61996J0131

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 giugno 1997. - Carlos Mora Romero contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania. - Lavoratori - Parità di trattamento - Pensione di orfano - Servizio militare. - Causa C-131/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03659


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Familiari - Spettanze indirette - Figlio di un cittadino di uno Stato membro deceduto prima dell'adesione del suo paese d'origine alla Comunità - Esclusione

[Trattato CE, art. 48; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, artt. 7, n. 2, e 10]

2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Prestazioni familiari - Prestazioni per orfani - Diritto alla proroga di una pensione di orfano prevista dalla legislazione di uno Stato membro a favore dei titolari di rendite che hanno interrotto i loro studi per prestare il servizio militare - Equiparazione, ai fini della concessione della proroga, del servizio militare prestato in un altro Stato membro al servizio militare nazionale

[Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71, art. 3, n. 1]

Massima


3 I familiari di un lavoratore ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68 fruiscono soltanto indirettamente della parità di trattamento a costui riconosciuta dall'art. 7 del suddetto regolamento.

Di conseguenza, il figlio di un cittadino di uno Stato membro il quale, deceduto prima dell'adesione del suo paese di origine alla Comunità, non ha lo status di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato e del suddetto regolamento, non può fruire, in quanto familiare di un lavoratore comunitario, del principio della parità di trattamento sancito da detta disposizione.

4 L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, deve essere interpretato nel senso che, quando una normativa di uno Stato membro prevede la proroga del diritto ad una pensione di orfano oltre il compimento del 25_ anno di età per i titolari di rendite che abbiano dovuto interrompere gli studi per prestare il servizio militare, questo Stato è obbligato ad equiparare il servizio militare prestato in un altro Stato membro al servizio militare prestato in osservanza della propria legislazione.

Infatti, la norma sulla parità di trattamento enunciata dalla suddetta disposizione vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di sicurezza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate di qualsiasi forma che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato. Ebbene, il diniego di equiparazione del servizio militare prestato in un altro Stato membro al servizio militare nazionale può portare di fatto al risultato che i cittadini di altri Stati membri non possano fruire del diritto alla proroga della pensione di orfano oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo pari a quello di detto servizio quando la formazione del beneficiario è interrotta a causa della sua permanenza nell'esercito.

Parti


Nel procedimento C-131/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Carlos Mora Romero

e

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 48 e 51 del Trattato CE e dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, P.J.G. Kapteyn (relatore), G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Mora Romero, dal signor Antonio Pérez Garrido, Leiter der Sozialabteilung des Spanischen Generalkonsulats in Düsseldorf, in qualità di agente,

- per il governo spagnolo, dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, assistito dal signor Luiz Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, del servizio giuridico di Stato, in qualità di agente,

- per il governo francese, dai signori Claude Chavance, segretario degli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari Esteri, e Marc Perrin de Brichambaut, direttore degli affari giuridici presso il medesimo ministero, in qualità di agenti,

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, e Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Mora Romero, del governo spagnolo, del governo francese e della Commissione all'udienza del 20 febbraio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 8 febbraio 1996, pervenuta alla Corte il 24 aprile successivo, il Bundessozialgericht ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 48 e 51 del medesimo Trattato nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Mora Romero e la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz in merito alla concessione di una pensione di orfano in forza della Reichsversicherungsordnung (in prosieguo: la «RVO»).

3 L'art. 1267, primo comma, frasi seconda e terza, della RVO ha il seguente disposto:

«La pensione di orfano viene versata sino al compimento del 25_ anno di età al figlio che segua una formazione scolastica o professionale (...).

In caso di interruzione o differimento della formazione scolastica o professionale a causa dell'assolvimento degli obblighi militari o di prestazione di servizio sostitutivo da parte del figlio, la pensione di orfano viene versata anche oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo corrispondente a quello della prestazione del detto servizio».

4 Emerge dagli atti che il signor Mora Romero, nato nel 1965, è un cittadino spagnolo residente in Spagna. Nel 1969 il padre, il quale svolgeva un'attività lavorativa subordinata in Germania, decedeva in seguito ad un infortunio sul lavoro.

5 Sin dall'inizio della sua istruzione scolastica e professionale il signor Mora Romero percepiva una pensione di orfano versatagli dalla Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz. Durante il periodo in cui egli prestava servizio militare nell'esercito spagnolo, vale a dire dal 30 novembre 1987 al 30 novembre 1988, il versamento della pensione veniva sospeso. Quando alla fine del servizio militare il signor Mora Romero riprendeva la sua formazione, la pensione gli veniva di nuovo versata sino al 1_ marzo 1990, data in cui l'ente tedesco interrompeva i versamenti, in quanto egli aveva compiuto il 25_ anno di età durante il mese precedente.

