1 Questioni pregiudiziali - Ammissibilità - Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sull'ambito di fatto e di diritto
[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]
2 Concorrenza - Regole comunitarie - Ambito di applicazione materiale - Accordi collettivi intesi a conseguire obiettivi di politica sociale - Accordo collettivo che istituisce un fondo pensione di categoria - Decisione delle pubbliche autorità che rende obbligatoria l'iscrizione al fondo - Esclusione
[Trattato CE, art. 3, lett. g) e i) (divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g) e j), CE), artt. 5 e 85, n. 1 (divenuti, artt. 10 CE e 81, n. 1, CE) e artt. 118 e 118 B (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)]
3 Concorrenza - Regole comunitarie - Impresa - Nozione - Fondo pensione incaricato della gestione di un regime pensionistico integrativo - Funzionamento in base al principio della capitalizzazione - Inclusione
[Trattato CE, artt. 85 e seguenti (divenuti artt. 81 CE e seguenti)]
4 Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale - Fondo pensione incaricato della gestione di un regime pensionistico integrativo
[Trattato CE, artt. 86 e 90 (divenuti artt. 82 CE e 86 CE)]
1 L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tali esigenze valgono in particolare in determinati settori, quale quello della concorrenza, caratterizzati da complesse situazioni di fatto e di diritto.
Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. E' compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.
2 Da un'interpretazione utile e coerente degli artt. 3, lett. g) e i), del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g) e j), CE), 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE), 118 e 118 B del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) risulta che accordi conclusi nell'ambito di trattative collettive tra parti sociali al fine di conseguire obiettivi di politica sociale, quali il miglioramento delle condizioni di occupazione e di lavoro, debbono essere considerati, per la loro natura e il loro oggetto, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
Al riguardo, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, in base alla sua natura e al suo oggetto, un accordo, stipulato in forma di accordo collettivo, che istituisce in un determinato settore un regime pensionistico integrativo gestito da un fondo pensione, l'iscrizione al quale può essere resa obbligatoria dalle pubbliche autorità. Un tale regime, nel suo complesso, mira a garantire un determinato livello pensionistico a tutti i lavoratori di tale settore e contribuisce quindi direttamente al miglioramento di una delle condizioni di lavoro dei lavoratori, ossia la loro retribuzione.
Una decisione adottata dalle pubbliche autorità, su domanda delle parti sociali, di rendere obbligatoria l'iscrizione a tale fondo non può quindi considerarsi tale da imporre o favorire la conclusione di intese contrarie all'art. 85 del Trattato o rafforzare gli effetti di tali intese e, di conseguenza, non rientra nel novero delle disposizioni regolamentari che pregiudicano l'efficacia pratica degli artt. 3, lett. g), del Trattato, 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE) e 85 del Trattato.
Ne consegue che gli artt. 3, lett. g), 5 e 85 del Trattato non ostano alla decisione delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria, su domanda delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, l'iscrizione ad un fondo pensione di categoria.
3 La nozione d'impresa ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato (divenuti artt. 81 CE e seguenti) abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Costituisce un'impresa ai sensi di queste disposizioni un fondo pensione incaricato della gestione di un regime pensionistico integrativo, istituito da un accordo collettivo stipulato tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, l'iscrizione al quale sia stata resa obbligatoria dalle autorità pubbliche per tutti i lavoratori di tale settore e che funzioni in base al principio della capitalizzazione svolgendo un'attività economica in concorrenza con le società assicurative. Né la mancanza di fini di lucro né il perseguimento di una finalità sociale sono sufficienti a privare tale fondo della sua qualità d'impresa ai sensi delle regole di concorrenza del Trattato.
4 Gli artt. 86 e 90 del Trattato (divenuti artt. 82 CE e 86 CE) non ostano a che le autorità pubbliche attribuiscano ad un fondo pensione il diritto esclusivo di gestire, in un determinato settore, un regime pensionistico integrativo.
Il diritto esclusivo di un fondo pensione di categoria di gestire le pensioni integrative in un settore determinato e la conseguente restrizione della concorrenza possono essere giustificati, ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, configurando essi una misura necessaria all'adempimento di una specifica missione sociale d'interesse generale della quale tale fondo è incaricato.