Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 settembre 1997. - Kasim Ertanir contro Land Hessen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Darmstadt - Germania. - Accordo d'associazione CEE-Turchia - Decisione del Consiglio d'associazione - Libera circolazione dei lavoratori - Nozioni di inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e di regolare impiego - Permesso di soggiorno limitato all'esercizio temporaneo dell'attività di cuoco di piatti tipici presso un datore di lavoro nominativamente individuato - Periodi non coperti da un permesso di lavoro e/o di soggiorno - Computo dei periodi di occupazione. - Causa C-98/96.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-05179
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Facoltà attribuita agli Stati membri di escludere, avvalendosi di una normativa nazionale, un'intera categoria di lavoratori dai vantaggi derivanti da una decisione del Consiglio d'associazione - Insussistenza
(Decisione del Consiglio d'associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 6, n. 3)
2 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro di un cittadino turco che ha esercitato l'attività di cuoco di piatti tipici alle dipendenze di un solo e medesimo datore di lavoro - Conseguenze - Rinnovo del permesso di soggiorno - Attività di cuoco di piatti tipici svolta presso un solo e medesimo datore di lavoro - Inclusione
(Decisione del Consiglio d'associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 6, n. 1)
3 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Accesso dei cittadini turchi a un'attività lavorativa subordinata di loro scelta in uno degli Stati membri e correlativo diritto di soggiorno - Presupposti - Previo svolgimento di una regolare attività lavorativa - Periodi da prendere in considerazione ai fini del computo del periodo di regolare impiego - Periodi non coperti da un permesso di soggiorno o di lavoro ma che le autorità nazionali non hanno considerato alla stregua di un soggiorno irregolare - Inclusione
(Decisione del Consiglio d'associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 6, nn. 1 e 2)
4 L'art. 6, n. 3, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di emanare una normativa che precluda a priori ad intere categorie di lavoratori migranti turchi, come i cuochi di piatti tipici, la possibilità di fruire dei diritti attribuiti dai tre capoversi del n. 1 di tale articolo.
5 Il cittadino turco che abbia legalmente svolto in uno Stato membro, per un periodo ininterrotto di più di un anno, l'attività di cuoco di piatti tipici alle dipendenze di un solo e medesimo datore di lavoro è inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato ed esercita un regolare impiego, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80. Il cittadino turco che si trovi in una situazione del genere ha quindi diritto al rinnovo del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, anche qualora fosse stato informato all'atto del rilascio dei permessi di lavoro e di soggiorno che questi ultimi gli erano stati concessi soltanto per un periodo massimo di tre anni ed esclusivamente per svolgere un'attività determinata, come quella di cuoco di piatti tipici presso un datore di lavoro individuato nominativamente.
6 L'art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che impone di tener conto, ai fini del computo dei periodi di regolare impiego di cui alla detta disposizione, dei periodi di breve durata nei quali il lavoratore turco non era in possesso nello Stato membro ospitante di un regolare permesso di soggiorno o di lavoro e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 2, di tale decisione, quando le autorità competenti dello Stato membro ospitante non abbiano contestato per tale ragione la regolarità del soggiorno dell'interessato sul territorio nazionale, ma gli abbiano invece rilasciato un nuovo permesso di soggiorno o di lavoro.
Nel procedimento C-98/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Verwaltungsgericht di Darmstadt (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Kasim Ertanir
e
Land dell'Assia,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, P.J.G. Kapteyn, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo tedesco, dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e dalla signora S. Maass, Regierungsrätin zur Anstellung presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J. Sack, consigliere giuridico, e dalla signora B. Brandtner, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Ertanir, con l'avv. B. Münch, del foro di Heidelberg, del governo tedesco, rappresentato dal signor E. Röder, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Sack e dalla signora B. Brandtner, all'udienza del 6 marzo 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 aprile 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 29 febbraio 1996, pervenuta in cancelleria il 26 marzo seguente, il Verwaltungsgericht di Darmstadt ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 6 della decisione del Consiglio d'associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio d'associazione è stato istituito dall'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, che è stato firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).
2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Ertanir, cittadino turco, e il Land dell'Assia, in ordine al diniego di proroga del suo permesso di soggiorno in Germania.
3 Dagli atti della causa principale emerge che il signor Ertanir è stato autorizzato, nell'aprile 1991, a entrare in Germania dove gli è stato rilasciato un titolo di soggiorno provvisorio, valido fino al 1_ agosto successivo, per consentirgli di esercitare l'attività di cuoco specializzato nella preparazione di piatti tipici turchi presso il ristorante «Ratskeller» a Weinheim.
