61996J0259

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 1998. - Consiglio dell'Unione europea contro Lieve de Nil e Christiane Impens. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Concorso interno - Misure per l'esecuzione di una sentenza di annullamento - Passaggio ad una categoria superiore in seguito a concorso senza effetto retroattivo - Danni materiali e morali. - Causa C-259/96 P.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02915


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


1 Dipendenti - Carriera - Passaggio ad una categoria superiore - Necessità di concorso - Nomina che prende effetto ad una data precedente al superamento del concorso - Inammissibilità

(Statuto del personale, art. 45, n. 2)

2 Ricorso di annullamento - Sentenza di annullamento - Effetti - Obblighi dell'amministrazione - Risarcimento del danno del ricorrente connesso all'atto annullato e sussistente dopo l'annullamento

(Trattato CE, artt. 176 e 215, secondo comma)

3 Dipendenti - Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni - Presupposti - Illecito amministrativo - Danno - Nesso causale - Valutazione del danno morale - Criteri

4 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo fondato sulla violazione dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale che vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Presa in considerazione da parte del Tribunale delle risposte ad un quesito posto in quanto misura di organizzazione del procedimento - Ammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 2, e 64, n. 3)

5 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Insufficienza di motivazione - Assenza di precisazioni quanto ai criteri accolti dal Tribunale per fissare l'ammontare dell'indennità accordata come risarcimento del danno - Ricorso fondato

Massima


6 Conformemente all'art. 45, n. 2, dello Statuto, il passaggio di un funzionario da una categoria ad una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso. Poiché il superamento di un concorso è quindi una condizione indispensabile per la nomina di un dipendente ad una categoria superiore, tale condizione va soddisfatta alla data effettiva della nomina. L'art. 45, n. 2, dello Statuto osta quindi ad una nomina che prenda effetto ad una data precedente al superamento del concorso.

7 L'art. 176 del Trattato impone all'amministrazione, oltre all'obbligo di prendere i provvedimenti richiesti dall'esecuzione della sentenza del giudice comunitario, anche quello di risarcire il danno ulteriore eventualmente derivante dall'atto illegittimo annullato, a condizione che sussistano i presupposti di cui all'art. 215, secondo comma, del Trattato CE. L'art. 176 del Trattato non subordina il risarcimento del danno all'esistenza di un nuovo illecito dell'amministrazione distinto dall'originario atto illegittimo annullato, ma prevede il risarcimento del danno che deriva da quell'atto e che continua a sussistere dopo il suo annullamento e dopo l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza di annullamento.

8 Nel contesto di una domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente, la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni e cioè: l'illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, la realtà del danno e l'esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito.

Ai fini della valutazione di un eventuale danno morale, occorre tener conto delle circostanze aggravanti che caratterizzano la specifica situazione.

9 Ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

Non è in contrasto con tale disposizione la presa in considerazione, da parte del Tribunale, delle risposte date da una parte a quesiti posti in quanto misure di organizzazione del procedimento fondate sul'art. 64, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, dato che l'altra parte ha eventualmente avuto la possibilità di prendere posizione su tali punti all'udienza.

10 Spetta unicamente al Tribunale valutare, entro i limiti di una domanda di risarcimento danni, le modalità e la portata del risarcimento. Tuttavia, affinché la Corte possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste ultime debbono essere sufficientemente motivate. Ciò non si verifica nel caso di una sentenza del Tribunale che ometta di precisare i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità concessa come risarcimento del danno subito.

