61996C0385

Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 19 febbraio 1998. - Procedimento penale a carico di Hermann Josef Goerres. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Aachen - Germania. - Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112/CEE - Tutela dei consumatori - Lingua. - Causa C-385/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04431


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1 Nella presente causa l'Amtsgericht di Aquisgrana ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali, chiedendole di interpretare la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (1) (in prosieguo: la «direttiva»).

2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento promosso da un commerciante di generi alimentari in opposizione ad un'ammenda amministrativa inflittagli per avere posto in vendita prodotti alimentari che non recavano indicazioni in lingua tedesca, bensì soltanto in francese, in inglese o in italiano, in contrasto con la normativa tedesca.

II - Il quadro giuridico nazionale

3 L'art. 3 del regolamento tedesco sulle indicazioni relative ai generi alimentari («Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln», in prosieguo: la «LMKV») dispone:

«1. I prodotti alimentari possono essere commercializzati soltanto qualora sulla confezione figurino le seguenti indicazioni:

1) la denominazione commerciale (...),

2) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore (...),

3) l'elenco degli ingredienti (...),

4) la data di scadenza (...), 5) (...)

2. (...)

3. Le indicazioni ai sensi del n. 1 debbono essere apposte sulla confezione o su una etichetta ivi aderente, in un punto ben visibile, in lingua tedesca, in modo facilmente comprensibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le indicazioni ai sensi del n. 1 possono essere fornite anche in un'altra lingua facilmente compresa, purché l'informazione del consumatore non ne risulti pregiudicata».

III - Gli elementi di fatto

4 Il signor Goerres, imputato nel procedimento principale, gestisce un supermercato di generi alimentari a Eschweiler. Il 13 gennaio 1985 offriva in vendita nel suo locale, tra gli altri, i seguenti prodotti:

i) Fanta Orange, soda au jus d'orange;

ii) Corn flakes;

iii) I Pelati di San Marzano - il Vero gusto del pomodoro, e

iv) Pasta sauce with olives and capers.

Questi prodotti non erano etichettati in lingua tedesca bensì, rispettivamente, in francese, in italiano e francese, in italiano e, infine, in inglese.

5 Con decisione 6 luglio 1995 l'Oberkreisdirektor des Kreises Aachen (direttore superiore del distretto di Aquisgrana) infliggeva al signor Goerres un'ammenda di 2 000 DM per violazione dell'art. 3, n. 3, della LMKV.

6 L'imputato presentava opposizione avverso la decisione con la quale gli veniva inflitta l'ammenda, facendo valere che, ai sensi dell'art. 14 della direttiva, non può essere imposto l'uso di una determinata lingua e che il criterio decisivo è quello della comprensibilità dell'etichettatura. In particolare, egli ha osservato che, trattandosi di prodotti molto conosciuti, l'interesse del consumatore all'informazione non era pregiudicato dall'uso di lingue straniere. L'imputato ha peraltro sostenuto di aver apposto nel suo negozio cartelli supplementari sui quali erano indicati in lingua tedesca gli ingredienti dei prodotti in discussione.

7 Il giudice a quo afferma che i prodotti alimentari debbono in linea di principio essere muniti di indicazioni nella lingua usuale nella corrispondente area linguistica. Per il consumatore tedesco medio tale lingua è il tedesco. Inoltre, l'esposizione di un cartello nei locali di vendita non è sufficiente per adempiere l'obbligo di apporre le indicazioni sul prodotto. Tuttavia, secondo detto giudice, il primo punto di vista si pone in contrasto con l'interpretazione dell'art. 14 della direttiva fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza 12 ottobre 1995, Piageme e a. (2) (in prosieguo: la «sentenza Piageme II»). Per tale motivo, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le questioni pregiudiziali il cui testo è riprodotto qui di seguito.

IV - Le questioni pregiudiziali

«1. Se agisca conformemente all'art. 14 della direttiva del Consiglio 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, un commerciante che mette in commercio nella Repubblica federale di Germania generi alimentari recanti etichette in lingua italiana, francese o inglese.

2. In caso di soluzione negativa, se comunque soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 della direttiva del Consiglio 79/112/CEE un commerciante che, nel suo negozio, nel posto in cui si trova il prodotto considerato, appone un'etichetta complementare ("Zusatzschild") recante le prescritte indicazioni in lingua tedesca».

V - La direttiva 79/112

8 Ai sensi del primo e secondo `considerando', la direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari per contribuire al funzionamento del mercato comune, in quanto le differenze attualmente esistenti ostacolano la libera circolazione dei prodotti e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza.

9 Il sesto `considerando' indica tuttavia che qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori.

10 L'art. 1, n. 3, della direttiva dispone:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca».

11 L'art. 3 elenca le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sull'etichetta. In sostanza, tali indicazioni sono le seguenti: 1) la denominazione di vendita; 2) l'elenco degli ingredienti; 3) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati, il quantitativo netto; 4) il termine minimo di conservazione; 5) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione; 6) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità; 7) il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare; 8) le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare.

12 L'art. 14 della direttiva dispone:

«Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 11, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2.

Tuttavia, gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue».

13 Come ho già rilevato (3), la direttiva è stata modificata in modo sostanziale dalla direttiva 97/4. Benché quest'ultima sia successiva ai fatti di cui al procedimento principale, è opportuno ricordare la modifica apportata all'art. 14.

14 Infatti, l'art. 1, punto 9), della direttiva 97/4 sopprime il secondo comma dell'art. 14, mentre l'art. 1, punto 8), inserisce nella direttiva un nuovo art. 13 bis, che così dispone:

«1. Gli Stati membri vietano nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo, 2 non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l'informazione di quest'ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 per una o più indicazioni dell'etichettatura.

2. Lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità».

15 Infine, l'art. 1, n. 1, della direttiva 97/4 ha aggiunto, dopo il sesto `considerando', cui ho fatto riferimento al paragrafo 9 delle presenti conclusioni, il seguente:

«considerando che questa necessità implica per gli Stati membri di imporre requisiti linguistici, nel rispetto delle regole del Trattato».

VI - Nel merito

16 Dal contenuto della decisione di rinvio emerge che, al fine di decidere sulla legittimità dell'ammenda amministrativa inflitta, il giudice a quo desidera in primo luogo valutare la compatibilità dell'art. 3, n. 3, della LMKV con l'art. 14 della direttiva. Quindi, con la prima questione pregiudiziale egli chiede in sostanza se l'art. 14 della direttiva ammetta una misura nazionale che impone l'apposizione almeno nella lingua dello Stato interessato, in particolare nel caso di uno Stato monolingue come la Germania, delle indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sui generi alimentari confezionati. Egli chiede inoltre, con la seconda questione, se il fatto di esporre un cartello supplementare nei locali di vendita consenta di garantire l'informazione del consumatore.

17 Per risolvere le questioni pregiudiziali è opportuno precisare il contesto e la ratio della direttiva, nonché alcune nozioni utilizzate da quest'ultima, come quelle di consumatore o di acquirente e quella di lingua facilmente compresa.

Lo scopo della direttiva

18 Riguardo allo scopo della direttiva, si rilevano alcune fluttuazioni nella giurisprudenza della Corte: infatti, talune sentenze indicano quale scopo la libera circolazione delle merci, mentre altre preferiscono richiamarsi alla tutela del consumatore. Orbene, la definizione precisa della finalità della direttiva riveste un'importanza del tutto particolare, in quanto fornisce il criterio guida per l'interpretazione delle sue disposizioni, in particolare nelle situazioni dubbie, che sono le più frequenti.

19 Ricordiamo che, nella sentenza 12 dicembre 1990, SARPP (4), la Corte ha ammesso che, «come risulta dal preambolo, la detta direttiva mira, attraverso il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura, a favorire la libera circolazione dei prodotti alimentari» (punto 11). Analogamente, secondo la sentenza 18 giugno 1991, Piageme e a. (5) (in prosieguo: la «sentenza Piageme I»), «risulta infatti dai tre primi `considerando' della direttiva 79/112 che essa mira in particolare ad eliminare le differenze esistenti tra le normative nazionali, le quali sono di ostacolo alla libera circolazione dei prodotti» (punto 15) (6).

20 Tuttavia, sia prima (7) che dopo queste sentenze, ponendo in risalto in particolare il sesto `considerando' e l'art. 2 della direttiva, la Corte ha ammesso che «essa sia stata concepita nell'intento di informare e tutelare il consumatore finale dei prodotti alimentari, in particolare per quel che riguarda la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la durata, l'origine o la provenienza e le modalità con cui detti prodotti vengono fabbricati o ottenuti» (8).