4 Benché gli fosse stato rilasciato un permesso di lavoro che scadeva soltanto nell'aprile 1992, le autorità competenti hanno negato al signor Ertanir la proroga del titolo di soggiorno in quanto, ai sensi dell'art. 4, n. 4, dell'Arbeitsaufenthaltsverordnung 18 dicembre 1990 (BGBl. I, pag. 2994), i cuochi di piatti tipici autorizzati all'esercizio di un'attività in Germania devono essere cittadini del paese la cui gastronomia costituisce la specialità del ristorante, mentre il ristorante in questione era all'epoca sostanzialmente specializzato in cucina greca.
5 Successivamente, le autorità tedesche hanno tuttavia autorizzato una nuova assunzione del signor Ertanir come cuoco di piatti tipici presso il medesimo ristorante. L'interessato, che aveva già fatto rientro nel paese d'origine, è quindi tornato in Germania il 14 aprile 1992. E' pacifico che la sua attenzione era stata ripetutamente attirata sul fatto che, secondo la normativa tedesca, il soggiorno in Germania dei cuochi di piatti tipici non poteva superare la durata complessiva di tre anni.
6 Il signor Ertanir ha soggiornato in Germania usufruendo inizialmente di un visto d'ingresso valido per tre mesi e, in seguito, di un permesso di soggiorno con scadenza al 13 aprile 1993, successivamente prorogato fino al 13 aprile 1994. Il signor Ertanir ha però richiesto l'ulteriore rinnovo del suo titolo di soggiorno soltanto in data 19 aprile 1994.
7 Nonostante i sei giorni di ritardo, le autorità competenti hanno concesso una proroga del permesso di soggiorno fino al 14 aprile 1995, pur sottolineando ancora una volta che la durata complessiva del soggiorno dell'interessato non poteva superare il limite di tre anni previsto dalla normativa tedesca per i cuochi di piatti tipici.
8 Nei titoli di soggiorno rilasciati al signor Ertanir veniva ogni volta precisato che l'autorizzazione a soggiornare in Germania sarebbe scaduta alla cessazione della sua attività di cuoco di piatti tipici presso il ristorante che lo aveva assunto.
9 Il signor Ertanir ha svolto la propria attività presso il ristorante «Ratskeller» di Weinheim usufruendo di un permesso di lavoro inizialmente valido fino al 23 aprile 1993. Il 13 maggio 1993 tale permesso è stato prorogato per il periodo 24 aprile 1993 - 23 aprile 1994 e successivamente, il 6 maggio 1994, è stato rinnovato per il periodo dal 24 aprile 1994 al 23 aprile 1996.
10 Il 13 aprile 1995 il signor Ertanir ha chiesto una proroga di due anni del suo permesso di soggiorno.
11 La sua domanda è stata respinta il 17 luglio 1995 con la motivazione che, secondo il diritto tedesco, il permesso di soggiorno per i cuochi di piatti tipici poteva essere rilasciato soltanto per un periodo massimo di tre anni e, in forza del decreto 3 febbraio 1995 del ministero dell'Interno dell'Assia, la decisione n. 1/80 non si applicava ai cuochi di piatti tipici.
12 Il Verwaltungsgericht di Darmstadt, chiamato a pronunciarsi sulla controversia, ha considerato che il signor Ertanir aveva usufruito della durata massima del diritto di soggiorno consentita ad un cuoco di piatti tipici dall'art. 4, n. 4, dell'Arbeitsaufenthaltsverordnung 18 dicembre 1990 e che nessun'altra disposizione del diritto tedesco consentiva un'ulteriore proroga del suo permesso di soggiorno. Esso si è domandato tuttavia se potesse essere riconosciuto al signor Ertanir un diritto di soggiorno in forza dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
13 L'art. 6, che fa parte del capitolo II (Disposizioni sociali), sezione 1 (Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori), della decisione n. 1/80, è così formulato:
«1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
- candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.
2. Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente costatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore.
3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono fissate dalle normative nazionali».
14 A questo proposito, il Verwaltungsgericht di Darmstadt chiede anzitutto se eventuali periodi di soggiorno non autorizzato o periodi senza permesso di lavoro, successivi alla prima fase prevista dall'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, ma che non vengono equiparati a periodi di regolare impiego dall'art. 6, n. 2, della medesima decisione, comportino come conseguenza che il periodo di costituzione dei diritti ai sensi dell'art. 6, n. 1, riprenda a decorrere quando il soggiorno è nuovamente autorizzato o il permesso di lavoro prorogato, senza che vengano pregiudicati i diritti quesiti o invece se tali periodi determinino l'estinzione dei diritti acquisiti fino a tale data. Infatti, il permesso di lavoro del signor Ertanir sarebbe stato prorogato due volte con efficacia retroattiva dopo la sua scadenza e, nell'aprile 1994, l'interessato avrebbe inoltre omesso di chiedere tempestivamente la proroga del suo permesso di soggiorno. In tale contesto, il Verwaltungsgericht di Darmstadt rileva come in Germania il datore di lavoro abbia la responsabilità di accertarsi che la domanda di proroga del permesso di lavoro sia presentata tempestivamente alle autorità competenti e come sia usuale che, anche in caso di presentazione tempestiva della domanda, tale permesso venga prorogato con efficacia retroattiva solo dopo la scadenza del periodo già autorizzato. Per contro, spetterebbe esclusivamente allo straniero chiedere tempestivamente la proroga del suo permesso di soggiorno.