Parti


Nel procedimento C-259/96 P,

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Jean-Paul Jacqué, direttore presso il servizio giuridico, e dal signor Diego Canga Fano e dalla signora Thérèse Blanchet, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 26 giugno 1996, causa T-91/95, De Nil e Impens/Consiglio (Racc. PI pag. II-959), procedimento in cui le altre parti sono: Lieve de Nil, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente a Wolvertem (Belgio), e Christiane Impens, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Véronique Leclercq e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, J.L. Murray e G. Hirsch (relatore), giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 luglio 1996, il Consiglio dell'Unione europea ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 26 giugno 1996, causa T-91/95, De Nil e Impens/Consiglio (Racc. PI pag. II-959; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha annullato le decisioni del Consiglio 9 e 15 giugno 1994, che hanno respinto le domande di risarcimento dei danni presentate dalle ricorrenti il 9 febbraio, nonché la decisione 4 gennaio 1995, che ha rigettato il reclamo delle ricorrenti 6 settembre 1994, ed ha condannato il Consiglio a pagare a ciascuna di loro la somma di 500 000 BFR a titolo di risarcimento complessivo dei danni materiali e morali.

2 Dalla sentenza impugnata risulta che il 4 dicembre 1990 le ricorrenti venivano ammesse alle prove del concorso interno B/228, diretto ad assegnare quindici posti di assistente aggiunto di grado B5, consentendo a dipendenti di grado C1 di ottenere la «rivalutazione» del loro impiego a tale grado. Non essendo state incluse dalla commissione giudicatrice nell'elenco di idoneità relativo al detto concorso, le ricorrenti presentavano, insieme ad altre sette interessate, un ricorso dinanzi al Tribunale che annullava «le operazioni che hanno fatto seguito alle decisioni di ammissione dei candidati alle prove del concorso interno B/228 (...)» (sentenza 11 febbraio 1993, causa T-22/91, Raiola-Denti e a./Consiglio, Racc. pag. II-69).

3 In seguito a questa sentenza, passata in giudicato, il Consiglio decideva, da un lato, di mantenere in vigore le decisioni di reinquadramento adottate a favore dei quindici vincitori del concorso B/228, con effetto dal 1_ gennaio 1991, e, dall'altro, di pubblicare un bando di concorso interno B/228 bis diretto ad assegnare sei posti di assistente aggiunto di grado B5 mediante rivalutazione di posti di grado C1. La natura e le modalità di valutazione delle prove del concorso B/228 bis erano identiche a quelle del concorso B/228. In base al bando di concorso B/228 bis erano ammessi alle prove i candidati che già erano stati ammessi a partecipare alle prove del concorso B/228.

4 In seguito allo svolgimento delle prove, cui avevano partecipato, le ricorrenti venivano incluse nell'elenco di idoneità. Il posto di ciascuna di loro era reinquadrato al grado B5, con effetto dal 1_ gennaio 1994. Le ricorrenti ritenevano tuttavia che, malgrado tale reinquadramento, il Consiglio non avesse di fatto adottato le misure atte a riparare il danno loro causato dal rifiuto della commissione giudicatrice del concorso B/228 di includerle nell'elenco di idoneità dello stesso, in quanto tale rifiuto le aveva private di un reinquadramento con effetto dal 1_ gennaio 1991.

5 Il 9 febbraio 1994 le ricorrenti presentavano quindi una domanda fondata sull'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa della decisione illegittima della commissione giudicatrice del concorso B/228.

6 Dopo che siffatta domanda nonché un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto erano stati rigettati con decisioni del Consiglio 9 e 15 giugno 1994, nonché 4 gennaio 1995, le ricorrenti presentavano, il 29 marzo 1995, un ricorso dinanzi al Tribunale, diretto, da un lato, ad ottenere l'annullamento di tali decisioni e, dall'altro, a far condannare il Consiglio al pagamento di una somma di 500 000 BFR a favore di ciascuna ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale subito, nonché al pagamento per ciascuna di loro di 1 ECU simbolico in riparazione del danno morale subito.

7 Il Tribunale ha dichiarato, al punto 44, che il rifiuto del Consiglio di adottare i provvedimenti concreti che avrebbero garantito la parità di trattamento delle ricorrenti rispetto ai loro colleghi vincitori del concorso B/228 quanto alla data di entrata in vigore del loro reinquadramento si era verificato in violazione dell'art. 176 del Trattato CE.

