61996J0142

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 luglio 1997. - Hauptzollamt München contro Wacker Werke GmbH & Co. KG. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. - Perfezionamento passivo - Esenzione totale o parziale dai dazi di importazione - Determinazione del valore dei prodotti compensatori e delle merci temporaneamente esportate - Mezzi ragionevoli di determinazione del valore. - Causa C-142/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-04649


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Libera circolazione delle merci - Scambi con i paesi terzi - Regime di perfezionamento passivo - Esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione applicati ai prodotti compensatori - Determinazione del valore delle merci temporaneamente esportate - Elementi da prendere in considerazione - Spese di perfezionamento - Determinazione in base a «mezzi ragionevoli» - Nozione - Portata

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2473/86, art. 13, n. 2, secondo comma]

Massima


I mezzi ragionevoli di determinazione delle spese di perfezionamento passivo, ai sensi dell'art. 13, n. 2, secondo metodo, del regolamento n. 2473/86, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard, presuppongono il ricorso a mezzi appropriati alle circostanze di ciascun caso specifico e possono comportare la presa in conto del valore di transazione delle merci temporaneamente esportate, comprendente il prezzo d'acquisto e le maggiorazioni, anche quando l'aliquota dei dazi doganali che si applicano alla merce non sottoposta a perfezionamento è più elevata di quella che si applica ai prodotti compensatori. L'eventuale verificarsi di anomalie tariffarie che abbiano come conseguenza di attribuire un vantaggio doganale all'operatore economico interessato è un rischio inerente al sistema introdotto dal regolamento relativo al perfezionamento passivo, il cui obiettivo prioritario consiste nell'evitare che siano assoggettate ad imposizione doganale merci esportate fuori della Comunità europea ai fini del perfezionamento e il cui art. 1 consente, eventualmente, l'esenzione totale dai dazi all'importazione.

Parti


Nel procedimento C-142/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hauptzollamt München

e

Wacker Werke GmbH & Co. KG,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento del Consiglio 29 luglio 1986, n. 2473, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (GU L 212, pag. 1),

LA CORTE

(Prima Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e P. Jann, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Wacker Werke GmbH & Co. KG, dai signori Hans Maerz e Hans Werdich, revisori dei conti e consulenti fiscali a Monaco di Baviera, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Fernando Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e dall'avv. Hans-Jürgen Rabe, del foro di Amburgo,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 7 marzo 1996, pervenuta alla Corte il 29 aprile seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento del Consiglio 29 luglio 1986, n. 2473, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (GU L 212, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento relativo al perfezionamento passivo»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra lo Hauptzollamt di Monaco di Baviera e la società Wacker Werke & Co. KG (in prosieguo: la «Wacker Werke»), stabilita in Germania, circa la richiesta a posteriori di dazi doganali per importazioni effettuate, in regime di perfezionamento passivo, da tale società.

3 Il regolamento relativo al perfezionamento passivo consente, all'art. 1, n. 2, di esportare temporaneamente merci comunitarie (in prosieguo: le «merci temporaneamente esportate») fuori del territorio doganale della Comunità al fine di sottoporle ad operazioni di trasformazione, lavorazione o riparazione e di immettere i prodotti risultanti da tali operazioni (in prosieguo: i «prodotti compensatori») in libera pratica nel territorio doganale della Comunità europea, in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Questa esenzione consiste, ai sensi dell'art. 13, n. 1, dello stesso regolamento, nel dedurre dall'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità europea dal paese dove le stesse hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.

4 A tal fine, l'art. 13, n. 2, del regolamento relativo al perfezionamento passivo stabilisce:

«L'importo da dedurre ai sensi del paragrafo 1 viene calcolato sulla base della quantità e della specie delle merci in questione alla data di accettazione della dichiarazione del loro assoggettamento al regime di perfezionamento passivo e in base agli altri elementi di tassazione loro applicabili alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

Il valore delle merci di temporanea esportazione è quello preso in considerazione per queste merci all'atto della determinazione del valore in dogana dei prodotti compensatori conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 1224/80, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1055/85 oppure, se non è possibile determinare il valore in questo modo, la differenza tra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento stabilite con mezzi ragionevoli».