15 Il Verwaltungsgericht di Darmstadt si domanda inoltre se un lavoratore turco, titolare di permessi di lavoro e di soggiorno rilasciati per l'esercizio dell'attività di cuoco di piatti tipici, sia inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e svolga un impiego regolare, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, anche qualora sapesse, sin dall'inizio del suo soggiorno nello Stato membro considerato, che il permesso di soggiorno gli era stato concesso solo per un'attività lavorativa presso un determinato datore di lavoro individuato nominativamente e le autorità competenti gli avessero comunicato che l'autorizzazione al soggiorno non poteva essere prorogata oltre un periodo complessivo di tre anni.
16 Il giudice nazionale chiede infine se, alla luce del punto 25 della sentenza 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus (Racc. pag. I-6781), secondo cui la decisione n. 1/80 non incide sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l'ingresso sul proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione, l'art. 6, n. 3, della detta decisione consenta agli Stati membri di costituire diritti di soggiorno che escludono, già in origine, la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
17 Considerando che la soluzione della controversia richiedeva l'interpretazione di tale disposizione, il Verwaltungsgericht di Darmstadt ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Quali conseguenze sul rinnovo del permesso di lavoro e di soggiorno abbiano le interruzioni del soggiorno legittimo o i periodi di occupazione senza permesso di lavoro per quanto riguarda i diritti quesiti ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione CEE-Turchia relativa allo sviluppo dell'associazione, qualora tali periodi di soggiorno o di occupazione non siano equiparati, ai sensi dell'art. 6, n. 2, della decisione, a periodi di regolare impiego.
2) Se un lavoratore turco, titolare di un permesso di lavoro e di soggiorno per lo svolgimento dell'attività di cuoco di piatti tipici, sia inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della medesima decisione, anche qualora sin dall'inizio del suo soggiorno nel detto Stato membro sapesse che il permesso di soggiorno gli era stato rilasciato solo per una durata di validità complessiva di tre anni e solo per lo svolgimento di una determinata attività alle dipendenze di un datore di lavoro nominativamente individuato.
3) Qualora la Corte dovesse ritenere che le persone di cui alla seconda questione siano inserite nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, se la delega prevista dall'art. 6, n. 3, della decisione conferisca allo Stato membro la facoltà di costituire diritti di soggiorno che non consentono, già in origine, di fruire delle agevolazioni di cui all'art. 6, n. 1, della decisione».
18 Si deve anzitutto rilevare che la prima questione pregiudiziale presuppone che un lavoratore migrante turco, quale il ricorrente nella causa principale, rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 6 della decisione n. 1/80. Poiché tale problema costituisce l'oggetto della seconda e della terza questione, queste ultime vanno risolte preliminarmente. Peraltro, considerato il nesso esistente tra la seconda e la terza questione, esse dovranno essere esaminate congiuntamente.
Sulla seconda e sulla terza questione
19 Con la seconda e la terza questione, il giudice nazionale intende accertare innanzi tutto se l'art. 6, n. 3, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di emanare una normativa che preclude a priori ad intere categorie di lavoratori migranti turchi, come i cuochi di piatti tipici, la possibilità di fruire dei diritti attribuiti dai tre capoversi del n. 1 di tale articolo. Esso chiede poi se un cittadino turco sia inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e svolga un impiego regolare, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, avendo pertanto diritto al rinnovo del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, anche qualora fosse stato informato all'atto del rilascio dei permessi di lavoro e di soggiorno che questi ultimi gli erano stati concessi soltanto per un periodo massimo di tre anni ed esclusivamente per svolgere un'attività determinata, nella fattispecie quella di cuoco di piatti tipici presso un datore di lavoro individuato nominativamente.
20 In via preliminare, occorre sottolineare che la decisione n. 1/80 è volta, stando al terzo `considerando', a migliorare, nel settore sociale, il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari rispetto al regime previsto dalla decisione n. 2/76, adottata il 20 dicembre 1976 dal Consiglio di associazione istituito con l'accordo d'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.
21 Le disposizioni contenute nel capitolo II, sezione 1, della decisione n. 1/80, in cui è inserito l'art. 6, costituiscono quindi una tappa supplementare verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, ispirandosi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato CE. La Corte ha pertanto ritenuto indispensabile applicare, nei limiti del possibile, ai lavoratori turchi che fruiscono dei diritti conferiti dalla decisione n. 1/80 i principi sanciti nell'ambito dei detti articoli del Trattato (v. sentenze 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt, Racc. pag. I-1475, punti 14, 19 e 20, e 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik, Racc. pag. I-329, punto 20).
22 Ciò nondimeno, allo stato attuale del diritto, i cittadini turchi non hanno il diritto di circolare liberamente all'interno della Comunità, ma fruiscono solo di taluni diritti nello Stato membro ospitante sul cui territorio sono entrati legalmente e hanno svolto una regolare attività lavorativa durante un determinato periodo (sentenza Tetik, già citata, punto 29).
23 Del pari, risulta da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza Kus, citata, punto 25) che la decisione n. 1/80 non incide sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l'ingresso sul proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione, bensì si limita a disciplinare, all'art. 6, la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente inseriti nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.
24 A questo proposito si deve sottolineare, in primo luogo, che, sin dalla sentenza 20 settembre 1990, nella causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461), la Corte ha costantemente dichiarato che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è direttamente efficace negli Stati membri e pertanto i cittadini turchi che rispondano ai requisiti ivi indicati possono invocare direttamente i diritti loro attribuiti dai singoli capoversi di tale disposizione (sentenza 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu, Racc. pag. I-5113, punto 11).
25 Come emerge dai tre capoversi dell'art. 6, n. 1, tali diritti variano e sono soggetti a condizioni differenti a seconda della durata del periodo in cui il lavoratore ha svolto regolare attività lavorativa nello Stato membro interessato (v. sentenza Eroglu, citata, punto 12).
26 In secondo luogo, occorre ricordare la costante giurisprudenza secondo cui i diritti conferiti al lavoratore turco dai tre capoversi dell'art. 6, n. 1, per quanto riguarda l'occupazione implicano necessariamente, a meno di non rendere totalmente inefficace il diritto di accesso al mercato del lavoro e di espletamento di un lavoro, l'esistenza di un diritto di soggiorno in capo all'interessato (citate sentenze Sevince, punto 29; Kus, punti 29 e 30, e Bozkurt, punto 28).
27 E' in base ai suddetti principi che vanno esaminate la seconda e la terza questione poste dal Verwaltungsgericht di Darmstadt.
28 Quanto alla prima di tali questioni pregiudiziali, come riformulate al punto 19 della presente sentenza, questione riguardante la portata dell'art. 6, n. 3, della decisione n. 1/80 secondo cui le modalità di applicazione del n. 1 del detto articolo sono fissate dalle normative nazionali, risulta da una giurisprudenza costante (sentenze citate, Sevince, punto 22, e Kus, punto 31) che questa disposizione si limita a sancire l'obbligo che incombe agli Stati membri di adottare i provvedimenti di carattere amministrativo eventualmente necessari per l'attuazione dell'art. 6, senza tuttavia conferire agli Stati membri la facoltà di condizionare o restringere l'applicazione del diritto, preciso e incondizionato, che essa riconosce ai lavoratori turchi.
29 Inoltre, al punto 25 della sentenza Kus, sopra citata, la Corte ha sottolineato che la decisione n. 1/80 si limita a disciplinare, all'art. 6, la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri e che essa non può pertanto legittimare il diniego dei diritti sanciti dal n. 1 del medesimo articolo ai lavoratori turchi che siano già titolari, in forza della normativa nazionale di uno Stato membro, di un permesso di lavoro e di un diritto di soggiorno, qualora quest'ultimo venga richiesto.
30 Ne consegue che, anche se allo stato attuale del diritto la decisione n. 1/80 non incide in alcun modo sul potere degli Stati membri di negare ad un cittadino turco il diritto di entrare nel loro territorio e di occuparvi un primo impiego in qualità di lavoratore dipendente, così come non preclude, in via di principio, agli Stati membri la possibilità di disciplinare le modalità di tale impiego fino al termine di un anno di cui all'art. 6, n. 1, primo trattino, di tale decisione, il n. 3 del medesimo art. 6 si limita ad attribuire alle autorità competenti degli Stati membri il diritto di emanare le disposizioni nazionali eventualmente necessarie per l'attuazione dei diritti conferiti ai lavoratori turchi dai nn. 1 e 2 della detta disposizione.