8 Esso precisa a tale proposito:

«38 Rifiutando di reinquadrare le ricorrenti retroattivamente al 1_ gennaio 1991 come i vincitori del concorso B/228, il Consiglio ha fatto loro perdere l'occasione di essere promosse prima, entro i termini statutari, al grado B4, e quindi al grado B3, e di vedere così la propria carriera svolgersi alle stesse condizioni di quella dei vincitori del concorso B/228. In effetti, come sottolineano le ricorrenti, senza essere contraddette dal Consiglio, undici dei quindici vincitori del concorso B/228, reinquadrati nel 1991, erano già stati promossi al grado B3 il 1_ gennaio 1996, e di questi tre potrebbero essere promossi al grado B2 nel 1996, mentre gli altri quattro dipendenti vincitori, alla stessa data, erano stati promossi al grado B4, e di questi tre sono promovibili al grado B3 nel 1996. Orbene, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, il Consiglio ha ammesso che, ove le ricorrenti fossero state reinquadrate nel grado B5 nel gennaio 1991, anch'esse avrebbero potuto eventualmente, in forza dell'art. 45, n. 2, dello Statuto, esser promosse al grado B4 nel luglio 1991 e al grado B3 il 1_ luglio 1993, data alla quale la loro retribuzione netta avrebbe superato la retribuzione da esse allora effettivamente percepita.

39 Le ricorrenti hanno quindi subito le conseguenze di una distorsione tra le prospettive di evoluzione della loro carriera e quelle dei vincitori del concorso B/228, dovuta alla circostanza che il Consiglio ha omesso di adottare i provvedimenti idonei a porre sullo stesso piano dei vincitori del concorso B/228, coloro che, avendo partecipato inizialmente al concorso B/228, avrebbero vinto infine il concorso B/228 bis, per quanto riguarda, in particolare, le condizioni del loro reinquadramento cui avevano diritto. Infatti, sin dal momento dell'organizzazione del concorso B/228 bis, che, secondo le affermazioni stesse dell'istituzione convenuta, è stato indetto al fine di preservare i diritti lesi dalla procedura illegittima seguita per il concorso B/228, il Consiglio avrebbe potuto prevedere che il reinquadramento dei vincitori avrebbe avuto effetto dalla stessa data del reinquadramento dei vincitori del concorso B/228. Non avendo previsto in anticipo una tale soluzione, il Consiglio avrebbe dovuto, non appena investito delle richieste in tal senso delle ricorrenti, ritirare le decisioni di reinquadramento al 1_ gennaio 1994 per procedere, nell'ottica della parità di trattamento, alla ricostruzione della carriera delle interessate al fine di assicurare loro un'anzianità nella categoria B pari a quella acquisita in questa categoria dai vincitori del concorso B/228 (...)».

9 Considerando che i candidati i quali avevano superato le prove organizzate in base ai bandi B/228 e B/228 bis dovevano quindi essere considerati come i vincitori di un solo e medesimo concorso, il Tribunale concludeva, al punto 42, che il Consiglio aveva pertanto il dovere di assicurare ai vincitori delle prove sostenute in base al bando B/228 bis lo stesso trattamento dei vincitori delle prove sostenute in base al bando B/228, attribuendo al reinquadramento dei primi gli stessi effetti di quello dei secondi.

10 Quanto al danno effettivamente subito in seguito alla violazione accertata, il Tribunale ha dichiarato:

«46 Le ricorrenti non hanno provato l'esistenza del danno da esse lamentato, consistente nella differenza tra le retribuzioni che esse hanno percepito dal 1_ gennaio 1991 al 1_ gennaio 1994 e le retribuzioni che avrebbero percepito durante tale periodo se fossero state reinquadrate nel grado B5 il 1_ gennaio 1991. Infatti, come risulta dagli elementi prodotti dal Consiglio in risposta ad quesito scritto del Tribunale, non contestati dalle ricorrenti, quest'ultime di fatto non hanno subito alcuna perdita netta di retribuzioni, per effetto, segnatamente, della perdita dell'indennità forfettaria, vale a dire della indennità di segretariato cui avevano diritto prima del loro reinquadramento.

