61996J0385

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio 1998. - Procedimento penale a carico di Hermann Josef Goerres. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Aachen - Germania. - Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112/CEE - Tutela dei consumatori - Lingua. - Causa C-385/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04431


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Obbligo degli Stati membri di vietare il commercio di prodotti sprovvisti di indicazioni redatte in una lingua facilmente compresa dall'acquirente - Portata - Normativa nazionale che prescrive l'uso di una determinata lingua e, in via alternativa, l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dall'acquirente - Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 79/112, art. 14)

2 Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Obbligo di far figurare le indicazioni obbligatorie sull'etichettatura medesima - Etichetta complementare apposta nel negozio - Insufficienza

(Direttiva del Consiglio 79/112, art. 14)

Massima


1 L'art. 14 della direttiva 79/112, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, non osta ad una normativa nazionale che prescrive, per quanto riguarda i requisiti linguistici, l'uso di una determinata lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, ma che consente del pari, in via alternativa, l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti.

Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze di ciascun caso di specie, la comprensibilità delle informazioni fornite. Questa valutazione dev'essere operata relativamente a ciascuna delle indicazioni prescritte dalla direttiva e deve tener conto del fatto che la direttiva prevede la possibilità che le prescritte indicazioni vengano fornite non solo usando una lingua, ma anche mediante altri accorgimenti, come disegni, simboli o pittogrammi.

2 Tutte le indicazioni obbligatorie prescritte dalla direttiva 79/112, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, devono figurare sull'etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori dello Stato o della regione di cui trattasi, oppure mediante altri accorgimenti, come disegni, simboli o pittogrammi. Un'etichetta complementare apposta nel negozio, nel posto in cui si trova il prodotto considerato, non costituisce una misura sufficiente per garantire l'informazione e la tutela del consumatore finale.

Parti


Nel procedimento C-385/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Amtsgericht di Aquisgrana (Germania), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente nei confronti di

Hermann Josef Goerres,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;

- per il governo francese, dalle signore Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e Régine Loosli-Surrans, chargé de mission presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

- per il governo austriaco, dal signor Franz Cede, Botschafter presso il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo svedese, dalla signora Lotty Nordling, rättschef presso il dipartimento del commercio con l'estero del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Goerres, rappresentato dall'avv. Stefan Gehrold, del foro di Dinklage, del governo francese, rappresentato dalla signora Régine Loosli-Surrans, e della Commissione, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt, all'udienza del 10 dicembre 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 febbraio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 6 novembre 1996, pervenuta in cancelleria il 28 novembre successivo, l'Amtsgericht di Aquisgrana ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso dall'Oberkreisdirektor des Kreises Aachen (direttore della circoscrizione amministrativa di Aquisgrana, in prosieguo: l'«Oberkreisdirektor») contro il signor Goerres, imputato di aver messo in vendita nel suo negozio in Germania vari prodotti alimentari non recanti etichette in lingua tedesca ma solo in lingua francese, italiana o inglese, contravvenendo così all'art. 3, n. 3, della Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln (regolamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari, in prosieguo: la «LMKV»).

Le disposizioni del diritto tedesco

3 A tenore dell'art. 3, n. 3, prima frase, della LMKV, indicazioni come la denominazione commerciale, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, l'elenco degli ingredienti o la data di scadenza «devono figurare in lingua tedesca, sulla confezione esterna o sull'etichetta ivi apposta, in un punto ben visibile in modo da essere facilmente comprese, chiaramente leggibili e indelebili». Ai sensi della seconda frase dello stesso paragrafo, tali menzioni «possono essere redatte anche in un'altra lingua facilmente comprensibile, quando ciò non comprometta l'informazione del consumatore».

4 La seconda frase dell'art. 3, n. 3, della LMKV è stata inserita nel 1992 allo scopo di consentire l'etichettatura «in lingua tedesca o in un'altra lingua facilmente comprensibile» (v., in proposito, la relazione del governo tedesco sulla modifica della LMKV in Bundesratsdrucksache n. 563/92 del 14 agosto 1992, pag. 11).

Gli antefatti della causa principale

5 Il signor Goerres esercisce un negozio di generi alimentari in Eschweiler, presso Aquisgrana. Il 13 gennaio 1995 egli metteva in vendita nel suo negozio prodotti non recanti etichette in lingua tedesca, ma unicamente in francese, italiano o inglese. Si trattava segnatamente dei prodotti seguenti: «Fanta orange, soda au jus d'orange» (etichetta in francese), «Corn Flakes» (etichetta in italiano e in francese), «I pelati Di San Marzano - Il vero gusto del pomodoro» (etichetta in italiano), «Pasta sauce with olives and capers» (etichetta in inglese).

