Parole chiave
Massima

Parole chiave

Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - Direttiva 91/414 - Prodotto importato da uno Stato membro dello Spazio economico europeo e provvisto in tale Stato di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in conformità della direttiva - Identità con un prodotto già autorizzato nel territorio dello Stato membro d'importazione - Necessità di una nuova autorizzazione all'immissione in commercio - Insussistenza - Prodotto importato da uno Stato terzo non provvisto di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in conformità della direttiva - Obbligo per lo Stato membro d'importazione di rilasciare un'autorizzazione solo alle condizioni previste dalla direttiva - Identità con un prodotto già provvisto di una tale autorizzazione - Irrilevanza

(Direttiva del Consiglio 91/414/CEE)

Massima

Nel caso in cui un'autorità competente di uno Stato membro accerti che un prodotto fitosanitario importato da uno Stato dello Spazio economico europeo nel quale fruisce già di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata conformemente alla direttiva 91/414, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, pur non essendo identico sotto tutti gli aspetti ad un prodotto già autorizzato nel territorio dello Stato membro d'importazione, quanto meno

- ha la stessa origine del detto prodotto nel senso che è stato fabbricato dalla stessa impresa o da un'impresa collegata o licenziataria, sulla scorta della medesima formula,

- è stato fabbricato utilizzando la stessa sostanza attiva e

- produce inoltre gli stessi effetti tenuto conto delle differenze che possono sussistere quanto alle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, in particolare climatiche, inerenti all'uso del prodotto,

tale prodotto deve poter fruire dell'autorizzazione all'immissione in commercio già concessa nello Stato membro d'importazione a meno che non vi ostino esigenze di tutela della salute delle persone e degli animali nonché di tutela ambientale.

Per contro, la stessa autorità non può rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio per un prodotto fitosanitario importato da un paese terzo, che non disponga ancora di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414, se non alle condizioni previste dalla detta direttiva. Infatti un prodotto del genere non garantisce la tutela della salute delle persone e degli animali nonché la tutela ambientale allo stesso modo di un prodotto importato da uno Stato membro della Comunità o da uno Stato dello Spazio economico europeo nel quale dispone già di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata conformemente alla direttiva. Al riguardo non esiste attualmente nessuna armonizzazione a livello internazionale delle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, né un principio generale di libera circolazione delle merci paragonabile a quello in vigore all'interno della Comunità e quest'ultima si sia impegnata a rispettare. Ne consegue che la direttiva si applica all'immissione in commercio in uno Stato membro di un prodotto fitosanitario importato da un paese terzo anche se le autorità competenti dello Stato membro d'importazione hanno accertato che il detto prodotto è identico ad un prodotto fitosanitario di riferimento che è già stato autorizzato conformemente alla direttiva.