47 Per contro, le ricorrenti dimostrano l'esistenza di un diritto alla riparazione del pregiudizio derivante dal non aver ottenuto un reinquadramento nella categoria B contemporaneamente ai vincitori del concorso B/228, dal momento che esse, anche qualora non avessero avuto diritto alla promozione dopo il loro reinquadramento, hanno in ogni caso perduto la possibilità di veder evolvere la loro carriera futura in modo comparabile a quella dei vincitori del concorso B/228 (...).

48 Le ricorrenti sostengono di aver subito peraltro un danno morale che esse stimano pari a 1 ECU simbolico.

49 Quanto a tale danno, il Tribunale ritiene che né il fatto di non essere vincitori di un concorso né la preparazione di prove ulteriori possono considerarsi in via di principio tali da causare un danno morale automaticamente risarcibile, tanto più che, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno provato che la loro mancata iscrizione nell'elenco di idoneità del concorso B/228 sia dovuta alle irregolarità che hanno determinato l'annullamento. Il danno poi che sarebbe stato causato alle ricorrenti dal rifiuto del Consiglio di accogliere la loro domanda di risarcimento ed il loro seguente reclamo, coincide col danno stesso che il Consiglio ha rifiutato di riparare. Esso non può quindi costituire un danno distinto, risarcibile separatamente.

50 Il Tribunale rileva che il danno morale effettivamente subito dalle ricorrenti è quello legato al prolungato stato d'incertezza in cui si sono trovate per quanto riguarda l'evoluzione della propria carriera. Al riguardo va rilevato che le circostanze specifiche del caso di specie sono state caratterizzate da rilevanti irregolarità nello svolgimento delle prove organizzate in base al bando B/228, da un serio pregiudizio del diritto delle ricorrenti a uno svolgimento regolare di queste prove e dal fatto che il rifiuto del Consiglio di porle in una posizione di parità con i loro colleghi che avevano ottenuto il reinquadramento alla data del 1_ gennaio 1991 era intervenuto dopo il superamento delle prove organizzate in base al concorso B/228 bis.

51 Il Tribunale valuta, et aequo et bono, a 500 000 BFR i danni materiali e morali subiti complessivamente (v. sentenze del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-82/91, Latham/Commissione, Racc. PI pag. II-61, e causa T-3/92, Racc. PI, pag. II-83) da ciascuna delle ricorrenti. Il Consiglio è pertanto condannato a pagare questa somma a ciascuna di loro».

11 Col presente ricorso il Consiglio deduce i sei motivi seguenti:

- violazione dell'art. 176 del Trattato;

- violazione dell'art. 30 dello Statuto;

- violazione del principio della parità di trattamento;

- violazione dell'art. 45, n. 2, dello Statuto;

- violazione dell'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale e

- mancanza dei presupposti stabiliti per legge della responsabilità e violazione del principio di proporzionalità.

Sui primi quattro motivi

12 Con i primi quattro motivi, che vanno esaminati congiuntamente, il Consiglio addebita in sostanza al Tribunale di averlo censurato per l'esecuzione non corretta della citata sentenza Raiola-Denti e a./Consiglio, quando esso ha deciso di bandire un secondo concorso e di reinquadrare i vincitori al grado B5 con effetto dal 1_ gennaio 1994.

13 Il Consiglio fa valere in proposito che, per preservare i diritti dei candidati lesi dalle irregolarità di un concorso, è sufficiente, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti/Corte di giustizia, Racc. pag. 2421; 6 luglio 1993, causa C-242/90 P, Commissione/Albani e a., Racc. pag. I-3839, e 9 agosto 1994, causa C-412/92 P, Parlamento/Meskens, Racc. pag. I-3757), che l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione interessata bandisca un nuovo concorso di livello equivalente a quello del primo. I provvedimenti adottati dal Consiglio in esecuzione della citata sentenza Raiola-Denti e a./Consiglio sarebbero in tutto e per tutto conformi a tale giurisprudenza.

