Parole chiave
Massima

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1 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Accesso dei cittadini turchi a un'attività lavorativa subordinata di loro scelta in uno degli Stati membri e correlativo diritto di soggiorno - Presupposti - Previo svolgimento di una regolare attività lavorativa - Nozione

(Decisione del Consiglio d'associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 6, n. 1)

2 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Accesso dei cittadini turchi a un'attività lavorativa subordinata di loro scelta in uno degli Stati membri e correlativo diritto di soggiorno - Proroga del diritto di soggiorno - Abuso - Presupposti

(Decisione del Consiglio d'associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 6, n. 1)

Massima

3 L'art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che il cittadino turco che abbia legalmente svolto in uno Stato membro, per un periodo ininterrotto di più di tre anni, un'attività economica reale ed effettiva alle dipendenze di un solo e medesimo datore di lavoro e la cui situazione professionale non si differenzi oggettivamente da quella degli altri lavoratori dipendenti occupati presso lo stesso datore di lavoro o nel settore di cui trattasi e che esercitano mansioni identiche o comparabili, è inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato ed esercita un regolare impiego, ai sensi della detta disposizione. Il cittadino turco che si trova in una situazione del genere ha quindi diritto al rinnovo del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, anche qualora fosse stato autorizzato a svolgervi un'attività lavorativa subordinata soltanto in via provvisoria alle dipendenze di un datore di lavoro individuato nominativamente, allo scopo di addestrarsi e prepararsi all'esercizio di un'attività lavorativa in una delle società controllate da quest'ultimo in Turchia, e avesse ottenuto permessi di lavoro e di soggiorno esclusivamente a tal fine.

4 Il fatto che un lavoratore turco voglia prolungare il suo soggiorno nello Stato membro ospitante, pur avendone espressamente accettato il carattere limitato, non costituisce un abuso. La circostanza che tale lavoratore abbia espresso l'intenzione di far ritorno in Turchia dopo aver esercitato in tale Stato membro un'attività lavorativa subordinata al fine di perfezionare le sue qualifiche professionali, sarebbe tale da privare l'interessato della possibilità di fruire dei diritti sanciti dall'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, soltanto qualora venisse accertato dal giudice nazionale che questa dichiarazione era stata resa al solo scopo di ottenere indebitamente titoli di lavoro e di soggiorno nello Stato membro ospitante.