61996J0041

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 giugno 1997. - VAG-Händlerbeirat eV contro SYD-Consult. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht Hamburg - Germania. - Art. 85, n. 3, del Trattato CE - Regolamento (CEE) n. 123/85 - Sistema di distribuzione selettiva - Ermeticità del sistema come condizione per la sua opponibilità ai terzi. - Causa C-41/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03123


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Ammissibilità con riguardo al diritto comunitario - Conseguenze quanto all'applicabilità di una norma di diritto nazionale che subordina all'ermeticità del sistema la sua opponibilità ai terzi - Mancanza

[Trattato CE, art. 85; regolamento (CEE) della Commissione n. 123/85]

Massima


L'ermeticità di un sistema di distribuzione selettiva non costituisce condizione per la sua validità con riguardo al diritto comunitario. Infatti, per giudicare la legittimità di un accordo alla luce dell'art. 85 del Trattato, non occorre accertare se sussistano i presupposti per poter opporre l'accordo a terzi per mezzo di un'azione di concorrenza sleale.

Ne deriva che un sistema di distribuzione selettiva che non è ermetico, e che non può quindi, in forza di una giurisprudenza nazionale in materia di concorrenza sleale, essere opposto a terzi, può essere valido alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

Quindi, né le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, né, a maggior ragione, quelle dell'art. 85, n. 3, dello stesso Trattato e quelle del regolamento n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, devono essere interpretate nel senso che ostino all'applicazione di una giurisprudenza nazionale in materia di concorrenza sleale secondo cui un sistema di distribuzione selettiva, anche esentato in conformità a tali disposizioni, è opponibile ai terzi solo se ermetico.

Parti


Nel procedimento C-41/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Landgericht di Amburgo (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

V.A.G. Händlerbeirat e.V.

e

SYD-Consult,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CE e del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio d'assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, G. Hirsch, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la V.A.G. Händlerbeirat e.V., dagli avv.ti D. Kunath, del foro di Francoforte sul Meno, e R. Bechtold, del foro di Stoccarda;

- per la SYD-Consult, dagli avv.ti W. Loseries e S. Fedder, del foro di Amburgo;

- per il governo francese, dalle signore C. de Salins e R. Loosli-Surrans, vicedirettore e, rispettivamente, incaricata di missione presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori K. Wiedner e F.E. González-Díaz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della V.A.G. Händlerbeirat e.V., della SYD-Consult e della Commissione, all'udienza del 10 dicembre 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 febbraio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 4 ottobre 1995, pervenuta alla Corte il 13 febbraio 1996, il Landgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'ermeticità di un sistema di distribuzione selettiva, che fruisce di una esenzione in forza del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio d'assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16), come condizione per la sua opponibilità ai terzi.

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un'azione in materia di concorrenza sleale promossa dalla V.A.G. Händlerbeirat e.V. (in prosieguo: la «VAG»), che è un'associazione tedesca di concessionari autorizzati dalla Volkswagen AG (in prosieguo: la «VW»), contro la società SYD-Consult.

3 All'interno dell'Unione europea, la VW distribuisce, esclusivamente tramite concessionari autorizzati che trattano direttamente con i consumatori finali, le automobili da essa prodotte. I contratti di distribuzione sottoscritti da tali concessionari dispongono, segnatamente, che è loro vietato di vendere autoveicoli nuovi a rivenditori che non siano legati alla VW da un contratto di distribuzione.

4 Benché non vincolata da un contratto del genere, la SYD-Consult vende in Germania autoveicoli nuovi di marca VW che vengono acquistati in Italia presso concessionari autorizzati e reimportati in Germania. Poiché i prezzi di vendita praticati in Italia sono nettamente inferiori a quelli praticati in Germania, la SYD-Consult è in grado di offrire gli autoveicoli ai suoi clienti tedeschi a prezzi inferiori a quelli praticati dai concessionari autorizzati tedeschi.