14 In tale contesto, il Consiglio contesta segnatamente l'affermazione del Tribunale, ai punti 38 e 39 della sentenza impugnata, secondo cui il reinquadramento delle ricorrenti avrebbe dovuto avere effetto retroattivo dalla stessa data del reinquadramento del concorso B/228, vale a dire al 1_ gennaio 1991. Esso conclude che tale affermazione invade la sfera delle sue competenze ex art. 176 del Trattato, secondo cui l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere le misure che comporta l'esecuzione della sentenza, e segnala che dispone, in tale ambito, di un potere discrezionale.

15 Parimenti il Consiglio sostiene che un reinquadramento retroattivo al 1_ gennaio 1991 sarebbe in contrasto con l'art. 45, n. 2, dello Statuto, a tenore del quale «il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso», e violerebbe anche il principio della parità di trattamento poiché i sei vincitori del concorso B/228 bis non hanno superato il primo concorso B/228.

16 Va ricordato che, secondo quanto precisato dalla Corte, in forza dell'art. 176 del Trattato, è compito dell'istituzione competente prendere nei confronti della ricorrente, nel rispetto dei principi di base della normativa comunitaria applicabile, ogni decisione tale da compensare equamente lo svantaggio risultato per la ricorrente dalla decisione annullata (v. sentenza 5 marzo 1980, causa 76/79, Könecke/Commissione, Racc. pag. 665, punto 15).

17 Dai punti 3 e 4 della sentenza impugnata risulta che, in seguito alla citata sentenza Raiola-Denti e a./Consiglio, che ha annullato le operazioni successive alle decisioni di ammissione dei candidati alle prove del concorso interno B/228, il Consiglio ha deciso, da un lato, di mantenere in vigore le decisioni di reinquadramento dei quindici vincitori del concorso B/228, con effetto dal 1_ gennaio 1991, e, dall'altro, di bandire un concorso interno B/228 bis per i candidati che non avevano superato le prove del concorso B/228. La natura e le modalità di valutazione delle prove del concorso B/228 bis erano identiche a quelle del concorso B/228. Nel dicembre 1993, le ricorrenti, le quali avevano superato le prove, sono state iscritte nell'elenco di idoneità. Il posto di ciascuna di loro è stato reinquadrato nel grado B5, con effetto dal 1_ gennaio 1994.

18 Per quanto riguarda anzitutto la data del reinquadramento, occorre rammentare che, conformemente all'art. 45, n. 2, dello Statuto, il passaggio di un funzionario da una categoria ad una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso. Poiché il superamento di un concorso è quindi una condizione indispensabile per la nomina di un dipendente ad una categoria superiore (v. sentenza 12 luglio 1973, causa 28/72, Tontodonati/Commissione, Racc. pag. 779, punto 8), tale condizione va soddisfatta alla data effettiva della nomina. L'art. 45, n. 2, dello Statuto osta quindi ad una nomina che prenda effetto ad una data precedente al superamento del concorso.

19 Ne discende che, nel caso di specie, poiché le ricorrenti hanno vinto il concorso soltanto alla fine del 1993, era escluso il loro reinquadramento con effetto dal 1_ gennaio 1991. L'asserzione in senso contrario di cui ai punti 38-44 della sentenza impugnata va pertanto considerata errata. Tuttavia essa non è tale da comportare, di per sé, l'annullamento della sentenza impugnata.

20 Quanto poi all'argomentazione del Consiglio secondo cui l'organizzazione di un secondo concorso ed il reinquadramento dei vincitori nel grado B5 con effetto dal 1_ gennaio 1994 rispondono ai presupposti di cui all'art. 176 del Trattato, dalla giurisprudenza della Corte (citata sentenza Parlamento/Meskens, punto 24) emerge che l'art. 176 del Trattato CE impone all'amministrazione non solo l'obbligo di prendere i provvedimenti richiesti dall'esecuzione della sentenza della Corte, ma anche quello di risarcire il danno ulteriore eventualmente derivante dall'atto illegittimo annullato, a condizione che sussistano i presupposti di cui all'art. 215, secondo comma, del Trattato CE. L'art. 176 del Trattato non subordina quindi il risarcimento del danno all'esistenza di un nuovo illecito dell'amministrazione distinto dall'originario atto illegittimo annullato, ma prevede il risarcimento del danno che deriva da quell'atto e che continua a sussistere dopo il suo annullamento e dopo l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza di annullamento.