6 Il 6 luglio 1995 l'Oberkreisdirektor infliggeva al signor Goerres un'ammenda amministrativa di 2 000 DM per violazione dell'art. 3, n. 3, della LMKV.

7 Il signor Goerres impugnava il provvedimento di ammenda dinanzi all'Amtsgericht di Aquisgrana. Basandosi su una perizia giuridica dell'università di Amburgo, redatta il 14 luglio 1994 dal professor Meinhard Hilf, egli sosteneva che l'uso di una determinata lingua non poteva essere imposto, che secondo l'art. 14 della direttiva il criterio determinante era la comprensibilità dell'etichettatura e che, nel caso dei prodotti ben conosciuti dal pubblico, l'impiego di una etichetta redatta in una lingua straniera non comprometteva l'esigenza d'informazione del consumatore. Aggiungeva inoltre di aver apposto nel suo negozio, nel posto in cui si trovavano i prodotti considerati, taluni avvisi, cartelli o etichette complementari («Zusatzschilder») recanti le menzioni prescritte in lingua tedesca.

Le disposizioni della direttiva

8 L'art. 14, primo comma, della direttiva dispone che gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli artt. 3-11, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dagli artt. 3 e 4, n. 2.

9 A tenore dell'art. 14, secondo comma, della direttiva, «tuttavia, gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue».

10 L'art. 3 della direttiva elenca le indicazioni obbligatorie che devono figurare, in via di principio, sulle etichette dei prodotti alimentari, come la denominazione di vendita, l'elenco degli ingredienti, il quantitativo netto, il termine minimo di conservazione, le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o del venditore, il luogo d'origine o di provenienza del prodotto alimentare e istruzioni per l'uso quando la loro omissione non consenta di fare un uso appropriato del prodotto alimentare. Gli artt. 4-14 contengono norme speciali, definizioni o deroghe alle indicazioni obbligatorie prescritte dall'art. 3.

11 Ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva, possono essere prescritte, mediante norme comunitarie, altre indicazioni per taluni prodotti alimentari.

12 Il 27 gennaio 1997 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112 (GU L 43, pag. 21). L'art. 1 di detta direttiva abolisce il secondo comma dell'art. 14 della direttiva 79/112 e lo sostituisce con un nuovo articolo 13 bis, che prescrive in particolare l'etichettatura dei prodotti alimentari in una lingua facilmente compresa dal consumatore e consente agli Stati membri di imporre, nel rispetto delle norme del Trattato, che le indicazioni dell'etichettatura prescritte dalla direttiva siano scritte almeno in una o più lingue ufficiali della Comunità.

13 Nutrendo dubbi sull'interpretazione dell'art. 14 della direttiva, l'Amtsgericht di Aquisgrana ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se agisca conformemente all'art. 14 della direttiva del Consiglio 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, un commerciante che mette in commercio nella Repubblica federale di Germania generi alimentari recanti etichette in lingua italiana, francese o inglese.

2) In caso di soluzione negativa, se comunque soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 della direttiva del Consiglio 79/112/CEE un commerciante che, nel suo negozio, nel posto in cui si trova il prodotto considerato, appone un'etichetta complementare ("Zusatzschild") recante le prescritte indicazioni in lingua tedesca».

14 In via preliminare si deve ricordare che, nell'ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la Corte non è competente ad applicare le norme di diritto comunitario ad una determinata fattispecie. Tuttavia, essa può fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che potrebbero essergli utili nella valutazione degli effetti delle norme nazionali (v., in particolare, sentenza 24 settembre 1987, causa 37/86, Coenen, Racc. pag. 3589, punto 8).

15 Considerati gli atti della causa principale, il giudice di rinvio chiede quindi in sostanza, con la prima questione, se l'art. 14 della direttiva osti ad una normativa nazionale che prescrive l'uso di una determinata lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, ma che consente anche l'uso di un'altra lingua facilmente comprensibile da parte degli acquirenti. Chiede poi, con la seconda questione, se il fatto di apporre nel negozio, nel posto in cui si trova il prodotto considerato, un'etichetta complementare («Zusatzschild») contenente le indicazioni prescritte in una lingua facilmente compresa consenta di garantire l'informazione del consumatore.

Sulla prima questione

16 Si deve ricordare che nella sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89, Piageme e a. (Racc. pag. I-2971), la Corte ha dichiarato che l'art. 30 del Trattato CEE e l'art. 14 della direttiva ostano a che una normativa nazionale imponga l'uso esclusivo di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti.

17 Inoltre, nella sentenza 12 ottobre 1995, causa C-85/94, Piageme e a. (Racc. pag. I-2955, in prosieguo: la «sentenza Piageme II»), la Corte ha dichiarato che l'art. 14 della direttiva osta a che uno Stato membro, in considerazione della necessità di adottare una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, imponga l'uso della lingua dominante nella regione in cui il prodotto è messo in vendita, quand'anche non sia escluso l'uso contestuale di un'altra lingua.

18 Contrariamente alle normative di cui si trattava in quelle cause, nella fattispecie si tratta di una normativa nazionale che, pur prescrivendo l'uso di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, consente del pari, in via alternativa, l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti. Una normativa del genere non impone un obbligo più rigoroso di quello dell'uso di una lingua facilmente compresa.

19 Ne consegue che l'art. 14 della direttiva, per quanto riguarda i requisiti linguistici, non osta a tale normativa.

20 Occorre ricordare al riguardo che spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze di ciascun caso di specie, la comprensibilità delle informazioni fornite. Questa valutazione dev'essere operata relativamente a ciascuna delle indicazioni prescritte dalla direttiva e deve tener conto del fatto che la direttiva prevede la possibilità che le prescritte indicazioni vengano fornite non solo utilizzando una lingua, ma anche mediante altri accorgimenti, come disegni, simboli o pittogrammi (v. sentenza Piageme II, punto 27 e ss.).

21 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione dev'essere risolta nel senso che l'art. 14 della direttiva non osta ad una normativa nazionale che prescrive, per quanto riguarda i requisiti linguistici, l'uso di una determinata lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, ma che consente del pari, in via alternativa, l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti.

Sulla seconda questione

22 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se il fatto di apporre nel negozio, nel posto in cui si trova il prodotto considerato, un'etichetta complementare («Zusatzschild») contenente le indicazioni prescritte in una lingua facilmente compresa consenta di garantire l'informazione del consumatore.

23 A questo proposito si deve ricordare che, nel punto 26 della sentenza Piageme II, la Corte ha affermato che la tutela del consumatore non è garantita da misure che non trovano riscontro sull'etichetta, come le informazioni fornite nel punto di vendita o nell'ambito di vaste campagne di informazione.

24 La Corte è pervenuta a tale conclusione considerando che lo scopo dell'art. 14 della direttiva, ossia l'informazione e la tutela dei consumatori, non sarebbe conseguito se i consumatori non potessero prendere visione, in qualsiasi momento, di tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva, non solo all'atto dell'acquisto, ma anche al momento del consumo. Inoltre la Corte ha ricordato che il consumatore finale non è necessariamente colui che ha acquistato i prodotti alimentari (v. sentenza Piageme II, punti 23-25).

25 La seconda questione dev'essere quindi risolta nel senso che tutte le indicazioni obbligatorie prescritte dalla direttiva devono figurare sull'etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori dello Stato o della regione di cui trattasi, oppure mediante altri accorgimenti, come disegni, simboli o pittogrammi. Un'etichetta complementare («Zusatzschild») apposta nel negozio, nel posto in cui si trova il prodotto considerato, non costituisce una misura sufficiente per garantire l'informazione e la tutela del consumatore finale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

26 Le spese sostenute dai governi belga, francese, austriaco e svedese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Amtsgericht di Aquisgrana, con ordinanza 6 novembre 1996, dichiara:

27 L'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, non osta ad una normativa nazionale che prescrive, per quanto riguarda i requisiti linguistici, l'uso di una determinata lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, ma che consente del pari, in via alternativa, l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti.

28 Tutte le indicazioni obbligatorie prescritte dalla direttiva 79/112 devono figurare sull'etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori dello Stato o della regione di cui trattasi, oppure mediante altri accorgimenti, come disegni, simboli o pittogrammi. Un'etichetta complementare («Zusatzschild») apposta nel negozio, nel posto in cui si trova il prodotto considerato, non costituisce una misura sufficiente per garantire l'informazione e la tutela del consumatore finale.