61996J0228

Sentenza della Corte del 17 novembre 1998. - Aprile Srl in liquidazione contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice conciliatore di Milano - Italia. - Tasse di effetto equivalente - Ripetizione dell'indebito - Termini processuali nazionali. - Causa C-228/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-07141


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Diritto comunitario - Effetto diretto - Tasse nazionali incompatibili con il diritto comunitario - Restituzione - Modalità - Applicazione del diritto nazionale - Termini di decadenza - Ammissibilità - Presupposti - Rispetto del principio di effettività del diritto comunitario - Rispetto del principio di equivalenza dei presupposti dell'azione di ripetizione con quelli dei reclami analoghi di natura interna

2 Diritto comunitario - Effetto diretto - Tasse nazionali incompatibili con il diritto comunitario - Restituzione - Modalità - Possibilità di opporre al ricorrente norme nazionali relative ai termini di ricorso prima della corretta attuazione del diritto comunitario - Ammissibilità - Presupposti

Massima


1 In mancanza di una disciplina comunitaria in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente riscosse, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall'altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Per quanto concerne il principio di effettività, è compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell'amministrazione interessata. Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario. A tale proposito appare ragionevole un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento contestato

Il rispetto del principio di equivalenza presuppone, per parte sua, che la modalità controversa si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obbliga uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina più favorevole in materia di rimborso. Il diritto comunitario non osta pertanto a che la normativa di uno Stato membro contempli, accanto a un termine di prescrizione ordinario applicabile alle azioni di ripetizione dell'indebito tra privati, modalità particolari di reclamo e di azione giudiziale meno favorevoli per la contestazione delle tasse e degli altri tributi. La soluzione sarebbe diversa solo qualora le dette modalità fossero applicabili unicamente alle azioni di ripetizione delle tasse o dei tributi fondate sul diritto comunitario.

Ne discende che il diritto comunitario non osta all'applicazione di una disposizione nazionale che mira a sostituire, per tutte le azioni di rimborso in materia doganale, un termine speciale di decadenza, quinquennale e poi triennale, che deroga al termine ordinario di prescrizione di ripetizione dell'indebito di dieci anni, purché il detto termine di decadenza, analogo a quello già previsto per diverse imposizioni, si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno.

2 Il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni, poiché, da un lato, un simile termine non è meno favorevole per i ricorsi fondati sul diritto comunitario che per quelli fondati sul diritto interno e non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario e, dall'altro, non è dimostrato che il comportamento delle autorità nazionali unitamente all'esistenza del termine controverso abbia avuto per effetto di privare totalmente la ricorrente della possibilità di far valere i propri diritti dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Parti


Nel procedimento C-228/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Giudice conciliatore di Milano nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Fallimento Aprile Srl in liquidazione

e

Amministrazione delle Finanze dello Stato,

domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn e J.-P. Puissochet (relatore), presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen e K.M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il Fallimento Aprile Srl in liquidazione, dagli avv.ti Ernesto Beretta e Aldo Bozzi, del foro di Milano;

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo Maria Braguglia avvocato dello Stato;

- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Nicholas Paines, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità d'agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del Fallimento Aprile Srl in liquidazione, rappresentata dall'avv. Aldo Bozzi, del governo italiano, rappresentato dal signor Ivo Maria Braguglia, del governo francese, rappresentato dal signor Gautier Mignot, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora Stephanie Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e dal signor Nicholas Paines, e della Commissione, rappresentata dal signor Enrico Traversa, all'udienza del 17 febbraio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 aprile 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza del 25 giugno 1996, pervenuta alla Corte il 28 giugno successivo, il Giudice conciliatore di Milano ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito.

2 Tali questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra il Fallimento Aprile Srl in liquidazione, società di diritto italiano (in prosieguo: la «Aprile»), e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato a seguito del rifiuto di quest'ultima di rimborsare alla Aprile tasse percepite in violazione del diritto comunitario in occasione di operazioni doganali.

3 Con sentenze 30 maggio 1989, causa 340/87, Commissione/Italia (Racc. pag. 1483), e 21 marzo 1991, causa C-209/89, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1575), la Corte ha constatato che la Repubblica italiana era venuta meno alle disposizioni del Trattato sul divieto di tasse di effetto equivalente, in quanto addebitava agli operatori economici, nell'ambito del commercio intracomunitario, il costo dei controlli e delle formalità amministrative espletati durante una parte dell'orario ordinario d'apertura degli uffici doganali dei posti di frontiera fissato dalla direttiva del Consiglio 1_ dicembre 1983, 83/643/CEE, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri (GU L 359, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1986, 87/53/CEE (GU 1987, L 24, pag. 33), e in quanto esigeva da ciascuna ditta singolarmente, nel caso di servizi resi contemporaneamente a più ditte in occasione del compimento delle formalità doganali nell'ambito degli scambi intracomunitari, il pagamento di un corrispettivo sproporzionato rispetto al costo dei servizi resi.

4 La Repubblica italiana si è conformata a dette sentenze adattando la propria normativa con effetto, rispettivamente, dal 13 giugno 1991 e dal 1_ novembre 1992. Detti provvedimenti, tuttavia, non hanno preso in considerazione le situazioni precedenti alla loro entrata in vigore e, in particolare, il rimborso da parte dell'Amministrazione agli operatori economici interessati delle somme percepite dagli uffici doganali in violazione del diritto comunitario.

5 E' in tale contesto che è sopravvenuta la controversia pendente dinanzi al Giudice conciliatore di Milano, che, con un precedente rinvio pregiudiziale, ha adito la Corte in merito all'applicabilità agli scambi con i paesi terzi della citata direttiva nonché delle disposizioni del Trattato relative al divieto di tasse di effetto equivalente.

6 Con sentenza 5 ottobre 1995, causa C-125/94, Aprile (Racc. pag. I-2919; in prosieguo: la sentenza «Aprile I»), la Corte ha dichiarato, da un lato, che la direttiva 83/643, come modificata dalla direttiva 87/53, non è applicabile alle operazioni doganali relative alle merci provenienti da paesi terzi e, dall'altro, che gli Stati membri non possono imporre unilateralmente tasse di effetto equivalente negli scambi con tali paesi.

7 A seguito della sentenza Aprile I, il giudice di rinvio è stato indotto ad esaminare un'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta e fondata sulla prescrizione del diritto al rimborso affermato dalla Aprile, in forza delle disposizioni dell'art. 29 della legge italiana 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990; GURI n. 10 del 12 gennaio 1991), relativa al «rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie». A tenore del n. 1 di tale articolo:

«Il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (...) deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'art. 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni».

8 Sul punto il Giudice conciliatore di Milano ha rilevato in particolare che, pur essendo formulate come norme interpretative della legislazione esistente, le dette disposizioni tendevano in effetti a modificare siffatta legislazione, come interpretata dalla Corte suprema di cassazione. Secondo la giurisprudenza di quest'ultima, infatti, mentre il termine di decadenza quinquennale previsto dalla legislazione doganale si applica unicamente alle ipotesi di «errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa», l'azione di ripetizione dell'indebito pagato in violazione del diritto comunitario, che costituisce un «indebito oggettivo» del tipo di quello previsto dall'art. 2033 del codice civile, è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del medesimo codice.

9 Nutrendo dubbi in ordine alla compatibilità delle norme controverse con diversi principi di diritto comunitario, il Giudice conciliatore di Milano ha sottoposto alla Corte le seguenti, ulteriori questioni pregiudiziali:

«1) Se i principi di certezza del diritto, di effettività della tutela dei diritti nascenti dal diritto comunitario, e di non discriminazione della tutela in danno dei suddetti diritti (secondo cui le modalità procedurali di diritto interno non devono essere meno favorevoli e non devono, comunque, rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei suddetti diritti), così come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ostino all'introduzione di una normativa nazionale, come quella contemplata nel primo comma dell'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che, pur apparentemente formulata come norma interpretativa, con conseguente efficacia retroattiva, in realtà ha sostituito un termine decadenziale (quinquennale) al previgente termine ordinario (decennale) di prescrizione; e che, riducendo ulteriormente il termine decadenziale a tre anni, considera i suddetti termini già in corso al momento della sua entrata in vigore, in tal modo derogando, senza apparente giustificazione, anche al principio generale enunciato dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile, in base al quale, se l'esercizio di un diritto viene subordinato ad un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine applicabile anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente inizia a decorrere soltanto dall'entrata in vigore della nuova disposizione.

2) Se il principio secondo cui le modalità procedurali previste dalle norme interne per la tutela dei diritti nascenti dal diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di diritto interno (sentenze 15 dicembre 1976, Rewe e Comet, in Raccolta pagg. 1989 e 2043, e ribadito in altre sentenze successive) osti all'introduzione di una disposizione nazionale, come quella contemplata nel primo comma dell'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che, apparentemente rivolta ad unificare i termini per il rimborso delle somme pagate in relazione alle operazioni doganali, in realtà (come è reso palese dalla rubrica e dal testo stesso della norma), ha l'effetto di estendere i termini decadenziali già previsti dall'articolo 91 della legge doganale (applicabili soltanto per gli errori di calcolo o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa), all'indebito oggettivo derivante da una violazione del diritto comunitario, mentre l'analoga azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di diritto interno comune (art. 2033 del codice civile) è soggetta al termine decennale di prescrizione.

3) Se il principio affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott - in base al quale fino al momento dell'esatta trasposizione di una direttiva CEE lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni di tale direttiva e che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento - quale applicazione del principio della certezza del diritto, vincoli il giudice nazionale al pari delle norme scritte del diritto comunitario.

4) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, se il suddetto principio affermato nella sentenza 25 luglio 1991, in causa C-208/90, costituendo concreta applicazione di uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, abbia efficacia diretta e generale, cioè se sia direttamente applicabile e se possa essere fatto valere dai singoli avanti ai giudici nazionali in ogni altro caso di non corretta trasposizione di una direttiva - come in quello che, con riferimento alla direttiva 83/643/CEE, ha formato oggetto della sentenza 30 maggio 1989, causa 340/87, Commissione/Repubblica italiana - e, comunque, ogniqualvolta si verifichi il mantenimento e l'introduzione di norme nazionali che dettino una disciplina difforme rispetto a quanto disposto da norme comunitarie direttamente applicabili, come quelle del Trattato in materia di divieto di tasse di effetto equivalente e di Tariffa Doganale Comune, e che hanno formato oggetto delle sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C-209/89, Commissione/Repubblica italiana, e 5 ottobre 1995, causa C-125/94 Aprile; norme nazionali mantenute in vigore che, in violazione del diritto comunitario, imponevano il pagamento di oneri non dovuti in situazioni tali (come quelle relative allo sdoganamento delle merci) che l'operatore economico non era in grado di rifiutarvisi. Si chiede, quindi, di conoscere se lo Stato membro inadempiente all'obbligo di recepimento di disposizioni comunitarie aventi efficacia diretta possa eccepire il decorso di termini decadenziali o prescrizionali per il tempo in cui le norme nazionali incompatibili sono state mantenute in vigore».

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

10 Il governo francese ha manifestato dubbi sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali. A suo parere, non è certa la portata delle disposizioni controverse e, anche se dovesse accogliersi un'interpretazione nel senso che l'azione di rimborso intentata dalla Aprile è stata esperita entro i termini, le questioni sollevate non sarebbero necessarie alla risoluzione della controversia.

11 A questo proposito occorre rammentare che spetta al giudice a quo valutare la portata delle norme nazionali e il modo in cui debbono essere applicate (v., in particolare, sentenza 7 dicembre 1995, causa C-45/94, Ayuntamiento de Ceuta, Racc. pag. I-4385, punto 26). Poiché il giudice a quo è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto delle peculiarità delle controversie, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la sentenza, le questioni pregiudiziali non possono essere considerate irricevibili per motivi attinenti alla possibilità di una determinata interpretazione delle disposizioni controverse (v., per analogia, sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International, Racc. pag. I-2201, punto 20).

12 Occorre di conseguenza procedere all'esame delle questioni sollevate dal giudice a quo.

Sulla prima e sulla seconda questione

13 Con le due prime questioni il giudice a quo domanda in sostanza se il diritto comunitario osti all'applicazione di una disposizione nazionale mirante a sostituire, per tutte le azioni di rimborso in materia doganale, un termine speciale di decadenza, di cinque e poi di tre anni, al termine ordinario di prescrizione di dieci anni previsto per l'azione di ripetizione dell'indebito.

14 La Aprile ritiene che occorra risolvere in senso affermativo tali questioni, poiché la disposizione controversa contraddice fondamentalmente, in modo retroattivo, le previgenti disposizioni del codice civile e della normativa doganale, come interpretate dalla Corte suprema di cassazione. Quest'ultima avrebbe, infatti, dichiarato che l'azione di ripetizione dell'indebito di origine comunitaria, che discende dall'assenza di potere impositivo, è soggetta alla disciplina generale della prescrizione del codice civile, e non al termine speciale di decadenza previsto dalla normativa fiscale o doganale, riservato alle azioni di ripetizione delle somme pagate in eccesso per errore di calcolo o di applicazione della tariffa.

15 I governi francese, italiano e del Regno Unito sostengono, per contro, che il termine di prescrizione imposto dalla normativa controversa è ampiamente sufficiente a non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dal diritto comunitario e che tale termine si applica allo stesso modo a tutte le azioni di rimborso in materia doganale, siano esse fondate sul diritto nazionale o sul diritto comunitario. Il governo italiano precisa che lo stesso termine di tre anni si applica nell'ordinamento giuridico nazionale in relazione a diversi tributi e rileva che il diritto comunitario prevede un termine della stessa durata per il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali. Esso richiama, inoltre, la più recente giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, che ha applicato all'azione di rimborso dell'indebito comunitario il termine di decadenza specificamente previsto dalla normativa fiscale nazionale, e non il termine di prescrizione previsto per l'azione di ripetizione dell'indebito di diritto comune.

16 La Commissione propone, dal canto suo, riferendosi alle osservazioni formulate nella causa all'origine della sentenza 15 settembre 1998, causa C-231/96, Edis (Racc. pag. I-4951), di riformulare le questioni sollevate. A suo parere tali questioni sono dirette in sostanza ad accertare se il diritto comunitario osti a una normativa nazionale che sottopone le azioni di rimborso di tasse versate in occasione di operazioni doganali e riconosciute incompatibili con il diritto comunitario a un termine di decadenza che presuppone l'esistenza di un potere impositivo e di un credito fiscale dello Stato, in luogo e in vece di un termine di prescrizione che, secondo questa stessa normativa, si applica nel caso di indebito oggettivo risultante dall'assenza di tale potere e di tale credito. Ai fini della risoluzione di tale questione, la Commissione rammenta in particolare che, ai sensi della sentenza 29 giugno 1988, causa 240/87, Deville (Racc. pag. 3513), il legislatore nazionale, dopo una sentenza della Corte che stabilisca che una determinata normativa è incompatibile con il Trattato, non può adottare alcuna norma processuale che riduca specificamente le possibilità di agire per la ripetizione dei tributi indebitamente versati in forza di detta normativa.

17 Come sottolineato dalla Corte in più occasioni, dall'esame comparativo dei sistemi nazionali risulta che il problema della contestazione di tasse illegittimamente pretese, o della restituzione di tasse indebitamente pagate, è risolto in modi diversi nei diversi Stati membri e persino, all'interno di uno stesso Stato, a seconda dei diversi tipi di imposte e di tasse in questione. In determinati casi, contestazioni o richieste del genere sono assoggettate dalla legge a precise condizioni di forma e di termine per quanto riguarda sia i reclami rivolti all'amministrazione fiscale sia i ricorsi giurisdizionali. In altri casi, i ricorsi diretti ad ottenere il rimborso di tasse non dovute devono essere proposti dinanzi ai giudici ordinari, sotto forma, in particolare, di azioni di ripetizione dell'indebito. Tale diritto d'agire si esercita entro termini più o meno lunghi, in determinati casi entro il termine di prescrizione ordinaria (v. sentenze 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, Racc. pag. 501, punti 22 e 23; 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punti 23 e 24; 10 luglio 1980, causa 811/79, Ariete, Racc. pag. 2545, punti 10 e 11, e causa 826/79, Mireco, Racc. pag. 2559, punti 11 e 12).