5 A sostegno dell'azione inibitoria da essa promossa dinanzi al Landgericht di Amburgo al fine di far cessare le attività della SYD-Consult, la VAG ha fatto valere che, all'interno dell'Unione europea, la VW ha predisposto un sistema di distribuzione selettiva esentato in forza del regolamento n. 123/85 e che la SYD-Consult si è procurata, grazie alla violazione degli obblighi contrattuali da parte di concessionari italiani, autoveicoli nuovi oggetto del suddetto sistema, ottenendo così un vantaggio concorrenziale illegittimo, condannabile ai sensi dell'art. 1 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge tedesca sulla concorrenza sleale, in prosieguo: l'«UWG»).

6 Dinanzi al giudice nazionale, la SYD-Consult ha obiettato principalmente che il sistema di distribuzione selettiva della VW non è ermetico, di guisa che, in conformità alla giurisprudenza tedesca in materia, non ricorrono i presupposti per una violazione dell'art. 1 dell'UWG. Dall'ordinanza di rinvio risulta che, in forza di tale giurisprudenza, l'acquisto e la vendita, da parte di terzi estranei ad un sistema di distribuzione selettiva, di merci oggetto d'un siffatto sistema costituiscono un'infrazione all'art. 1 dell'UWG solo qualora il sistema sia esso stesso legittimo nonché teoricamente e praticamente ermetico.

7 La VAG ha ribattuto che la sentenza della Corte 13 gennaio 1994, causa C-376/92, Cartier (Racc. pag. I-15), ha sancito l'incompatibilità di tale giurisprudenza tedesca con il diritto comunitario e che, quindi, il principio dell'applicazione piena ed uniforme del diritto comunitario, anche nella normativa tedesca in materia di concorrenza sleale, osta a che l'ermeticità del sistema di distribuzione selettiva possa condizionare la messa in causa di un terzo.

8 Considerando che la soluzione della lite pendente dinanzi ad esso dipendeva dall'interpretazione di tale sentenza e dalla sua applicabilità ai fatti dellla causa, il Landgericht di Amburgo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se alla luce della sentenza della Corte di giustizia 13 gennaio 1994 nella causa C-376/92 "Metro-SB-Märkte GmbH & CO. KG/Cartier S.A." sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con il principio dell'applicazione piena ed uniforme del diritto comunitario, un'applicazione del diritto nazionale tedesco come quella qui descritta:

I terzi che, al di fuori di un sistema di distribuzione selettiva esentato dall'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE in forza di un regolamento di esenzione per categoria della Commissione CE, acquistino prodotti oggetto del sistema possono vedersi inibire la distribuzione di tali prodotti solo qualora sussista, oltre agli altri presupposti di cui all'art. 1 della legge sulla concorrenza sleale, l'ermeticità del sistema; e se la menzionata ermeticità possa essere solo teorica o debba essere insieme teorica e pratica».

9 Con tale questione, il giudice a quo chiede in sostanza se le disposizioni dell'art. 85, n. 3, del Trattato e quelle del regolamento n. 123/85 vadano interpretate nel senso che ostano all'applicazione di una giurisprudenza nazionale in materia di concorrenza sleale secondo la quale un sistema di distribuzione selettiva, anche se fruisce di un'esenzione in conformità a tali disposizioni, è opponibile ai terzi solo se è ermetico.

10 Per risolvere tale questione, si deve precisare, in primo luogo, che dall'ordinanza di rinvio risulta che la giurisprudenza tedesca richiamata dalla VAG è stata elaborata nel contesto di cause nelle quali i produttori d'una merce chiedevano ai distributori autorizzati il rispetto dei loro impegni contrattuali e si basa sull'idea che si può pretendere da un distributore autorizzato il rispetto dei suoi impegni solo qualora il sistema di distribuzione selettiva sia ermetico in ciascuno dei suoi elementi, se non si vuole collocarlo in una situazione concorrenziale iniqua rispetto a terzi.

11 Secondo tale giurisprudenza, un sistema di distribuzione selettiva vincola quindi le parti e può essere opposto ai terzi solo se risulta perfettamente ermetico, nel qual caso si presume che i terzi che siano riusciti a procurarsi prodotti oggetto del sistema abbiano profittato d'una violazione degli obblighi contrattuali da parte di un distributore autorizzato.

