61996J0176

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 aprile 2000. - Jyri Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL contro Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgio. - Libera circolazione dei lavoratori - Regole di concorrenza applicabili alle imprese - Giocatori professionisti di pallacanestro - Regolamenti sportivi relativi al trasferimento di giocatori provenienti da altri Stati membri. - Causa C-176/96.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-02681


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

2 Diritto comunitario - Ambito di applicazione - Attività sportiva esercitata come attività economica - Inclusione

[Trattato CE, art. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE)]

3 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Norme del Trattato - Ambito di applicazione - Attività sportive - Limiti

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]

4 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Norme del Trattato - Ambito di applicazione - Normative dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, ma non emanate da un'autorità pubblica - Inclusione

[Trattato CE, artt. 48, 52 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE)]

5 Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione - Sportivo professionista cittadino di uno Stato membro che ha stipulato un contratto di lavoro con una società di un altro Stato membro per esercitare un'attività lavorativa subordinata nel territorio di tale Stato

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]

6 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Norme emanate da associazioni sportive di uno Stato membro che subordinano al rispetto di termini di trasferimento la partecipazione a talune partite di giocatori professionisti provenienti da altri Stati membri - Inammissibilità in mancanza di giustificazioni obiettive

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]

Massima


1 L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Dette esigenze valgono in particolare in determinati settori, quale quello della concorrenza, caratterizzati da complesse situazioni di fatto e di diritto. Le informazioni fornite nei provvedimenti di rinvio devono non solo consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, agli interessati vengono notificati solo i provvedimenti di rinvio.

(v. punti 22-23)

2 Considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE). E' questo il caso dell'attività dei giocatori professionisti di pallacanestro quando questi ultimi effettuano una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita e la detta attività è reale ed effettiva e non tale da presentarsi come puramente marginale o accessoria.

(v. punti 32, 43-44)

3 Le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non ostano a normative o prassi nel settore sportivo che escludano i giocatori stranieri da determinate competizioni per motivi non economici, attinenti al carattere e all'ambito specifici di tali competizioni e che quindi hanno natura prettamente sportiva, come, ad esempio, nel caso di incontri fra le rappresentative di paesi diversi. Tuttavia, tale restrizione della sfera d'applicazione delle suddette norme deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere fatta valere per escludere qualsiasi attività sportiva dall'ambito di applicazione del Trattato.

(v. punto 34)

4 Le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si estendono anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone ed alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica.

(v. punto 35)

5 Deve essere considerato lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) il giocatore professionista di pallacanestro cittadino di uno Stato membro che, stipulando un contratto di lavoro con una società di un altro Stato membro per esercitare un'attività lavorativa subordinata nel territorio di tale Stato, ha risposto ad un'offerta di lavoro effettiva ai sensi dell'art. 48, n. 3, lett. a), del Trattato.

(v. punto 46)

6 L'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta all'applicazione di norme emanate in uno Stato membro da associazioni sportive che vietino ad una società di pallacanestro di schierare in campo, in occasione delle partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che siano stati trasferiti dopo una certa data qualora tale data sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da taluni paesi terzi, a meno che ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una federazione non appartenente alla detta zona, non giustifichino una simile disparità di trattamento.

(v. punto 60 e dispositivo)

Parti


Nel procedimento C-176/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Jyri Lehtonen,

Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL

e

Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB),

con l'intervento di:

Ligue belge - Belgische Liga ASBL,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 48 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 39 CE), 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm (relatore),

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Lehtonen e la Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL, dagli avv.ti L. Misson e B. Borbouse, del foro di Liegi;

- per la Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB), dagli avv.ti J.-P. Lacomble e G. Tuts, del foro di Liegi;

- per la Ligue belge - Belgische Liga ASBL, dall'avv. F. Tilkin, del foro di Liegi;

- per il governo tedesco, dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e dalla signora S. Maass, Regierungsrätin presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;

- per il governo ellenico, dai signori V. Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e P. Mylonopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio giuridico speciale - sezione diritto comunitario del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

- per il governo francese, dal signor M. Perrin de Brichambaut, direttore degli affari giuridici presso il Ministero degli Affari esteri, e dalla signora A. de Bourgoing, chargé de mission presso la direzione «Affari giuridici» dello stesso Ministero, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;

- per il governo austriaco, dal signor M. Potacs, della Cancelleria, in qualità d'agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Wolfcarius e dal signor F.E. González-Díaz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Lehtonen e della Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL, con gli avv.ti L. Misson e B. Borbouse, della Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB), con gli avv.ti J.-P. Lacomble e F. Herbert, del foro di Bruxelles, del governo danese, rappresentato da signor J. Molde, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor M. Apessos, mandatario alle liti presso l'Avvocatura dello Stato, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora N. Díaz Abad, abogado del Estado, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor C. Chavance, consigliere degli affari esteri presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dalla signora C. Bergeot, praticante presso la stessa direzione, in qualità di agenti, del governo italiano, rappresentato dal signor D. Del Gaizo, e della Commissione, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius e dal signor E. Gippini-Fournier, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 29 aprile 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 giugno 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 23 aprile 1996, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 1996, il Tribunal de première instance di Bruxelles, statuendo in sede di procedimento sommario, ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 6, 48 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 39 CE), 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor Lehtonen e la Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL (in prosieguo: la «Castors Braine»), da un lato, e la Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (in prosieguo: la «FRBSB»), nonché la Ligue belge - Belgische Liga ASBL (in prosieguo: la «BLB»), dall'altro, in ordine al diritto della Castors Braine di far giocare il signor Lehtonen in occasione di partite della serie maggiore del campionato nazionale belga di pallacanestro.

Le norme organizzative della pallacanestro e le norme relative ai termini per il trasferimento

3 La pallacanestro è organizzata a livello mondiale dalla Federazione internazionale di basket (in prosieguo: la «Fiba»). La federazione belga è la FRBSB, che gestisce la pallacanestro sia a livello dilettantistico che a livello professionistico. La BLB, che al 1_ gennaio 1996 raggruppava undici delle dodici società di pallacanestro partecipanti al campionato nazionale belga di prima divisione, ha lo scopo di promuovere al più alto livello la pallacanestro e di rappresentare la pallacanestro belga di alto livello sul piano nazionale, in particolare presso la FRBSB.

4 In Belgio il campionato nazionale maschile di pallacanestro di prima divisione è diviso in due fasi: la prima, alla quale partecipano tutte le società, e la seconda, alla quale partecipano solo le società che hanno ottenuto i migliori piazzamenti (partite dirette all'assegnazione del titolo nazionale; in prosieguo: le «partite di play-off») e le società che si sono classificate nelle ultime posizioni (partite dirette a determinare le società che conservano il diritto di partecipare al campionato di prima divisione; in prosieguo: le «partite di play-out»).

5 Il regolamento della Fiba che disciplina il trasferimento internazionale di giocatori si applica integralmente a tutte le federazioni nazionali [art. 1, lett. b)]. Per i trasferimenti nazionali, le federazioni nazionali sono invitate ad ispirarsi a tale regolamento internazionale ed a redigere propri regolamenti sul trasferimento dei giocatori nello spirito del regolamento della Fiba [art. 1, lett. c)]. Detto regolamento definisce il giocatore straniero come colui che non ha la cittadinanza dello Stato a cui appartiene la federazione nazionale che gli ha rilasciato la licenza [art. 2, lett. a)]. La licenza è l'autorizzazione necessaria data da una federazione nazionale ad un giocatore per permettergli di giocare a pallacanestro per una società aderente a tale federazione.

6 L'art. 3, lett. c), del detto regolamento prevede, in via generale, che, scaduto il termine fissato per la zona interessata, come definita dalla Fiba, non è consentito alle società, per i campionati nazionali, includere nella loro squadra giocatori che abbiano già giocato in un altro Paese della stessa zona durante la stessa stagione. Per la zona europea, il termine ultimo per la registrazione dei giocatori stranieri è fissato al 28 febbraio. Dopo tale data è ancora possibile il trasferimento di giocatori provenienti da altre zone.

7 Ai sensi dell'art. 4, lett. a), dello stesso regolamento, ogni volta che ad una federazione nazionale è presentata una domanda di licenza relativa ad un giocatore precedentemente titolare di licenza presso una federazione di un altro Paese, prima di rilasciargli la licenza, essa deve ottenere una lettera di uscita da quest'ultima federazione.

8 Secondo il regolamento della FRBSB, occorre distinguere anzitutto l'affiliazione, che lega il giocatore alla federazione nazionale, poi il tesseramento, che riflette il legame del giocatore con una società determinata, ed infine la qualificazione, che è il necessario presupposto per la partecipazione di un giocatore alle competizioni ufficiali. Il trasferimento è definito come l'operazione mediante la quale un giocatore affiliato ottiene un cambio di tessera.

9 Gli artt. 140 e segg. del detto regolamento riguardano i trasferimenti, tra società belghe, di giocatori affiliati presso la FRBSB, che possono aver luogo ogni anno durante un periodo determinato, che andava, nel 1995, dal 15 aprile al 15 maggio, e, nel 1996, dal 1_ al 31 maggio dell'anno precedente il campionato al quale partecipa la società interessata. Nessun giocatore può essere tesserato per più di una società belga nel corso della stessa stagione.

10 Nella sua versione applicabile all'epoca dei fatti della causa a qua, l'art. 244 dello stesso regolamento prevedeva:

«E' vietato schierare in campo giocatori non tesserati presso la società o sospesi. Il presente divieto vale altresì per le partite amichevoli e per i tornei.

(...)

Ogni infrazione sarà sanzionata con [un']ammenda (...)

I giocatori (o le giocatrici) stranieri/e o professionisti/e (legge 24 febbraio 1978) affiliati/e dopo il 31 marzo della stagione in corso non saranno più qualificati/e per giocare le partite agonistiche, di coppa e di play-off della stagione in corso».

11 L'art. 254, punto 4, disponeva:

«I giocatori o le giocatrici aventi cittadinanza straniera, compresi i cittadini dell'UE, sono qualificati solo se hanno adempiuto le formalità relative all'affiliazione, al tesseramento ed alla qualificazione. Inoltre, essi devono soddisfare i presupposti del regolamento della FIBA per ottenere una licenza (...)».

La controversia nella causa a qua

12 Il signor Lehtonen è un giocatore di pallacanestro avente cittadinanza finlandese. Durante la stagione 1995/1996 egli ha giocato in una squadra che ha partecipato al campionato finlandese e, alla fine di quest'ultimo, è stato ingaggiato dalla Castors Braine, società aderente alla FRBSB, per partecipare alla fase finale del campionato del Belgio 1995/1996. A tal fine, le parti hanno stipulato, il 3 aprile 1996, un contratto di lavoro di «sportivo retribuito», in forza del quale il signor Lehtonen doveva percepire BEF 50 000 netti al mese come retribuzione fissa e BEF 15 000 supplementari per ogni vittoria della società. Tale ingaggio era stato registrato il 30 marzo 1996 presso la FRBSB, poiché la lettera di uscita del giocatore era stata rilasciata il 29 marzo 1996 dalla federazione di provenienza. Il 5 aprile 1996 la FRBSB ha informato la Castors Braine che, se la Fiba non avesse rilasciato la licenza, la società sarebbe stata passibile di sanzioni e che, nel caso in cui essa avesse schierato in campo il signor Lehtonen, lo avrebbe fatto a suo rischio e pericolo.

