Parole chiave
Massima

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1 Ricorso per inadempimento - Avvio da parte della Commissione di due procedimenti distinti aventi ad oggetto gli stessi fatti, ma basati su differenti disposizioni di diritto comunitario - Violazione dei diritti della difesa - Insussistenza

(Trattato CE, artt. 155 e 169)

2 Concorrenza - Regole comunitarie - Impresa - Nozione - Spedizioniere doganale - Inclusione

(Trattato CE, artt. 85 e 86)

3 Concorrenza - Intese - Accordi fra imprese o associazioni di imprese - Organizzazione professionale nazionale che abbia fissato una tariffa uniforme e vincolante per gli spedizionieri doganali

(Trattato CE, art. 85)

4 Concorrenza - Intese - Violazione della concorrenza - Incidenza sul commercio fra Stati membri - Fissazione, da parte di un'organizzazione professionale nazionale, di una tariffa uniforme e vincolante per tutti gli spedizionieri doganali

(Trattato CE, art. 85)

5 Concorrenza - Regole comunitarie - Obblighi degli Stati membri - Normativa mirante a rafforzare gli effetti di intese preesistenti - Nozione - Normativa che imponga ad un'organizzazione professionale l'adozione di una decisione d'associazione di imprese, consistente nel fissare una tariffa vincolante per tutti gli spedizionieri doganali

(Trattato CE, artt. 5 e 85)

Massima

1 Tenuto conto del sistema generale delle regole relative al ricorso per inadempimento, il fatto che uno Stato membro debba difendersi in due cause distinte, aventi ad oggetto gli stessi fatti, ma basate su disposizioni di diritto comunitario diverse, non può di per sé costituire una violazione dei diritti della difesa.

2 L'attività di spedizioniere doganale rientra nella nozione d'impresa ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, poiché, nell'ambito del diritto della concorrenza, tale nozione comprende, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, in particolare quella consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

Il fatto che l'attività di spedizioniere doganale sia intellettuale, richieda un'autorizzazione e possa essere svolta senza la combinazione di elementi materiali, immateriali e umani non è tale da escluderla dalla sfera di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, in quanto tale attività presenta natura economica. Infatti lo spedizioniere doganale offre, contro retribuzione, servizi che consistono nell'espletare formalità doganali, concernenti soprattutto l'importazione, l'esportazione e il transito di merci, nonché altri servizi complementari, quali i servizi appartenenti ai settori monetario, commerciale e tributario, assume a proprio carico i rischi finanziari connessi all'esercizio di tale attività e, in caso di squilibrio fra uscite ed entrate, deve sopportare direttamente i disavanzi.

3 Quando fissa una tariffa vincolante per tutti gli spedizionieri doganali, l'organizzazione professionale che riunisce i rappresentanti della professione si comporta come un'associazione di imprese, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto, in forza del diritto nazionale, tali rappresentanti non possono essere qualificati esperti indipendenti e non sono tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non soltanto gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese del settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi.

Al riguardo, il fatto che l'organizzazione professionale di cui trattasi abbia uno status di diritto pubblico non osta all'applicazione dell'art. 85 del Trattato, che, stando alla sua lettera, si applica agli accordi fra imprese e alle decisioni di associazioni di imprese. L'ambito giuridico entro il quale ha luogo la conclusione di detti accordi e sono adottate dette decisioni nonché la definizione giuridica di tale ambito data dai vari ordinamenti giuridici nazionali sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza e in particolare dell'art. 85 del Trattato.

4 Le decisioni con le quali un organismo professionale fissa una tariffa uniforme e vincolante per tutti gli spedizionieri doganali limitano la concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato in quanto la tariffa fissa direttamente i prezzi dei servizi degli operatori economici, prevede, per ciascun tipo distinto di operazioni, i prezzi massimi e minimi che possono essere chiesti ai clienti, determina vari scaglioni in funzione del valore o del peso della merce da sdoganare o del tipo specifico di merce, e anche del tipo di prestazione professionale, ed è vincolante di modo che un operatore economico non può discostarsene motu proprio.

Tali decisioni possono incidere sugli scambi intracomunitari in quanto la tariffa, estendendosi a tutto il territorio di uno Stato membro, ha, per natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato. Tale incidenza è tanto più sensibile in quanto vari tipi di operazioni d'importazione o di esportazione di merci all'interno della Comunità nonché operazioni effettuate fra operatori comunitari richiedono lo svolgimento di formalità doganali e possono, di conseguenza, rendere necessario l'intervento di uno spedizioniere doganale indipendente iscritto all'albo.

5 Sebbene, di per sé, l'art. 85 del Trattato riguardi esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, è pur vero che detto articolo, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato, fa obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese. Ricorrerebbe in particolare siffatta ipotesi qualora uno Stato membro imponesse o agevolasse la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85 o ne rafforzasse gli effetti, ovvero qualora privasse la propria normativa del carattere statuale che le è proprio, demandando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica.

Uno Stato membro viene così meno agli obblighi impostigli dagli artt. 5 e 85 del Trattato, adottando e mantenendo in vigore una legge che imponga ad un'organizzazione professionale, nel conferire il relativo potere deliberativo, l'adozione di una decisione d'associazione di imprese in contrasto con l'art. 85 del Trattato, consistente nel fissare una tariffa obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali.