Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

2 Diritto comunitario - Ambito di applicazione - Attività sportiva esercitata come attività economica - Inclusione

[Trattato CE, art. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE)]

3 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Norme del Trattato - Ambito di applicazione - Attività sportive - Limiti

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]

4 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Norme del Trattato - Ambito di applicazione - Normative dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, ma non emanate da un'autorità pubblica - Inclusione

[Trattato CE, artt. 48, 52 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE)]

5 Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione - Sportivo professionista cittadino di uno Stato membro che ha stipulato un contratto di lavoro con una società di un altro Stato membro per esercitare un'attività lavorativa subordinata nel territorio di tale Stato

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]

6 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Norme emanate da associazioni sportive di uno Stato membro che subordinano al rispetto di termini di trasferimento la partecipazione a talune partite di giocatori professionisti provenienti da altri Stati membri - Inammissibilità in mancanza di giustificazioni obiettive

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]

Massima

1 L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Dette esigenze valgono in particolare in determinati settori, quale quello della concorrenza, caratterizzati da complesse situazioni di fatto e di diritto. Le informazioni fornite nei provvedimenti di rinvio devono non solo consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, agli interessati vengono notificati solo i provvedimenti di rinvio.

(v. punti 22-23)

2 Considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE). E' questo il caso dell'attività dei giocatori professionisti di pallacanestro quando questi ultimi effettuano una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita e la detta attività è reale ed effettiva e non tale da presentarsi come puramente marginale o accessoria.

(v. punti 32, 43-44)

3 Le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non ostano a normative o prassi nel settore sportivo che escludano i giocatori stranieri da determinate competizioni per motivi non economici, attinenti al carattere e all'ambito specifici di tali competizioni e che quindi hanno natura prettamente sportiva, come, ad esempio, nel caso di incontri fra le rappresentative di paesi diversi. Tuttavia, tale restrizione della sfera d'applicazione delle suddette norme deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere fatta valere per escludere qualsiasi attività sportiva dall'ambito di applicazione del Trattato.

(v. punto 34)

4 Le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si estendono anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone ed alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica.

(v. punto 35)

5 Deve essere considerato lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) il giocatore professionista di pallacanestro cittadino di uno Stato membro che, stipulando un contratto di lavoro con una società di un altro Stato membro per esercitare un'attività lavorativa subordinata nel territorio di tale Stato, ha risposto ad un'offerta di lavoro effettiva ai sensi dell'art. 48, n. 3, lett. a), del Trattato.

(v. punto 46)

6 L'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta all'applicazione di norme emanate in uno Stato membro da associazioni sportive che vietino ad una società di pallacanestro di schierare in campo, in occasione delle partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che siano stati trasferiti dopo una certa data qualora tale data sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da taluni paesi terzi, a meno che ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una federazione non appartenente alla detta zona, non giustifichino una simile disparità di trattamento.

(v. punto 60 e dispositivo)