13 Nonostante tale avvertimento, la Castors Braine ha fatto giocare il signor Lehtonen nel corso della partita del 6 aprile 1996, giocata contro la squadra della società Belgacom Quaregnon. Questa partita è stata vinta dalla Castors Braine. L'11 aprile 1996, a seguito di una denuncia presentata dalla società Belgacom Quaregnon, la sezione «competizione» della FRBSB ha sanzionato la Castors Braine infliggendole una sconfitta «a tavolino» con il punteggio di 0-20 per la partita alla quale il signor Lehtonen aveva partecipato, in violazione delle disposizioni del regolamento della Fiba attinenti ai trasferimenti dei giocatori all'interno della zona europea. Nella partita seguente, contro la squadra della società Pepinster, la Castors Braine ha iscritto il signor Lehtonen sul foglio di gara, ma alla fine non l'ha fatto giocare. Essa è stata nuovamente assoggettata alla sanzione della sconfitta «a tavolino». Correndo il rischio di subire nuove sanzioni di squalifica ad ogni iscrizione del signor Lehtonen sul foglio di gara, o addirittura di vedersi relegare nella divisione inferiore in caso di terza squalifica, la Castors Braine ha rinunciato alle prestazioni del signor Lehtonen per le partite di play-off.

14 Il 16 aprile 1996 il signor Lehtonen e la Castors Braine hanno citato la FRBSB dinanzi al Tribunal de première instance di Bruxelles, in sede di procedimento sommario. Essi hanno chiesto, in sostanza, che venisse ingiunto alla FRBSB di revocare la sanzione di squalifica inflitta alla Castors Braine per la partita del 6 aprile 1996 contro la società Belgacom Quaregnon e che le fosse vietato di irrogare nei suoi confronti qualsiasi sanzione tesa ad impedirle di far partecipare il signor Lehtonen al campionato del Belgio 1995/1996, comminandosi una penale di BEF 100 000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza.

15 Con accordo del 17 aprile 1996, le parti della causa a qua hanno convenuto di presentare «conclusioni concordi» con le quali esse avrebbero sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, congelando la situazione controversa nell'attesa della futura sentenza di quest'ultima. Pertanto, le sanzioni di squalifica sarebbero state mantenute, sarebbe stato sospeso il giudizio circa le sanzioni pecuniarie inflitte alla Castors Braine e quest'ultima si sarebbe astenuta dallo schierare in campo il signor Lehtonen nel corso delle partite di play-off, restando per il resto salvi i diritti delle parti.

16 Durante l'udienza del 19 aprile 1996, la BLB ha presentato una domanda di intervento volontario a sostegno della FRBSB e le parti hanno presentato le loro conclusioni concordi.

La questione pregiudiziale

17 Nella sua ordinanza 23 aprile 1996, il giudice dell'urgenza del Tribunal de première instance di Bruxelles ha innanzi tutto rilevato che nulla ostava a che esso sottoponesse una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Esso ha poi considerato che, al momento della proposizione dell'azione, il presupposto dell'urgenza era sicuramente soddisfatto, in quanto la Castors Braine intendeva schierare in campo il signor Lehtonen per le successive partite di campionato. Infine, esso ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti al fine di consentire il rinvio pregiudiziale alla Corte, accordo ai sensi del quale la Castors Braine si sarebbe astenuta dallo schierare in campo il signor Lehtonen per tutta la durata del campionato in corso, mentre la FRBSB si impegnava, dal canto suo, a sospendere ogni sanzione.

18 Pertanto, il Tribunal de première instance di Bruxelles, dopo aver preso atto dell'intervento volontario della BLB, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

«Se siano compatibili con il Trattato di Roma (e specialmente con gli artt. 6, 48, 85 e 86) le disposizioni regolamentari di una federazione sportiva che vietano ad una società di schierare in campo per la prima volta un giocatore in una competizione se esso è stato ingaggiato dopo una certa data, qualora si tratti di un giocatore professionista cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, nonostante le ragioni di carattere sportivo invocate dalle federazioni per giustificare le dette disposizioni, vale a dire la necessità di non falsare le competizioni».

