Parole chiave
Massima

Parole chiave

Tariffa doganale comune - Voci doganali - Prodotto privo di uno specifico effetto terapeutico o profilattico - Classificazione come «medicamento» nella voce 3004 della nomenclatura combinata - Esclusione - Prodotto venduto esclusivamente in farmacia e avente la qualità di «medicinale» ai sensi della direttiva 65/65 - Importanza non decisiva ai fini della classificazione doganale

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1010/86; direttiva del Consiglio 65/65/CEE]

Massima

Un prodotto presentato sotto forma di confetti composti di 6 250 UI di vitamina A, nonché di quantitativi inferiori di altre undici vitamine, di 550 mg di zucchero, di 92,5 mg di cacao, nonché di eccipienti, aromi e rivestimento, e indicato per la prevenzione e la correzione di carenze vitaminiche dovute ad alimentazione insufficiente o squilibrata non può essere classificato nella voce 3004 della nomenclatura combinata e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1010/86, che stabilisce norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica, qualora non sia stato provato che il prodotto abbia un'efficacia terapeutica e profilattica nettamente definita su funzioni precise dell'organismo umano né che sia indicato nella prevenzione o nella cura di una malattia o di un'affezione.

Per gli stessi motivi non può neppure essere classificato nella voce 3004, e non rientra quindi nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1010/86, un prodotto contenente un'associazione di aminoacidi, sali minerali e oligoelementi, nonché ribonucleato di ferro, estratto di globina aminata, vanadato di sodio, glicocollato di rame, iodio ed eccipienti, e che sia indicato in caso di astenia o riduzione del rendimento fisico o psichico, convalescenza, stress, mancanza di appetito, dimagramento e invecchiamento.

Non ha importanza decisiva ai fini della classificazione di tali prodotti né il fatto che essi abbiano fruito di un'autorizzazione all'immissione sul mercato come «medicamenti» rilasciata dalle autorità nazionali competenti conformemente alle disposizioni della direttiva 65/65, relativa alle specialità medicinali, né la loro qualità di «medicinali per presentazione» ai sensi della direttiva 65/65, né infine il fatto che siano esclusivamente distribuiti in farmacia.