6 Il signor Mora Romero contestava questa decisione innanzi al Sozialgericht di Düsseldorf, chiedendo che la pensione di orfano gli fosse versata oltre il compimento del 25_ anno di età, per un periodo equivalente a quello del suo servizio militare in Spagna.

7 Dopo che il rigetto della sua istanza il 18 marzo 1993 da parte del Sozialgericht di Düsseldorf, il signor Mora Romero interponeva appello presso il Landessozialgericht della Vestfalia settentrionale il quale, con sentenza 17 maggio 1995, annullava la pronuncia di primo grado e condannava la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz a versare all'appellante la pensione di orfano per un anno supplementare. Nella sua motivazione il Landessozialgericht affermava che l'art. 1267, primo comma, terza frase, della RVO doveva essere interpretato alla luce del divieto di discriminazione di cui all'art. 7 del Trattato CEE, divenuto l'art. 6 del Trattato CE, di modo che il servizio militare prestato in un altro Stato membro doveva considerarsi equiparato al servizio obbligatorio prestato in osservanza del Wehrpflichtgesetz (legge tedesca sul servizio militare).

8 Nel ricorso per cassazione («Revision»), proposto dinanzi al Bundessozialgericht, la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz contesta l'equiparazione del servizio militare prestato negli altri Stati membri al servizio militare nazionale.

9 Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipendesse dall'interpretazione del diritto comunitario, il Bundessozialgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione:

«Se gli artt. 6, 48 e 51 del Trattato che istituisce la Comunità europea e l'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, vadano interpretati nel senso che consentono al legislatore di uno Stato membro di disporre la proroga della pensione per orfani oltre il 25_ anno di età solo nel caso in cui la formazione professionale sia stata ritardata a causa della prestazione, dopo il 25_ anno di età, del servizio militare obbligatorio ai sensi della legge del medesimo Stato».

Sull'applicabilità dell'art. 6 del Trattato

10 Secondo una giurisprudenza costante, l'art. 6 del Trattato, il quale sancisce il principio generale del divieto di discriminazione fondata sulla cittadinanza, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (v., segnatamente, sentenza 29 febbraio 1996, causa C-193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos, Racc. pag. I-929, punto 20).

11 Ebbene, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori, il principio di non discriminazione è stato attuato e definito nei suoi contenuti dagli art. 48-51 del Trattato, nonché dai provvedimenti comunitari emanati in base a tali articoli e, in particolare, dal regolamento n. 1612/68 e dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) (sentenza 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny, Racc. pag. 1489, punto 9).

12 Di conseguenza, se un caso come quello di cui al processo a quo è disciplinato da questi articoli del Trattato e dai regolamenti comunitari emanati in forza dei medesimi, non è necessario pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 6 del Trattato.

13 Occorre pertanto esaminare anzitutto la questione pregiudiziale alla luce degli artt. 48 e 51 del Trattato e, in particolare, dei regolamenti nn. 1612/68 e 1408/71.

Sull'applicabilità del regolamento n. 1612/68

14 Ai sensi dell'art. 48, n. 2, del Trattato, la libera circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

15 In forza dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni d'impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamenti, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato. Il n. 2 del medesimo articolo dispone che egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

16 Secondo una giurisprudenza costante, i familiari di un lavoratore ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68 fruiscono soltanto indirettamente della parità di trattamento a costui riconosciuta dall'art. 7 del suddetto regolamento (sentenza 18 giugno 1987, causa 316/85, Lebon, Racc. pag. 2811, punto 12).

17 Ebbene, non ha lo status di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68 il cittadino di uno Stato membro deceduto prima dell'adesione del suo paese di origine alla Comunità.

18 Emerge dagli atti del processo a quo che il padre dell'interessato, che svolgeva un'attività lavorativa in Germania, è ivi deceduto nel 1969 e pertanto prima dell'adesione del suo Stato di origine alla Comunità.

19 Ne discende che una persona come il signor Mora Romero non può fruire, in quanto familiare di un lavoratore comunitario ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68, del principio della parità di trattamento sancito dall'art. 7, n. 2, del detto regolamento.

20 Di conseguenza, una fattispecie come quella descritta dall'ordinanza di rinvio non rientra nella sfera di applicazione del regolamento n. 1612/68.

Sull'applicabilità del regolamento n. 1408/71

21 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), il regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza dei detti lavoratori subordinati o autonomi, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.

22 Inoltre, ai sensi dell'art. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71, il termine «superstite» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come superstite dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate.

23 Ne discende che una persona che si trova in una situazione come quella descritta dal giudice a quo rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71.

24 Per quanto concerne il campo di applicazione ratione materiae del medesimo regolamento, l'art. 4, n. 1, lett. d), dispone che quest'ultimo si applica alle prestazioni ai superstiti. A tal proposito occorre rilevare che, secondo la dichiarazione della Repubblica federale di Germania, formulata in osservanza dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71 (GU 1980 C 139, pag. 1), e successive modifiche (GU 1983, C 351, pag. 1), le pensioni o rendite per orfani basate sulla RVO sono prestazioni oggetto dell'art. 78 del regolamento n. 1408/71, concernente le prestazioni per orfani.