21 A mio avviso, la tutela dei consumatori costituisce l'obiettivo diretto, principale, della direttiva. Esso viene conseguito per mezzo di una serie di misure imposte o vietate dalla direttiva, in altri termini tramite il contenuto delle regole poste da quest'ultima. Per contro, la libera circolazione delle merci costituisce l'obiettivo indiretto e viene conseguito instaurando regole comuni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

22 In ogni modo, non si può ritenere che la direttiva miri a rafforzare la libera circolazione delle merci intesa unicamente come «incremento del volume delle importazioni» (9), in altre parole tenendo conto soltanto di criteri quantitativi.

Infatti, le modalità di etichettatura e le varie restrizioni poste dalla direttiva (restrizioni che con il tempo sono divenute più severe, per effetto di successive modificazioni del testo della direttiva) non determinano necessariamente un aumento dei flussi di merci - perlomeno in una prima tappa, vale a dire fino a quando gli Stati membri ed il commercio si saranno adeguati alle regole comuni.

La libera circolazione è favorita nel senso che gli Stati membri sono autorizzati ad imporre soltanto le prescrizioni ritenute indispensabili dalla direttiva, salvo che non sia espressamente previsto il contrario. In altri termini, la direttiva elimina gli ostacoli superflui posti dagli Stati membri alla circolazione dei prodotti alimentari. Nondimeno, il divieto imposto agli Stati membri di adottare norme meno rigide di quelle indispensabili consente di dedurre che ciò cui si mira è la libera circolazione dei prodotti alimentari intesa secondo buon senso, vale a dire una sana libera circolazione dei generi alimentari vista sotto l'aspetto qualitativo, e non il semplice incremento della quantità in circolazione. L'effetto combinato della libertà di circolazione vista in quest'ottica e delle condizioni uniformi di presentazione dei prodotti alimentari, facilitando la scelta del consumatore, favorisce una concorrenza sana e la prevalenza di quei prodotti che, comparativamente, risultano migliori.

Il quadro della direttiva

23 Dunque, la direttiva mira parallelamente ai due obiettivi predetti, che costituiscono finalità simultanee del diritto comunitario.

Infatti, gli artt. 30 e segg. del Trattato sanciscono il principio della libera circolazione delle merci.

D'altro canto, una giurisprudenza costante della Corte afferma che la tutela dei consumatori costituisce un principio d'interesse generale che giustifica restrizioni a tale libertà (10), e rappresenta ormai uno dei settori d'intervento della Comunità (art. 3, lett. s), del Trattato CE, come modificato dal Trattato sull'Unione europea). Analogamente, l'art. 129 A, aggiunto dal Trattato di Maastricht alla terza parte del Trattato, relativa alle politiche della Comunità, dispone che quest'ultima «contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori», mediante misure adottate in applicazione dell'art. 100 A [lett. a)] e con azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un'informazione adeguata [lett. b)].

Benché la direttiva sia precedente a quest'ultimo articolo, converrà ammettere che, per situazioni emerse dopo l'introduzione dell'art. 129 A, la direttiva vada interpretata avendo a mente in particolare gli obblighi derivanti da questa disposizione.

24 Orbene, è evidente che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva non sempre sono compatibili fra loro. Da questo punto di vista, la direttiva tenta di conciliare aspetti spesso contrastanti.

25 E' vero che, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto comunitario, le istituzioni della Comunità, così come gli Stati membri ed in particolare i giudici, devono considerare e conciliare gli obiettivi perseguiti da detto diritto, che comprendono quelli dianzi indicati, in modo da renderne possibile un'armonizzazione concreta. Tuttavia, se questi obiettivi si rivelano inconciliabili, sarà giocoforza, immancabilmente, dopo aver valutato la gravità del pregiudizio arrecato all'uno o all'altro di essi ed il rischio che ne deriva ed aver valutato il vantaggio connesso al conseguimento di uno ed il danno derivante dal pregiudizio arrecato all'altro, privilegiare uno di questi obiettivi escludendo l'altro.

26 E' ovvio che questa valutazione va effettuata avendo presenti gli elementi concreti di ciascuna situazione. Occorre nondimeno tener conto della valutazione oggettiva e della gerarchia dei valori tutelati, quali risultano dal diritto comunitario.

Qualora si effettui una tale comparazione tra il principio della libera circolazione delle merci e quello della tutela dei consumatori, la priorità spetta, in linea di principio, al secondo, che riveste un'importanza maggiore o preponderante. Infatti, nell'economia del Trattato è la protezione dei consumatori (proprio come gli altri motivi di interesse generale indicati dall'art. 36) che giustifica le restrizioni alla libera circolazione, e non il contrario. In altri termini, un provvedimento che incide sulla libera circolazione può essere considerato legittimo in quanto sostanzialmente utile per la salute delle persone o la tutela dei consumatori, mentre una misura pregiudizievole per la salute delle persone o per la tutela dei consumatori non potrebbe essere ammessa per il solo motivo ch'essa serve, ancorché in misura sensibile, alla libera circolazione delle merci.

Questo punto di vista è esposto in modo specifico nella sentenza 14 luglio 1994, Van der Veldt (11). In detta sentenza la Corte ha considerato che uno Stato membro poteva, richiamandosi all'esigenza imperativa relativa alla tutela dei consumatori, rendere obbligatoria l'indicazione dei conservanti di un prodotto alimentare proveniente da un altro Stato membro in cui detto prodotto era legittimamente commercializzato, facendo uso della facoltà concessa dall'art. 23, n. 1, lett. a) della direttiva medesima, con la sola indicazione della denominazione generica di «conservante» (12), nonostante ciò costituisca una restrizione alla libera circolazione delle merci.

27 Sotto tale profilo, la direttiva e in particolare il suo art. 14 perseguono in sostanza il medesimo obiettivo dell'art. 36 del Trattato. L'art. 14 concreta il principio della tutela dei consumatori come motivo d'interesse generale che giustifica l'imposizione di restrizioni alla libera circolazione delle merci e, per questo, va interpretato allo stesso modo (13).

28 Questa considerazione è importante, soprattutto ai fini del controllo della compatibilità di misure nazionali di attuazione della direttiva con il diritto comunitario, in particolare per risolvere la questione se tale compatibilità debba essere valutata soltanto con riguardo a disposizioni della direttiva e/o richiamandosi agli artt. 30-36 del Trattato. Anche se più avanti tornerò sulla questione, al momento opportuno, mi sia consentito ricordare alcune regole stabilite dalla giurisprudenza.

In primo luogo, è pacifico che le norme nazionali emanate in settori che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva vanno esaminate alla luce degli artt. 30-36 del Trattato (14).

In secondo luogo, le disposizioni nazionali che danno attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni della direttiva aventi un contenuto concreto e perfetto, in altri termini alle disposizioni che realizzano una «armonizzazione integrale» (quali, ad esempio, le disposizioni che impongono restrizioni concrete) vanno valutate sulla base della direttiva. Fintantoché si conformano alla direttiva, le misure nazionali si presumono conformi anche alle disposizioni del Trattato (15) e, pertanto, il loro esame alla luce del Trattato non è più necessario (16).

Infine, le misure nazionali adottate in forza di norme della direttiva che realizzano un'armonizzazione incompleta (quali le disposizioni che autorizzano deroghe o che lasciano un margine di discrezionalità agli Stati membri) vanno valutate alla luce degli obiettivi e del sistema della direttiva, ma anche degli artt. 30 e 36 del Trattato (17).

Sull'art. 14 della direttiva

29 Come ho già rilevato, la Corte ha interpretato l'art. 14 della direttiva nelle sentenze 18 giugno 1991, Piageme I (citata supra, nota 5), e 12 dicembre 1995, Piageme II (18).

30 Queste cause sollevavano la questione della compatibilità con il diritto comunitario di una disposizione di diritto belga che imponeva la formulazione delle indicazioni prescritte nella lingua della regione linguistica in cui i prodotti alimentari sono posti in vendita (punto 13). Nella prima sentenza, Piageme I, la Corte ha statuito che l'art. 14 non prescrive l'uso di una particolare lingua (punto 13). Secondo la Corte, è vero che, sulla scorta di un'interpretazione letterale dell'art. 14, la lingua della regione linguistica è la lingua che maggiormente appare come la più «facilmente compresa» (punto 14). Tuttavia, avuto riguardo all'obiettivo della direttiva, che mira «in particolare ad eliminare le differenze esistenti tra le normative nazionali, le quali sono di ostacolo alla libera circolazione dei prodotti», la Corte afferma «che l'art. 14 si limita a prescrivere una lingua facilmente compresa dall'acquirente, prevedendo, peraltro, che l'ingresso dei prodotti alimentari nel territorio di uno Stato membro possa venire autorizzato pur quando le pertinenti indicazioni non figurino in una lingua facilmente compresa, qualora 'l'informazione dell'acquirente ((...)) venga altrimenti garantita'» (punto 15).

Secondo la Corte, da quanto sopra si evince che l'imposizione di un obbligo più rigoroso di quello dell'uso di una lingua facilmente compresa, come, ad esempio, l'uso esclusivo della lingua della regione linguistica, e, d'altro canto, il mancato riconoscimento della possibilità di garantire altrimenti l'informazione del consumatore trascendono quanto è prescritto dalla direttiva. Essa rileva pertanto che «l'obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua della regione linguistica integrerebbe gli estremi di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, vietata dall'art. 30 del Trattato» (punto 16).

Basandosi su tali considerazioni, la Corte ha affermato: «L'art. 30 del Trattato CEE e l'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, ostano a che una normativa nazionale imponga l'uso esclusivo di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti».

31 Questa sentenza ha fornito qualche indicazione circa il significato dell'espressione «lingua facilmente compresa». Tuttavia, come è risultato in seguito, tali indicazioni non erano sufficienti: infatti, i giudici belgi sono tornati sulla questione, chiedendo alla Corte ulteriori precisazioni. Ciò era prevedibile. In effetti, la questione sollevata dalla sibillina disposizione della seconda frase dell'art. 14 non riguarda ciò che è vietato dalla direttiva, bensì ciò che essa autorizza o tollera e, aspetto più importante, la questione se e alla luce di quali criteri lo Stato membro debba specificare il significato delle parole «lingua facilmente compresa», stabilendo regole di applicazione generale, o se spetti al giudice farlo in ciascuna situazione concreta, e in base a quali criteri.

32 Nella causa Piageme II un altro giudice belga è tornato sulla questione, chiedendo se una normativa nazionale fosse giustificata in forza degli artt. 128 e 129 A del Trattato, nel caso in cui non escludesse l'uso di altre lingue.

33 Nella sentenza pronunciata in tale causa la Corte ha considerato, anzitutto, che «l'espressione "lingua facilmente compresa", di cui all'art. 14 della direttiva, non equivale né all'espressione "lingua ufficiale dello Stato membro", né a quella di "lingua della regione". Essa mira infatti a garantire l'informazione del consumatore piuttosto che ad imporre l'uso di una lingua specifica» (punto 15).

Proseguendo, dopo aver sottolineato che altre norme comunitarie relative all'etichettatura, quali la direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/27/CEE, concernente l'etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (19), prevedono invece espressamente l'obbligo di utilizzare la o le lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio sono distribuiti i prodotti (punto 16), la Corte, richiamandosi alla sentenza Piageme I, ha constatato quanto segue:

«L'obbligo di utilizzare una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, quand'anche l'utilizzo contestuale di altre lingue non sia escluso, è anch'esso più rigoroso dell'obbligo di far uso di una lingua facilmente compresa.

Orbene, né l'art. 128 né l'art. 129 A del Trattato autorizzano uno Stato membro a sostituire una norma più restrittiva a quella prevista dalla direttiva.

Alla luce di quanto sopra, non occorre esaminare il problema dal punto di vista dell'art. 30» (20).

La Corte afferma inoltre che «spetta al giudice nazionale, in ciascuna fattispecie, valutare se gli elementi che compaiono sull'etichettatura siano idonei a informare pienamente i consumatori sulle indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva» (punto 28) e, parimenti, «se indicazioni obbligatorie fornite in una lingua diversa da quella parlata in via preponderante nello Stato membro o nella regione interessata siano idonee ad essere facilmente comprese dai consumatori di tale Stato o regione» (punto 29).

La Corte rileva, al riguardo, che «possono essere indicativi, senza essere peraltro di per sé determinanti, svariati fattori, quali l'eventuale somiglianza delle parole nelle diverse lingue, la generale conoscenza di più di una lingua da parte della popolazione interessata, o l'esistenza di circostanze particolari, quali una vasta campagna d'informazione o un'ampia diffusione del prodotto, purché si possa constatare che il consumatore è sufficientemente informato» (punto 30).

Basandosi su queste considerazioni, la Corte ha deciso che «l'art. 14 della direttiva (...) osta a che uno Stato membro, in considerazione della necessità di adottare una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, imponga l'uso della lingua dominante nella regione in cui il prodotto è messo in vendita, quand'anche il contestuale utilizzo di un'altra lingua non sia escluso» (dispositivo).

34 Ho citato ampi brani di queste due sentenze in quanto, anche se ritengo che il loro dispositivo sia esatto, desidero tuttavia discutere alcuni punti della motivazione sui quali esso è fondato. Mi richiamo comunque al punto di vista espresso dal governo francese nelle sue osservazioni scritte, secondo cui la soluzione fornita riflette la situazione di un paese dotato di un regime linguistico speciale, quale il Belgio, ma non può essere estesa agli Stati nei quali si parla una sola lingua, quali, ad esempio, la Germania, il Portogallo o la Grecia.

35 Inizierò col formulare, in relazione alle due sentenze citate per ultimo, alcune osservazioni che, a mio parere, consentiranno di risolvere più agevolmente la questione pregiudiziale.

36 In primo luogo, occorre osservare che il collegamento della direttiva con l'art. 30 del Trattato, operato nella sentenza Piageme I, non era particolarmente opportuno, soprattutto per due motivi.

37 Innanzi tutto, come ho rilevato sopra, la scelta della libera circolazione delle merci come obiettivo principale della direttiva non era ideale. Questa concezione ha innegabilmente influenzato la logica seguita tanto nella prima quanto nella seconda sentenza, elaborata sulla base della prima. Da questo punto di vista, il fatto che nella sentenza Piageme II si fosse ritenuto che non era necessario tornare sulla questione dell'art. 30 non rileva, in quanto, da un lato, la Corte rinvia alla prima sentenza e, dall'altro, non si distacca formalmente dall'interpretazione fornita in precedenza.

38 In secondo luogo, il campo di applicazione della direttiva non coincide perfettamente con quello dell'art. 30 del Trattato CE, essendo il primo più ampio. È infatti certo che l'art. 30 del Trattato ha per obiettivo l'eliminazione degli ostacoli all'importazione di merci in uno Stato membro, mentre la direttiva si applica ai prodotti alimentari commercializzati in tutta la Comunità, senza distinzione in base all'origine, quindi tanto ai prodotti alimentari nazionali quanto a quelli importati. Una normativa che rientra nel campo di applicazione della direttiva si applica pertanto sia ai prodotti alimentari nazionali che a quelli importati, mentre una normativa in contrasto con gli artt. 30 e 36 può essere applicata soltanto ai prodotti importati (21).

Pertanto, non si pone neanche la questione delle condizioni alle quali l'art. 14 consente l'«ingresso dei prodotti alimentari nel territorio di uno Stato membro» (22), ad esempio ad opera di un grossista: infatti, l'oggetto della direttiva è l'etichettatura dei prodotti confezionati destinati al consumatore finale (si veda il quinto `considerando' della direttiva) (23).

Avuto riguardo a questi elementi, l'applicazione generalizzata delle succitate sentenze significherebbe che uno Stato membro non sarebbe autorizzato ad imporre la formulazione delle indicazioni nella lingua nazionale, nemmeno per i generi alimentari prodotti e commercializzati sul suo territorio, conseguenza che non potrebbe essere ammessa e che, in ogni caso, non risulta dalla direttiva.

39 D'altra parte, le questioni rimaste irrisolte dopo la sentenza Piageme I (24) sono tuttora in sospeso, anche dopo la sentenza Piageme II, mentre altre si sono immancabilmente aggiunte. Si tratta delle seguenti questioni: se la lingua facilmente compresa non è la lingua ufficiale né quella regionale, di quale lingua si tratta? È la lingua nazionale? Gli Stati membri possono ancora o non possono più legiferare in materia di lingue? Se la soluzione viene fornita caso per caso dai giudici nazionali, quale «acquirente» viene preso in considerazione per valutare la facile comprensibilità della lingua? L'acquirente concreto, quello della regione o l'acquirente medio dello Stato membro? La questione se l'acquirente vada informato in questa o in quella lingua o «con tutti i mezzi» rientra, infine, nella discrezionalità dei commercianti?