31 Per contro, il medesimo n. 3 non può essere interpretato nel senso che riserva agli Stati membri la facoltà di disciplinare liberamente il regime dei lavoratori turchi già integrati nel loro mercato del lavoro, consentendo ai detti Stati di adottare unilateralmente provvedimenti di natura tale da impedire a determinate categorie di lavoratori, che soddisfino i requisiti posti dal n. 1 della medesima disposizione, di fruire dei diritti progressivamente più estesi sanciti dai tre capoversi dello stesso n. 1.
32 Un'interpretazione del genere avrebbe l'effetto di svuotare di contenuto la decisione n. 1/80 privandola di ogni effetto utile. Infatti, l'obiettivo di tale decisione non verrebbe conseguito qualora restrizioni imposte da uno Stato membro potessero avere l'effetto di privare i lavoratori turchi dei diritti che i tre capoversi dell'art. 6, n. 1 attribuiscono loro gradualmente, in seguito allo svolgimento nello Stato membro ospitante di un'attività lavorativa autonoma per un periodo di tempo determinato.
33 Peraltro, l'art. 6, n. 1, è redatto in termini generali e incondizionati che non attribuiscono infatti agli Stati membri né la facoltà di escludere determinate categorie di lavoratori turchi dai diritti che la detta disposizione conferisce loro direttamente né quella di restringere o condizionare tali diritti.
34 Di conseguenza, una normativa nazionale la quale prevede che il lavoro e il soggiorno di taluni cittadini turchi nello Stato membro ospitante in questione siano limitati allo svolgimento di una particolare attività presso un datore di lavoro determinato e non possano in alcun caso superare la durata di tre anni deve considerarsi incompatibile con il sistema e l'obiettivo della decisione di cui trattasi e non può quindi essere emanata in forza dell'art. 6, n. 3, della medesima decisione.
35 Infatti, una normativa del genere sconvolge la coerenza del sistema di graduale integrazione dei lavoratori turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, posto in essere dai tre capoversi dell'art. 6, n. 1, in quanto priva taluni di questi lavoratori che, come il ricorrente nella causa principale, sono entrati legalmente nel territorio di tale Stato e vi sono stati autorizzati a svolgere un'attività lavorativa subordinata, non solo della possibilità di continuare a lavorare alle dipendenze del medesimo datore di lavoro oltre il limite temporale unilateralmente imposto dallo Stato membro considerato, ma anche del diritto di presentare la propria candidatura, dopo tre anni di regolare impiego, ad un posto offerto presso un altro datore di lavoro nella stessa professione (secondo trattino) nonché del diritto di accedere, dopo quattro anni di regolare impiego, a qualsiasi attività lavorativa subordinata liberamente scelta dall'interessato (terzo trattino).
36 Questa considerazione si impone a maggior ragione in una fattispecie come quella in esame nella causa principale, in cui la normativa nazionale pertinente non solo prevede restrizioni di natura tale da privare determinati lavoratori turchi della possibilità di fruire di diritti loro attribuiti dall'art. 6, n. 1, ma stabilisce per di più che la decisione n. 1/80 non si applica ad un settore professionale nel suo complesso, nel caso di specie ai cuochi di piatti tipici.
37 Ne consegue che occorre risolvere la prima delle questioni, come riformulate, dichiarando che l'art. 6, n. 3, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di emanare una normativa che precluda a priori ad intere categorie di lavoratori migranti turchi, come i cuochi di piatti tipici, la possibilità di fruire dei diritti attribuiti dai tre capoversi del n. 1 di tale articolo.
38 Quanto alla seconda di tali questioni, relativa all'interpretazione delle nozioni di inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e di regolare impiego di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, con riguardo alla situazione di un lavoratore turco che è stato autorizzato a svolgere nello Stato membro ospitante soltanto l'attività di cuoco di piatti tipici presso un ristorante determinato per un periodo massimo di tre anni e la cui attenzione era stata espressamente attirata su tali limitazioni, si deve osservare anzitutto che l'interessato è stato autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro considerato e vi ha svolto legalmente, usufruendo delle necessarie autorizzazioni nazionali e in modo ininterrotto per più di un anno, un'attività lavorativa subordinata alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.
39 Al fine di stabilire se un lavoratore del genere vada considerato inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro occorre, conformemente ad una giurisprudenza costante (sentenza Bozkurt, citata, punti 22 e 23), accertare innanzi tutto se il rapporto giuridico di lavoro dell'interessato possa essere ubicato nel territorio di uno Stato membro o se conservi un nesso abbastanza stretto col detto territorio, prendendo in considerazione in particolare il luogo di assunzione del cittadino turco, il territorio nel quale o dal quale viene svolta l'attività lavorativa subordinata e la normativa nazionale vigente in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale.
40 Ebbene, in una situazione come quella del ricorrente nel procedimento nazionale, tale requisito è senz'altro soddisfatto.
41 Inoltre, contrariamente a quanto ha affermato il governo tedesco, l'inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro dei cuochi di piatti tipici autorizzati a lavorare nel territorio di quest'ultimo non può essere contestato sostenendo che le persone che esercitano questa professione si distinguerebbero dalla generalità dei lavoratori per il fatto che devono essere cittadini del paese la cui gastronomia costituisce la specialità del ristorante presso il quale lavorano.
42 Come ha convincentemente sostenuto la Commissione, la natura del mestiere esercitato dai cuochi di piatti tipici non presenta, rispetto alle professioni ed ai mestieri inerenti agli altri settori dell'economia, specificità oggettive tali da giustificare l'esclusione dei lavoratori turchi che esercitano legalmente questo mestiere nello Stato membro ospitante dal regolare mercato del lavoro di tale Stato membro di cui all'art. 6, n. 1, per il solo fatto che esercitano il mestiere di cuoco di piatti tipici.
43 Infatti, il cuoco di piatti tipici che fornisce, nell'interesse di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione, è vincolato da un rapporto di lavoro che implica l'esercizio di un'attività economica reale ed effettiva.
44 Di conseguenza, la posizione giuridica di un cuoco di piatti tipici, quale il signor Ertanir, non si differenzia in alcun modo da quella del complesso dei lavoratori migranti turchi occupati nel territorio dello Stato membro ospitante.
45 La circostanza che, come nel caso di specie, uno Stato membro imponga a tutti i cittadini turchi che esercitano il mestiere di cuoco di piatti tipici una limitazione riguardante la durata del loro soggiorno in tale Stato membro nonché il divieto di cambiare datore di lavoro non è tale da inficiare questa interpretazione.
46 Infatti, come emerge dai punti 31-35 della presente sentenza, restrizioni siffatte ai diritti conferiti dalla decisione n. 1/80 devono considerarsi incompatibili con tale decisione e sono quindi del tutto ininfluenti ai fini della sua interpretazione.
47 Quanto alla nozione di impiego regolare ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, si deve ricordare la giurisprudenza costante (sentenze già citate Sevince, punto 30, Kus, punti 12 e 22, e Bozkurt, punto 26) secondo cui la regolarità dell'occupazione presuppone una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro di uno Stato membro e implica, pertanto, l'esistenza di un diritto di soggiorno non controverso.
48 Così, al punto 31 della sentenza Sevince, già citata, la Corte ha considerato che un lavoratore turco non si è trovato in una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro di uno Stato membro durante il periodo nel corso del quale ha fruito dell'effetto sospensivo connesso al ricorso da lui proposto avverso una decisione con la quale gli veniva negato il diritto di soggiorno e, nelle more della definizione della controversia, egli veniva autorizzato, in via provvisoria, a soggiornare nello Stato membro considerato e a esercitarvi un'attività lavorativa subordinata.
49 Parimenti, nella citata sentenza Kus, la Corte ha dichiarato che non soddisfa tale condizione neppure il lavoratore turco al quale il diritto di soggiorno era stato concesso solo per effetto di una normativa nazionale che permette di risiedere nel paese ospitante nelle more del procedimento per la concessione del permesso di soggiorno (punto 18) in quanto l'interessato aveva ottenuto il diritto di soggiornare e di lavorare in tale paese solo in via provvisoria, in attesa di una decisione definitiva sul suo diritto di soggiorno (punto 13).
50 La Corte, infatti, ha ritenuto che non è possibile considerare regolari, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione 1/80, periodi di occupazione compiuti dall'interessato sino a quando non si sia definitivamente stabilito che, durante il periodo di cui trattasi, l'interessato ha legalmente fruito del diritto di soggiorno, perché, in caso contrario, diverrebbe priva di oggetto una pronuncia giudiziale che gli nega definitivamente tale diritto e gli si consentirebbe pertanto la costituzione dei diritti di cui all'art. 6, n. 1, durante un periodo in cui non ne sussistevano i presupposti (sentenza Kus, già citata, punto 16).
51 Infine, nella sentenza 5 giugno 1997, causa C-285/95, Kol (Racc. pag. I-3069, punto 27), la Corte ha stabilito che i periodi di occupazione compiuti da un cittadino turco in possesso di un permesso di soggiorno ottenuto solo grazie a un comportamento fraudolento dell'interessato che abbia determinato una sua condanna non sono basati su una situazione stabile e debbono considerarsi effettuati in via meramente provvisoria, per il fatto che durante i periodi considerati l'interessato non aveva legalmente fruito di un diritto di soggiorno.
52 Per contro, in circostanze come quelle della causa principale, si deve constatare che il diritto di soggiorno del lavoratore turco nello Stato membro ospitante non era affatto controverso e l'interessato non si trovava in una situazione precaria, costantemente modificabile, dal momento che nell'aprile 1992 egli era stato autorizzato ad esercitare nel detto Stato, per un periodo ininterrotto di tre anni, un'attività di lavoro subordinato reale ed effettiva e che la sua posizione giuridica era pertanto garantita per quell'intero periodo.
53 Si deve pertanto considerare che un lavoratore occupato in condizioni del genere in uno Stato membro vi ha svolto un impiego regolare ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, e può quindi, purché risponda ai requisiti ivi indicati, invocare i diritti conferiti dai singoli capoversi di tale disposizione.
54 A tale riguardo, non può essere eccepito che il lavoratore interessato aveva ottenuto nello Stato membro ospitante soltanto titoli di soggiorno e/o di lavoro provvisori e condizionati, conformemente alla normativa nazionale vigente.
55 Infatti, per giurisprudenza costante, i diritti conferiti dall'art. 6, n. 1, ai lavoratori turchi sono riconosciuti da tale disposizione ai loro titolari a prescindere dal rilascio da parte delle autorità dello Stato membro ospitante di uno specifico documento amministrativo, come un permesso di lavoro o un permesso di soggiorno (v., in tal senso, sentenza Bozkurt, citata, punti 29 e 30).
56 Per di più, se il fatto che uno Stato membro subordina il soggiorno e/o il lavoro di un cittadino turco a determinate condizioni o limitazioni fosse sufficiente a far perdere all'attività lavorativa che egli svolge legalmente il suo carattere di regolarità, gli Stati membri avrebbero la possibilità di privare indebitamente i lavoratori migranti turchi, che sono stati da essi autorizzati ad entrare nel loro territorio e che vi hanno esercitato un'attività economica regolare per un periodo ininterrotto di almeno un anno, della possibilità di fruire dei diritti loro spettanti direttamente in forza dell'art. 6, n. 1 (v. punti 31-35 della presente sentenza).
57 Ebbene, risulta complessivamente dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica di tale norma che gli Stati membri non dispongono della facoltà di condizionare o restringere l'applicazione dei diritti precisi e incondizionati che la decisione n. 1/80 conferisce ai cittadini turchi, i quali soddisfino i requisiti previsti (v. punti 28, 32, 33 e 35 della presente sentenza).
58 Inoltre, la circostanza che il lavoratore era stato informato all'atto del rilascio della sua autorizzazione di ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante che il suo soggiorno e la sua occupazione erano subordinati al rispetto di determinate condizioni di ordine temporale e sostanziale non è tale da inficiare quest'interpretazione.
59 Infatti, l'espressione «regolare impiego» di cui si avvale l'art. 6, n. 1, costituisce una nozione di diritto comunitario che dev'essere definita in modo oggettivo e uniforme, tenendo conto dello spirito e della finalità della disposizione di cui trattasi.
60 Ora, i diritti progressivamente più estesi conferiti ai lavoratori turchi dai tre capoversi dell'art. 6, n. 1, discendono direttamente dalla decisione n. 1/80 di modo che non possono essere negati ai titolari con la motivazione addotta e non è opponibile nei confronti di questi ultimi il fatto che essi se ne avvalgono in circostanze quali quelle della causa principale.
61 Di conseguenza, l'interpretazione della nozione controversa non dipende da circostanze soggettive, come la conoscenza da parte dell'interessato dell'esistenza di limitazioni tali da privarlo di diritti acquisiti in forza della decisione n. 1/80, cui le autorità nazionali hanno subordinato il suo soggiorno e/o il suo lavoro nello Stato membro ospitante.
62 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte, la seconda delle questioni, come riformulate al punto 19 della presente sentenza, dev'essere risolta dichiarando che il cittadino turco che abbia legalmente svolto in uno Stato membro, per un periodo ininterrotto di più di un anno, l'attività di cuoco di piatti tipici alle dipendenze di un solo e medesimo datore di lavoro è inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato ed esercita un regolare impiego, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Il cittadino turco che si trovi in una situazione del genere ha quindi diritto al rinnovo del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, anche qualora fosse stato informato all'atto del rilascio dei permessi di lavoro e di soggiorno che questi ultimi gli erano stati concessi soltanto per un periodo massimo di tre anni ed esclusivamente per svolgere un'attività determinata, come quella di cuoco di piatti tipici presso un datore di lavoro individuato nominativamente.