Sulla competenza della Corte a risolvere la questione pregiudiziale e sulla ricevibilità di quest'ultima

19 In via preliminare, occorre ricordare che, come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 21 aprile 1988, causa 338/85, Fratelli Pardini (Racc. pag. 2041, punto 11), e 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (Racc. pag. I-4685, punto 12), gli organi giurisdizionali nazionali hanno la facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato solo se è pendente dinanzi ad essi una controversia nell'ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. Invece, la Corte non è competente a conoscere del rinvio pregiudiziale qualora, al momento in cui esso viene effettuato, il giudizio dinanzi al giudice a quo sia ormai concluso.

20 Per quanto riguarda il presente procedimento, occorre rilevare che il giudice a quo, dopo aver preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha deciso di proporre alla Corte una questione pregiudiziale, riservandosi di statuire quanto al resto. Ne consegue che il giudice nazionale dovrà ancora pronunciarsi sulla legittimità, alla luce del diritto comunitario, delle sanzioni inflitte alla Castors Braine e sulle eventuali conseguenze di esse. In tale occasione, esso sarà chiamato ad emettere una decisione in cui la sentenza della Corte dovrà necessariamente essere presa in considerazione. Di conseguenza, non si può sostenere che il detto giudice, operante nell'ambito del procedimento sommario, non ha titolo per sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte e che questa non è competente a risolverla.

21 Il governo italiano e la Commissione hanno contestato la ricevibilità della questione sollevata in quanto l'ordinanza di rinvio non conterrebbe un'esposizione sufficiente dell'ambito di fatto e di diritto della controversia nella causa principale.

22 Secondo costante giurisprudenza, l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Dette esigenze valgono in particolare in determinati settori, quale quello della concorrenza, caratterizzati da complesse situazioni di fatto e di diritto (v., segnatamente, sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punti 6 e 7; 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punto 39, e cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens', Racc. pag. I-6025, punto 38).

23 Le informazioni fornite nei provvedimenti di rinvio non servono solo a consentire alla Corte di fornire utili soluzioni, ma anche ad offrire ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni conformemente all'art. 20 dello Statuto CE della Corte. Spetta alla Corte vegliare a che detta possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, in virtù della disposizione summenzionata, alle parti interessate vengono trasmessi solo i provvedimenti di rinvio (v., segnatamente, ordinanza 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, Racc. pag. I-511, punto 13; sentenze citate Albany, punto 40, e Brentjens', punto 39).

24 Nella causa a qua, da un lato risulta dalle osservazioni presentate dalle parti, dai governi degli Stati membri e dalla Commissione, conformemente alla detta norma dello Statuto CE della Corte di giustizia, che le informazioni contenute nella decisione di rinvio hanno permesso loro di prendere utilmente posizione sulla questione sottoposta alla Corte nei limiti in cui essa riguarda le norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori.

25 Inoltre, pur se il governo italiano ha potuto ritenere che le informazioni fornite dal giudice a quo non gli consentissero di prendere posizione sul problema se, nella causa a qua, il signor Lehtonen debba essere considerato come un lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato, è importante sottolineare che tale governo e le altre parti interessate sono stati in grado di presentare osservazioni sulla base delle indicazioni di fatto del detto giudice.

26 Peraltro, le informazioni contenute nella decisione di rinvio sono state completate dagli elementi risultanti dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale e dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte. L'insieme di tali elementi, riportati nella relazione d'udienza, è stato reso noto agli Stati membri e alle altre parti interessate ai fini dell'udienza nel corso della quale essi hanno potuto, all'occorrenza, integrare le loro osservazioni (v. altresì, in tal senso, le sentenze citate Albany, punto 43, e Brentjens', punto 42).

27 D'altra parte, le informazioni provenienti dal giudice nazionale, completate, per quanto necessario, dagli elementi sopra citati, forniscono alla Corte una conoscenza sufficiente dell'ambito di fatto e di diritto della controversia nella causa principale per consentire alla Corte stessa di interpretare le norme del Trattato relative al principio di non discriminazione in base alla cittadinanza ed alla libera circolazione dei lavoratori alla luce della situazione oggetto della suddetta controversia.

28 Invece, nei limiti in cui la questione proposta verte sulle regole di concorrenza applicabili alle imprese, la Corte non si considera sufficientemente edotta per fornire indicazioni circa la definizione del mercato o dei mercati di cui trattasi nella causa principale. Dalla decisione di rinvio non risulta neppure con chiarezza quali siano la natura ed il numero delle imprese che esercitano la loro attività su tale o su tali mercati. Inoltre, le informazioni fornite dal giudice a quo non consentono alla Corte di pronunciarsi utilmente in ordine all'esistenza e all'importanza degli scambi tra Stati membri o in ordine alla possibilità che tali scambi siano pregiudicati dalle norme relative al trasferimento dei giocatori.

29 E' quindi giocoforza constatare che la decisione di rinvio non contiene indicazioni sufficienti per soddisfare le esigenze ricordate ai punti 22 e 23 della presente sentenza per quanto riguarda le regole di concorrenza.

30 Da quanto precede risulta che la Corte deve risolvere la questione sollevata in quanto essa verte sull'interpretazione delle norme del Trattato relative al principio di non discriminazione in base alla cittadinanza ed alla libera circolazione dei lavoratori. Per contro, tale questione è irricevibile nella misura in cui essa riguarda l'interpretazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese.

Nel merito

31 Alla luce di quanto precede, la questione sollevata dev'essere intesa come diretta sostanzialmente a stabilire se gli artt. 6 e 48 del Trattato ostino all'applicazione di norme emanate in uno Stato membro da associazioni sportive che vietino ad una società di pallacanestro di schierare in campo, in occasione di partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri qualora il trasferimento sia avvenuto dopo una certa data.

Sulla sfera di applicazione del Trattato

32 In via preliminare, si deve ricordare che, considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE) (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punto 4, e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 73). La Corte ha d'altra parte riconosciuto che l'attività sportiva presenta una notevole importanza sociale nella Comunità (v. sentenza Bosman, citata, punto 106).

33 Tale giurisprudenza è peraltro confortata dalla dichiarazione n. 29 sullo sport, figurante in allegato all'atto finale della conferenza che ha adottato il testo del Trattato di Amsterdam, la quale sottolinea la rilevanza sociale dello sport ed invita segnatamente gli organi dell'Unione europea a riservare un'attenzione particolare alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico. In particolare, tale dichiarazione è coerente con la detta giurisprudenza in quanto essa riguarda le situazioni in cui l'esercizio dello sport costituisce un'attività economica.

34 Occorre ricordare che le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non ostano a normative o prassi che escludano i calciatori stranieri da determinati incontri per motivi non economici, attinenti al carattere e all'ambito specifici di tali partite e che quindi hanno natura prettamente sportiva, come, ad esempio, nel caso di incontri fra le rappresentative di paesi diversi. La Corte ha sottolineato, però, che tale restrizione della sfera d'applicazione del Trattato deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere fatta valere per escludere da tale sfera un'intera attività sportiva (sentenze 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 1333, punti 14 e 15, e Bosman, citata, punti 76 e 127).

35 Per quanto riguarda la natura delle norme controverse nella causa principale, risulta dalle citate sentenze Walrave e Koch, punti 17 e 18, e Bosman, punti 82 e 83, che le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si estendono anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone ed alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica.

36 Pertanto, si deve constatare che il Trattato ed in particolare i suoi artt. 6 e 48 possono essere applicati ad attività sportive ed a regole emanate dalle associazioni sportive come quelle di cui trattasi nella causa a qua.

Sul principio di non discriminazione in base alla cittadinanza

37 Occorre ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, l'art. 6 del Trattato, che sancisce il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (v., segnatamente, sentenze 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. pag. I-5889, punto 11, e 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta, Racc. pag. I-3453, punto 18).

38 Ora, per quel che riguarda i lavoratori subordinati, questo principio è stato attuato in concreto dall'art. 48 del Trattato.

Sull'esistenza di un'attività economica e sulla qualità di lavoratore del signor Lehtonen

39 Alla luce di quanto precede e della trattazione svoltasi dinanzi alla Corte, occorre verificare se un giocatore di pallacanestro come il signor Lehtonen possa esercitare un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato e, più in particolare, se egli possa essere considerato come un lavoratore ai sensi dell'art. 48 dello stesso Trattato.

40 Nell'ambito della collaborazione giudiziaria instauratasi attraverso il procedimento pregiudiziale fra il giudice nazionale e la Corte, spetta al primo accertare e valutare i fatti di causa (v., in particolare, sentenza 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf, Racc. pag. 1741, punto 12) ed alla Corte fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari per consentirgli di statuire sulla lite (sentenza 22 maggio 1990, causa C-332/88, Alimenta, Racc. pag. I-2077, punto 9).

41 A questo proposito, è importante ricordare innanzi tutto che l'ordinanza di rinvio definisce il signor Lehtonen come un giocatore professionista di pallacanestro. Quest'ultimo e la Castors Braine hanno prodotto dinanzi alla Corte il contratto di lavoro «sportivo retribuito» di cui al punto 12 della presente sentenza, contratto che prevedeva il pagamento di una retribuzione mensile fissa e di premi.

42 Per quanto riguarda poi le nozioni di attività economica e di lavoratore ai sensi rispettivamente degli artt. 2 e 48 del Trattato, occorre rilevare che esse definiscono la sfera d'applicazione di una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e come tali non possono venir interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 13).

43 Per quanto riguarda più in particolare la prima di tali nozioni, risulta da una giurisprudenza costante (sentenze Donà, citata, punto 12, e 5 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann, Racc. pag. 6159, punto 10) che una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev'essere considerata come attività economica ai sensi dell'art. 2 Trattato.

44 Tuttavia, come la Corte ha in particolare dichiarato nelle citate sentenze Levin, punto 17, e Steymann, punto 13, le attività esercitate devono essere reali ed effettive e non talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie.

45 Per quanto riguarda la nozione di lavoratore, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, essa non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria. Tale nozione dev'essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate. Ora, la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (v., segnatamente, sentenza 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17).

46 Ora, dagli accertamenti di fatto compiuti dal giudice a quo, nonché dai documenti prodotti dinanzi alla Corte, risulta che il signor Lehtonen aveva stipulato un contratto di lavoro con una società di un altro Stato membro per esercitare un'attività retribuita nel territorio di tale Stato. Come ha giustamente osservato il ricorrente nella causa a qua, egli ha, ciò facendo, risposto ad un'offerta di lavoro effettiva ai sensi dell'art. 48, n. 3, lett. a), del Trattato.

Sull'esistenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori

47 Poiché un giocatore di pallacanestro come il signor Lehtonen deve essere qualificato come lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato, occorre accertare se le norme relative ai termini di trasferimento di cui ai punti 6 e 9-11 della presente sentenza costituiscano un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietato dalla stessa norma.

48 Vero è, al riguardo, che ai giocatori provenienti da un'altra società di pallacanestro belga si applicano termini di trasferimento più rigorosi.

49 Non è meno vero che tali norme sono idonee a limitare la libera circolazione dei giocatori che vogliono svolgere la loro attività in un altro Stato membro poiché impediscono alle società belghe di schierare in campo, nelle partite di campionato, giocatori di pallacanestro provenienti da altri Stati membri qualora essi siano stati ingaggiati dopo una certa data. Di conseguenza, le dette norme costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori (v., in tal senso, sentenza Bosman, citata, punti 99 e 100).