40 Penso che l'art. 14 della direttiva contenga una regola ed un'eccezione. La regola dispone che le indicazioni concernenti i prodotti alimentari vanno fornite in una lingua facilmente compresa «dagli acquirenti» (al plurale), vale a dire dal pubblico acquirente in generale. In mancanza, spetta agli Stati membri imporre un divieto di commercializzazione del prodotto.

L'eccezione prevede che non si possa vietare il commercio di un prodotto allorché l'informazione dell'«acquirente» (al singolare), vale a dire della persona concretamente interessata nel caso di specie, sia garantita in altro modo.

Questa regola è integrata dalla regola più specifica secondo cui gli Stati membri non possono vietare che le indicazioni siano fornite in più lingue.

41 La formulazione di queste disposizioni, nonché di altre disposizioni della direttiva che prescrivono, ad esempio, che le indicazioni siano «chiaramente leggibili» (25), o stabiliscono il contenuto e la formulazione linguistica precisa dell'indicazione (26), dimostrano che, ai sensi della direttiva, in linea di principio le indicazioni possono essere apposte soltanto in lingua scritta sull'etichetta. Infatti, soltanto la lingua può fornire un'informazione completa ed affidabile su tutti gli ingredienti e le altre indicazioni obbligatorie ai sensi della direttiva. È quindi soltanto a titolo eccezionale che si pone la questione dell'informazione del consumatore con altri mezzi, vale a dire allorché la lingua in cui è redatta l'etichetta non sia facilmente comprensibile.

42 Ne deriva che l'informazione per mezzo della lingua scritta e l'informazione con mezzi diversi da essa non sono equivalenti ed intercambiabili e non rientrano nella discrezionalità degli Stati membri o delle autorità competenti né, ancor meno, in quella degli stessi commercianti.

43 La lingua non è certamente l'unico sistema semiologico che consenta agli esseri umani di comunicare. Ne esistono altri che, pare, hanno preceduto la lingua, quali i cenni col capo, i gesti, le immagini, ecc. Queste ultime, ad esempio, si sono evolute, dalle rappresentazioni delle grotte di Lascaux, dagli antichi affreschi e dalle miniature degli scribi medievali fino a giungere ai graffiti, ai fumetti ed ai simboli e rappresentazioni che trasmettono un messaggio.

44 Dunque, non si può escludere, ad esempio, che un disegnatore di talento riproduca in disegni gran parte delle caratteristiche della carne contenuta in una confezione (27). Tuttavia, in tal modo egli non giungerà mai ad indicare tutte le caratteristiche che la direttiva prescrive siano portate a conoscenza del consumatore. Peraltro, il tempo, l'abilità e l'abitudine che richiederebbe la decifrazione di tali disegni non potrebbero non causare un certo numero di problemi.

In ogni caso, non è il metodo di comunicazione usuale nelle società contemporanee e, comunque, non è il sistema previsto dalla direttiva. Questa riguarda la lingua degli uomini, e soprattutto non una lingua qualsiasi, bensì una lingua «facilmente compresa» dal consumatore.

45 E' quindi importante definire con precisione il consumatore cui la direttiva fa riferimento. In questa prospettiva, occorre ammettere che colui del quale si è tenuto conto è il consumatore tipico e prevedibile, senza alcuna conoscenza o esigenza particolare, in altri termini il consumatore tipo medio che rappresenta la clientela in generale. Inoltre, poiché il consumatore deve essere in grado di leggere l'etichetta scritta recante le indicazioni relative al prodotto alimentare, la direttiva fa riferimento al consumatore medio, sufficientemente in grado di leggere e scrivere la propria lingua. Quest'accezione esclude quindi il consumatore con alcune particolari caratteristiche, quale il consumatore poliglotta o analfabeta, così come i consumatori che appartengono a gruppi, comunità o regioni particolari.

46 Il fatto di prendere in considerazione il consumatore medio non implica che si tratti di un consumatore disinformato o privo di esigenze. Si afferma comunemente che nella nostra epoca le abitudini di consumo si sono evolute e le esigenze sono aumentate. Il consumatore non acquista (e non deve essere incoraggiato ad acquistare) un prodotto a prescindere dalle sue caratteristiche o in quanto tale prodotto è maggiormente pubblicizzato: egli sceglie il prodotto che risponde ai suoi effettivi bisogni ed esige di essere informato su di esso nel modo più completo possibile. Un'informazione precisa che consenta la scelta qualitativa è non soltanto un'aspirazione del diritto comunitario, ma anche una legittima aspirazione degli Stati membri. Per tale motivo la Corte ha ripetutamente sottolineato che «uno Stato membro è legittimato ad accertarsi che i consumatori vengano correttamente informati sui prodotti che vengono loro offerti e che venga quindi loro data la possibilità di scegliere in base a questa informazione», e che tale informazione può essere fornita in modo efficace imponendo un'etichettatura adeguata (28). Occorre pertanto concludere che la direttiva fa riferimento al consumatore medio e informato.

47 Non si tratta, infine, di un consumatore al di fuori dello spazio e del tempo. La direttiva è rivolta agli Stati membri ed impone loro di adottare misure di attuazione in favore dei consumatori. Sono quindi i cittadini di ciascun Stato membro i consumatori che quest'ultimo deve proteggere in primo luogo.

48 Occorre dedurne che la nozione di lingua «facilmente compresa» ai sensi dell'art. 14 rinvia alla lingua facilmente comprensibile per il consumatore medio e informato dello Stato membro di cui trattasi nel caso concreto.

49 E' allora necessario domandarsi quale sia detta lingua e chi la stabilisca: lo Stato membro interessato con norme generali o il giudice in ciascun caso concreto?

50 A mio parere, si presume che questa lingua sia la lingua nazionale o, allorché sia stabilita per legge, la lingua ufficiale dello Stato o anche, laddove esistano più lingue ufficiali, almeno una di queste, a scelta dell'interessato. Ne deriva che uno Stato il quale prescriva che le indicazioni apposte sui prodotti alimentari siano formulate quanto meno nella sua lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali, a scelta dell'interessato) non viola l'art. 14 della direttiva.

51 Non è privo di interesse rilevare che il Parlamento europeo ha formulato un'osservazione analoga, sia durante la fase dei lavori preparatori della direttiva, in cui «insiste sulla richiesta da esso più volte formulata di imporre ai fabbricanti l'obbligo di iscrivere almeno nella o nelle lingue del paese destinatario le indicazioni che devono figurare per informazione dei consumatori sugli imballaggi dei prodotti, e questo allo scopo di evitare errori e malintesi gravidi di conseguenze» (29), sia in seguito (30).

52 Inoltre, in risposta alle interrogazioni scritte che le erano state presentate in occasione della causa decisa con la sentenza Piageme I, la Commissione, per voce del signor Bangemann, dopo aver rilevato che si deve trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di lottare contro restrizioni dissimulate agli scambi e il diritto del consumatore a una informazione comprensibile, e che «la (o le) lingua(e) nazionale(i) dello Stato in cui il prodotto è immesso sul mercato può, infatti, essere considerata il comune denominatore più obbiettivo per ciò che concerne la comprensibilità delle informazioni da comunicare al consumatore», ha affermato che è opportuno considerare se l'esigenza di utilizzare le indicazioni nella lingua nazionale non debba essere resa applicabile a tutte le informazioni che devono obbligatoriamente essere comunicate al consumatore (31).

53 La Commissione è successivamente tornata sulla questione nella «Comunicazione interpretativa della Commissione relativa all'uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari in seguito alla sentenza "Peeters"» (32). In detta comunicazione si afferma, tra l'altro, che «è certo che la nozione di lingua facilmente compresa dall'acquirente deve essere lasciata alla valutazione degli Stati membri e che una lingua ufficiale dello Stato membro di commercializzazione è, di norma, una lingua che garantisce una buona comprensione dell'etichettatura per il consumatore» (punto 30).

54 Queste opinioni si sono concretizzate nella direttiva 97/4/CE, che ha modificato la direttiva 79/112/CE ed ha esplicitamente autorizzato ciascuno Stato membro ad imporre, in sostanza, la propria lingua ufficiale o una delle proprie lingue ufficiali per l'etichettatura dei prodotti alimentari (33). Anche se la direttiva 97/4 non ha effetto retroattivo, penso ch'essa abbia tradotto la reale volontà del legislatore comunitario che comunque, a mio parere, si evince dalla lettera e dallo scopo della direttiva, anche nella sua versione iniziale.

55 Innanzi tutto, se è vero che la direttiva non impone l'uso di una lingua specifica (sentenza Piageme II, punto 15), non se ne deduce necessariamente ch'essa vieti di imporre una qualsiasi lingua, in quanto essa può benissimo autorizzare o tollerare l'imposizione di una lingua (34). A mio parere, la soluzione di tale questione da parte degli Stati membri costituisce non soltanto un diritto, bensì anche un obbligo che ad essi incombe ai fini dell'applicazione uniforme della direttiva e della certezza del diritto.