5 L'art. 8, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), prevede che, per determinare il valore in dogana, si addiziona al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate il valore, attribuito in misura adeguata, delle materie, componenti, parti ed elementi similari incorporati nelle merci importate qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto, e utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare.

6 La Wacker Werke esporta negli Stati Uniti, in base al regime di perfezionamento passivo, motori a benzina, assoggettati a dazi d'importazione del 5,8%, e motori diesel, assoggettati a dazi di importazione del 6,9%, e importa da questo paese apparecchi quali piastre vibranti, vibrocompressori e pompe idrauliche nei quali sono stati incorporati tali motori, fabbricati dall'impresa Wacker Corporation, con la quale la Wacker Werke ha vincoli finanziari. Questi prodotti compensatori sono assoggettati a dazi di importazione del 4% e del 4,1%.

7 I prezzi di vendita delle merci temporaneamente esportate che la Wacker Werke vende alla Wacker Corporation sono calcolati, per i motori a benzina fabbricati dalla Wacker Werke, sulla base dei costi di fabbricazione maggiorati del 25% per le spese generali e i margini di utile e, per i motori diesel, che la Wacker Werke si procura presso altre imprese tedesche, sulla base del prezzo di acquisto maggiorato del 5%. I prodotti compensatori vengono acquistati presso la Wacker Corporation ai prezzi indicati nei listini di questa società con una riduzione del 45%.

8 Nell'espletamento delle formalità doganali relative ai prodotti compensatori importati tra il febbraio 1986 e il dicembre 1988, lo Hauptzollamt di Monaco di Baviera si è basato, in un primo tempo, sui prezzi che le due imprese si erano reciprocamente fatturati (i valori di transazione) per determinare il valore in dogana dei prodotti compensatori e delle merci temporaneamente esportate. Successivamente, lo Hauptzollamt ha sostenuto che, se i prodotti compensatori dovevano effettivamente essere valutati in funzione del loro valore di transazione, per contro, le merci temporaneamente esportate dovevano essere valutate, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 1224/80, sulla base del loro costo di fabbricazione o del prezzo di acquisto pagato dalla Wacker Werke per i motori, senza tener conto delle maggiorazioni del 25% o del 5% alle quali quest'ultima aveva proceduto. Esso ha quindi reclamato, a posteriori, dazi doganali per un importo di 36 057,20 DM per le importazioni effettuate tra il febbraio 1986 e il dicembre 1988.

9 La Wacker Werke ha impugnato questa decisione dinanzi al Finanzgericht di Monaco di Baviera che, il 20 dicembre 1990, ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento relativo al perfezionamento passivo e del regolamento n. 1224/80.

10 Nella sentenza 17 dicembre 1992, causa C-16/91, Wacker Werke I (Racc. pag. I-6821), la Corte ha dichiarato che il regolamento relativo al regime di perfezionamento passivo dev'essere interpretato nel senso che per il calcolo dell'esenzione totale o parziale dai dazi d'importazione prevista, il calcolo dei dazi d'importazione sui prodotti compensatori dev'essere basato, in via di principio, sul valore di transazione di questi prodotti, mentre il calcolo del valore delle merci temporaneamente esportate va effettuato secondo uno dei due metodi prescritti dall'art. 13, n. 2, secondo comma, del detto regolamento. Nel caso in cui il valore dei prodotti compensatori sia stato determinato senza adeguamenti ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 1224/80, il valore delle merci temporaneamente esportate corrisponde alla differenza tra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento determinati con mezzi ragionevoli. Può costituire un mezzo ragionevole la presa in considerazione del valore di transazione delle merci di cui trattasi.

