61996J0261

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 novembre 1997. - Conserchimica Srl contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Venezia - Italia. - Diritto doganale - Recupero di dazi all'importazione - Termine di prescrizione. - Causa C-261/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06177


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero di dazi all'importazione o all'esportazione - Regolamento n. 1697/79 - Sfera di applicazione ratione temporis - Debito doganale sorto prima dell'entrata in vigore del regolamento - Esclusione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 2, n. 1, secondo comma]

Massima


L'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1697/79, relativo al ricupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, non si applica ai dazi non riscossi per una merce dichiarata a norma di un regime doganale qualora l'obbligo di pagare i detti dazi sia sorto in un momento precedente l'entrata in vigore del medesimo regolamento.

Parti


Nel procedimento C-261/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Corte d'appello di Venezia (Italia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Conserchimica Srl

e

Amministrazione delle Finanze dello Stato,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1),

LA CORTE

(Prima Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), facente funzione di presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Conserchimica S.r.l., dall'avvocato Bruno Babini Mitis, del foro di Venezia;

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Michel Nolin e Paolo Stancanelli, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 giugno 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 9 maggio 1996, giunta alla Corte il 24 luglio seguente, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).

2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia fra la Conserchimica S.r.l. (in prosieguo: la «Conserchimica»), impresa italiana del settore petrolifero, e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al recupero di dazi doganali sull'importazione di prodotti petroliferi.

3 Tra il maggio 1978 e l'ottobre 1980 la Conserchimica ha acquistato prodotti petroliferi presso importatori italiani senza essere in possesso di un'autorizzazione scritta in conformità degli artt. 3 e 7 del regolamento (CEE) della Commissione 4 luglio 1977, n. 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare (GU L 171, pag. 1), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1977, n. 1775, che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare (GU L 195, pag. 5).

4 Il 28 aprile 1986 l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, dopo aver notificato alla Conserchimica diversi avvisi di liquidazione tra il febbraio del 1981 e il maggio del 1984, le ha inviato una ingiunzione fiscale con la quale le intimava di pagare l'IVA e i dazi doganali inizialmente non versati.

5 Il 10 maggio 1986 la Conserchimica ha proposto opposizione avverso la detta ingiunzione dinanzi al Tribunale di Venezia chiedendone l'annullamento.

6 Nel corso del procedimento il Tribunale di Venezia ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 3 e 7 del regolamento n. 1535/77, su cui la Corte si è pronunciata con sentenza 13 luglio 1989, cause riunite 248/88, 254/88, 255/88, 256/88, 257/88, 258/88, 309/88 e 316/88, Chimica del Friuli e a. (Racc. pag. 2837), dichiarando che l'art. 7 del regolamento della Commissione n. 1535/77 va interpretato nel senso che, in caso di cessione delle merci, il cessionario deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, sia che la cessione avvenga da uno Stato membro all'altro, sia che essa avvenga all'interno di uno stesso Stato membro.

7 Di conseguenza, con sentenza 30 aprile 1992 il Tribunale di Venezia ha considerato legittima l'azione dell'amministrazione finanziaria volta a recuperare l'integralità dei dazi doganali e dell'IVA, e ha respinto il ricorso.

8 Con atto notificato il 23 giugno 1993 la Conserchimica ha interposto appello avverso quest'ultima pronuncia dinanzi alla Corte d'appello di Venezia facendo valere in particolare che, essendo scaduto il termine triennale previsto dall'art. 2 del regolamento n. 1697/79, si era prescritto il diritto dell'amministrazione italiana di ripetere i dazi non riscossi.

9 Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1697/79, il regolamento stesso determina le condizioni cui è subordinato il ricupero, da parte delle autorità competenti, dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che, per qualsiasi ragione, non siano stati richiesti al debitore per merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento.

10 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79 dispone quindi:

«1. Quando le autorità competenti accertano che i dazi all'importazione o all'esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un'azione di ricupero dei dazi non riscossi.

Tuttavia, tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione».

11 Inoltre, il regolamento n. 1697/79 vieta, in taluni casi da esso stabiliti, di promuovere un'azione di recupero (art. 5, n. 1) o prevede la facoltà di non procedere al recupero (art. 5, n. 2). Esso delinea altresì le ipotesi in cui non viene riscosso alcun interesse di mora sulle somme recuperate (art. 7).

