61996J0314

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 marzo 1998. - Ourdia Djabali contro Caisse d'allocations familiales de l'Essonne. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry - Francia. - Accordo di cooperazione CEE-Algeria - Art. 39, n. 1 - Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale - Indennità per adulti disabili - Rinvio pregiudiziale. - Causa C-314/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-01149


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Causa pendente dinanzi al giudice a quo divenuta priva di oggetto - Non luogo a statuire

(Trattato CE, art. 177)

Massima


Sia dal dettato sia dal sistema dell'art. 177 del Trattato emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un'effettiva controversia, nell'ambito della quale è ad essi richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. La ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell'esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia.

Conseguentemente non occorre che la Corte proceda alla soluzione di una questione pregiudiziale, quando la domanda della ricorrente nella causa principale sia stata integralmente accolta, ragion per cui la causa pendente dinanzi al giudice di rinvio sia a quel punto divenuta completamente priva di oggetto e la soluzione della questione pregiudiziale non presenti alcuna utilità per il giudice medesimo.

Parti


Nel procedimento C-314/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ourdia Djabali

e

Caisse d'allocations familiales de l'Essonne,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 39, n. 1, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, concluso ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, per mezzo del regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e G.F. Mancini, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- dalla signora Djabali;

- per il governo francese, dalla signora C. de Salins e dal signor C. Chavance, rispettivamente vicedirettore e segretario degli affari esteri presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J. Forman, consigliere giuridico, e dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo francese e della Commissione all'udienza del 7 maggio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 maggio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 28 maggio 1996, pervenuta in cancelleria il 26 settembre successivo, il Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 39, n. 1, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, concluso ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, per mezzo del regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: l'«Accordo»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Djabali, cittadina algerina, e la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne (in prosieguo: la «Caisse») in merito alla concessione di un'indennità per adulti disabili.

3 Dal fascicolo emerge che la signora Djabali è coniugata con un cittadino algerino con cui risiede a Longjumeau (Francia). In Francia non ha mai svolto attività lavorativa.

4 Divenuta disabile a seguito di un'operazione chirurgica subìta nel 1981 e riconosciuta invalida all'80% dall'ottobre 1993, la signora Djabali ha chiesto di poter beneficiare, a decorrere da quest'ultima data, dell'indennità per adulti disabili prevista dalla normativa francese.

5 In Francia l'indennità per adulti disabili è stata introdotta dalla legge 30 giugno 1975, n. 75-534, legge recante disciplina generale relativa ai disabili a favore delle persone disabili. L'indennità di cui trattasi è disciplinata dal titolo II, capitolo VIII, del nuovo codice di previdenza sociale francese. I requisiti per la sua concessione sono fissati dagli artt. da L. 821-1 a L. 821-8.

6 L'art. L. 821-1, primo comma, del detto codice dispone che l'indennità spetta a tutti i soggetti di cittadinanza francese o cittadini di un paese che abbia concluso una convenzione di reciprocità in materia di attribuzione di indennità agli adulti disabili residenti sul territorio francese, che siano di età superiore a quella che consente di beneficiare dell'indennità di educazione speciale prevista dall'art. L. 541-1 del codice medesimo e la cui inabilità permanente sia non inferiore a una percentuale fissata con decreto, a condizione che l'interessato non abbia diritto, sulla base di un regime di previdenza sociale, di un regime di pensione di anzianità o di una normativa particolare, alla corresponsione di una prestazione di vecchiaia o d'invalidità ovvero di una pensione per infortunio sul lavoro d'importo almeno pari a detta indennità.

7 Il 16 novembre 1993 la commissione tecnica di orientamento e di riqualificazione professionale di cui all'art. L. 821-4 del nuovo codice di previdenza sociale concedeva alla signora Djabali l'indennità richiesta, subordinatamente alla condizione che sussistessero i relativi requisiti amministrativi.

8 Il 13 luglio 1994 la Caisse, ente competente quanto alla corresponsione della detta indennità, respingeva tuttavia la richiesta della signora Djabali, sulla base del rilievo che non possedeva la cittadinanza francese e che era cittadina di un paese che non aveva concluso con la Francia una convenzione di reciprocità in materia di concessione d'indennità agli adulti disabili.

9 Il 4 giugno 1995 la signora Djabali impugnava tale decisione dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry, sostenendo che essa si porrebbe in contrasto con l'art. 39, n. 1, dell'Accordo.