Sulla prima questione
63 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che impone di tener conto, ai fini del computo dei periodi di regolare impiego di cui alla medesima disposizione, di periodi di breve durata nei quali il lavoratore turco non era in possesso, nello Stato membro ospitante, di un regolare permesso di soggiorno o di lavoro e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 2, della detta decisione.
64 Per risolvere tale questione si deve constatare in primo luogo che la decisione n. 1/80 non specifica se gli eventuali periodi di attività svolti dal lavoratore turco nello Stato membro ospitante senza un regolare permesso di lavoro o di soggiorno esplichino conseguenze ai fini del computo dei periodi di regolare impiego di cui ai tre capoversi dell'art. 6, n. 1.
65 Infatti la detta decisione si limita a disciplinare, al n. 2 del suo art. 6, l'incidenza ai fini del computo dei periodi di regolare impiego menzionati nei tre capoversi del n. 1 di tale articolo di determinati periodi d'inattività del lavoratore turco che sono equiparati ai periodi di regolare impiego ai sensi del detto n. 1 o che non fanno perdere al lavoratore interessato la possibilità di fruire dei diritti acquisiti per i precedenti periodi di occupazione regolarmente effettuati (v. al riguardo, in particolare, sentenza Tetik, già citata, punti 36-39).
66 Si deve poi ricordare che, sebbene la decisione n. 1/80 non incida sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l'ingresso sul proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione (punti 23 e 30 della presente sentenza), risulta tuttavia da una giurisprudenza costante che i diritti di cui all'art. 6, n. 1, sono riconosciuti da tale disposizione ai loro titolari a prescindere dal rilascio da parte delle autorità dello Stato membro ospitante di uno specifico documento amministrativo, come un permesso di lavoro o un permesso di soggiorno (punto 55 della presente sentenza).
67 Si deve infine osservare che, in una fattispecie come quella in esame nella causa principale, i periodi in cui il lavoratore turco interessato non disponeva nello Stato membro ospitante di un regolare permesso di soggiorno o di lavoro riguardano solo pochi giorni e l'interessato ha ogni volta ottenuto un nuovo permesso, la cui validità è stata peraltro prorogata in due occasioni con efficacia retroattiva al giorno di scadenza del titolo, senza che le autorità competenti abbiano contestato per questo motivo la regolarità del soggiorno del lavoratore sul territorio nazionale.
68 Di conseguenza, il lasso di tempo ridotto in cui l'interessato non era in possesso di un regolare permesso di soggiorno o di lavoro non è di natura tale da incidere sul decorso dei periodi di regolare impiego di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
69 Alla luce di quanto precede, la prima questione dev'essere risolta dichiarando che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che impone di tener conto, ai fini del computo dei periodi di regolare impiego di cui alla detta disposizione, dei periodi di breve durata nei quali il lavoratore turco non era in possesso nello Stato membro ospitante di un regolare permesso di soggiorno o di lavoro e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 2, di tale decisione, quando le autorità competenti dello Stato membro ospitante non abbiano contestato per tale ragione la regolarità del soggiorno dell'interessato sul territorio nazionale, ma gli abbiano invece rilasciato un nuovo permesso di soggiorno o di lavoro.
Sulle spese
70 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Darmstadt, con ordinanza 29 febbraio 1996, dichiara:
1) L'art. 6, n. 3, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev'essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di emanare una normativa che precluda a priori ad intere categorie di lavoratori migranti turchi, come i cuochi di piatti tipici, la possibilità di fruire dei diritti attribuiti dai tre capoversi del n. 1 di tale articolo.
2) Il cittadino turco che abbia legalmente svolto in uno Stato membro, per un periodo ininterrotto di più di un anno, l'attività di cuoco di piatti tipici alle dipendenze di un solo e medesimo datore di lavoro è inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato ed esercita un regolare impiego, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Il cittadino turco che si trovi in una situazione del genere ha quindi diritto al rinnovo del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, anche qualora fosse stato informato all'atto del rilascio dei permessi di lavoro e di soggiorno che questi ultimi gli erano stati concessi soltanto per un periodo massimo di tre anni ed esclusivamente per svolgere un'attività determinata, come quella di cuoco di piatti tipici presso un datore di lavoro individuato nominativamente.
3) L'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che impone di tener conto, ai fini del computo dei periodi di regolare impiego di cui alla detta disposizione, dei periodi di breve durata nei quali il lavoratore turco non era in possesso nello Stato membro ospitante di un regolare permesso di soggiorno o di lavoro e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 2, di tale decisione, quando le autorità competenti dello Stato membro ospitante non abbiano contestato per tale ragione la regolarità del soggiorno dell'interessato sul territorio nazionale, ma gli abbiano invece rilasciato un nuovo permesso di soggiorno o di lavoro.