Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Base imponibile - Misure nazionali di deroga - Limiti

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 11, parte A, n. 1, lett. c), e 27]

Massima

Le misure particolari di deroga che possono introdurre gli Stati membri, ai sensi dell'art. 27 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, al fine di evitare frodi o evasioni fiscali, devono essere interpretate in senso stretto e non possono derogare al rispetto della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 11 se non nei limiti strettamente necessari per raggiungere tale obiettivo.

Di conseguenza non rientra nell'art. 27 sopra menzionato, nonostante l'esistenza di un'autorizzazione rilasciata dal Consiglio allo Stato membro interessato in applicazione di tale articolo, una normativa nazionale che, in caso di fornitura di prestazioni a titolo oneroso tra congiunti e, in particolare, per quanto riguarda la locazione di immobili, stabilisce come base imponibile minima l'importo delle spese relative all'esecuzione dell'operazione, come definito all'art. 11, parte A, n. 1, lett. c), della direttiva, anche quando il corrispettivo convenuto, benché inferiore alla base imponibile minima, è conforme a quello praticato sul mercato.