1 Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Obbligo per le imprese del settore edile che effettuano una prestazione di servizi di pagare la retribuzione minima fissata da un contratto collettivo di lavoro applicabile nello Stato membro ospitante - Presupposti
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]
2 Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Obbligo per le imprese del settore edile che effettuano una prestazione di servizi di versare contributi padronali sostanzialmente equiparabili a quelli che già versano nel luogo in cui sono stabilite - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]
3 Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Obbligo per le imprese del settore edile che effettuano una prestazione di servizi di redigere documenti sociali e di lavoro sostanzialmente equiparabili a quelli che già tengono nel luogo in cui sono stabilite - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]
4 Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Obbligo per le imprese del settore edile che effettuano una prestazione di servizi di tenere a disposizione documenti sociali e di lavoro nel territorio dello Stato membro ospitante - Presupposti
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]
5 Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Obbligo per le imprese del settore edile che effettuano una prestazione di servizi di conservare, dopo la cessazione di attività nello Stato membro ospitante, documenti sociali nel territorio di tale Stato presso il domicilio, situato nel detto Stato, di una persona fisica - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]
1 Gli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) non ostano a che uno Stato membro imponga a un'impresa del settore edile stabilita in un altro Stato membro e che svolga temporaneamente lavori nel primo Stato di pagare ai suoi lavoratori distaccati la retribuzione minima fissata dal contratto collettivo di lavoro applicabile nel primo Stato membro, purché le disposizioni di cui trattasi siano sufficientemente precise e accessibili, in modo da non rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile la determinazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi cui dovrebbe conformarsi.
2 Gli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) ostano a che uno Stato membro imponga, anche mediante leggi di polizia e di sicurezza, a un'impresa del settore edile stabilita in un altro Stato membro e che svolga temporaneamente lavori nel primo Stato di versare, per ciascun lavoratore distaccato, contributi padronali a titolo di regimi di «marche-intemperie» e di «marche-fedeltà» e di rilasciare a ciascuno di loro una scheda individuale, ove tale impresa sia già soggetta ad obblighi sostanzialmente equiparabili, sotto il profilo della loro finalità di salvaguardia degli interessi dei lavoratori, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, nello Stato in cui è stabilita.
3 Gli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) ostano a che uno Stato membro imponga, anche mediante leggi di polizia e di sicurezza, a un'impresa del settore edile stabilita in un altro Stato membro e che svolga temporaneamente lavori nel primo Stato di redigere documenti sociali o di lavoro, come un regolamento in materia di lavoro, un registro speciale del personale e, per ciascun lavoratore distaccato, un conto individuale, nella forma richiesta dalla normativa del primo Stato, quando la tutela dei lavoratori atta a giustificare tali imposizioni è già assicurata mediante la produzione dei documenti sociali e di lavoro tenuti dalla detta impresa ai sensi della normativa dello Stato membro in cui essa è stabilita.
Così è nel caso in cui, con riferimento alla tenuta dei documenti sociali e di lavoro, l'impresa sia già soggetta, nello Stato in cui è stabilita, ad obblighi equiparabili, sotto il profilo della loro finalità di salvaguardia degli interessi dei lavoratori, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, a quelli previsti dalla normativa dello Stato membro ospitante.
4 Gli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) non ostano a che uno Stato membro obblighi un'impresa del settore edile stabilita in un altro Stato membro e che svolga temporaneamente lavori nel primo Stato a tenere a disposizione, per il periodo di attività sul territorio del primo Stato membro, documenti sociali e di lavoro nel cantiere o in un altro luogo accessibile e chiaramente identificato del territorio di tale Stato, quando tale misura è necessaria per consentirgli di garantire l'effettivo controllo dell'osservanza della sua normativa, giustificata dalla salvaguardia della tutela sociale dei lavoratori.
5 Gli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) ostano a che uno Stato membro imponga, anche mediante leggi di polizia e di sicurezza, a un'impresa del settore edile stabilita in un altro Stato membro e che svolga temporaneamente lavori nel primo Stato di conservare, per cinque anni dopo che ha cessato di occupare lavoratori nel primo Stato membro, documenti sociali quali il registro del personale e il conto individuale presso il domicilio, situato nel detto Stato membro, di una persona fisica che tenga tali documenti in quanto mandatario o incaricato. Siffatte imposizioni non sono giustificate ove il controllo dell'osservanza delle norme di tutela sociale dei lavoratori del settore edile possa essere garantito da misure meno restrittive.