12 Il regolamento n. 1697/79 è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 11, il 1_ luglio 1980.

13 Rilevando che taluni debiti della Conserchimica erano sorti prima di tale data, la Corte d'appello di Venezia si è domandata se occorresse applicarle il regolamento n. 1697/79. Pertanto ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione :

«Se l'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, che prevede un termine triennale per l'azione di ricupero dei dazi non riscossi, si applichi anche ai presupposti verificatisi in data anteriore al 1_ luglio 1980, data questa dell'entrata in vigore del regolamento stesso a norma dell'art. 11».

14 Con tale questione il giudice a quo domanda in sostanza se l'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1697/79 si applichi ai dazi non riscossi per una merce dichiarata conformemente ad un regime doganale qualora l'obbligo di pagare i detti dazi sia sorto in un momento precedente all'entrata in vigore del regolamento.

15 Occorre ricordare in primo luogo che il termine triennale previsto dall'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1697/79 si calcola a decorrere «dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore», cioè dalla data in cui è stato emanato l'atto amministrativo che definisce l'importo dei dazi «ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione».

16 Si deve sottolineare in secondo luogo che, nella sentenza 12 novembre 1981, cause riunite 212/80-217/80, Salumi e a. (Racc. pag. 2735, punto 8), la Corte ha dichiarato che per stabilire l'efficacia nel tempo del regolamento n. 1697/79 ci si deve richiamare, in mancanza di norme transitorie, ai principi interpretativi generalmente riconosciuti, alla luce sia del testo, sia della ratio e della struttura di tale normativa.

17 Benché le norme procedurali debbano essere applicate in via generale a tutte le controversie pendenti nel momento in cui esse entrano in vigore, la Corte ha dichiarato in particolare che il regolamento n. 1697/79, sostituendo le discipline nazionali in materia, contiene norme sia processuali sia sostanziali che formano un tutt'uno inscindibile e le cui singole disposizioni non possono essere considerate isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo (sentenza Salumi e a., loc. cit, punto 11).

18 La Corte ha quindi dichiarato che il regolamento n. 1697/79 non si applica alle liquidazioni dei dazi all'importazione o all'esportazione effettuate anteriormente al 1_ luglio 1980.

19 Nella fattispecie su cui verte il processo a quo, la Conserchimica sostiene che, ogni volta che la liquidazione è successiva a tale data, si deve considerare che il termine triennale ex art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1697/79 si è sostituito ad ogni effetto a quello stabilito dalla normativa nazionale precedente.

20 Occorre però rilevare che il termine triennale di cui è causa configura, nel sistema instaurato dal regolamento n. 1697/79, una norma relativa alla prescrizione e si calcola a decorrere, conformemente al dettato dell'art. 2, n. 1, secondo comma, del medesimo regolamento, «dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione».

21 Qualora il debito doganale, cioè l'obbligo di pagare i dazi all'importazione o all'esportazione, sia sorto in un momento precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 1697/79, esso può essere disciplinato solo dalle norme nazionali in vigore in quel momento, ivi comprese le norme relative alla prescrizione.

22 Il fatto che, come nella fattispecie di cui al processo a quo, i debiti doganali siano stati liquidati solo dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1697/79 non produce conseguenze sulla data del sorgere dei detti debiti e non è quindi atto ad inficiare l'applicazione delle norme nazionali precedenti.

23 Emerge del resto chiaramente dalla sentenza 1_ aprile 1993 nelle cause riunite da C-31/91 a C-44/91, Lageder e a. (Racc. pag. I-1761, punto 26), che il regolamento n. 1697/79 non si applica ai fatti verificatisi in momenti precedenti la data della sua entrata in vigore.

24 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata nel senso che l'art. 2, n. 1, secondo comma del regolamento n. 1697/79 non si applica ai dazi non riscossi per una merce dichiarata a norma di un regime doganale qualora l'obbligo di pagare i detti dazi sia sorto in un momento precedente l'entrata in vigore del medesimo regolamento.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

25 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Venezia con ordinanza 9 maggio 1996, dichiara:

L'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, non si applica ai dazi non riscossi per una merce dichiarata a norma di un regime doganale qualora l'obbligo di pagare i detti dazi sia sorto in un momento precedente l'entrata in vigore del medesimo regolamento.