50 Il fatto che le norme di cui trattasi non riguardino l'ingaggio dei detti giocatori, che non è limitato, ma la possibilità, per le società cui appartengono, di farli scendere in campo nelle partite ufficiali è irrilevante. Poiché la partecipazione a tali incontri costituisce l'oggetto essenziale dell'attività di un calciatore professionista, è evidente che una norma che limiti detta partecipazione incide anche sulle possibilità d'ingaggio del giocatore interessato (v. sentenza Bosman, citata, punto 120).

Sull'esistenza di giustificazioni

51 Essendo stata così accertata l'esistenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, occorre verificare se quest'ultimo possa essere obiettivamente giustificato.

52 La FRBSB e la BLB, così come tutti i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, sostengono che le norme relative ai termini di trasferimento sono giustificate da motivi non economici, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé.

53 Al riguardo, si deve riconoscere che la fissazione di termini per i trasferimenti di giocatori può rispondere all'obiettivo di assicurare la regolarità delle competizioni sportive.

54 Infatti, trasferimenti tardivi potrebbero modificare sensibilmente il valore sportivo dell'una o dell'altra squadra nel corso del campionato, rimettendo così in discussione la comparabilità dei risultati tra le diverse squadre impegnate in tale campionato e, di conseguenza, il regolare svolgimento del campionato nel suo insieme.

55 Il rischio di una simile rimessa in discussione è particolarmente evidente nel caso di una competizione sportiva che si svolga secondo le regole del campionato nazionale belga di pallacanestro di prima divisione. Infatti, le squadre ammesse a partecipare alle partite di play-off o chiamate a disputare le partite di play-out potrebbero approfittare di trasferimenti tardivi per rafforzare i propri effettivi in vista della fase finale del campionato, o persino in occasione di un unico incontro decisivo.

56 Tuttavia, le misure adottate dalle federazioni sportive per garantire il regolare svolgimento delle competizioni non devono eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito (v. sentenza Bosman, citata, punto 104).

57 Nella causa a qua risulta dalle norme relative ai termini di trasferimento che i giocatori provenienti da una federazione non appartenente alla zona europea sono assoggettati al termine del 31 marzo e non a quello del 28 febbraio, che si applica ai soli giocatori provenienti da una federazione della zona europea, la quale comprende le federazioni degli Stati membri.

58 A prima vista, una siffatta disciplina dev'essere considerata eccedente quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito. Infatti, dai documenti prodotti agli atti non risulta che il trasferimento, tra il 28 febbraio e il 31 marzo, di un giocatore proveniente da una federazione della zona europea presenti rischi maggiori per la regolarità del campionato rispetto al trasferimento, durante lo stesso periodo, di un giocatore proveniente da una federazione non appartenente a detta zona.

59 Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare in che misura ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una federazione non appartenente a detta zona, giustifichino una simile disparità di trattamento.

60 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata, come riformulata, nel senso che l'art. 48 del Trattato osta all'applicazione di norme emanate in uno Stato membro da associazioni sportive che vietino ad una società di pallacanestro di schierare in campo, in occasione delle partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che siano stati trasferiti dopo una certa data qualora tale data sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da taluni paesi terzi, a meno che ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una federazione non appartenente alla detta zona, non giustifichino una simile disparità di trattamento.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

61 Le spese sostenute dai governi danese, tedesco, ellenico, spagnolo, francese, italiano e austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de première instance de Bruxelles con ordinanza 23 aprile 1996, dichiara:

L'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta all'applicazione di norme emanate in uno Stato membro da associazioni sportive che vietino ad una società di pallacanestro di schierare in campo, in occasione delle partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che siano stati trasferiti dopo una certa data qualora tale data sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da taluni paesi terzi, a meno che ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una federazione non appartenente alla detta zona, non giustifichino una simile disparità di trattamento.