11 Il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha accolto allora il ricorso della Wacker Werke in quanto, nella fattispecie, il mezzo ragionevole per determinare le spese di perfezionamento consisteva nel sottrarre il prezzo di acquisto delle merci temporaneamente esportate, maggiorazioni incluse, dal valore di transazione dei prodotti compensatori, anche se alle merci temporaneamente esportate si applica un onere doganale più elevato rispetto a quello gravante sui prodotti compensatori, che comporta così, per gli operatori, ingiustificati vantaggi doganali.

12 Lo Hauptzollamt di Monaco ha interposto ricorso in «Revision» dinanzi al Bundesfinanzhof contro la decisione del Finanzgericht facendo valere che il solo mezzo ragionevole per calcolare il valore delle merci temporaneamente esportate era quello di avvicinarsi il più possibile al prezzo di acquisto o ai costi di fabbricazione.

13 Nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof sottolinea che il primo metodo indicato all'art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento relativo al perfezionamento passivo non si applica nella fattispecie di cui alla causa a qua poiché le merci non sono state messe a disposizione ai fini del perfezionamento a titolo gratuito o a prezzo ridotto e non ha avuto luogo la determinazione del valore corrispondente.

14 Per quanto riguarda il secondo metodo indicato all'art. 13, n. 2, secondo comma, il Bundesfinanzhof fa presente che, secondo la dottrina, quando l'operazione di perfezionamento si svolge tra imprese collegate quando si è in presenza di anomalie di aliquote doganali e i prezzi praticati contengono elementi (spese generali, maggiorazioni per utili, sconti) che fanno sospettare che le imprese interessate ricorrano al perfezionamento per un fine diverso da quello suo proprio, la semplice differenza tra il prezzo d'acquisto dei prodotti compensatori ed il prezzo d'acquisto delle merci temporaneamente esportate non esprime i costi effettivi del perfezionamento nel paese terzo. Tuttavia il Bundesfinanzhof afferma che, nella fattispecie di cui alla causa a qua, nulla indica che i prezzi che la Wacker Werke e la Wacker Corporation si sono reciprocamente richiesti siano stati influenzati dai loro rapporti commerciali.

15 Nutrendo esso stesso dubbi circa questo secondo metodo e in particolare circa la determinazione delle spese di perfezionamento mediante mezzi ragionevoli, e ritenendo che la sentenza Wacker Werke I non gli fornisse sufficienti chiarimenti al riguardo, il Bundesfinanzhof ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 13, n. 2, secondo comma, seconda possibilità, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1986, n. 2473, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (GU L 212, pag. 1), vada interpretato nel senso che un mezzo di determinazione delle spese di perfezionamento sia da considerarsi ragionevole solo qualora il valore delle merci temporaneamente esportate da esso risultante corrisponda all'incirca al prezzo di acquisto pagato dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento passivo, oppure ai costi di produzione.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se nella determinazione delle spese di perfezionamento possa venire calcolato il prezzo di acquisto pagato dal trasformatore al titolare dell'autorizzazione di perfezionamento passivo per le merci temporaneamente esportate, comprensivo delle eventuali maggiorazioni, e se ciò valga anche in caso di un'anomalia tariffaria per la quale l'aliquota del dazio imposto sulle merci non trasformate sia maggiore di quella gravante sui prodotti compensatori».

16 E' pacifico che, nella fattispecie di cui alla causa principale, il valore dei prodotti compensatori è stato determinato senza alcun adeguamento ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 1224/80. Le questioni pregiudiziali riguardano quindi unicamente il secondo metodo indicato dall'art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento relativo al perfezionamento passivo, cioè la determinazione delle spese di perfezionamento con mezzi ragionevoli. Infatti, i due metodi indicati in questa disposizione non possono essere applicati contemporaneamente, poiché il secondo viene in considerazione solo se il valore delle merci temporaneamente esportate non può essere determinato mediante il primo.