18 Questa diversità dei sistemi nazionali deriva in particolare dalla mancanza di una disciplina comunitaria in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente riscosse. In una situazione del genere spetta infatti all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall'altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., da ultimo, sentenze Edis, citata, punti 19 e 34, e 15 settembre 1998, causa C-260/96, Spac, Racc. pag. I-4997, punto 18).

19 Per quanto concerne quest'ultimo principio, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell'amministrazione interessata (sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 17 e 18; Denkavit italiana, citata, punto 23; v., ugualmente, sentenze 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 28, e 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. I-4085, punto 48). Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario. A tal proposito appare ragionevole un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento contestato (v. sentenze citate, Edis, punto 35, e Spac, punto 19).

20 Il rispetto del principio di equivalenza presuppone, per parte sua, che la modalità controversa si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obbliga uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina interna più favorevole in materia di rimborso (v. le citate sentenze Edis, punto 36, e Spac, punto 20).

21 Il diritto comunitario non osta pertanto a che la normativa di uno Stato membro contempli, accanto a un termine di prescrizione ordinario applicabile alle azioni di ripetizione dell'indebito tra privati, modalità particolari di reclamo e di azione giudiziale meno favorevoli per la contestazione delle tasse e degli altri tributi. La soluzione sarebbe diversa solo qualora le dette modalità fossero applicabili unicamente alle azioni di ripetizione delle tasse o dei tributi fondate sul diritto comunitario (sentenze citate, Edis, punto 37, e Spac, punto 21).

22 Nel caso di specie, si deve rilevare che il termine di decadenza di cui si tratta considera espressamente il complesso delle domande e delle azioni dirette al rimborso di somme pagate in relazione a operazioni doganali. Per di più, in base a indicazioni non contestate del governo italiano, un termine analogo è ugualmente applicabile alle azioni di rimborso di un certo numero di imposizioni indirette. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, questo termine si applica quindi indistintamente a tutte le azioni di rimborso di tasse di questo tipo, a prescindere dal loro fondamento, e non può, di conseguenza, essere considerato contrario al principio di equivalenza.

23 La Commissione ha tuttavia fatto valere, riferendosi alle osservazioni presentate nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Edis, che la disposizione controversa ha indotto la Corte suprema di cassazione a modificare la propria giurisprudenza in quanto essa limitava, sino a quel momento, l'applicazione dei termini di decadenza come quello controverso alle ipotesi di errori nel calcolo dei tributi. Assoggettando il rimborso delle somme pagate al termine di decadenza triennale di cui all'art. 29 della legge n. 428/1990 e non a quello ordinario di prescrizione decennale, questa disposizione, come interpretata dalla Suprema Corte italiana, avrebbe specificamente ridotto la facoltà per gli interessati di esperire un'azione di ripetizione di un tributo indebitamente riscosso in violazione del diritto comunitario, ignorando le sentenze 2 febbraio 1988, causa 309/85, Barra (Racc. pag. 355), e Deville, citata.

24 Occorre ricordare che, nella citata sentenza Barra, punto 19, la Corte ha affermato che il diritto comunitario osta a una disposizione legislativa nazionale che limiti il rimborso di una tassa dichiarata contraria al Trattato da una sentenza della Corte solo a coloro che abbiano proposto un'azione di ripetizione prima della pronuncia della detta sentenza. Infatti, una disposizione siffatta priva puramente e semplicemente le persone fisiche o giuridiche che non soddisfano questa condizione del diritto di ottenere il rimborso di somme indebitamente pagate e rende quindi impossibile l'esercizio da parte dei singoli dei diritti loro attribuiti dall'ordinamento comunitario.

25 Analogamente, nella citata sentenza Deville, la Corte ha dichiarato che il legislatore nazionale, dopo una sentenza della Corte che stabilisca che una determinata normativa è incompatibile con il Trattato, non può adottare alcuna norma processuale che riduca specificamente le possibilità di agire per la ripetizione dei tributi indebitamente versati in forza di detta normativa.

26 Da tali sentenze discende che uno Stato membro non può adottare disposizioni che subordinino il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni concernenti specificamente il tributo stesso e che siano meno favorevoli di quelle che sarebbero state applicate, in mancanza di esse, al rimborso del tributo di cui trattasi.

27 Come ha rilevato l'avvocato generale al punto 45 delle sue conclusioni, gli elementi che caratterizzano la presente causa sono molto diversi da quelli connotanti le sentenze sopra citate.

28 Innanzi tutto la disposizione controversa, pur riducendo nettamente il termine entro il quale può domandarsi il rimborso delle somme indebitamente pagate, pone un termine sufficiente a garantire l'effettività del diritto al rimborso. A questo proposito, risulta dalle osservazioni scritte e orali presentate alla Corte che le giurisdizioni italiane, compresa la stessa Corte suprema di cassazione, hanno interpretato questa disposizione considerando che essa consentiva di proporre il ricorso nei tre anni successivi alla sua entrata in vigore. Ne consegue che la detta disposizione non può essere considerata come avente una portata effettivamente retroattiva.

29 Inoltre, il termine di cui si tratta non è applicabile solamente a un certo tipo di tasse precedentemente dichiarate incompatibili con il diritto comunitario, bensì a un'intera gamma di tasse e imposizioni interne, delle quali la legislazione ha unificato il regime di prescrizione e di decadenza.

30 Infine, l'adozione della legge controversa, pur se successiva alla citata sentenza 30 maggio 1989, Commissione/Italia, è però anteriore alla sentenza 21 marzo 1991, Commissione/Italia, nonché alla sentenza Aprile I.

31 Tenuto conto di questi elementi, la legislazione di cui si tratta non può essere considerata come una misura destinata a limitare specificamente le conseguenze di quanto dichiarato dalla Corte nelle diverse sentenze menzionate. A questo proposito, si deve segnatamente rilevare, come già si è fatto al punto 22 della presente sentenza, che la disposizione controversa considera il complesso delle domande e delle azioni dirette al rimborso di somme pagate in relazione a operazioni doganali, a prescindere dalla causa della domanda di rimborso, e fissa un termine di decadenza analogo a quello già previsto per diverse imposizioni.

32 Dopo tutto, quanto constatato nella sentenza 30 maggio 1989, Commissione/Italia, citata - unica sentenza pronunciata prima dell'adozione di questa disposizione -, riguardava in modo molto preciso l'imposizione a carico degli operatori economici, nel commercio intracomunitario, del costo dei controlli e delle formalità amministrative effettuati durante una parte dell'orario normale di apertura degli uffici doganali di frontiera. Ora, come risulta dal punto 19 della sentenza Aprile I, è certo che una parte delle merci importate dalla Aprile e colpite dalle tasse oggetto della domanda di rimborso di tale società erano originarie di paesi terzi. Inoltre, come ha rilevato l'avvocato generale al punto 17 delle conclusioni precedenti la stessa sentenza, è stato chiaramente precisato nell'ambito della controversia principale che si trattava di tasse pagate come contropartita di servizi doganali effettuati al di fuori del normale orario di lavoro.

33 Ne discende che la soluzione delle citate sentenze Barra e Deville non è applicabile al caso di specie.

34 Occorre pertanto risolvere le prime due questioni nel senso che il diritto comunitario non osta all'applicazione di una disposizione nazionale che mira a sostituire, per tutte le azioni di ripetizione in materia doganale, un termine speciale di decadenza, quinquennale e poi triennale, che deroga al termine ordinario di prescrizione di ripetizione dell'indebito di dieci anni, purché il detto termine di decadenza, analogo a quello già previsto per diverse imposizioni, si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno.

Sulla terza e sulla quarta questione

35 Con la terza e la quarta questione il giudice a quo domanda, in sostanza, facendo riferimento alla sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott (Racc. pag. I-4269), se il diritto comunitario vieti a uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di ripetizione di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie fin quando lo Stato membro non abbia modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni.

36 La Aprile ritiene che tali questioni richiedano una soluzione in senso affermativo, poiché il principio affermato nella sentenza Emmott ha una portata molto ampia e mira a disciplinare ogni situazione analoga, nella quale l'esistenza di disposizioni nazionali contrarie alle disposizioni comunitarie impedisca al cittadino di avere conoscenza dei propri diritti.