12 In secondo luogo, occorre ricordare che, nella citata sentenza Cartier, al punto 28, la Corte ha affermato che l'ermeticità di un sistema di distribuzione selettiva non costituisce condizione per la sua validità con riguardo al diritto comunitario. Tale affermazione si basa in particolare sulla considerazione che, per giudicare la legittimità di un accordo alla luce dell'art. 85 del Trattato, non occorre accertare se sussistano i presupposti per poter opporre l'accordo a terzi per mezzo di un'azione di concorrenza sleale (punto 24).

13 Ne deriva che un sistema di distribuzione selettiva che non è ermetico e che non può quindi, in forza di una giurisprudenza nazionale in materia di concorrenza sleale, essere opposto a terzi, può essere valido alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

14 Quindi, dalla citata sentenza Cartier non si può desumere che una giurisprudenza nazionale in materia di concorrenza sleale, in forza della quale un sistema di distribuzione selettiva che non è ermetico non è opponibile ai terzi, sia incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

15 In terzo luogo, occorre osservare che ciò che è vero per l'art. 85, n. 1, del Trattato dev'esserlo, a maggior ragione, per l'art. 85, n. 3, dello stesso Trattato, o per le disposizioni d'un regolamento della Commissione riguardante l'applicazione di tale norma del Trattato a categorie di accordi e di pratiche concordate, qual è il regolamento n. 123/85.

16 Infatti, come la Corte ha ancora ricordato nelle sentenze 15 febbraio 1996, cause C-226/94, Grand garage albigeois e a. (Racc. pag. I-651, punto 15), e C-309/94, Nissan France e a. (Racc. pag. I-677, punto 15), il regolamento n. 123/85, come regolamento d'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato, non contiene disposizioni vincolanti che incidano direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o che obblighino le parti contraenti a conformarvi il contenuto del loro contratto, ma si limita ad offrire agli operatori economici del settore degli autoveicoli alcune possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela al divieto di cui all'art. 85, n. 1, benché tali accordi contengano alcuni tipi di clausole di esclusiva e limitative della concorrenza.

17 Risulta d'altronde da queste due sentenze (punto 20) che il regolamento n. 123/85 non può interpretarsi nel senso che vieti a un operatore estraneo alla rete ufficiale di distribuzione di una determinata marca di autoveicoli e sprovvisto della qualità di intermediario fornito di mandato ai sensi dell'art. 3, punto 11, del regolamento, di procurarsi veicoli nuovi di detta marca tramite importazioni parallele e di svolgere attività indipendenti di vendita di detti veicoli (v., in tal senso, da ultimo, sentenza 20 febbraio 1997, causa C-128/95, Fontaine e a., Racc. pag. I-967, punto 17).

18 Infine, come la Corte ha ancora rilevato nella citata sentenza Fontaine e a., punti 13 e 16, il regolamento n. 123/85, conformemente alla funzione che gli è attribuita nell'ambito dell'applicazione dell'art. 85 del Trattato, riguarda solo i rapporti contrattuali tra fornitori e distributori ufficiali della loro rete, allorché fissa le condizioni alle quali taluni accordi tra essi stipulati sono leciti sotto il profilo delle regole di concorrenza del Trattato, e non può incidere sui diritti e sugli obblighi dei terzi rispetto ai contratti stipulati tra i costruttori di automobili e i loro concessionari, e specie su quelli dei commercianti indipendenti.

19 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che né le disposizioni dell'art. 85, n. 3, del Trattato né quelle del regolamento n. 123/85 devono essere interpretate nel senso che ostino all'applicazione di una giurisprudenza nazionale in materia di concorrenza sleale secondo cui un sistema di distribuzione selettiva, anche esentato in conformità a tali disposizioni, è opponibile ai terzi solo se ermetico.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

20 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landgericht di Amburgo con ordinanza 4 ottobre 1995, dichiara:

Né le disposizioni dell'art. 85, n. 3, del Trattato CE né quelle del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, devono essere interpretate nel senso che ostino all'applicazione di una giurisprudenza nazionale in materia di concorrenza sleale secondo cui un sistema di distribuzione selettiva, anche esentato in conformità a tali disposizioni, è opponibile ai terzi solo se ermetico.