56 Occorre anzitutto rilevare che la politica delle istituzioni comunitarie in questo settore è caratterizzata dall'assenza di sistematicità e di coerenza. In particolare, riguardo alla redazione di tutte o di parte delle indicazioni obbligatorie:

a) alcune direttive optano per la o le lingue nazionali dello Stato membro in cui il prodotto è posto in vendita [art. 8 della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/307/CEE, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU L 185, pag. 16); art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 novembre 1973, 73/404/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (GU L 347, pag. 51); art. 11, n. 9, della direttiva del Consiglio 17 novembre 1975, 75/726/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU L 311, pag. 40); art. 11 della direttiva del Consiglio 3 maggio 1988, 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187, pag. 1), ecc.];

b) altre optano per la o le lingue ufficiali dello Stato in cui il prodotto viene commercializzato [art. 8, n. 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/379/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187, pag. 14); art. 1 della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/622/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (GU L 359, pag. 1); art. 8 della direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/27/CEE, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (GU L 113, pag. 8), e altre direttive];

c) altre optano per la o le lingue ufficiali ovvero per la o le lingue nazionali dello Stato in cui il prodotto viene commercializzato [art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169); art. 7, n. 4, della direttiva del Consiglio 26 giugno 1978, 78/631/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU L 206, pag. 13), mentre la direttiva del Consiglio 13 febbraio 1989, 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44, pag. 40) adotta una soluzione originale, optando per la redazione dei documenti prescritti nella o nelle lingue ufficiali nazionali (art. 4)];

d) altre direttive optano per l'impiego di una lingua facilmente compresa dai consumatori [si veda, oltre alla direttiva 79/112, l'art. 10 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/107/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40, pag. 27); l'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1990, 90/496/CEE, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276, pag. 40), e altre direttive];

e) altre preferiscono indicare almeno una o più lingue che il paese destinatario individua tra le lingue nazionali o ufficiali della Comunità [art. 11 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/373/CEE, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (GU L 86, pag. 30), nella versione modificata dalla direttiva 96/24, mentre la versione iniziale prevedeva l'etichettatura in una delle lingue nazionali o ufficiali del paese destinatario].

A mio parere, l'esame di queste direttive non consente di trarre alcuna conclusione quanto ai motivi che hanno ispirato le istituzioni comunitarie allorché, di volta in volta, hanno scelto l'uso dell'una o dell'altra forma linguistica. Soprattutto, non è possibile trarre una regola in virtù della quale possano applicarsi condizioni «severe» (ad esempio imponendo l'uso della lingua nazionale o ufficiale) ai prodotti rischiosi per la salute, allorché «condizioni meno severe» (ad esempio, una lingua facilmente comprensibile) sarebbero sufficienti per gli altri prodotti (ad esempio i prodotti alimentari). Infatti, se così fosse non si vedrebbe la ragione per cui, ad esempio, i succhi di frutta presentino più rischi per la salute e debbano essere etichettati nella lingua nazionale dello Stato in cui sono consumati [v. supra, sub a)], cosa che non avviene nel caso dei generi alimentari, né, analogamente, perché gli alimenti per animali debbano essere etichettati in una delle lingue nazionali o ufficiali del paese [v. supra, sub e)], mentre i prodotti alimentari destinati al consumo umano dovrebbero essere soggetti a criteri apparentemente più flessibili.

In conclusione, non è possibile fondare un argomento a contrario sul fatto che direttive diverse dalla 79/112 prevedono un'etichettatura in una lingua diversa, come sembra potersi dedurre dal punto 16 della sentenza Piageme II.

Occorre rilevare, peraltro, che la maggior parte degli Stati membri prescrive l'uso della propria lingua nazionale o ufficiale o di una di esse per le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sui prodotti alimentari, nel quadro delle misure di attuazione della direttiva o nel quadro dell'applicazione generale delle misure di tutela dei consumatori (35).

57 Inoltre, in linea di massima, queste misure sono collegate alla politica più generale di tutela delle lingue nazionali o ufficiali applicata nella maggior parte degli Stati membri per mezzo di disposizioni di legge o addirittura di norme costituzionali (36).

58 In questa prospettiva, l'adozione di misure quali quelle controverse deve essere considerata in un'ottica più ampia, soprattutto nel quadro dell'interesse legittimo degli Stati membri alla tutela della loro lingua nazionale. Troviamo tracce in tal senso già nel nuovo art. 128 del Trattato, aggiunto dall'art. G.37 del Trattato sull'Unione europea. Detto articolo sancisce la diversità culturale della Comunità (n. 1), la competenza degli Stati membri in materia culturale (n. 5), ed impone alle istituzioni comunitarie di tenere conto degli aspetti culturali nell'azione che svolgono ai sensi di altre disposizioni del Trattato (n. 4).

59 Non si può non tenere conto di questa disposizione laddove si pongano questioni importanti come quella della lingua nazionale, che costituisce un elemento culturale fondamentale. Come ha giustamente rilevato l'avvocato generale Darmon nelle sue conclusioni nella causa Groener (37), «la difesa della lingua partecipa di questi problemi di principio, che non possono essere accantonati senza colpire ciò che costituisce il cuore stesso dell'identità culturale (...)». «Ogni Stato ha diritto di garantire la diversità del proprio patrimonio culturale e di darsi perciò gli strumenti per tale politica» (38).

60 Nella sentenza 28 novembre 1989 relativa a questa causa, dopo aver sottolineato «la peculiare situazione dell'Irlanda sotto il profilo linguistico» (punto 17), la Corte ha affermato che «le norme del Trattato CEE non ostano ad una politica di difesa e valorizzazione della lingua di uno Stato membro, la quale è nel contempo lingua nazionale e prima lingua ufficiale. Tuttavia, l'attuazione di tale politica non deve ledere una libertà fondamentale come la libera circolazione dei lavoratori. Di conseguenza, gli obblighi discendenti dai provvedimenti d'attuazione di questa politica non debbono in ogni caso essere sproporzionati rispetto allo scopo perseguito e le relative modalità d'applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno dei cittadini degli altri Stati membri» (punto 19).

61 Credo che la valutazione corretta ed equilibrata della questione nella causa citata si avvicini al modo in cui occorre valutare la compatibilità con il diritto comunitario del provvedimento controverso. Tornerò sulla questione tra breve.

62 Ho sostenuto in precedenza (supra, paragrafo 55) che la questione della lingua facilmente comprensibile deve, per quanto possibile, formare oggetto di norme generali stabilite dagli Stati membri, per motivi attinenti alla certezza del diritto. Esporrò qui di seguito i fondamenti di questa tesi.

63 Innanzi tutto, gli Stati membri sono i destinatari della direttiva ed è agli Stati membri che spetta adottare le misure appropriate per la sua attuazione (artt. 16-22 e 26). Non sono competenti all'adozione di tali misure né le regioni, né le comunità linguistiche, né le stesse autorità nazionali. I giudici nazionali devono, evidentemente, interpretare le misure nazionali alla luce della direttiva e, quando tale interpretazione non sia possibile, disapplicarle. Ciò non implica, tuttavia, che essi possano sostituirsi allo Stato nell'esercizio del potere legislativo, né stabilire i provvedimenti di attuazione della direttiva che, ai loro occhi, appaiono appropriati. Pertanto, anche il divieto di commercializzare prodotti sui quali, conformemente all'art. 14 della direttiva, gli Stati membri vigilano mediante le loro autorità competenti, divieto che, quindi, non rientra nella loro discrezionalità, presuppone misure di attuazione emanate dallo Stato.

64 Ciò significa, a mio parere, che lo Stato individuerà la lingua facilmente comprensibile in base ai requisiti della direttiva, nei provvedimenti di attuazione della stessa o rinviando a disposizioni già esistenti in materia. Per contro, se la questione fosse lasciata caso per caso all'apprezzamento delle autorità nazionali, si verificherebbe un rischio di confusione e di incertezza giuridica.

65 In quest'ultima ipotesi, infatti, non esisterebbe alcuna regola e, pertanto, farebbe difetto la condizione essenziale per il buon funzionamento della concorrenza. Ciascun commerciante agirebbe secondo il proprio arbitrio, sia che ritenga, in buona o in mala fede, che la lingua utilizzata nelle etichette dei suoi prodotti sia «facilmente compresa» dai consumatori, sia che auspichi che una contestazione di tal genere non venga portata dinanzi ai giudici, sia che, ancora, speri di ottenere una decisione favorevole o, in ogni caso, di guadagnare tempo, qualora siffatta controversia sia sottoposta all'esame dei giudici.