17 Quando si applica il secondo metodo, il valore in dogana dei prodotti compensatori va determinato secondo il criterio usuale, cioè il valore di transazione. Le spese di perfezionamento dal canto loro, secondo la lettera della disposizione di cui trattasi, devono essere determinate con «mezzi ragionevoli», il che comporta il ricorso a mezzi appropriati alle circostanze di ciascun caso specifico.

18 Nella citata sentenza Wacker Werke I, la Corte ha dichiarato che la presa in considerazione del valore di transazione delle merci temporaneamente esportate, che sarà sottratto dal valore in dogana dei prodotti compensatori, può costituire un mezzo ragionevole per determinare le spese di perfezionamento.

19 Occorre precisare al riguardo che il valore in dogana delle merci temporaneamente esportate dev'essere determinato come se queste ultime fossero importate nella Comunità europea. Come ha giustamente osservato la Commissione, si tratta di un'importazione fittizia.

20 E' importante inoltre sottolineare che, se, in conformità all'art. 13, n. 1, del regolamento, occorre compensare due importi di dazi all'importazione - in quanto un'importazione è reale e l'altra fittizia -, questi dazi possono essere calcolati solo successivamente alla determinazione dei valori in dogana pertinenti. Ne consegue che il calcolo sarebbe falsato se questi valori in dogana dovessero a loro volta essere fissati in funzione dei dazi doganali che dovrebbero essere imposti successivamente.

21 Infatti l'eventuale verificarsi di anomalie tariffarie che abbiano come conseguenza di attribuire un vantaggio doganale all'operatore economico interessato è un rischio inerente al sistema introdotto dal regolamento relativo al perfezionamento passivo, il cui obiettivo prioritario consiste nell'evitare che siano assoggettate ad imposizione doganale merci esportate fuori della Comunità europea ai fini del perfezionamento e il cui art. 1 consente, eventualmente, l'esenzione totale dai dazi all'importazione. Sia i vantaggi sia gli svantaggi doganali che possono prodursi in singoli casi devono essere tollerati qualora nulla faccia ritenere che i prezzi che gli operatori si sono reciprocamente richiesti siano stati influenzati dai loro rapporti commerciali.

22 Occorre quindi risolvere le questioni poste dal Bundesfinanzhof nel senso che l'art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento relativo al perfezionamento passivo non deve essere interpretato nel senso che un mezzo per determinare le spese di perfezionamento può essere considerato ragionevole solo se il valore delle merci temporaneamente esportate che ne deriva corrisponde all'incirca al prezzo di acquisto pagato dal beneficiario del regime di perfezionamento passivo o al loro costo di fabbricazione. Il ricorso al valore di transazione delle merci temporaneamente esportate costituisce un mezzo ragionevole ai sensi di tale disposizione. Inoltre, il prezzo di acquisto, incluse le maggiorazioni, delle merci temporaneamente esportate può essere utilizzato nella determinazione delle spese di perfezionamento, anche se ne deriva che l'aliquota dei dazi doganali che si applicano alla merce non sottoposta a perfezionamento è più elevata di quella che si applica ai prodotti compensatori.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 7 marzo 1996, dichiara:

L'art. 13, n. 2, secondo comma, seconda possibilità, del regolamento del Consiglio 29 luglio 1986, n. 2473, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard, non deve essere interpretato nel senso che un mezzo per determinare le spese di perfezionamento può essere considerato ragionevole solo se il valore delle merci temporaneamente esportate che ne deriva corrisponde all'incirca al prezzo di acquisto pagato dal beneficiario del regime di perfezionamento passivo o al loro costo di fabbricazione. Il ricorso al valore di transazione delle merci temporaneamente esportate costituisce un mezzo ragionevole ai sensi di tale disposizione. Inoltre, il prezzo di acquisto, incluse le maggiorazioni, delle merci temporaneamente esportate può essere utilizzato nella determinazione delle spese di perfezionamento, anche se ne deriva che l'aliquota dei dazi doganali che si applicano alla merce non sottoposta a perfezionamento è più elevata di quella che si applica ai prodotti compensatori.