61996J0223

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 giugno 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento - Direttiva 91/156/CEE. - Causa C-223/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03201


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ricorso per inadempimento - Fase precontenziosa - Parere motivato - Contenuto - Riferimento ad una lettera delle autorità dello Stato membro considerato in cui si riconosce l'inadempimento - Irrilevanza

(Trattato CE, art. 169)

Massima


Il parere motivato emesso dalla Commissione nell'ambito del procedimento per inadempimento deve contenere un'esposizione coerente e dettagliata dei motivi che hanno formato nella Commissione il convincimento che lo Stato considerato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono in forza del Trattato. Dal momento che il parere motivato con cui la Commissione rimprovera ad uno Stato membro l'attuazione incompleta di una direttiva e la mancata comunicazione delle disposizioni di attuazione è conforme a questi dettami, è irrilevante che, per dimostrare l'inadempimento, la Commissione faccia riferimento ad una lettera delle autorità dello Stato membro considerato con la quale esse riconoscono l'incompletezza del recepimento della direttiva.

Parti


Nella causa C-223/96,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Condou Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. J.-J. Evrard, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor R. Nadal, segretario aggiunto degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), ovvero non avendo comunicato questi provvedimenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di questa direttiva,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida presidente di sezione, L. Sevón (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 giugno 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), ovvero non avendo comunicato questi provvedimenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di questa direttiva.

2 La direttiva 91/156 ha lo scopo di garantire lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, incoraggiando anche l'emanazione di misure intese a limitare la formazione dei rifiuti, in particolare promuovendo le tecnologie pulite e i prodotti riciclabili e riutilizzabili.

3 L'art. 2, n. 1, della direttiva 91/156 dispone che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 1_ aprile 1993 e informarne immediatamente la Commissione. La direttiva 91/156 è stata notificata il 25 marzo 1991.

4 Alla scadenza del termine stabilito le autorità francesi non avevano inviato alla Commissione alcuna comunicazione o altra informazione relativa alle misure di recepimento. Di conseguenza, il 9 agosto 1993 la Commissione inviava una lettera di diffida al governo francese invitandolo a trasmetterle entro due mesi le sue osservazioni in ordine alla mancata adozione di disposizioni necessarie per il recepimento della direttiva 91/156 nel diritto nazionale.

5 Con lettere 4 novembre 1993 e 1_ aprile 1994 le autorità francesi trasmettevano alla Commissione una tabella nella quale erano elencati i vari testi normativi di attuazione della direttiva 91/156 ed un progetto di decreto il cui art. 8 recepiva, solo parzialmente, l'art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE (GU L 194, pag. 39), nella versione di cui alla direttiva 91/156.

6 Considerando che la Repubblica francese non aveva proceduto in modo completo all'attuazione della direttiva 91/156, con lettera 3 agosto 1995 la Commissione inviava al governo francese un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del Trattato.

7 Con lettera 25 ottobre 1995 il governo francese rispondeva al parere motivato asserendo che, ad eccezione di una parte dell'art. 12 della direttiva 75/442 nella versione di cui alla direttiva 91/156, la cui trasposizione era in corso, la direttiva 91/156 era stata recepita nel diritto francese con la legge 13 luglio 1992, n. 92-646 (JORF del 14 luglio 1992), e con i relativi decreti attuativi che erano stati notificati alla Commissione e pubblicati.

8 Tuttavia, al momento della proposizione del ricorso la Commissione non aveva ricevuto alcuna comunicazione in ordine all'emanazione del progetto del decreto di trasposizione dell'art. 12 della direttiva 75/442 nella versione di cui alla direttiva 91/156.

9 Nel controricorso da essa presentato dinanzi alla Corte la Repubblica francese ritiene in primo luogo che il ricorso sia irricevibile a causa della formulazione imprecisa degli addebiti mossi nei suoi confronti sia nel corso della fase precontenziosa sia nel ricorso. A suo parere, la Commissione avrebbe dovuto precisare le disposizioni della direttiva 91/156 che non erano state recepite nel diritto francese o lo erano stare in maniera incorretta.

10 La Commissione rileva che nelle loro lettere di risposta del 4 novembre 1993 e del 1_ aprile 1994 le autorità francesi avevano esse stesse precisato la disposizione della direttiva 91/156 che non era stata ancora oggetto di una trasposizione completa, vale a dire l'art. 12 modificato della direttiva 75/442, e d'altronde avevano inviato la bozza di decreto. Essa ritiene pertanto che il parere motivato fosse sufficientemente preciso, giacché faceva esplicito riferimento alla lettera 4 novembre 1993 e alla bozza di decreto. La lettera del governo francese 25 ottobre 1995 dimostrerebbe inoltre che non vi era alcun equivoco per quanto riguarda l'oggetto del parere motivato, poiché le autorità francesi alludono alla richiesta della Commissione «di adottare tutte le disposizioni onde conformarsi all'art. 12 della direttiva (...)». Pertanto, il governo francese sarebbe stato in grado di difendersi contro gli addebiti della Commissione.

11 La Repubblica francese ritiene invece che gli argomenti della Commissione corroborino la sua tesi poiché, per dimostrare di aver perfettamente circoscritto l'oggetto del ricorso di inadempimento nel parere motivato, essa può far riferimento soltanto a quanto comunicato dallo Stato membro convenuto.

12 Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il parere motivato deve contenere un'esposizione coerente e dettagliata dei motivi che hanno formato nella Commissione il convincimento che lo Stato considerato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono in forza del Trattato (sentenza 11 luglio 1991, causa C-247/89, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-3659, punto 22).

13 Dal tenore del parere motivato versato agli atti di causa risulta che esso è conforme ai dettami della giurisprudenza. Infatti, la Commissione vi ha precisato il contesto giuridico e i fatti che l'hanno indotta a convincersi che la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 91/156, vale a dire l'attuazione completa della direttiva e la comunicazione delle disposizioni di attuazione. Al riguardo è irrilevante che, per dimostrare l'inadempimento, la Commissione abbia fatto riferimento ad una lettera delle autorità francesi con la quale esse riconoscevano l'incompletezza del recepimento della direttiva 91/156.

14 Per quanto riguarda il ricorso, occorre ricordare che, ai sensi degli artt. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia e 38, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura, il ricorso con cui viene adita la Corte deve contenere, fra l'altro, l'oggetto della controversia, le conclusioni e le esposizioni sommarie dei motivi dedotti (sentenza 13 marzo 1992, causa C-43/90, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1909, punto 7).

15 Dal tenore del ricorso risulta che esso è conforme alla giurisprudenza della Corte. Infatti, in esso la Commissione ha descritto l'oggetto della controversia, l'ambito normativo e lo svolgimento della fase precontenziosa, il fondamento giuridico del ricorso, le conclusioni e i motivi dedotti.

16 E' pacifico che l'attuazione della direttiva 91/156 non è stata realizzata nel termine stabilito. Occorre quindi considerare fondato il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione.

17 Pertanto, si deve dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/156, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

18 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.