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Massima

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1 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Atti destinati a produrre effetti giuridici - Atti che rendono manifesta l'intenzione della Commissione di seguire una determinata linea di condotta o che costituiscono conferma di un atto anteriore - Esclusione

(Trattato CE, art. 173, primo comma)

2 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Controlli veterinari e zootecnici negli scambi intracomunitari di animali vivi e di prodotti di origine animale - Direttive 89/662 e 90/425 - Misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina - Divieto di esportare bovini, carni bovine e prodotti derivati a partire dal territorio del Regno Unito - Conformità con le direttive

(Direttive del Consiglio 89/662/CEE e 90/425/CEE; decisione della Commissione 96/239/CE)

3 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Controlli veterinari e zootecnici negli scambi intracomunitari di animali vivi e di prodotti di origine animale - Direttive 89/662 e 90/425 - Misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina - Divieto di esportare bovini, carni bovine e prodotti derivati a partire dal territorio del Regno Unito - Obbligo di motivazione - Principi di proporzionalità, di non discriminazione e di certezza del diritto - Violazione - Insussistenza - Obiettivi della politica agricola comune - Conformità

(Trattato CE, artt. 39, n. 1, 40, n. 3, e 190; direttive del Consiglio 89/662 e 90/425; decisione della Commissione 96/239)

4 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttive 89/662 e 90/425 - Base giuridica

(Trattato CE, artt. 39, n. 1, e 43; direttive del Consiglio 89/662 e 90/425)

Massima

5 Affinché un atto del Consiglio o della Commissione possa essere impugnato con ricorso d'annullamento è necessario che esso sia destinato a produrre effetti giuridici. Non rientra in tale ipotesi l'atto della Commissione che renda manifesta l'intenzione di quest'ultima, o di uno dei suoi uffici, di seguire una determinata linea di condotta e nemmeno l'atto che costituisca soltanto una conferma di un atto anteriore, di modo che l'annullamento dell'atto confermativo si confonderebbe con quello dell'atto precedente.

6 Nell'adottare la decisione 96/239, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, la quale impone, in via provvisoria, il divieto di esportare bovini, carni bovine e prodotti derivati di qualsiasi genere dal territorio del Regno Unito verso gli altri Stati membri e i paesi terzi, la Commissione ha agito nel rispetto dei poteri ad essa attribuiti dalle direttive 90/425 e 89/662, relative ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari.

Da un lato, infatti, i presupposti per l'adozione delle misure di salvaguardia a norma delle due direttive erano soddisfatti, dato che, segnatamente, l'elemento che giustifica il potere della Commissione di adottare misure del genere è il fatto che una zoonosi, una malattia o un altro fenomeno vengano giudicati di natura tale da comportare gravi rischi. D'altro lato, tenuto conto in particolare del fatto che le direttive sono redatte in termini assai ampi, senza che siano previsti limiti cronologici o geografici relativamente alla sfera d'applicazione delle varie misure, non risulta che la Commissione, adoperandosi per confinare la malattia nel territorio del Regno Unito mediante il divieto di esportazioni provenienti da questo territorio e destinate sia ad altri Stati membri, sia a paesi terzi, abbia palesemente sconfinato dai limiti del suo ampio potere discrezionale. Infine, la decisione non è viziata da sviamento di potere, in quanto la Commissione ha agito perché preoccupata per i rischi di trasmissibilità dell'encefalopatia spongiforme bovina all'uomo, dopo aver esaminato i provvedimenti adottati dal Regno Unito e dopo aver consultato il comitato scientifico veterinario e il comitato veterinario permanente, senza che il suo scopo esclusivo o determinante sia stato quello di difendere interessi economici, più che di assicurare la tutela della salute.

7 La decisione 96/239, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, la quale impone in via provvisoria il divieto di esportare bovini, carni bovine e prodotti derivati di qualsiasi genere dal territorio del Regno Unito verso gli altri Stati membri e i paesi terzi, soddisfa gli obblighi di motivazione, non viola i principi di proporzionalità, di non discriminazione o di certezza del diritto ed è conforme agli obiettivi della politica agricola comune di cui all'art. 39, n. 1, del Trattato.

Per quanto concerne, in particolare, il principio di proporzionalità, la Commissione, tenuto conto della grande incertezza in merito ai rischi rappresentati dagli animali e dai prodotti di cui trattasi, poteva adottare le suddette misure di protezione senza dover attendere che fossero esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. Per quanto riguarda il divieto di discriminazioni enunciato nell'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, occorre tener presente che, poiché all'epoca della decisione la quasi totalità dei casi di encefalopatia spongiforme bovina in Europa era stata riscontrata nel Regno Unito, la situazione esistente in questo Stato membro non era analoga a quella degli altri Stati membri.

8 L'art. 43 del Trattato costituisce il fondamento giuridico appropriato di qualsiasi normativa attinente alla produzione ed alla messa in commercio dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del Trattato, che contribuisca alla realizzazione di uno o più degli obiettivi della politica agricola comune sanciti dall'art. 39, n. 1, del Trattato.

A tal proposito, e in considerazione dell'importanza della libera circolazione degli animali, dei prodotti degli animali e dei prodotti di origine animale per il conseguimento di detti obiettivi, l'art. 43 costituiva la base giuridica adeguata per l'adozione delle direttive 90/425 e 89/662, relative ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari, anche se, in via accessoria, queste direttive autorizzano la Commissione ad adottare misure di salvaguardia valide anche per «prodotti di origine animale», «prodotti derivati da tali prodotti» e «prodotti derivati da (...) animali» che non siano inclusi nell'allegato II del Trattato.