non ha, in linea generale, alcuna incidenza su questa interpretazione.
64 Tuttavia, diverso sarebbe il caso ove il giudice nazionale accertasse che lo Stato membro ospitante aveva concesso al lavoratore migrante marocchino precisi diritti afferenti all'esercizio di un'attività, più estesi di quelli che gli erano stati conferiti dallo stesso Stato per quanto riguarda il soggiorno.
65 Tale ipotesi ricorrerebbe se lo Stato membro considerato avesse rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno solo per un periodo più corto rispetto a quello del permesso di lavoro e se, in un momento successivo e anteriormente alla scadenza del permesso di lavoro, si opponesse alla proroga del permesso di soggiorno senza giustificare tale diniego con motivi connessi alla tutela di un interesse legittimo dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica.
66 Invero, come è stato rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 63-66 delle sue conclusioni, perché l'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco produca un effetto utile è necessario che, nel caso in cui un cittadino marocchino sia stato regolarmente autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro per un determinato periodo, l'interessato fruisca, per tutto questo periodo, dei diritti che la detta disposizione gli conferisce.
67 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione posta dal giudice nazionale dichiarando che l'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, a che lo Stato membro ospitante neghi la proroga del permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino, che esso ha autorizzato a fare ingresso nel suo territorio e ad esercitare in quest'ultimo un'attività lavorativa subordinata, per tutto il periodo durante il quale l'interessato disponga di tale occupazione, qualora il motivo iniziale alla base della concessione del suo diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del suo permesso di soggiorno.
Diverso sarebbe il caso se tale diniego avesse l'effetto di rimettere in discussione, non sussistendo motivi connessi alla tutela di un interesse legittimo dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica, il diritto all'esercizio effettivo di un'attività lavorativa conferito all'interessato da tale Stato mediante un permesso di lavoro regolarmente rilasciato dalle autorità nazionali per una durata superiore a quella del permesso di soggiorno. Compete al giudice nazionale accertare l'eventuale ricorrere di tale ipotesi.
Sulle spese
68 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, tedesco e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento riveste nei confronti delle parti nella causa principale il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Immigration Adjudicator, con sentenza interlocutoria 20 dicembre 1996, dichiara:
L'art. 40, primo comma, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, a che lo Stato membro ospitante neghi la proroga del permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino, che esso ha autorizzato a fare ingresso nel suo territorio e ad esercitare in quest'ultimo un'attività lavorativa subordinata, per tutto il periodo durante il quale l'interessato disponga di tale occupazione, qualora il motivo iniziale alla base della concessione del suo diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del suo permesso di soggiorno.
Diverso sarebbe il caso se tale diniego avesse l'effetto di rimettere in discussione, non sussistendo motivi connessi alla tutela di un interesse legittimo dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica, il diritto all'esercizio effettivo di un'attività lavorativa conferito all'interessato da tale Stato mediante un permesso di lavoro regolarmente rilasciato dalle autorità nazionali per una durata superiore a quella del permesso di soggiorno. Compete al giudice nazionale accertare l'eventuale ricorrere di tale ipotesi.