Causa C-129/96

Inter-Environnement Wallonie ASBL

contro

Regione valiona

domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État del Belgio

«Direttiva 91/156/CEE — Termine per la trasposizione — Effetti — Nozione di rifiuto»

Conclusioni dell'avvocato generale F. G. Jacobs, presentate il 24 aprile 1997   I-7413

Sentenza della Corte 18 dicembre 1997   I-7435

Massime della sentenza

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Rifiuti – Direttiva 75/442/CEE – Nozione – Sostanza inserita in un processo di produzione industriale

    [Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, art. 1, lett a)]

  2. Ambiente – Smaltimento dei rifiuti – Direttiva 91/156 – Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione – Obbligo di non adottare disposizioni che possano compromettere la realizzazione del risultato perseguito dalla direttiva – Valutazione del giudice nazionale – Criteri

    (Trattato CE, arti. 5, secondo comma, e 189, terzo comma; direttiva del Consiglio 91/156)

  1.  Il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156.

    Tale conclusione non pregiudica la distinzione, che occorre effettuare, tra il ricupero dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come modificata, e il normale trattamento industriale di prodotti che non costituiscono rifiuti.

  2.  Gli artt. 5, secondo comma, e 189, terzo comma, del Trattato e la direttiva 91/156, che modifica la direttiva 75/442 relativa ai rifiuti, impongono che, in pendenza del termine fissato dalla direttiva per la propria trasposizione, lo Stato membro destinatario deve astenersi dalľadottare disposizioni che possano gravemente compromettere, allo scadere di tale termine, la realizzazione del risultato perseguito dalla direttiva. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi per le disposizioni nazionali di cui è chiamato ad esaminare la legittimità.

    Nella sua valutazione il giudice nazionale dovrà accertare, in particolare, se le disposizioni di cui trattasi si presentino come completa trasposizione della direttiva ed esaminare gli effetti concreti dell'applicazione di queste disposizioni non conformi alla direttiva e della loro durata nel tempo. Ad esempio, ove le disposizioni di cui trattasi si presentino come trasposizione definitiva e completa della direttiva, la loro difformità dalla direttiva potrebbe far presumere che il risultato da questa prescritto non sarà realizzato entro i termini stabiliti se una loro modifica in tempo utile risulti impossibile. Il giudice nazionale potrebbe viceversa tenere conto della facoltà di uno Stato membro di adottare disposizioni provvisorie o di attuare la direttiva in varie fasi. In ipotesi del genere, la difformità di disposizioni transitorie del diritto nazionale con detta direttiva o l'omessa trasposizione di alcune disposizioni di quest'ultima non comprometterebbe necessariamente la realizzazione del risultato da essa perseguito.