66 D'altro canto, in assenza di una norma nazionale che gli fornisca un criterio per valutare la controversia di cui è investito, ciascun giudice di ciascun Stato membro si orienterà partendo dalle indicazioni generali fornite dalla giurisprudenza della Corte, sforzandosi di elaborare una regola di diritto individuale per ciascun caso e per ciascun prodotto. Inoltre, poiché non sarà mai sicuro di trovare conferma nella giurisprudenza e di conformarsi ad essa, egli sospenderà il giudizio e sottoporrà, senza risparmio, questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Non è un caso, peraltro, che la Corte sia stata invitata per la terza volta, in un periodo di tempo relativamente breve (39), ad interpretare la stessa frase di difficile significato dell'art. 14 della direttiva, da parte di giudici che conoscono la sua giurisprudenza, ma non vedono in che modo sia possibile darle applicazione.

67 Più specificamente, non posso ammettere che il giudice nazionale sia competente a valutare se la lingua prescritta dallo Stato membro sia facilmente compresa o meno, soprattutto decidendo caso per caso. Se egli avesse tale competenza, ciò significherebbe stabilire una regola particolare a seconda del prodotto, del giudice, del luogo e del momento della valutazione, il che avrebbe l'effetto di creare confusione e, soprattutto, renderebbe impossibile un'applicazione uniforme della direttiva nello Stato membro di cui trattasi. Inoltre, tale soluzione condurrebbe sicuramente a consacrare de facto la soluzione che, a buon diritto, le sentenze Piageme I e II hanno respinto, vale a dire l'imposizione de iure delle lingue locali come «lingue facilmente comprese». In pratica, per restare all'esempio del Belgio, la cosa più probabile è che il giudice della regione fiamminga consideri l'olandese lingua facilmente compresa (40), mentre il giudice della regione francofona ritenga sia il francese e quello della regione di lingua tedesca opti per il tedesco. Ne deriverebbe che un produttore italiano o greco, ad esempio, che desideri esportare in Belgio, oppure un importatore di prodotti originari di questi paesi, sarebbero costretti ad etichettare i loro prodotti in tre diverse lingue, pena l'esclusione da un'intera regione del paese!

68 A mio parere, al giudice spetta non già formulare la regola, quanto piuttosto constatare l'eccezione. Questa competenza risulta, più specificamente, in caso d'imposizione di sanzioni per violazione delle norme nazionali che prescrivono l'uso della lingua dello Stato di commercializzazione e consiste nell'esaminare se le indicazioni apposte sui prodotti alimentari in questione, ancorché non redatte nella predetta lingua, siano, in virtù di circostanze particolari, facilmente comprese dal consumatore medio. Nel caso di specie, infatti, l'applicazione del provvedimento nazionale trascenderebbe l'obiettivo della direttiva, vale a dire l'informazione efficace dei consumatori. Il giudice nazionale è allora tenuto a considerare che il provvedimento nazionale è in contrasto con la direttiva e, pertanto, a disapplicarlo non nella sua totalità, ma nella parte in cui prevede una sanzione quando, di fatto, l'informazione del consumatore è garantita (41). In altri termini, egli non dichiarerà invalido nel suo complesso l'obbligo di usare la lingua nazionale, ma priverà di effetti la sanzione amministrativa o non infliggerà sanzioni penali nella causa di cui è investito.

69 Riguardo alla diversità delle situazioni incontrate, non è facile individuare a priori gli elementi di cui il giudice dovrebbe tenere conto per valutare se, nel caso di cui deve conoscere, sia stata garantita l'informazione del consumatore.

Nella sentenza Piageme II (v. supra, paragrafo 33), la Corte ha fornito alcuni criteri. Tuttavia, come ha parimenti rilevato la Corte, nessuno di questi criteri è decisivo. Infatti, quale importanza riveste il fatto che il 50 % degli abitanti di una regione parli lingue straniere per il restante 50 % che non è in grado di comprendere le indicazioni relative ai prodotti alimentari scritte in una lingua straniera? O quale interesse presenta una campagna d'informazione per i consumatori che non l'hanno seguita? Lo stesso vale per la somiglianza dei termini nelle varie lingue: è sufficiente osservare che un supermercato non è il luogo più appropriato per dedicarsi ad esercizi di etimologia o di linguistica comparata.

Occorre comunque tenere presente che l'eccezione all'uso obbligatorio della lingua nazionale va intesa in modo restrittivo, al fine di non capovolgere la regola.

70 Si deve sottolineare in quest'ottica, che la questione si pone per tutte le indicazioni obbligatorie ai sensi della direttiva e non soltanto per alcune di esse. Ne deriva che non si potrebbe ritenere pertinente l'argomento svolto dall'imputato nel procedimento a quo, secondo cui un prodotto che, grazie alla sua denominazione, sia largamente noto non può essere assoggettato all'obbligo di recare le indicazioni nella lingua stabilita per legge dallo Stato in cui i prodotti sono commercializzati, ai sensi dell'art. 14 della direttiva. Infatti, la denominazione è soltanto una delle indicazioni richieste dalla direttiva.

71 Inoltre, la distinzione tra prodotti «molto noti» e gli altri - vale a dire quelli che sono «meno noti» o nuovi - non è pertinente. Un'interpretazione che conducesse ad esentare i prodotti «molto noti» dagli obblighi imposti agli altri prodotti falserebbe le regole di concorrenza e contrasterebbe con la direttiva, in quanto avrebbe l'effetto di favorire sistematicamente i prodotti già noti e affermati a svantaggio dei prodotti meno noti o appena lanciati sul mercato. Infatti, se si parte della premessa che la formulazione delle indicazioni nella lingua dello Stato di commercializzazione (ad esempio con l'apposizione di un'etichetta supplementare) costituisce un onere finanziario che aumenta il costo del prodotto, è evidente che il fatto di esentare i prodotti (importati) «noti» dal suddetto obbligo li renderà più convenienti e, pertanto, più attraenti per il consumatore rispetto ai prodotti (importati) simili che appartengono all'altra categoria. Ma, in tal modo, i prodotti non si trovano in concorrenza sul mercato in condizioni eque e quindi la concorrenza viene falsata.

72 Ora esaminerò le condizioni in cui l'imposizione, da parte degli Stati membri, dell'uso della loro lingua nazionale, di quella ufficiale (42) o di una delle lingue ufficiali è lecita ai sensi del diritto comunitario.

73 In questa prospettiva, si pone una questione importante: tale esame si effettuerà in base all'art. 14 o richiamandosi ad altri articoli del Trattato, in particolare agli artt. 30 e 36?

74 La Corte ha rilevato che la direttiva costituiva soltanto una prima tappa del processo di armonizzazione (43). Quindi, come ho già rilevato (al paragrafo 28), è d'uopo richiamarsi ai predetti articoli del Trattato. Nondimeno, credo che, dopo le successive modifiche, nella sua attuale formulazione, la direttiva miri ad un ravvicinamento abbastanza avanzato, simile ad un'armonizzazione. D'altra parte, ritengo che ciascuna disposizione vada considerata in modo indipendente. Una simile prospettiva conferisce un valore autonomo all'art. 14 e, se quest'ultimo attribuisce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per l'individuazione della lingua facilmente compresa, tanto la suddetta disposizione quanto la direttiva nel suo complesso stabiliscono i limiti entro i quali tale discrezionalità potrà essere esercitata. In ogni caso, poiché la direttiva e in particolare l'art. 14 mirano a conciliare obiettivi diversi (44), il criterio interpretativo non è molto diverso da quello abitualmente utilizzato per gli artt. 30-36 (45). Occorrerà quindi precisare tali limiti, in altri termini definire le condizioni nelle quali il potere discrezionale degli Stati membri cui ho fatto richiamo non è in contrasto con il diritto comunitario.

75 Dal ragionamento che precede è possibile dedurre che il potere discrezionale conferito dall'art. 14 deve essere esercitato in modo tale che, da un lato, siano tutelati i consumatori e, dall'altro, per quanto è possibile, non sia compromessa la libera circolazione. Occorre quindi che le restrizioni imposte dagli Stati membri nell'uso di una lingua siano funzionali all'obiettivo perseguito e si limitino a quanto è strettamente necessario. In altre parole, gli Stati membri, allorché dispongano di più misure, devono scegliere quella meno vincolante (v. supra, paragrafo 60).

76 Non credo si possa mettere in dubbio che l'uso della lingua nazionale o della lingua ufficiale costituisce lo strumento più adeguato per una corretta informazione dei consumatori. Questo è peraltro in sostanza ciò che ha affermato la Corte. In particolare, nella sentenza 9 agosto 1994, Meyhui (46), concernente la validità della direttiva 69/493, relativa al vetro cristallo (GU L 326, pag. 36), che imponeva l'indicazione di determinate denominazioni nella o nelle lingue del paese in cui il prodotto viene messo in commercio, la Corte ha affermato che «il fatto che i consumatori di uno Stato membro in cui vengono smerciati i prodotti siano informati nella lingua o nelle lingue di detto Stato costituisce pertanto un mezzo di tutela adeguato [del consumatore contro la confusione tra prodotti diversi]. Si deve rilevare in proposito che l'ipotesi prospettata dal giudice nazionale, secondo cui un'altra lingua sarebbe di più facile comprensione da parte dell'acquirente, è del tutto marginale». Tuttavia tale facoltà deve essere limitata a quanto strettamente necessario.

77 In questa prospettiva, giova rilevare che l'art. 14, n. 2, ultima frase, prevede che l'uso nell'etichetta di altre lingue, diverse da quella obbligatoria, sia consentito. Questa norma imperativa è autonoma e incondizionata. Essa produce pertanto un effetto diretto, indipendentemente dal fatto che gli Stati membri la menzionino o meno nei loro provvedimenti di attuazione.

Ne deriva che lo Stato membro non è autorizzato a pretendere l'uso esclusivo della sua lingua: in altri termini, esso non può imporre che le indicazioni apposte sulle confezioni siano redatte unicamente nella sua lingua. Tale misura obbligherebbe i produttori stranieri o gli importatori a sostituire gli imballaggi dei loro prodotti. Questa impostazione avrebbe evidentemente l'effetto di favorire la produzione interna e di ridurre i flussi di importazione. Essa costituirebbe, perciò, una misura ingiustificatamente severa, equivalente ad una restrizione quantitativa.

78 Penso che la soluzione più appropriata sia l'apposizione di un'etichetta supplementare che contenga la traduzione delle indicazioni nella lingua del paese di commercializzazione. Questa soluzione implica costi relativamente ridotti e tutela equamente gli interessi dei consumatori e degli operatori.

Si tratta inoltre di una soluzione che, applicata a tutti gli Stati membri, non comporta il rischio di favorire i prodotti importati da uno Stato membro in un altro: infatti, analogamente, i prodotti del secondo Stato membro dovranno essere etichettati nella lingua del primo Stato per poter essere esportati verso di esso. Le eventuali conseguenze negative dell'etichettatura si annulleranno reciprocamente. Così, dal punto di vista della concorrenza, tutti i prodotti partiranno dal medesimo punto.

Per contro, il punto di vista che nella specie respingo può creare l'impressione che esistano nella Comunità lingue a priori più «facilmente comprese» di altre. Ciò è inammissibile, in quanto, da un lato, sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza delle lingue comunitarie e, dall'altro, significherebbe avvantaggiare a priori i prodotti di una determinata provenienza rispetto agli altri (vale a dire accordare loro il vantaggio di circolare senza etichettatura nella lingua del paese di commercializzazione), il che porrebbe in condizioni disuguali i produttori interessati e falserebbe il gioco della concorrenza nella Comunità.

79 L'unico argomento opponibile alla soluzione da me caldeggiata si baserebbe sul fatto che gli oneri che essa implica per il produttore o l'importatore costituirebbero un ostacolo alle importazioni e favorirebbero i prodotti nazionali a svantaggio dei prodotti importati, in violazione dell'art. 30 del Trattato.

80 Questo argomento non mi convince. Innanzi tutto, credo sia nell'interesse degli importatori far conoscere il loro prodotto e quindi renderlo accessibile al consumatore medio. Infatti, se sono esatte le ipotesi dianzi formulate (47) in relazione al comportamento, alle abitudini e alle esigenze degli attuali consumatori, è assai probabile che il consumatore medio (vale a dire la grande massa dei consumatori) scarti un prodotto che non reca le indicazioni in una lingua che egli comprende e parla e preferisca prodotti che contengono indicazioni in una lingua a lui familiare. Così, il produttore straniero o l'importatore che volessero evitare la spesa relativamente modesta di un'etichetta che indichi le caratteristiche del prodotto nella lingua nazionale dello Stato in cui questo viene commercializzato rischierebbero di subire un grave pregiudizio, restando fuori dal mercato di cui aspirano ad acquisire una quota. Ciò non favorisce affatto la libera circolazione dei prodotti, vale a dire uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.

Peraltro, siffatta impostazione comporterebbe un'informazione insufficiente del consumatore ed una limitazione delle sue possibilità di scelta, come giustamente osserva il governo svedese: infatti, il consumatore tenderebbe a scegliere i prodotti che recano indicazioni scritte nella sua lingua.

Credo pertanto che per questo motivo, pronunciandosi in via pregiudiziale, la Corte abbia considerato che l'apposizione di un'etichetta aggiuntiva (autoadesiva) fosse il modo appropriato per raggiungere gli obiettivi in esame, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti (48).

81 Infine, credo sia ovvio che siffatto obbligo riguarda soltanto le indicazioni obbligatorie prescritte dalla direttiva, e non le indicazioni supplementari che, all'occorrenza, vengono apposte sul prodotto. Tali indicazioni possono essere legittimamente redatte nella lingua del luogo di origine del prodotto.

82 Negli Stati multilingui, tuttavia, non è consentito imporre l'apposizione di indicazioni nella lingua di ciascuna regione. Allorché esistano più lingue ufficiali, occorre presumere che esse siano equivalenti e quindi più o meno conosciute dai cittadini dello Stato membro. In questo contesto, ritengo che lo Stato membro possa legittimamente esigere, dal punto di vista dell'art. 14, l'indicazione in una delle suddette lingue, a scelta dell'operatore. In tal caso, quest'ultimo si assume la responsabilità di scegliere una delle suddette lingue e l'apposizione delle indicazioni in tale lingua è comunque conforme alla direttiva. Per contro, l'imporre l'uso della lingua della regione costringerebbe gli importatori ad etichettare i loro prodotti in lingue diverse e costituirebbe un ostacolo ingiustificato alle importazioni, in particolare alle importazioni parallele.

Sulla seconda questione

83 Con la seconda questione il giudice a quo desidera sostanzialmente appurare se l'art. 14 della direttiva autorizzi l'informazione del consumatore non tramite l'etichettatura, bensì mediante l'esposizione di cartelli nei locali di vendita.

84 Non mi dilungherò sulla questione, in quanto la sentenza Piageme II ha fornito una risposta a questo quesito. In essa la Corte ha dichiarato che la tutela del consumatore finale, che non è necessariamente colui che ha acquistato il prodotto alimentare, non è garantita da misure che non riguardino le indicazioni figuranti sull'etichettatura, quali le informazioni fornite nel punto di vendita o nell'ambito di vaste campagne di informazione (punto 26). Propongo quindi alla Corte di risolvere in tal modo la seconda questione.

VII - Conclusione

85 Alla luce dell'analisi sopra svolta, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:

«1) L'art. 14 della direttiva 79/112/CEE non vieta ad uno Stato membro di imporre indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, quanto meno nella lingua nazionale o nella lingua ufficiale di detto Stato, a meno che l'informazione del consumatore non venga, di fatto, garantita con mezzi che il giudice ritiene appropriati.

2) Le indicazioni obbligatorie ai sensi della direttiva 79/112/CEE devono figurare sull'etichetta dei prodotti alimentari e non possono essere fornite altrove, ad esempio su cartelli esposti nel punto di vendita».

(1) - GU dell' 8.2.1979, L 33, pag. 1. Modifiche sono state apportate, prima dei fatti di cui al procedimento principale, dalle direttive del Consiglio 86/197/CEE (GU del 29.5.1986, L 144, pag. 38) e 89/395/CEE (GU del 30.6.1989, L 186, pag. 17) e dalla direttiva della Commissione 93/102/CEE (GU del 25.10.1993, L 291, pag. 14). Dopo i fatti di cui al procedimento principale, la direttiva è stata modificata in alcuni punti essenziali dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/4/CE (GU del 14.2.1997, L 43, pag. 21). Occorre rilevare che, conformemente all'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/395/CEE, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, il titolo della direttiva è «Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità».

(2) - Causa C-85/94, Racc. pag. I-2955.

(3) - V. supra, nota 1.

(4) - Causa C-241/89, Racc. pag. I-4695.

(5) - Causa C-369/89, Racc. pag. I-2971.

(6) - Per completezza, rilevo che, in entrambi i casi, la Corte ha sostanzialmente adottato il punto di vista formulato dall'avvocato generale G. Tesauro (v., rispettivamente, paragrafi 3 e 6 delle sue conclusioni).

(7) - V. sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor (Racc. pag. 4489, punto 30).

(8) - V. sentenze 17 novembre 1993, causa C-285/92, Twee Provincïen (Racc. pag. I-6045, punto 15); 28 settembre 1994, causa C-144/93, Pfanni Werke (Racc. pag. I-4605, punto 15); 17 settembre 1997, causa C-83/86, Dega (Racc. pag. I-5001, punto 16). V. altresì sentenza Van der Veldt, citata alla nota 11, punto 28.

(9) - Così è normalmente intesa la libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 30 del Trattato. V., ad esempio, sentenza 10 luglio 1980, causa 152/78, Commissione/Francia (Racc. pag. 2299, punto 11).

(10) - V., tra le altre, sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe (Racc. pag. 649); 13 dicembre 1990, causa C-238/89, Pall (Racc. pag. I-4827, punti 11 e 12); 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb (Racc. pag. I-317, punto 13); ecc.

(11) - Causa C-17/93, Racc. pag. I-3537.

(12) - Occorre rilevare che la facoltà concessa dal suddetto art. 23 è stata abolita dall'art. 1, n. 23, della direttiva 89/395, che ha stabilito che «la direttiva 79/112 (...) prevede, in molti casi, delle possibilità di deroghe nazionali» e che «nella duplice prospettiva della realizzazione del mercato interno e di una migliore informazione di tutti i consumatori della Comunità è opportuno eliminare tali deroghe» (primo e secondo `considerando').

(13) - V. sentenza 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot (Racc. pag. I-6227) in cui la Corte ha affermato che l'art. 7 della direttiva 89/104, al pari dell'art. 36 del Trattato, mira a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio e quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, cosicché tali norme, che perseguono lo stesso risultato, devono essere interpretate in modo identico (punto 18).

(14) - V. sentenza SARPP, citata supra, nota 4, punto 15.

(15) - Salvo, ben inteso, che le disposizioni della direttiva non risultino in contrasto con il Trattato, il che non avviene nel caso in esame.

(16) - V. sentenze 5 aprile 1979, causa 148/78, Ratti (Racc. pag. 1787, punto 36), e Piageme II (citata ai paragrafi 29 e 33 delle presenti conclusioni, punto 20).

(17) - V. sentenza Van der Veldt, citata supra alla nota 8, punto 25.

(18) - Causa C-85/94, Racc. pag. I-2955.

(19) - GU L 113, pag. 8.

(20) - Punti 18-20.

(21) - V. sentenze 18 febbraio 1987, causa C-98/86, Mathot (Racc. pag. 809, punti 7 e 11); Smanor, citata supra, nota 7 (punto 36), e SARPP, citata supra, nota 4 (punto 16).

(22) - V. sentenza Piageme I, citata al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, punto 15.

(23) - Non occorre sottolineare che in nessun caso la direttiva potrebbe giustificare, di per sé, il divieto dell'ingresso in uno Stato membro di prodotti alimentari provenienti da un altro Stato membro per motivi relativi alla facile comprensibilità dell'etichetta. In linea generale, non è prevista alcuna sanzione fondata sulla direttiva ad uno stadio intermedio, prima della messa in vendita, in quanto fino a tale momento il venditore può legittimamente apporre le etichette idonee.

(24) - V. supra, paragrafo 31.

(25) - V. l'art. 11, n. 2.

(26) - V. l'allegato I della direttiva, come sostituito dalla direttiva della Commissione 93/102/CEE; l'art. 9 bis, aggiunto dall'art. 2, n. 19, della direttiva 89/395; la direttiva della Commissione 91/72/CEE, per quanto riguarda l'indicazione degli aromi, ecc.

(27) - Così, una cartina potrebbe rappresentare il paese d'origine, l'immagine di un animale potrebbe indicarne la specie, una bilancia con l'indicazione di numeri potrebbe riportare il peso, ecc.

(28) - Sentenza Smanor, citata supra, nota 7, punti 18 e 19.

(29) - GU del 2.8.1976, C 178, pag. 52.

(30) - V. la risoluzione del 1992 sulle esigenze in materia di tutela dei consumatori e di sanità pubblica in vista della realizzazione del mercato interno (GU C 94, pag. 217), già citata nelle mie conclusioni relative alla causa decisa con sentenza Piageme II (v. paragrafo 19 di queste ultime conclusioni).

(31) - V. la risposta comune del 5 gennaio 1993 (GU del 5.4.1993, C 95, pag. 7).

(32) - GU del 23.12.1993, C 345, pag. 3.

(33) - V. supra, paragrafo 14.

(34) - Sulle quattro modalità tradizionali della logica deontica, vale a dire prescrizione, permesso, divieto e facoltà, nonché sui loro collegamenti, v., tra gli altri, B.S. Jackson, Semiotics and legal theory, Londra 1985, pagg. 100 e segg., in particolare pag. 104, e J. Lyons, Semantics, Londra (1977) 1986, volume 2, pagg. 823-841.

(35) - V., sul punto, l'approfondito studio realizzato dal servizio «Politica dei consumatori» della Commissione delle Comunità europee, attualmente Direzione Generale, intitolato Studio sugli attuali principi e disposizioni concernenti le esigenze linguistiche in relazione alla legislazione sui consumatori nella Comunità europea (Relazione finale), Bureau Européen des Unions des Consommateurs, Bruxelles, agosto 1993, pagg. 9 e segg. (in prosieguo: lo «studio»).

(36) - La lingua beneficia di un riconoscimento costituzionale formale in Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Italia, e di un riconoscimento legislativo formale in Grecia e in Lussemburgo. In altri Stati membri sono in vigore leggi specifiche di portata limitata (v., al riguardo, punti 40 e segg. dello studio).

(37) - Sentenza 28 novembre 1987, causa C-379/87 (Racc. pag. 3967). In detta causa una cittadina olandese era stata esclusa da un impiego come professoressa di disegno in una scuola pubblica irlandese in quanto non conosceva l'irlandese che, con l'inglese, è la lingua ufficiale in Irlanda. La Corte ha afferma che, in virtù dell'art. 3, n. 1, ultimo comma, del regolamento del Consiglio n. 1612/68, tale requisito di conoscenze linguistiche era giustificato tenuto conto delle funzioni dell'interessata «purché [esso] s'inserisca in una politica di valorizzazione della lingua nazionale, nel contempo prima lingua ufficiale, e venga attuato in modo proporzionale e non discriminatorio» (punto 24).

(38) - Rispettivamente paragrafi 19 e 20 delle succitate conclusioni.

(39) - Si tratta, in realtà, della quarta volta, se si tiene conto della causa C-33/97, Colim, per la quale presento le conclusioni in questa stessa data.

(40) - Esattamente questo è stato il caso della decisione adottata dal giudice belga il 27 giugno 1996, dopo la sentenza Piageme II. Il giudice nazionale ha statuito che le indicazioni in francese o in tedesco (ancorché lingue ufficiali in Belgio) sulle bottiglie di acqua minerale Perrier, Évian, Contrex e Apollinaris (benché queste siano sufficientemente note) non erano comprensibili al consumatore della regione fiamminga!

(41) - V. sentenza 16 dicembre 1980, causa 27/80, Fietje (Racc. pag. 3839, punto 12).

(42) - Senza pretese di scientificità, uso l'espressione «lingua nazionale» nell'accezione di lingua parlata in tutto il territorio di uno Stato membro e l'espressione «lingua ufficiale» per indicare la lingua che è riconosciuta come tale da una legge, sia essa una lingua nazionale o una lingua parlata in una parte del territorio di uno Stato membro.

(43) - V. sentenza Van der Veldt, citata supra, punto 26.

(44) - Per quanto riguarda in particolare, l'art. 14, questi obiettivi sono, da un lato, la libera circolazione e, dall'altro, la tutela dei consumatori e, eventualmente, la tutela della lingua nazionale.

(45) - V. supra, paragrafo 27.

(46) - Causa C-51/93, Racc. pag. I-3879. V. altresì sentenza Piageme I, punto 14.

(47) - V. i paragrafi 45-48.

(48) - V. sentenza Loendersloot, citata, punto 46. Peraltro, è evidente che «l'etichettatura costituisce uno dei mezzi meno restrittivi per la libera circolazione delle merci nella Comunità» (v., ad esempio, sentenza Van der Veldt, citata, punto 31).