Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Articolo 30 del Trattato CE. - Causa C-184/96.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06197
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che riserva determinate denominazioni di vendita a preparati a base di «foie gras» che presentino determinate caratteristiche - Assenza di una clausola di mutuo riconoscimento dei prodotti di altri Stati membri - Inammissibilità - Giustificazione - Tutela dei consumatori - Repressione delle frodi - Insussistenza
(Trattato CE, art. 30)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 30 del Trattato uno Stato che adotti una normativa relativa ai preparati a base di foie gras, che riserva talune denominazioni di vendita ai prodotti che presentino determinate qualità, senza inserire in essa una clausola di reciproco riconoscimento per i prodotti provenienti da altri Stati membri e rispondenti alle norme dettate da tali Stati.
Tale normativa che vieta la messa in commercio con una determinata denominazione di un prodotto proveniente da uno Stato membro, che risponde alle norme emanate da detto Stato, ma che non soddisfa le prescrizioni previste dalla suddetta normativa, deve essere considerata idonea a ostacolare, per lo meno potenzialmente, il commercio fra gli Stati.
Essa non può essere giustificata da esigenze imperative dirette alla tutela dei consumatori nonché alla repressione delle frodi. Da un lato, pur se è legittimo garantire un'efficace tutela dei consumatori, consentendo loro di conoscere la reale natura dei prodotti, tale obiettivo può essere raggiunto con mezzi diversi dal riservare talune denominazioni di vendita ai prodotti che presentino determinate qualità, mezzi che restringerebbero in misura più ridotta la messa in commercio dei prodotti, quali l'applicazione di un'etichetta appropriata, che specifichi la natura e le caratteristiche del prodotto venduto.
D'altro lato, siffatta normativa non è proporzionata alla necessità di reprimere le frodi. Al riguardo, il solo fatto che una merce non sia completamente conforme ai criteri stabiliti da una normativa nazionale riguardante la composizione di taluni generi alimentari recanti una specifica denominazione non implica che possa essere vietata la sua messa in commercio. Se i servizi nazionali competenti hanno, infatti, diritto di controllare che siano rispettate le indicazioni relative alle materie prime utilizzate e il metodo di produzione menzionati sull'etichetta e di perseguire i responsabili della messa in commercio di generi alimentari che utilizzino denominazioni identiche a quelle previste da una normativa nazionale, ma il cui contenuto sia talmente diverso da poter rilevare l'esistenza di una frode, tale facoltà riguarda soltanto la situazione nella quale un genere alimentare proveniente da uno Stato membro e rispondente alle norme dettate da tale Stato differisca notevolmente dai requisiti previsti dalla legislazione dello Stato di cui trattasi.
Nella causa C-184/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, adottando il decreto 9 agosto 1993, n. 93-999, relativo ai preparati a base di foie gras, senza aver tenuto conto del parere circostanziato e del parere motivato della Commissione, relativi al reciproco riconoscimento, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 30 del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray (relatore), H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 1º luglio 1997, nel corso della quale la Commissione era rappresentata dal signor Jean-Francis Pasquier e il governo francese dal signor Philippe Lalliot, segretario per gli affari esteri presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 ottobre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 31 maggio 1996, la Commissione della Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, adottando il decreto 9 agosto 1993, n. 93-999, relativo ai preparati a base di foie gras (in prosieguo: il «decreto»), senza aver tenuto conto dei termini del parere circostanziato e del parere motivato della Commissione, relativi al reciproco riconoscimento, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 30 del Trattato CE.
2 Il 31 ottobre 1991 le autorità francesi comunicavano alla Commissione, ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), un progetto di decisione del Centre technique de la conservation des produits agricoles in materia di preparati a base di foie gras.
3 L'esame di detto progetto induceva la Commissione a sollevare, in un parere circostanziato in data 1º febbraio 1992, una censura nei confronti del progetto poiché esso riservava una serie di denominazioni di vendita ai preparati a base di foie gras rispondenti a determinate condizioni riguardo alla qualità e alla composizione fissate dallo stesso decreto e in quanto non prevedeva una clausola di reciproco riconoscimento per prodotti legalmente commercializzati negli altri Stati membri.
4 Con nota 5 maggio 1992 le autorità francesi informavano la Commissione che avrebbero mantenuto nelle linee essenziali le riserve riguardanti le denominazioni di vendita.
5 Con lettera 3 luglio 1992 la Commissione ricordava alle autorità francesi la necessità di inserire, nel testo comunicato, una clausola di reciproco riconoscimento.
6 Con nota 18 marzo 1993 le autorità francesi esprimevano il loro dissenso riguardo all'inserimento di tale clausola nel progetto comunicato.
7 Il 9 agosto 1993 le autorità francesi adottavano il decreto che limita l'uso di varie denominazioni ai preparati a base di foie gras rispondenti ai requisiti da esso fissati per quanto riguarda la composizione e la qualità di ciascuno di detti prodotti. Il decreto riguarda, in particolare, le seguenti denominazioni: foie gras intero, foie gras e blocco di foie gras - a base di foie gras di oca, o a base di foie gras di anatra -, parfait di fegato, medaglione o pâté di fegato, galantina di fegato e mousse di fegato - a base di foie gras di oca, o a base di foie gras di anatra, ovvero a base di foie gras di oca e di anatra. Il decreto indica, per ciascuno dei prodotti di cui trattasi, il contenuto minimo di foie gras, nonché gli ingredienti consentiti. Fissa, inoltre, per tutti i preparati oggetto del decreto, il contenuto massimo di saccarosio e di condimento, la percentuale massima di grasso essudato e di omogenato e/o di acqua, il tasso massimo di umidità, nonché specifiche modalità di presentazione o di imballaggio. Il decreto non contiene alcuna clausola di reciproco riconoscimento.
8 L'art. 1 del decreto vieta di detenere, ai fini della vendita o della distribuzione a titolo gratuito, con le denominazioni previste dal decreto, preparati a base di foie gras non conformi alle disposizioni di quest'ultimo. I preparati a base di foie gras provenienti da uno Stato membro e rispondenti alle norme dettate da tale Stato possono quindi essere messi in commercio sul territorio francese con le denominazioni previste dal decreto solo se essi soddisfano i requisiti relativi alla percentuale di foie gras e ai sistemi di fabbricazione imposti da tale decreto. In caso contrario, essi possono essere messi in commercio con una denominazione non prevista dal decreto.
9 Il 24 ottobre 1994 la Commissione inviava alle autorità francesi un parere motivato nel quale confermava che le disposizioni francesi erano incompatibili con l'art. 30 del Trattato. La Commissione invitava del pari la Repubblica francese ad adottare le misure necessarie per conformarsi a detto parere motivato nel termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
10 Con lettera 16 gennaio 1995 il governo francese contestava la fondatezza della posizione della Commissione.
11 Di conseguenza, la Commissione ha proposto il ricorso di cui trattasi.
12 Nel ricorso la Commissione considera che i requisiti di qualità e di composizione dei preparati a base di foie gras ai quali è subordinato l'uso delle denominazioni di vendita considerate dal decreto possono ostacolare la libera circolazione delle merci.
13 La Commissione addebita inoltre alla Repubblica francese di non aver inserito nel decreto una clausola di reciproco riconoscimento che avrebbe consentito di mettere in commercio sul territorio francese i preparati a base di foie gras legalmente in commercio sul territorio di un altro Stato membro. La Commissione ammette tuttavia che l'esistenza di tale clausola non avrebbe prodotto effetti immediati, per l'assenza di una normativa equivalente negli altri Stati membri e per il probabile rispetto da parte degli altri produttori comunitari delle prescrizioni francesi. La Commissione rileva inoltre che la produzione di preparati a base di foie gras negli altri Stati membri, benché di scarsa rilevanza, è in continuo aumento.
14 Il governo francese sottolinea il carattere meramente teorico e ipotetico dell'inadempimento che viene ad esso imputato per il limitato livello di produzione di foie gras negli altri Stati membri, per la mancanza negli altri Stati membri di normative specifiche relative ai preparati a base di foie gras e per il fatto che i prodotti che da essi provengono sono generalmente conformi alle prescrizioni francesi.
15 Occorre, al riguardo, constatare che esiste una produzione di foie gras, anche se limitata, in Stati membri diversi dalla Francia e che una parte di detta produzione è importata in quest'ultimo Stato.
16 In ogni caso, va ricordato che, per giurisprudenza costante (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5), il divieto previsto dall'art. 30 del Trattato riguarda ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.
17 Detta disposizione è destinata dunque ad applicarsi non solo agli effetti attuali, ma anche a quelli potenziali di una normativa. Essa non può essere disattesa per il fatto che finora non esiste alcuna fattispecie concreta che presenti un nesso con un altro Stato membro (v., in questo senso, sentenza 7 maggio 1997, cause riunite da C-321/94 a C-324/94, Pistre e a., Racc. pag. I-2343, punto 44).
18 Di conseguenza, una normativa nazionale che vieti la messa in commercio con una determinata denominazione di un prodotto proveniente da uno Stato membro, che risponde alle norme emanate da detto Stato, ma che non soddisfa completamente i requisiti prescritti dalla stessa normativa, deve essere considerata idonea a ostacolare, per lo meno potenzialmente, il commercio fra gli Stati.
19 Il governo francese sostiene inoltre che, in ogni caso, il decreto è giustificato da esigenze imperative riguardanti la tutela dei consumatori nonché la repressione delle frodi e che esso è proporzionato a tali esigenze.
20 Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, il governo francese fa valere, in particolare, che l'uso di determinate denominazioni deve essere disciplinato per consentire ai consumatori di conoscere la reale natura dei prodotti e garantire loro, in tal modo, un'efficace tutela.
21 Si deve sottolineare, al riguardo, come sia legittimo offrire ai consumatori, che attribuiscono qualità particolari ai prodotti ottenuti a base di determinate materie prime o con una determinata percentuale di un ingrediente caratteristico, la possibilità di effettuare la loro scelta in considerazione di tale elemento.
22 Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto con mezzi diversi dal riservare determinate denominazioni di vendita ai prodotti che presentino talune caratteristiche, mezzi che restringerebbero in misura più ridotta la messa in commercio dei prodotti provenienti da uno Stato membro e rispondenti alle norme dettate da tale Stato, quali l'applicazione di un'etichetta appropriata, che specifichi la natura e le caratteristiche del prodotto venduto (v., in questo senso, sentenza 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 1227, punto 35).
23 Per quel che concerne l'argomento relativo alla necessità di reprimere le frodi, si deve osservare che nel punto 13 della sentenza 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais (Racc. pag. 4907), la Corte non ha escluso la facoltà per gli Stati membri di esigere dagli interessati la modifica della denominazione di un genere alimentare allorché un prodotto presentato con una determinata denominazione si discosti talmente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute con la stessa denominazione nella Comunità da non poter essere considerato appartenente alla medesima categoria.
24 Il solo fatto, tuttavia, che una merce non sia completamente conforme ai criteri stabiliti da una normativa nazionale riguardante la composizione di taluni generi alimentari recanti una specifica denominazione non implica che possa essere vietata la sua messa in commercio.
25 E' vero che i servizi nazionali competenti hanno diritto di controllare i preparati per verificare se siano rispettate le indicazioni relative alle materie prime utilizzate e il metodo di produzione menzionati sull'etichetta e per perseguire i responsabili della messa in commercio di generi alimentari che utilizzino denominazioni identiche a quelle previste da una regolamentazione nazionale, ma il cui contenuto sia talmente diverso da poter rilevare l'esistenza di una frode. Tuttavia, tale facoltà non riguarda soltanto la situazione nella quale un genere alimentare proveniente da uno Stato membro e rispondente alle norme dettate da tale Stato differisca notevolmente rispetto ai requisiti previsti dalla legislazione dello Stato di cui trattasi.
26 Il rischio che un preparato a base di foie gras proveniente da uno Stato membro e rispondente alle norme dettate da tale Stato rechi una denominazione prevista dal decreto, senza soddisfare i requisiti relativi alla percentuale di foie gras o al procedimento di fabbricazione considerati dallo stesso decreto, non è, di per sé, tale da giustificare un divieto totale di messa in commercio di siffatto prodotto sul territorio francese per prevenire le frodi.
27 Ne consegue che il decreto non può essere considerato proporzionato alla necessità di reprimere le frodi.
28 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che, adottando il decreto, senza inserirvi una clausola di reciproco riconoscimento per i prodotti provenienti da uno Stato membro e rispondenti alle norme emanate da detto Stato, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 30 del Trattato.
Sulle spese
29 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
30 Adottando il decreto 9 agosto 1993, n. 93-999, relativo ai preparati a base di foie gras, senza inserirvi una clausola di reciproco riconoscimento per i prodotti provenienti da uno Stato membro e rispondenti alle norme emanate da detto Stato, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 30 del Trattato CE.
31 La Repubblica francese è condannata alle spese.