Sentenza della Corte del 30 aprile 1998. - Sodiprem SARL e a. (C-37/96) e Roger Albert SA (C-38/96) contro Direction générale des douanes. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal d'instance de Paris - Francia. - Dazi di mare - Regime fiscale dei dipartimenti francesi d'oltremare - Decisione 89/688/CEE - Imposte di effetto equivalente a un dazio doganale - Tributi interni. - Cause riunite C-37/96 e C-38/96.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02039
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti
(Trattato CE, art. 177)
2 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Decisione del Consiglio che autorizza temporaneamente e sotto il controllo della Commissione esoneri dal dazio di mare applicato nei dipartimenti francesi d'oltremare - Esonero dal dazio di mare - Condizioni di ammissibilità
(Trattato CE, art. 226; decisione del Consiglio 89/688, artt. 1 e 2)
3 Nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo tutti gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che possono consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito.
4 La decisione 89/688, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare, dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad esenzioni che sono generali o sistematiche e che possono perciò risolversi nel ripristino di una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale. La decisione 89/688 autorizza invece esenzioni necessarie, proporzionate, esattamente definite e che rispettano le rigorose condizioni fissate dall'art. 2, n. 3, di detta decisione, interpretate alla luce dei limiti posti dall'art. 226 del Trattato.
Dette condizioni implicano, in primo luogo, che, secondo la norma generale di cui agli artt. 1 e 2 della decisione, il dazio di mare in via di principio grava indistintamente sulle merci introdotte e su quelle prodotte nei dipartimenti e territori d'oltremare. Inoltre, il sistema di esenzione costituisce un'eccezione a detto principio generale. Esso deve perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato comune e non può quindi alterare le condizioni degli scambi in una misura incompatibile con l'interesse comune. Il controllo di dette condizioni è affidato alle istituzioni comunitarie, in particolare alla Commissione, che dovrà vagliare la necessità e la proporzionalità di tali misure. Infine, detto sistema è una misura di sostegno alle produzioni locali, che incontrano difficoltà per la loro lontananza e per la loro ubicazione insulare, e ha la funzione di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti francesi d'oltremare, nel senso che deve contribuire alla promozione o alla conservazione di un'attività economica e sociale in questi dipartimenti ed inserirsi in una strategia di sviluppo economico e sociale.
Nei procedimenti riuniti C-37/96 e C-38/96,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal d'instance di Parigi nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Sodiprem SARL e altri (C-37/96),
Roger Albert SA (C-38/96)
e
Direction générale des douanes,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 9, 12 e 95 del Trattato CE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Sodiprem SARL e altri e la Roger Albert SA, dagli avv.ti Christian Charrière-Bournazel e Jean-Pierre Spitzer, del foro di Parigi;
- per il governo francese, dalle signore Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Michel Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Sodiprem SARL e altri e della Roger Albert SA, rappresentate dagli avv.ti Christian Charrière-Bournazel e Jean-Pierre Spitzer, del governo francese, rappresentato dal signor Jean-François Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dalla signora Anne de Bourgoing, del Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Ramon Torrent, direttore del servizio giuridico, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Michel Nolin, all'udienza del 5 novembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con due sentenze del 30 gennaio 1996, pervenute in cancelleria il 12 febbraio seguente, il Tribunal d'instance di Parigi ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 9, 12 e 95 del Trattato.
2 Detta questione è sorta nell'ambito di procedimenti promossi dalla Sodiprem SARL e altri e dalla Roger Albert SA (in prosieguo: la «Sodiprem e a.») contro la direzione generale delle dogane, diretti ad ottenere il rimborso dei dazi di mare che dette società avevano versato per tutti i prodotti importati dal territorio metropolitano o da uno Stato membro della Comunità europea dopo l'entrata in vigore della legge 17 luglio 1992, n. 92-676, relativa ai dazi di mare e che dà attuazione alla decisione 89/688.
3 La decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare (GU L 399, pag. 46), è stata adottata sulla base degli artt. 227, n. 2, e 235 del Trattato CEE, al pari della decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/687/CEE, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poséidom) (GU L 399, pag. 39), decisioni adottate lo stesso giorno.
4 Si deve rilevare che, in forza di una legge del 1946, nei dipartimenti francesi d'oltremare (in prosieguo: i «DOM») è stato riscosso un tributo denominato «dazio di mare» (in prosieguo: il «dazio di mare precedente»), che colpisce la totalità delle merci di qualsiasi origine (ivi comprese quelle originarie della Francia metropolitana e, in linea di principio, anche quelle provenienti dagli altri DOM), per il fatto della loro introduzione nel DOM considerato. Per contro, i prodotti del DOM erano esentati dal dazio di mare precedente o da qualsiasi tassa equivalente interna. Il gettito del precedente dazio di mare era essenzialmente destinato a finanziare, secondo i principi dell'autonomia regionale, il bilancio degli enti locali.
5 L'art. 1 della decisione 89/688 dispone:
«Entro il 31 dicembre 1992 le autorità francesi adottano le misure necessarie affinché il regime "dazi di mare" attualmente in vigore nei dipartimenti d'oltremare sia applicabile indistintamente ai prodotti introdotti e a quelli ottenuti in queste regioni, secondo i principi e le modalità esposti negli articoli 2 e 3».
6 L'art. 2, n. 2, della stessa decisione dispone: «Le autorità competenti di ciascun dipartimento d'oltremare fissano un'aliquota d'imposizione di base. Detta aliquota può essere differenziata secondo le categorie di prodotti. Tale differenziazione non sarà comunque tale da mantenere o creare discriminazioni nei confronti dei prodotti di provenienza comunitaria».
7 L'art. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della decisione 89/688 recita: «Tenuto conto dei condizionamenti particolari dei dipartimenti d'oltremare e per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 227, paragrafo 2 del trattato, possono essere autorizzate a favore delle produzioni locali, per un periodo che non superi i dieci anni a decorrere dall'introduzione del sistema in questione (...), esenzioni dall'imposta, parziali o totali a seconda delle necessità economiche».
8 A tenore del secondo comma, detti regimi di esenzione sono notificati alla Commissione, che ne informa gli Stati membri e prende posizione entro un termine di due mesi. Se la Commissione non si pronuncia entro tale termine, il regime si considera approvato.
9 L'art. 4 della decisione 89/688 autorizzava la Repubblica francese a mantenere in vigore, al massimo fino al 31 dicembre 1992, e nell'attesa dell'attuazione della riforma prevista dall'art. 1, il sistema del precedente dazio di mare allora vigente.
10 Nella sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros e a. (Racc. pag. I-4625), la Corte ha dichiarato che una tassa commisurata al valore in dogana dei beni riscossa da uno Stato membro sulle merci importate da un altro Stato membro costituisce una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione.
11 Nella sentenza 9 agosto 1994, cause riunite C-363/93 e da C-407/93 a C-411/93, Lancry e a. (Racc. pag. I-3957), la Corte ha dichiarato invalida la decisione 89/688 nella parte in cui autorizzava la Repubblica francese a mantenere in vigore nei DOM, fino al 31 dicembre 1992, il regime del dazio di mare precedente.
12 Il 17 luglio 1992 la Repubblica francese ha adottato la legge n. 92-676, che all'art. 1 recita:
«Nelle regioni della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della Riunione, sono soggette ad imposta detta "dazio di mare" le seguenti operazioni:
1. l'introduzione di merci;
2. le forniture a titolo oneroso da parte di soggetti che ivi svolgono attività produttive. Sono considerate attività produttive le operazioni di fabbricazione, di trasformazione o di rinnovo di beni mobili materiali, nonché le attività agricole ed estrattive;
3. le forniture a titolo oneroso da parte di soggetti che acquistano per esportare o rivendere a terzi assoggettati ai dazi di mare e che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2».
13 L'art. 2, n. 1, della legge 92-676 prevede l'esenzione dai dazi di mare per le esportazioni dai territori della Riunione, della Guadalupa e della Martinica e per le esportazioni dalla Guyana, salvoché i prodotti siano diretti alla Guadalupa o alla Martinica, nonché per le introduzioni nei territori della Guadalupa o della Martinica di prodotti già gravati da dazio di mare in Guyana.
14 L'art. 2, n. 2, della legge 92-676 autorizza i Consigli regionali ad esentare dal tributo l'introduzione di merci nel caso di taluni prodotti, materie prime o beni strumentali. Tale esenzione può riguardare beni strumentali destinati all'industria alberghiera e turistica (art. 50 undecies dell'allegato IV del codice fiscale generale), prodotti e materiali edilizi, concimi e apparecchi industriali e agricoli (art. 50 duodecies dell'allegato IV) o materie prime destinate ad attività produttive locali, attrezzature per l'adempimento dei compiti governativi statali e apparecchi sanitari destinati agli istituti ospedalieri.
15 Detta disposizione autorizza i Consigli regionali ad esentare, inoltre, le forniture a titolo oneroso da parte di coloro che svolgono nei DOM attività produttive, alle condizioni stabilite dall'art. 10.
16 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo comma, della legge n. 92-676, le aliquote del dazio di mare sono stabilite mediante deliberazioni del Consiglio regionale. Il terzo comma dispone che «i prodotti identici o similari che rientrano nella stessa categoria, soggetti ai dazi di mare a norma dell'art. 1, nn. 1 e 2, sono gravati dalla stessa aliquota, indipendentemente dalla loro provenienza».
17 In deroga a detta disposizione, l'art. 10, n. 2, della legge n. 92-676 autorizza i Consigli regionali ad esentare, totalmente o parzialmente, a seconda delle esigenze economiche, tutti i prodotti facenti parte di una stessa categoria di forniture a titolo oneroso da parte di soggetti che svolgono nei DOM attività produttive.
18 In forza dell'art. 3 della legge n. 92-676 sono assoggettate al dazio per legge le imprese il cui giro d'affari inerente all'attività produttiva supera i 3,5 milioni di FF per l'anno civile precedente (n. 1, primo comma). Possono essere assoggettati al dazio di mare le imprese il cui giro d'affari varia dai 2 ai 3,5 milioni di FF (terzo comma) e coloro che acquistano per esportare e rivendere a terzi soggetti ad imposta per dette operazioni, se le operazioni superano 1,5 milioni di FF (n. 2).
19 L'art. 4 della legge n. 92-676 prevede che la base imponibile del dazio di mare riscosso all'atto dell'introduzione di merci è il valore in dogana nel luogo dell'introduzione. Per le operazioni all'interno dei DOM la base imponibile è il prezzo al netto d'imposta, ridotto del 15% per spese di commercializzazione.
20 Quanto alla destinazione del gettito del dazio di mare, l'art. 16 della legge n. 92-676 dispone che esso è destinato a sostenere lo sviluppo economico dei territori d'oltremare.
21 Dalle due sentenze di rinvio emerge che il Tribunal d'instance ha rilevato che la legge n. 92-676, esentando dall'imposta taluni prodotti o taluni produttori a motivo del giro d'affari realizzato dalle loro imprese, o praticando sgravi o variazioni dei tassi, può far venir meno, in realtà, la parità di trattamento tra le imprese regionali e straniere. Il giudice a quo si chiede perciò se il dazio di mare istituito da detta legge possa considerarsi tributo interno e se, in questo caso, abbia un effetto discriminatorio incompatibile con l'art. 95 del Trattato. Ha perciò sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale, la cui portata è identica in entrambe le cause ed è così redatta:
«Se il regime istituito dalla legge 17 luglio 1992, 92-676,"relativa al dazio di mare e recante attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee 22 dicembre 1989, 89/688", abbia avuto l'effetto di sostituire ad una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, ai sensi della sentenza pregiudiziale 16 luglio 1992 (Legros e a.), un vero e proprio tributo interno non discriminatorio, conforme alla lettera e allo spirito del Trattato che istituisce la Comunità economica europea».
22 In limine, occorre ricordare che, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo tutti gli elementi d'interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito (v., in particolare, sentenza 16 gennaio 1997, causa C-134/95, USSL n. 47 di Biella (Racc. pag. I-195, punto 17).
23 Le ricorrenti nelle cause principali sostengono che il sistema di tassazione e di calcolo, la base imponibile, l'aliquota e le modalità di riscossione del nuovo regime del dazio di mare ed in particolare il fatto che le esenzioni o le deroghe fiscali sono concesse solo ai prodotti originari dei DOM comportano di fatto conseguenze fiscali identiche a quelle di una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, vietata dagli artt. 9, 12 e seguenti del Trattato.
24 Il governo francese e la Commissione riconoscono che il principio dell'assoggettamento di tutte le merci al dazio di mare ammette, in base alla legge 92-676, tre deroghe, cioè l'esenzione per le imprese che non raggiungono un giro d'affari di 3,5 milioni di FF (art. 3, n. 1, primo comma), l'esenzione totale, ad aliquota zero, o parziale, ad aliquota ridotta, per talune operazioni relative a categorie di prodotti locali, decisa dai Consigli regionali (artt. 2, n. 2, e 10, n. 2) e la diminuzione della base imponibile del 15% per i prodotti locali [art. 4, lett. b)]. Osservano tuttavia che dette deroghe non possono sottrarre al dazio di mare, istituito con la legge n. 92-676, la sua natura di tributo interno ex art. 95 del Trattato e che la decisione 89/688 autorizza la Repubblica francese a derogare a detto articolo.
25 Onde fornire al giudice a quo i pertinenti elementi d'interpretazione del diritto comunitario, si devono quindi precisare le caratteristiche del regime d'esenzione autorizzato con la decisione 89/688, mentre l'accertamento della compatibilità della legge n. 92-676 con il regime contemplato da detta decisione è di competenza del giudice a quo.
26 A questo proposito si deve rilevare che la Corte, nella sentenza 19 febbraio 1998, causa C-212/96, Chevassus-Marche (Racc. pag. I-743), ha già esaminato la decisione 89/688 e ha dichiarato che l'esame di tale decisione, nella parte in cui consente un sistema di esenzione dal tributo denominato «dazio di mare», assoggettato alle rigorose condizioni previste dalla decisione stessa, non ha evidenziato alcun elemento atto ad inficiarne la validità. E' alla luce dei criteri esposti nella summenzionata sentenza che il giudice a quo dovrà qualificare ed interpretare il suo diritto nazionale.
27 Quanto alla distinzione tra le tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale, rientranti negli artt. 9 e 12 del Trattato, e le imposizioni interne, rientranti nell'art. 95 del Trattato, la Corte ha ricordato al punto 24 della summenzionata sentenza Chevassus-Marche la sua precedente giurisprudenza dalla quale emerge che un tributo atto a colpire i prodotti importati o talune categorie di questi, con esclusione dei prodotti locali della medesima categoria, sarebbe, in ogni caso, incompatibile con il Trattato.
28 La Corte ha dichiarato, al punto 37 della sentenza Chevassus-Marche, che il Consiglio non può, comunque, autorizzare un regime di esenzione di ordine generale o sistematico che possa comportare la reintroduzione di una tassa equivalente a un dazio doganale. Un sistema del genere sarebbe in contrasto con gli artt. 9, 12 e 13 del Trattato.
29 Al punto 46 della stessa sentenza, la Corte ha constatato che al sistema di esenzione, in quanto provvedimento di sostegno alle produzioni locali che subiscono difficoltà dovute alla loro distanza e insularità, si accompagnavano condizioni rigorose.
30 La Corte ha sottolineato, al punto 49 della sentenza Chevassus-Marche, che la decisione 89/688 autorizza unicamente le esenzioni necessarie, proporzionate ed esattamente determinate.
31 Inoltre, la Corte ha constatato, al punto 52 di detta sentenza, che l'assoggettamento alle rigorose condizioni previste dall'art. 2, n. 3, della decisione 89/688, interpretate alla luce dei limiti posti dall'art. 226 del Trattato, è atto a garantire la compatibilità del regime delle esenzioni esattamente determinate con le disposizioni del Trattato.
32 Dette condizioni sono specificate ai punti 44-51 della sentenza Chevassus-Marche. Anzitutto, secondo il principio generale formulato negli artt. 1 e 2 della decisione 89/688, il dazio di mare in via di principio grava indistintamente sulle merci introdotte e su quelle prodotte nei DOM.
33 Inoltre, il sistema di esenzione costituisce un'eccezione a detto principio generale. Esso deve perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato comune e non può quindi alterare le condizioni degli scambi in una misura incompatibile con l'interesse comune. Il controllo di dette condizioni è affidato alle istituzioni comunitarie, in particolare alla Commissione, che dovrà vagliare la necessità e la proporzionalità di detti provvedimenti.
34 Infine, detto sistema è una misura di sostegno alle produzioni locali, che incontrano difficoltà per la loro lontananza e per la loro ubicazione insulare, e ha la funzione di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei DOM, nel senso che deve contribuire alla promozione o alla conservazione di un'attività economica e sociale nei DOM ed inserirsi in una strategia di sviluppo economico e sociale.
35 Ciò premesso, si deve risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che la decisione 89/688 va interpretata nel senso che essa osta ad esenzioni che sono generali o sistematiche e che possono perciò risolversi nel ripristino di una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale. La decisione 89/688 autorizza invece esenzioni necessarie, proporzionate, esattamente definite e che rispettano le rigorose condizioni fissate dall'art. 2, n. 3, di detta decisione, interpretate alla luce dei limiti posti dall'art. 226 del Trattato.
Sulle spese
36 Le spese sostenute dal governo francese e dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal d'instance di Parigi con sentenze 30 gennaio 1996, dichiara:
La decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare, dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad esenzioni che sono generali o sistematiche e che possono perciò risolversi nel ripristino di una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale. La decisione 89/688 autorizza invece esenzioni necessarie, proporzionate, esattamente definite e che rispettano le rigorose condizioni fissate dall'art. 2, n. 3, di detta decisione, interpretate alla luce dei limiti posti dall'art. 226 del Trattato CE.