Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577/CEE - Ambito di applicazione - Contratto di fideiussione che garantisce il rimborso di un debito contratto da una persona che agisce nell'ambito della sua attività professionale - Esclusione

(Direttiva del Consiglio 85/577, art. 2, primo trattino)

Massima

L'art. 2, primo trattino, della direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che definisce la nozione di consumatore ai fini della direttiva, va interpretato nel senso che un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agisca nell'ambito di un'attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un'altra persona la quale agisce, per quanto la concerne, nell'ambito della propria attività professionale.

Al riguardo, se non può escludersi che la direttiva si applichi a un contratto di fideiussione, dal tenore del suo art. 1 nonché dalla natura accessoria della fideiussione risulta che può rientrare nella direttiva unicamente la fideiussione accessoria ad un contratto con cui un consumatore si sia impegnato, in occasione di una vendita a domicilio, nei confronti di un commerciante al fine di ottenere da quest'ultimo beni o servizi. Inoltre, dal momento che la direttiva è unicamente destinata a tutelare i consumatori, un fideiussore rientra nella sua sfera di applicazione soltanto se, in conformità all'art. 2, primo trattino, già citato, si sia obbligato per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale.