61996J0017

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 luglio 1997. - Badische Erfrischungs-Getränke GmbH & Co. KG contro Land Baden-Württemberg. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania. - Acque minerali naturali - Nozione - Acqua con proprietà salutari. - Causa C-17/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-04617


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ravvicinamento delle legislazioni - Acque minerali naturali - Direttiva 80/777 - Riconoscimento come acqua minerale naturale - Normativa nazionale che esige proprietà salutari - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 80/777/CEE, art. 1, n. 1, e allegato I, parte I, punti 1 e 2)

Massima


Il combinato disposto dell'art. 1, n. 1, e dell'allegato I, parte I, punti 1 e 2, della direttiva 80/777, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro esiga che un'acqua abbia proprietà salutari per poter essere riconosciuta come acqua minerale naturale.

Parti


Nel procedimento C-17/96,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Badische Erfrischungs-Getränke GmbH & Co. KG

e

Land Baden-Württemberg,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/777/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 229, pag. 1),

LA CORTE

(Prima Sezione),

composta dai signori L. Sévon, presidente di sezione, P. Jann e Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Badische Erfrischungs-Getränke GmbH & Co. KG, dall'avv. T. Schmidt-Kötters, del foro di Düsseldorf;

- per il Land del Baden-Württemberg, dal signor H. Lauinger, Oberregierungsrat presso il Regierungspräsidium di Karlsruhe, in qualità di agente;

- per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor R. Nadal, segretario aggiunto agli Affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato O. Fiumara;

- per il governo del Regno Unito, dall'avv. S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e dall'avv. D. Bethlehem, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora C. Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Badische Erfrischungs-Getränke GmbH & Co. KG, rappresentata dall'avv. T. Schmidt-Kötters, del governo francese, rappresentato dal signor R. Nadal, del governo irlandese, rappresentato dall'avv. P. O'Reilly, barrister-at-law, del governo italiano, rappresentato dal signor O. Fiumara, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor D. Bethlehem, della Commissione, rappresentata dalla signora C. Schmidt, all'udienza del 29 gennaio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 maggio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 31 agosto 1995, giunta alla Corte il 19 gennaio 1996, il Bundesverwaltungsgericht ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni concernenti l'interpretazione della direttiva 15 luglio 1980, 80/777/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 229, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia fra la Badische Erfrischungs-Geränke GmbH & Co. KG, società per lo sfruttamento di acque minerali, e il Land del Baden-Württemberg in ordine al diniego da parte di quest'ultimo del riconoscimento come acqua minerale naturale dell'acqua di una delle sorgenti della società.

3 Verso la fine degli anni '80 la Badische Erfrischungs-Getränke rinveniva una sorgente. Dall'analisi e dagli esami degli effetti fisiologico-nutrizionali dell'acqua che ne proveniva risultava un contenuto ridotto di sodio e di cloruro, cosa che secondo la Badische Erfrischungs-Getränke la rendeva particolarmente indicata nelle diete povere di sodio e per combattere l'ipertensione.

4 La Badische Erfrischungs-Getränke presentava al Land del Baden-Württemberg una domanda di riconoscimento dell'acqua come «acqua minerale naturale».

5 Con provvedimenti 28 novembre 1989 e 2 aprile 1990, il Land del Baden-Württemberg la respingeva per il motivo che un'acqua non poteva avere gli «effetti fisiologico-nutrizionali» richiesti dalla normativa tedesca senza un certo contenuto positivo di componenti essenziali.

6 Infatti, l'art. 2, punto 2, della Mineral- und Tafelwasser Verordnung (decreto sulle acque minerali e da tavola) dispone quanto segue:

«Si intende per "acqua minerale naturale" l'acqua che possieda i requisiti seguenti (...)

2. è caratterizzata dalla purezza originaria ed ha determinati effetti fisiologico-nutrizionali a causa del contenuto di minerali, oligoelementi o altri componenti».

7 La Badische Erfrischungs-Getränke presentava un ricorso al Verwaltungsgericht di Karlsruhe, che lo ha respinto con sentenza 8 novembre 1991. Tale pronuncia veniva confermata il 30 novembre 1993 dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg in quanto la società non aveva provato che l'acqua avesse effetti fisiologico-nutrizionali risultanti dai suoi componenti, come esige la disciplina tedesca. Secondo il giudice d'appello, l'assenza o il contenuto estremamente ridotto di talune sostanze non è sufficiente a conferire la qualità di acqua minerale naturale.

8 Adito con ricorso per cassazione («Revision»), il Bundesverwaltungsgericht ha confermato che la disciplina tedesca doveva interpretarsi nel senso che deve esistere un nesso di causalità tra il contenuto positivo dei componenti dell'acqua e i suoi effetti fisiologico-nutrizionali.

9 Il Bundesverwaltungsgericht si interroga però sulla compatibilità di tali requisiti con la direttiva, la quale armonizza la definizione di acque minerali naturali e i presupposti del loro riconoscimento nonché il regime di sfruttamento e distribuzione.

10 L'art. 1, n. 1, della detta direttiva dispone:

«La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall'autorità responsabile di tale Stato membro come acque minerali naturali conformi alle norme contenute nell'allegato I, parte I».

I punti 1 e 2 dell'allegato I, parte I («Definizione») recitano:

«1. Per "acqua minerale naturale" si intende, ai sensi dell'articolo 5, un'acqua batteriologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

L'acqua minerale naturale si distingue nettamente dall'acqua ordinaria da bere:

a) per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti;

b) per la sua purezza originaria;

caratteristiche, queste, rimaste intatte data l'origine sotterranea dell'acqua che è stata tenuta al riparo da ogni rischio di inquinamento.

2. Queste caratteristiche, che sono tali da conferire all'acqua minerale naturale le sue proprietà salutari, devono essere state valutate:

a) sui piani

1) geologico e idrologico,

2) fisico, chimico e fisico-chimico,

3) microbiologico,

4) se necessario, farmacologico, fisiologico e clinico; b) secondo i criteri indicati nella parte II;

c) secondo i metodi scientificamente riconosciuti dall'autorità responsabile.

(...)».

11 Il Bundesverwaltungsgericht nutre dubbi in ordine alla questione se la direttiva subordini il riconoscimento della qualità di acqua minerale naturale al possesso di proprietà salutari e, eventualmente, se le dette proprietà debbano essere comprovate. In tal caso, esso si domanda se le proprietà salutari possano risultare dall'assenza di un componente nell'acqua di cui trattasi ovvero dalla presenza ridotta di tale componente. Infine, tenuto conto dell'uso delle parole «effetti fisiologico-nutrizionali» nella normativa tedesca, il Bundesverwaltungsgericht si interroga sulla portata delle nozioni di «effetti» e di «proprietà salutari» di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato I, parte I, della direttiva.

12 Il Bundesverwaltungsgericht ha pertanto sospeso il procedimento al fine di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:

«1) Se il combinato disposto dell'art. 1, n. 1, e dell'allegato I (parte I, Definizione) della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/777/CEE, debba essere interpretato nel senso che - a prescindere dal gruppo delle "acque preesistenti" di cui all'allegato I, parte I, Definizione, punto 2, secondo comma - un'acqua può essere riconosciuta come acqua minerale naturale solo se ha proprietà salutari e, in caso affermativo, che tali proprietà devono essere dimostrate.

2) Se le proprietà salutari eventualmente richieste possano risultare anche dal basso tenore o dall'assenza dei costituenti indicati nel titolo I, punto 1, lett. a), dell'allegato I (ad esempio acque a basso tenore di sodio).

3) In che modo le nozioni di "proprietà salutari" di cui alla parte I, punto 2, dell'allegato I e di "taluni (...) effetti" di cui alla parte I, punto 1, lett. a), dell'allegato I (v. anche parte II, punto 1.4.1 dell'allegato I) debbano essere distinte l'una dall'altra».

Sulla prima questione

13 Il Land del Baden-Württemberg, sostenuto dai governi francese e italiano, afferma che un'acqua può essere riconosciuta come acqua minerale naturale solo se ha proprietà salutari. L'acqua minerale naturale non verrebbe definita unicamente con riferimento alla sua origine, al suo tenore e al suo stato, bensì anche con riferimento ai suoi effetti fisiologico-nutrizionali, i quali risultano dal contenuto di minerali, oligoelementi o altri componenti che determinano la natura dell'acqua. Dall'allegato I, parte I, punto 2, risulterebbe che le proprietà salutari dell'acqua devono essere comprovate. La disposizione del punto 2 integrerebbe e chiarirebbe il punto 1 esigendo una valutazione delle caratteristiche elencate al punto 1 al fine di accertare concretamente l'esistenza di proprietà salutari.

14 La Commissione ritiene che i punti 1 e 2 dell'allegato I, parte I, che costituiscono ambedue elementi della definizione di acqua minerale naturale, vadano letti nel loro complesso. Le versioni tedesca, inglese, olandese e danese del punto 2 sarebbero simili e tutte equivoche per quanto riguarda la questione sollevata. Invece le versioni francese, italiana e spagnola del punto 2 non lascerebbero emergere dubbi sul fatto che l'acqua minerale naturale deve sempre possedere siffatte proprietà.

15 Va rilevato anzitutto che il punto 1 dell'allegato I, parte I, che definisce l'acqua minerale naturale, non menziona le «proprietà salutari». Infatti, il primo comma del punto 1 definisce l'acqua minerale naturale come un'acqua batteriologicamente pura di origine sotterranea. Quanto al secondo comma, esso si limita a precisare che l'acqua minerale naturale si distingue dall'acqua ordinaria da bere per due caratteristiche, cioè in primo luogo per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti e in secondo luogo per la sua purezza originaria, oltre al fatto che l'origine sotterranea consente di conservarle intatte. La nozione di «proprietà salutari» viene menzionata solo nel punto 2 dell'allegato I, parte I.

16 A questo proposito il Consiglio non ha seguito la proposta di direttiva della Commissione (GU 1970, C 69, pag. 14), che conteneva il requisito inerente alle proprietà salutari nel punto 1. Tale mutamento di collocazione induce a ritenere che il Consiglio non intendesse subordinare il riconoscimento di un'acqua come acqua minerale naturale al possesso di proprietà salutari.

17 Quest'interpretazione è corroborata dal fatto che la direttiva non contiene una definizione della nozione di proprietà salutari. Se il Consiglio avesse voluto che il possesso di proprietà salutari costituisse una caratteristica delle acque minerali naturali, la direttiva, che è precisa e particolareggiata, avrebbe contenuto norme su tale punto, come ha giustamente osservato l'avvocato generale nel paragrafo 18 delle conclusioni.

18 Infine, la frase «che sono tali da conferire all'acqua minerale naturale le sue proprietà salutari» si limita a citare un possibile effetto delle caratteristiche dell'acqua. La sua portata meramente descrittiva contrasta in modo netto con il contenuto vincolante della proposizione principale della frase, in forza della quale le caratteristiche dell'acqua minerale, di cui al punto 1, «devono» essere state valutate su diversi piani, secondo determinati criteri e secondo i metodi scientificamente riconosciuti dall'autorità responsabile (v. l'allegato I, parte I, punto 2, prima frase).

19 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte si deve risolvere la prima questione dichiarando che il combinato disposto dell'art. 1, n. 1, e dell'allegato I, parte I, punti 1 e 2, della direttiva va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro esiga che un'acqua abbia proprietà salutari per poter essere riconosciuta come acqua minerale naturale.

Sulla seconda e terza questione

20 Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre risolvere la seconda e la terza questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Le spese sostenute dai governi francese, irlandese, italiano e da quello del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 31 agosto 1995, dichiara:

Il combinato disposto dell'art. 1, n. 1, e dell'allegato I, parte I, punti 1 e 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/777/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro esiga che un'acqua abbia proprietà salutari per poter essere riconosciuta come acqua minerale naturale.