21 Siccome la domanda delle ricorrenti mira proprio al risarcimento del danno derivante dall'atto illegittimo annullato, i primi quattro motivi vanno respinti.

Sulla prima parte del sesto motivo

22 Con la prima parte del sesto motivo, il Consiglio fa valere che non sussistono le condizioni atte a far sorgere la sua responsabilità. Esso non avrebbe agito illegittimamente in occasione dell'esecuzione della sentenza Raiola-Denti e a./Consiglio, talché non sono soddisfatti due dei presupposti della responsabilità, cioè il danno ed il nesso di causalità. Il Consiglio precisa al riguardo che, se le irregolarità hanno colpito alla stesso modo i 71 candidati al concorso B/228, non ne deriva con ciò un diritto automatico al risarcimento di un asserito pregiudizio, in mancanza della prova di un nesso di causalità tra le dette irregolarità ed il mancato superamento del primo concorso.

23 Secondo costante giurisprudenza (v. sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 42), nel contesto di una domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente, la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all'illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno ed all'esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito.

24 Quanto al primo di tali presupposti, dal punto 19 della presente sentenza risulta che, contrariamente all'asserzione del Tribunale ai punti 38-44 della sentenza impugnata, il comportamento illegittimo non consiste nel rifiuto del Consiglio di reinquadrare le ricorrenti con effetto dal 1_ gennaio 1991, ma nell'atto originario annullato, vale a dire nelle operazioni successive alle decisioni di ammissione dei candidati alle prove del concorso B/228 (v. citata sentenza Raiola-Denti e a./Consiglio). Peraltro proprio tale atto è quello su cui, secondo quanto accertato dal Tribunale al punto 6 della sentenza impugnata, si fonda la domanda delle ricorrenti, presentata ex art. 90, n. 1, dello Statuto.

25 Per quanto riguarda inoltre il danno, va constatato che non può comunque essere ravvisato un danno morale collegato al prolungato stato di incertezza in cui si sono trovate le ricorrenti circa lo sviluppo delle loro carriere (punto 50 della sentenza impugnata). Infatti, da un lato, le ragioni indicate dal Tribunale a sostegno di tale conclusione, cioè «rilevanti irregolarità nello svolgimento delle prove organizzate in base al bando B/228 (...), un serio pregiudizio per il diritto delle ricorrenti a uno svolgimento regolare di queste prove e (...) il fatto che il rifiuto del Consiglio di porle in una posizione di parità con i loro colleghi reinquadrati in data 1_ gennaio 1991 è intervenuto dopo il loro superamento delle prove organizzate in base al concorso B/228 bis», attengono piuttosto alla gravità delle irregolarità, che ha già comportato l'annullamento degli atti censurati con la citata sentenza Raiola-Denti e a./Consiglio, e non invece al prolungato stato di incertezza delle ricorrenti quanto allo sviluppo della loro carriera. D'altro canto, ai fini della valutazione di un eventuale danno morale, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto, oltre che della lunghezza dello stato d'incertezza in cui versavano le ricorrenti, di altre circostanze aggravanti che caratterizzavano la loro specifica situazione.

26 Siccome questo non si è verificato, e siccome le ricorrenti non invocano peraltro siffatte circostanze, si deve annullare la sentenza impugnata in quanto essa ha attribuito alle ricorrenti il diritto ad esser risarcite del danno morale assertivamente subito.

27 Poiché, quanto al punto qui in esame, si può statuire definitivamente sulla controversia, occorre, in conformità dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, rigettare la domanda delle ricorrenti relativa al risarcimento di un danno morale.

28 Viceversa, non può escludersi a priori che i dipendenti i quali non sono risultati vincitori del primo concorso B/228 e, alla stregua delle ricorrenti, hanno vinto il secondo concorso B/228 bis abbiano subito un danno materiale consistente nel fatto di non vedere evolvere in futuro la loro carriera in maniera comparabile a quella dei vincitori del concorso B/228 (v. punto 47 della sentenza impugnata), per l'impossibilità di reinquadrarli con effetto dal 1_ gennaio 1991.

29 Per quel che attiene, in tale contesto, al nesso di causalità tra il comportamento illegittimo ed il danno materiale, va rilevato che tocca al Consiglio addurre la prova che l'insuccesso delle ricorrenti in occasione del primo concorso nonché il danno risultante dal medesimo non sono imputabili alle irregolarità constatate. Poiché una prova siffatta manca nella fattispecie, occorre respingere, su tale punto, la prima parte del sesto motivo.

Sul quinto motivo e sulla seconda parte del sesto motivo

30 Infine, col quinto motivo e la seconda parte del sesto motivo, il Consiglio addebita al Tribunale di aver violato, all'atto della fissazione delle somme corrisposte alle ricorrenti, l'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, deducendo un fatto nuovo relativo allo sviluppo della carriera dei quindici vincitori del concorso B/228 tra il giorno della presentazione del ricorso ed il giorno dell'udienza, nonché il principio di proporzionalità.

31 Va in proposito respinto di primo acchito il motivo basato sulla violazione dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che vieta la deduzione di motivi nuovi nel corso del procedimento. Dal fascicolo emerge infatti che il 26 gennaio 1996 il Tribunale ha chiesto alle ricorrenti di determinare l'ammontare della differenza tra le loro retribuzioni sino al reinquadramento alla data del 1_ gennaio 1994 e quelle che le stesse avrebbero ottenuto se fossero state reinquadrate nel grado B5 il 1_ gennaio 1991, insieme ai vincitori del concorso B/228. Poiché tale domanda era fondata sull'art. 64, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo poteva, senza violare l'art. 48, n. 2, del detto regolamento, basarsi sulle risposte, tanto più che il Consiglio ha potuto prendere posizione su tale punto all'udienza.

32 Con riferimento al motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (citata sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., punto 81), spetta unicamente al Tribunale valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento del danno. Tuttavia, affinché la Corte possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste ultime debbono essere sufficientemente motivate.

33 Nel caso di specie, il ragionamento del Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata, secondo cui il danno subito da ciascuna delle ricorrenti ammonta, secondo una valutazione ex aequo et bono, alla somma di 500 000 BFR, non consente alla Corte di conoscere i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione di tale importo. In mancanza di siffatta precisazione, la Corte non è però in grado di stabilire se la sentenza impugnata violi il principio di proporzionalità su tale punto.

34 Dato quanto precede, si deve annullare la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha annullato le decisioni del Consiglio 9 e 15 giugno 1994, nonché 4 gennaio 1995, ed ha condannato il Consiglio a pagare a ciascuna delle ricorrenti la somma di 500 000 BFR a titolo di risarcimento complessivo dei danni materiali e morali.

Sul rinvio della causa al Tribunale

35 A tenore dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, «quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tale caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo».

36 Poiché lo stato degli atti non consente di statuire definitivamente sulla controversia quanto alla domanda delle ricorrenti diretta al risarcimento di un danno materiale, la causa va rinviata al Tribunale.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Sono annullati i punti 1, 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 giugno 1996, causa T-91/95, De Nil e Impens/Consiglio.

2) La domanda delle ricorrenti relativa al risarcimento di un danno morale è respinta.

3) La causa è rinviata al Tribunale affinché esso statuisca sulla domanda delle ricorrenti diretta al risarcimento di un danno materiale.

4) Le spese sono riservate.