25 Ebbene, secondo una giurisprudenza costante, quando prestazioni del genere sono state menzionate nella detta dichiarazione, esse costituiscono prestazioni oggetto dell'art. 78 del regolamento (sentenze 12 luglio 1979, causa 237/78, Toia, Racc. pag. 2645, punto 8, e 11 giugno 1991, causa C-251/89, Athanasopoulos e a., Racc. pag. I-2797, punto 28).

26 Se ne deve pertanto concludere che una situazione come quella descritta dal giudice a quo è disciplinata dal regolamento n. 1408/71.

Sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71

27 Alla luce di quanto esposto, occorre esaminare se l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che, quando la normativa di uno Stato membro prevede la proroga del diritto a una pensione di orfano oltre il compimento del 25_ anno di età per i titolari di rendite che abbiano dovuto interrompere gli studi per prestare il servizio militare, questo Stato sia obbligato ad equiparare il servizio militare prestato in un altro Stato membro al servizio militare prestato in osservanza della propria legislazione.

28 L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del detto regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione sociale di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

29 Scopo di questa disposizione è quello di garantire, in osservanza dell'art. 48 del Trattato, a vantaggio delle persone alle quali si applica il regolamento, l'uguaglianza in materia di previdenza sociale senza distinzioni di cittadinanza, sopprimendo qualsiasi discriminazione al riguardo derivante dalle normative nazionali degli Stati membri.

30 Dall'ordinanza di rinvio risulta che una pensione di orfano, come quella erogata all'attore, è concessa al titolare sino al compimento del 25_ anno di età, se egli si trova in periodo di istruzione scolastica o professionale. Tuttavia, il versamento è sospeso per il periodo durante il quale il titolare è chiamato alle armi. Ai fini di tale sospensione, il servizio militare prestato in un altro Stato membro è equiparato al servizio militare nell'esercito tedesco. Se l'istruzione scolastica o professionale del titolare è interrotta a causa della sua permanenza nell'esercito, la rendita è prorogata oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo di durata pari a quella del servizio militare. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Bundessozialgericht, tale proroga è concessa solo agli orfani che hanno prestato il loro servizio militare in osservanza della legge tedesca.

31 Se ne deve pertanto concludere che solo gli orfani che hanno prestato servizio militare in osservanza della legge tedesca possono fruire della proroga della pensione di orfano oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo di durata pari a quella del servizio militare.

32 A tal proposito occorre ricordare inoltre che la norma sulla parità di trattamento, di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di sicurezza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano, in concreto, allo stesso risultato (sentenza Toia, citata, punto 12).

33 Ebbene, il diniego di equiparazione del servizio militare prestato in un altro Stato membro a quello prestato nello Stato interessato può portare di fatto al risultato che i cittadini di altri Stati membri non possano fruire del diritto alla proroga della pensione di orfano oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo pari a quello di detto servizio quando la formazione del beneficiario è interrotta a causa della sua permanenza nell'esercito.

34 Nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo rileva che la pensione di orfano versata oltre il limite di età, sebbene inserita nel sistema previdenziale tedesco, è una prestazione di carattere risarcitorio, versata dallo Stato ai propri cittadini per compensare gli svantaggi che essi subiscono a causa del servizio militare tedesco.

35 A tal proposito basti osservare che, come rilevato dall'avvocato generale nel paragrafo 34 delle sue conclusioni, anche nel caso in cui il versamento della pensione di orfano oltre il limite di età avesse un certo carattere risarcitorio, si tratterebbe comunque pur sempre del pagamento differito di una rendita la quale, come il giudice a quo ha del resto sottolineato, fa parte del regime previdenziale tedesco e il cui versamento non può pertanto essere escluso dall'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71.

36 Occorre pertanto risolvere la questione dichiarando che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, quando la normativa di uno Stato membro prevede la proroga del diritto ad una pensione di orfano oltre il compimento del 25_ anno di età per i titolari di rendite che abbiano dovuto interrompere gli studi per prestare il servizio militare, questo Stato è obbligato ad equiparare il servizio militare prestato in un altro Stato membro al servizio militare prestato in osservanza della propria legislazione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

37 Le spese sostenute dai governi spagnolo e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundessozialgericht con ordinanza 8 febbraio 1996, dichiara:

L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, deve essere interpretato nel senso che, quando la normativa di uno Stato membro prevede la proroga del diritto ad una pensione di orfano oltre il compimento del 25_ anno di età per i titolari di rendite che abbiano dovuto interrompere gli studi per prestare il servizio militare, questo Stato è obbligato ad equiparare il servizio militare prestato in un altro Stato membro al servizio militare prestato in osservanza della propria legislazione.