10 A termini di tale disposizione,

«(...) i lavoratori di cittadinanza algerina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati».

11 Secondo la signora Djabali, alla luce di tale disposizione l'Accordo non consentirebbe alle autorità di uno Stato membro di negare il beneficio delle prestazioni di previdenza sociale a motivo della cittadinanza algerina del richiedente.

12 Dinanzi al giudice adito la Caisse sosteneva, invece, che l'indennità contestata potrebbe essere qualificata come prestazione di previdenza sociale ai sensi dell'Accordo solo quando il richiedente sia un lavoratore o un ex lavoratore già beneficiario, per effetto della precedente attività lavorativa, di prestazioni previdenziali contributive. Orbene, la signora Djabali non soddisferebbe tale requisito, con conseguente insussistenza del diritto - inteso quale diritto autonomo - alla corresponsione dell'indennità per adulti disabili.

13 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione dell'art. 39, n. 1, dell'Accordo, il Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 39 del regolamento comunitario 26 settembre 1978, n. 2210, relativo all'Accordo tra la CEE e la Repubblica algerina, trovi applicazione nei confronti della signora Djabali, che chiede di fruire dell'indennità a favore degli adulti disabili, considerato che l'interessata non ha mai svolto attività lavorativa retribuita bensì godrà eventualmente, a decorrere dal dicembre 1997, di una pensione come casalinga».

14 Con lettera 8 aprile 1997 la Caisse informava la Corte che, nel novembre 1996, il ministro del Lavoro e degli Affari sociali francese aveva deciso di concedere alla signora Djabali l'indennità per adulti disabili. Da un allegato alla lettera risulta che l'interessata ha ricevuto la somma di 148 188,45 FF a titolo di arretrati per il periodo intercorrente dall'ottobre 1993 al dicembre 1996 e che, a decorrere dal 1_ gennaio 1997, percepisce mensilmente l'importo di 3 982 FF. La signora Djabali avrebbe quindi ottenuto completa soddisfazione, con conseguente venir meno della materia del contendere tra la medesima e la Caisse. Alla detta lettera la Caisse accludeva copia di due lettere con cui il Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry e la signora Djabali venivano informati della decisione delle autorità competenti di concedere all'interessata l'indennità per adulti disabili con decorrenza 1_ ottobre 1993 e l'interessata veniva invitata a procedere alla rinuncia agli atti con riguardo alla causa avviata dinanzi al giudice nazionale.

15 Da un lato, è pacifico che la signora Djabali non ha proceduto agli atti necessari per desistere dall'azione dinanzi al giudice di rinvio.

16 Dall'altro, in risposta a una lettera del cancelliere della Corte che chiedeva se, così stando le cose, il Tribunal des affaires de securité sociale di Evry intendesse insistere sulla propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il presidente del detto Tribunal e affermava di non avere il potere, sulla base delle norme processuali nazionali, di desistere da una questione pregiudiziale regolarmente sottoposta alla Corte.

17 Si deve ricordare, al riguardo, che secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex art. 177 del Trattato costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario necessari per risolvere le controversie dinanzi a loro pendenti (v., in particolare, sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi, Racc. pag. I-3763, punto 33, e 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punto 18).

18 Sia dal dettato sia dal sistema dell'art. 177 del Trattato emerge quindi che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un'effettiva controversia, nell'ambito della quale è ad essi richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (v., in tal senso, sentenze 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini, Racc. pag. 2041, punto 11, e 15 giugno 1995, cause riunite C-422/93, C-423/93 e C-424/93, Zabala Erasun e a., Racc. pag. I-1567, punto 28).

19 Infatti, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell'esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (v. sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 18, e sentenza Zabala Erasun e a., citata, punto 29).

20 Orbene, nella specie, successivamente alla sottoposizione alla Corte della menzionata questione pregiudiziale da parte del Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry, sono state corrisposte alla signora Djabali le prestazioni da essa richieste.

21 Si deve quindi rilevare che la domanda della ricorrente nella causa principale è stata integralmente accolta, ragion per cui la causa pendente dinanzi al giudice di rinvio è ormai completamente priva di oggetto.

22 Ciò premesso, la soluzione, da parte della Corte, della questione pregiudiziale sottopostale non presenterebbe alcuna utilità per il Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry.

23 Conseguentemente non occorre risolvere la questione pregiudiziale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry, con ordinanza 28 maggio 1996, dichiara:

Non occorre risolvere la questione pregiudiziale.