Parole chiave
Massima

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1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Insufficienza della motivazione - Competenza della Corte - Controllo della portata dell'obbligo di motivazione di una decisione con cui viene inflitta una sanzione disciplinare a un dipendente - Presa in considerazione dei fatti tenuti presenti dal Tribunale - Inclusione

(Trattato CE, art. 190; Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivazione di una sentenza viziata da violazione del diritto comunitario - Erronea valutazione, da parte del Tribunale, della motivazione di una decisione con cui viene inflitta una sanzione disciplinare a un dipendente - Ricorso fondato

(Trattato CE, art. 190; Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

Massima

3 La questione della portata dell'obbligo di motivazione di una decisione con cui viene inflitta una sanzione disciplinare a un dipendente costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado. Il controllo di legittimità esercitato in tale contesto dalla Corte deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali si è basato il Tribunale per giungere alla conclusione secondo la quale la motivazione è sufficiente o insufficiente.

4 La motivazione di una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata.

E' viziata da errore di diritto la sentenza del Tribunale che accerta l'insufficienza della motivazione di una decisione con cui viene inflitta una sanzione disciplinare a un dipendente, mentre la detta decisione indica in maniera sufficientemente precisa i fatti addebitati all'interessato e precisa le ragioni per le quali l'autorità che ha il potere di nomina si è discostata dal parere della commissione di disciplina infliggendo una sanzione più severa di quella suggerita da tale organo.