37 I governi francese, italiano e del Regno Unito sostengono, per contro, che questo principio non è applicabile in un caso come quello di cui al giudizio a quo in cui i diritti fatti valere non discendono dalle disposizioni di una direttiva, bensì da norme del Trattato, da accordi internazionali e da regolamenti comunitari. Per questi governi, risulta chiaramente dalle sentenze 27 ottobre 1993, causa C-338/91, Steenhorst-Neerings (Racc. pag. I-5475), e 6 dicembre 1994, causa C-410/92, Johnson (Racc. pag. I-5483), che la soluzione ritenuta nella citata sentenza Emmott è stata giustificata da circostanze peculiari della causa a qua e non rappresenta in alcun modo l'espressione di un principio fondamentale di diritto comunitario.

38 In un primo tempo, la Commissione ha sostenuto che le citate sentenze Steenhorst-Neerings e Johnson riguardavano pretese vertenti su prestazioni sociali indebitamente negate e che erano pertanto irrilevanti nella fattispecie. Essa riteneva così che la soluzione della sentenza Emmott dovesse applicarsi alle azioni di ripetizione delle tasse riscosse in violazione del diritto comunitario, a meno di non consentire allo Stato membro inadempiente di trarre profitto dalla violazione da esso commessa. Tuttavia, all'udienza, la Commissione ha rinunciato a difendere questa tesi, riconoscendo che essa era stata respinta dalla sentenza 2 dicembre 1997, causa C-188/95, Fantask e a. (Racc. pag. I-6783).

39 Dalla soluzione data alle due prime questioni si evince che il diritto comunitario non vieta, in linea di principio, a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale.

40 Vero è che, nella citata sentenza Emmott (punto 23), la Corte ha affermato che, fino al momento della trasposizione corretta di una direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti ad esso riconosciuti dalle disposizioni di una direttiva e che un termine di ricorso di diritto nazionale può decorrere solo da tale momento.

41 Tuttavia, come confermato nella citata sentenza Johnson (punto 26), dalla menzionata sentenza Steenhorst-Neerings deriva che la soluzione adottata nella sentenza Emmott era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la decadenza aveva per effetto quello di privare totalmente la ricorrente nella causa a qua della possibilità di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù di una direttiva comunitaria (v. anche sentenze Haahr Petroleum, citata, punto 52, e 17 luglio 1997, cause riunite C-114/95 e C-115/95, Texaco e Olieselskabet Danmark, Racc. pag. I-4263, punto 48).

42 La Corte ha così dichiarato, nella citata sentenza Fantask e a., che il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro che non ha attuato correttamente la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un termine di prescrizione nazionale quinquennale che decorra dalla data di esigibilità di tali tributi.

43 Nel caso di specie, alla luce degli atti e della discussione svoltasi all'udienza, non sembra che il comportamento delle autorità italiane, unitamente all'esistenza del termine controverso, sia giunto al punto di privare totalmente la società ricorrente della possibilità di far valere i suoi diritti dinanzi ai giudici nazionali come nella causa Emmott.

44 Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte (sentenze citate Haahr Petroleum, punto 53, e Texaco e Olieselskabet Danmark, punto 49) che la soluzione adottata nella citata sentenza Emmott non è applicabile alle domande di rimborso che non sono fondate sugli effetti diretti di una direttiva. Ora, anche se la Corte, nella citata sentenza Aprile I, è stata indotta a pronunciarsi sull'ambito di applicazione della direttiva 87/53, risulta dagli atti che l'incompatibilità delle tasse controverse con il diritto comunitario non discende dalla mancata attuazione o da una scorretta trasposizione di tale direttiva, bensì dalla violazione di disposizioni del Trattato o di altri atti comunitari direttamente applicabili.

45 Occorre quindi risolvere la terza e la quarta questione nel senso che, in circostanze come quelle della causa a qua, il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

46 Le spese sostenute dai governi italiano, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Giudice conciliatore di Milano con ordinanza 25 giugno 1996, dichiara:

1) Il diritto comunitario non osta all'applicazione di una disposizione nazionale che mira a sostituire, per tutte le azioni di rimborso in materia doganale, un termine speciale di decadenza, quinquennale e poi triennale, che deroga al termine ordinario di prescrizione di ripetizione dell'indebito di dieci anni, purché il detto termine di decadenza, analogo a quello già previsto per diverse imposizioni, si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno.

2) In circostanze come quelle della causa a qua, il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni.