61996C0372

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 2 aprile 1998. - Antonio Pontillo contro Donatab Srl. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Caserta - Italia. - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Regime dei prezzi e dei premi - Validità del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1738/91. - Causa C-372/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-05091


Conclusioni dell avvocato generale


1 Nell'ambito di una controversia che oppone il signor Pontillo alla società Donatab, la Pretura circondariale di Caserta ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali relative alla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1738, che fissa, per il raccolto 1991, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1331/90 (1).

Ambito normativo

2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (2), ha previsto un regime di sostegno fondato su prezzi d'obiettivo e d'intervento, fissati ogni anno, entro il 1_ agosto, dal Consiglio per il tabacco in foglia della Comunità per il raccolto dell'anno civile successivo. I produttori potevano vendere la loro produzione agli enti di intervento obbligati ad acquistarla al prezzo d'intervento oppure venderla sul mercato.

3 Allo scopo di promuovere l'acquisto presso i produttori ad un prezzo il più possibile vicino a quello d'obiettivo, il regolamento n. 727/70 (3) ha previsto, a talune condizioni, il pagamento di un premio a favore dei soggetti che acquistavano tabacco in foglia direttamente presso i produttori della Comunità e provvedevano a svolgere le operazioni di prima trasformazione e condizionamento. Il beneficio del premio viene esteso ai produttori che sottopongono i loro tabacchi in foglia alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento (4). Ai sensi dell'art. 4, n. 4, di tale regolamento, l'importo del premio per varietà viene fissato dal Consiglio anteriormente al 1_ novembre per il raccolto dell'anno civile successivo.

4 Al fine di limitare qualsiasi aumento della produzione comunitaria di tabacco e disincentivare al tempo stesso la produzione di varietà difficili da smaltire, il regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114 (5), ha aggiunto all'art. 4 del regolamento n. 727/70 un n. 5.

5 In seguito a talune modifiche (6), le disposizioni pertinenti del n. 5 di cui trattasi, per quanto riguarda il periodo considerato, erano così formulate:

«Il Consiglio stabilisce ogni anno, per il raccolto dell'anno successivo, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco prodotto nella Comunità per le quali sono fissati i prezzi e i premi, un quantitativo massimo garantito, in funzione, in particolare, delle condizioni di mercato e delle condizioni socioeconomiche ed agronomiche delle regioni interessate. Il Consiglio stabilisce questi quantitativi massimi garantiti per il raccolto 1990 e contemporaneamente per il raccolto 1989. Il quantitativo massimo garantito complessivo per la Comunità è stabilito, per i raccolti dal 1988 al 1993, a 385 000 tonnellate di tabacco in foglia.

(...)

Fatti salvi gli articoli 12 bis e 13, per ogni volta che una varietà o un gruppo di varietà superi il quantitativo massimo garantito dell'1%, i prezzi d'intervento, nonché i relativi premi, sono ridotti dell'1%. Una correzione corrispondente alla riduzione del premio è applicata al prezzo di obiettivo del raccolto in questione.

Le riduzioni di cui al terzo comma non possono comunque superare il 5% per il raccolto 1988 e il 15% per i raccolti dal 1989 al 1993.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo la Commissione constata prima del 31 luglio l'eventuale superamento del quantitativo massimo garantito relativamente ad una varietà o a un gruppo di varietà.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17».

6 I prezzi e i premi per il raccolto 1991 sono stati fissati per la varietà Burley I con il regolamento n. 1738/91.

7 Con questo regolamento il Consiglio ha abbassato il prezzo d'intervento, che è passato da 2 421 ECU/kg (raccolto 1990) a 2 102 ECU/kg (raccolto 1991), nonché il premio di trasformazione, che è passato da 2 103 ECU/kg a 1 748 ECU/kg.

8 Con il regolamento (CEE) 30 luglio 1992, n. 2178 (7), la Commissione ha determinato la produzione effettiva di tabacco per il raccolto 1991 e ha constatato il superamento dei quantitativi massimi garantiti (in prosieguo: i «QMG»). Il superamento del QMG per il tabacco della varietà Burley I, per il quale era stato fissato un limite di 46 750 tonnellate e la produzione effettiva era pari a 55 843 tonnellate, aveva raggiunto una percentuale del 19,45%. Ne è conseguita una riduzione del 15% del prezzo d'intervento e dell'importo del premio. Pertanto, per il raccolto 1991, il prezzo d'intervento era di 1 787 ECU/kg e l'importo del premio ammontava a 1 486 ECU/kg.

La causa a qua

9 Il signor Pontillo gestisce un'impresa agricola nella provincia di Caserta. Egli aveva venduto il suo raccolto 1991 di tabacco della varietà Burley I all'impresa trasformatrice di tabacco Donatab Srl, ubicata in Caserta. Quest'ultima aveva chiesto ed ottenuto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Settore tabacco (in prosieguo: l'«AIMA») il versamento anticipato, previa costituzione di una cauzione, del premio previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 727/70.

10 In conseguenza del regolamento n. 2178/92, la Donatab aveva dovuto restituire gli importi corrispondenti alla riduzione dell'aliquota del premio. Essa aveva quindi comunicato al signor Pontillo che questi doveva restituirle una somma pari alla percentuale di riduzione del premio.

11 Il signor Pontillo, ritenendo illegittima la riduzione del premio per invalidità dei regolamenti relativi alla fissazione dei prezzi, dei premi e dei QMG per la campagna 1991, aveva convenuto la Donatab dinanzi alla Pretura circondariale di Caserta per far dichiarare che la riduzione in causa non doveva ripercuotersi sui suoi rapporti commerciali con la Donatab.

12 La Pretura circondariale di Caserta aveva allora sottoposto alla Corte di giustizia (8) una questione pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento n. 1738/91. Infatti, la Pretura aveva ritenuto che tale regolamento avesse fissato retroattivamente il QMG per il tabacco della varietà Burley I.

13 La Corte, nella sentenza emessa in tale causa, aveva dichiarato che l'esame della questione proposta non aveva rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento, in quanto il regolamento n. 1738/91 non aveva modificato il QMG per il raccolto di tabacco 1991 della varietà Burley I, poiché quest'ultimo era già stato fissato nell'allegato V del regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1331 (9), e quindi prima che i produttori di cui trattasi avessero dovuto prendere le loro decisioni sul raccolto 1991.

14 Nell'ambito del presente rinvio, che riguarda anch'esso la validità del regolamento n. 1738/91, il giudice nazionale osserva che le questioni sottoposte alla Corte riguardano motivi e aspetti diversi da quelli trattati nell'ambito della causa C-300/93.

Le questioni pregiudiziali

15 La Pretura circondariale di Caserta sottopone alla Corte due nuove questioni pregiudiziali, così formulate:

«1) Se, alla stregua del principio del legittimo affidamento e della stessa "ratio" del regime di contingentamento, possa considerarsi valido il regolamento (CEE) n. 1738/91 del Consiglio, nella parte in cui procede ad una inattesa ed imprevista riduzione dei prezzi e del premio di trasformazione della varietà di tabacco denominata Burley italiano in una fase così avanzata della campagna tabacchicola da non lasciare alcun margine di manovra anche ai produttori più prudenti ed avveduti.

2) Se possa costituire motivo di censura, sotto il profilo della violazione delle forme sostanziali, la mancanza di qualsiasi motivazione esplicita o implicita dei provvedimenti adottati dal regolamento in questione nei confronti del Burley in maniera più pesante rispetto alle altre varietà di tabacco che pure avevano fatto registrare eccedenze produttive anche più sensibili».

Sulla prima questione

16 Con questa prima questione il giudice nazionale chiede innanzi tutto alla Corte di pronunciarsi sulla validità del regolamento n. 1738/91 in relazione al principio della tutela del legittimo affidamento.

17 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, la Pretura circondariale accoglie l'argomento dell'attore nella causa a qua, laddove indica che la riduzione dei prezzi e dei premi, in applicazione del regolamento di cui trattasi, «ha provocato per i coltivatori di tabacco Burley I un deterioramento della posizione giuridica non prevedibile né al momento in cui i produttori dovevano varare i loro programmi per il raccolto 1991, cioè nel novembre 1990, né al momento in cui il tabacco doveva essere trapiantato e cioè nel febbraio 1991».

18 Poiché il regolamento di cui trattasi reca la data del 13 giugno 1991 ed è stato pubblicato solo il 26 giugno 1991, la Pretura ritiene che «pertanto lede il principio del legittimo affidamento, realizzando un effetto retroattivo su una produzione ormai già avviata in base a scelte irreversibili».

19 Tutti gli intervenienti a sostegno della tesi dell'invalidità del regolamento n. 1738/91 osservano che, in relazione ai dati di riferimento sui quali essi hanno basato la loro scelta di produzione all'inizio della campagna 1991, i produttori di tabacco sono stati costretti a subire una doppia riduzione: innanzi tutto del 13%, in seguito al regolamento n. 1738/91, e poi del 15%, in seguito alla constatazione da parte della Commissione di un corrispondente superamento del QMG (10). Sarebbe quindi incontestabile che per questi ultimi i profitti sono stati ampiamente inferiori a quello che potevano legittimamente attendersi.

20 Il giudice nazionale, sostenuto in questo dalle osservazioni scritte depositate dai governi italiano ed ellenico, aggiunge:

«L'imposta riduzione non può ritenersi ricomprensibile nel normale rischio commerciale che ogni produttore accorto ed informato deve essere normalmente in grado di prevedere. Infatti il quadro di riferimento del mercato del Burley, sul quale i produttori hanno ragionevolmente basato le scelte produttive all'inizio della campagna 1991, inviava messaggi che addirittura incoraggiavano una politica di investimenti colturali. I prezzi e i premi da corrispondersi per il raccolto 1990 erano superiori a quelli stabiliti per il raccolto 1989 e non era stato registrato alcun superamento del QMG».

21 Di fronte a questo contesto di fatto e di diritto, si deve constatare innanzi tutto che il comportamento del Consiglio e della Commissione è altamente criticabile.

22 E' pacifico infatti che il regolamento n. 1738/91, che ha fissato i prezzi e i premi delle varietà di tabacco per il raccolto 1991, è stato pubblicato il 26 giugno 1991, ovvero in una data posteriore, per quanto concerne la varietà Burley I, alla semina del tabacco negli appositi semenzai, avvenuta nel febbraio 1991, e al periodo del trapianto delle piantine nel terreno, che doveva effettuarsi prima dell'aprile 1991. Alla data della pubblicazione del regolamento, i contratti con l'industria di prima trasformazione, che costituiscono il presupposto per la concessione del premio, erano già stati stipulati e registrati (11).

23 E' quindi sorprendente constatare che la Commissione, che è tuttavia custode dei trattati, abbia presentatole sue proposte di prezzi per il raccolto 1991 solo nell'aprile 1991. Per tale motivo, il Consiglio era nell'impossibilità di fissare i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento anteriormente al 1_ agosto 1990 ed i premi anteriormente al 1_ novembre 1990, così come gli imponeva il regolamento n. 727/70.

24 Ora, non vi possono essere dubbi sul fatto che le date stabilite dal regolamento n. 727/70 hanno come fine di consentire ai produttori di adottare, con cognizione di causa, le decisioni circa la varietà di tabacco che pianteranno.

25 In secondo luogo, si è fortemente tentati di applicare a questa causa, così come chiede del resto a codesta Corte l'attore nella causa a qua, il ragionamento che la Corte ha seguito nella sentenza Crispoltoni (12), da cui risulta che i produttori sono legittimati ad aspettarsi che eventuali misure che abbiano ripercussioni sui loro investimenti siano loro annunciate in tempo utile.

26 Nonostante tutta la simpatia che provo nei confronti di questo argomento, sono tuttavia obbligato a rilevare che quella sentenza riguardava l'introduzione, in corso di campagna, di un nuovo strumento, cioè il regime dei QMG. Si trattava, nella fattispecie, del passaggio da un regime di garanzia illimitata ad un regime comportante una garanzia fortemente decrescente in funzione del quantitativo prodotto. Infatti, i produttori della varietà di tabacco di cui trattasi in quella causa non potevano prevedere, nel momento in cui avevano proceduto alle piantagioni, che il Consiglio stava per introdurre un siffatto regime di contingentamento verso la fine della campagna e modificare di conseguenza il regime precedentemente vigente. In tale contesto, quindi, la Corte aveva ingiunto al Consiglio di annunciare in tempo utile i provvedimenti che riguardavano gli investimenti dei produttori.

27 Ora, contrariamente agli attori nella causa Crispoltoni I, i produttori di tabacco della varietà Burley italiano dovevano prevedere l'adozione da parte del Consiglio di un regolamento che fissasse i prezzi e i premi applicabili al raccolto 1991. Il regolamento n. 1331/90 si applicava per definizione solo al raccolto del 1990. Pertanto, fino all'adozione del regolamento n. 1738/91 si era in presenza di un vuoto giuridico.

28 Il Consiglio doveva quindi necessariamente emanare un atto, che doveva necessariamente avere, a causa della sua tardività, un effetto retroattivo, e non avrebbe certamente potuto astenersi dall'adottare tale atto a causa del suo inevitabile effetto retroattivo. Esso era obbligato a stabilire, finalmente, i prezzi tanto attesi.

29 Di conseguenza, non si tratta nella fattispecie dell'applicazione retroattiva di una nuova normativa, poiché il Consiglio non ha modificato la normativa precedentemente in vigore. Si tratta della fissazione tardiva dei prezzi e dei premi validi per un raccolto.

30 Ora l'adozione tardiva del regolamento di cui trattasi non può, a mio parere, essere una causa d'invalidità in quanto avrebbe violato il legittimo affidamento dei produttori.

31 E' certo innanzi tutto che, in materia di fissazione di prezzi e di premi, il Consiglio dispone di un potere discrezionale. Ciò risulta da una costante giurisprudenza che la Corte ha ancora ribadito nella sentenza Crispoltoni II (13), che riguardava lo stesso regolamento:

«Occorre ricordare che, anche se il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Ciò vale in particolare in un settore, come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica (...).

Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento (...).

Un'eventuale riduzione del loro reddito non può quindi violare il principio del legittimo affidamento».

32 E' chiaro che, anche se i prezzi garantiti erano in aumento nel corso delle campagne precedenti, come ha fatto rilevare l'attore nella causa a qua, gli operatori economici non possono riporre il loro affidamento nel proseguimento di questa evoluzione e neanche nel mantenimento dei prezzi al livello di quelli della campagna più recente.

33 L'adozione, benché tardiva, del regolamento n. 1738/91 rientra nell'obbligo del Consiglio di fissare annualmente i prezzi ed i premi, e nell'ambito dell'esercizio di quest'obbligo il Consiglio dispone di un potere discrezionale per quanto riguarda il livello dei prezzi e dei premi.

34 Da quanto precede deriva che il legittimo affidamento dei produttori di tabacco non è stato violato poiché, innanzi tutto, questi ultimi dovevano necessariamente attendersi l'adozione di un regolamento che fissasse i prezzi e i premi e, in secondo luogo, non potevano legittimamente riporre il loro affidamento nel mantenimento di un certo livello dei prezzi e dei premi.

35 Questa conclusione non toglie che un tale comportamento della Commissione e del Consiglio fosse altamente criticabile. Tuttavia, la sola sanzione possibile sarebbe, se tutte le condizioni previste a tal fine fossero soddisfatte, un'azione per il risarcimento del danno subito dai produttori a causa della tardiva emanazione del regolamento.

36 Non si può, comunque, ammettere che il Consiglio e la Commissione possano - anche per il futuro - ignorare impunemente le date stabilite dal regolamento n. 727/70 ed obbligare in tal modo gli agricoltori a effettuare le loro scelte produttive in presenza di una doppia incertezza:

- quella dei prezzi applicabili in via di principio;

- quella dei prezzi che saranno applicati effettivamente, in definitiva, dopo la constatazione di un eventuale superamento dei QMG.

37 Sempre nell'ambito della prima questione, il giudice nazionale chiede poi alla Corte di pronunciarsi sulla validità del regolamento n. 1738/91 in relazione ai motivi che hanno giustificato l'introduzione del regime dei contingentamenti, cioè in relazione ai motivi del regolamento n. 1114/88 (14).

38 Mediante una dimostrazione statistica della variazione dei prezzi fissati annualmente, l'attore nella causa a qua cerca di provare che da parte del Consiglio «sono rimasti del tutto negletti gli obiettivi del contingentamento della produzione così come risultano dalla motivazione del regolamento n. 1114/88 istitutivo del regime dei quantitativi massimi garantiti».

Ora, secondo l'attore nella causa a qua:

«E' chiaro ed incontestabile (...) che il sistema di contingentamento della produzione istituito dal Consiglio non si basa soltanto sulla determinazione di un QMG, ma che in esso importanza somma ha il livello dei prezzi e dei premi, che anzi è attraverso questo livello che si attua il governo del contingentamento e della relativa manovra. In fondo, quando si vuole disincentivare, lo si fa proprio con il livello dei prezzi e premi all'interno del QMG».

39 Quest'argomento non è convincente. Infatti, il secondo `considerando' del regolamento n. 1738/91 precisa che «i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70, per promuovere l'orientamento della produzione, in particolare nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste, più competitive, nonché quelle meno nocive per la salute».

40 Il regolamento n. 1738/91 ha ridotto i prezzi relativi a tutte le varietà di tabacco, di cui sette hanno subito una riduzione di circa il 13% e altre nove una riduzione del 6%.

41 Di conseguenza, l'affermazione secondo cui «nessuna modulazione dei prezzi è stata introdotta al fine di incentivare o disincentivare determinate varietà e qualità» è contraddetta dallo stesso atto impugnato.

42 Infine, se l'argomento così sviluppato dall'attore nella causa a qua mirava a provare che, fissando i prezzi validi per il raccolto 1991 in una fase così tardiva, il Consiglio non era più in grado né di limitare la produzione né di promuovere il suo orientamento per il raccolto 1991, egli ha certamente ragione. Ma allora si ritorna alle considerazioni sopra esposte.

43 Concludo quindi nel senso che dall'esame della prima questione posta dal giudice nazionale non è risultato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento n. 1738/91.

Sulla seconda questione

44 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede se il regolamento n. 1738/91 violi le forme sostanziali nel senso che le sue disposizioni relative alla varietà di tabacco Burley non sono motivate né esplicitamente né implicitamente, pur essendo più restrittive di quelle che riguardano altre varietà di tabacco per le quali sono state registrate eccedenze di produzione più rilevanti.

45 Il governo ellenico osserva che «i `considerando' del regolamento n. 1738/91 hanno un contenuto generale» e riconosce che essi hanno «un carattere formale simile ai `considerando' che normalmente si riferiscono ai regolamenti che stabiliscono i prezzi e i premi nel settore del tabacco». Esso sostiene tuttavia che «detti `considerando' non contengono la motivazione necessaria per conoscere i motivi che hanno portato all'adozione dei provvedimenti di cui trattasi e l'obiettivo che essi perseguono». Esso ne conclude che «è impossibile controllare se i provvedimenti adottati fossero necessari e adeguati».

46 A tal riguardo, occorre rilevare che l'obbligo di motivazione degli atti comunitari ha certamente per oggetto di consentire agli interessati di conoscere i motivi del provvedimento adottato e al giudice di esercitare effettivamente il suo potere di controllo (15). Tuttavia, la portata di tale obbligo di motivazione dipende, secondo una giurisprudenza costante, dalla natura dell'atto (16).

47 In tal senso, la Corte ha dichiarato che, «per quanto riguarda gli atti di portata generale, e in particolare i regolamenti, le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato si devono ritenere soddisfatte qualora la motivazione chiarisca i punti essenziali dei provvedimenti adottati dalle istituzioni, e che sarebbe eccessivo pretendere la motivazione specifica di tutti i particolari, qualora questi siano in armonia col provvedimento nel suo complesso» (17).

48 Nei suoi cinque allegati il regolamento n. 1738/91 contiene, per ciascuna delle 34 varietà di tabacco, le misure seguenti:

- le varietà e le loro qualità di riferimento (rispettivamente per il tabacco in foglia e per il tabacco in colli);

- le zone di produzione riconosciute;

- i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento;

- i premi;

- i prezzi d'intervento derivati per i tabacchi in colli;

- i QMG per varietà e gruppo di varietà.

49 Senza voler minimizzare l'importanza dei prezzi e dei premi, credo che sarebbe eccessivo pretendere che il Consiglio motivasse specificamente ciascuno dei numerosi provvedimenti adottati nell'ambito del regolamento n. 1738/91. Ciò sarebbe stato praticamente impossibile.

50 Giustamente quindi il Consiglio ritiene, nelle sue osservazioni scritte, che «è sufficiente che spieghi, da un lato, perché ha fissato i prezzi d'obiettivo ed i prezzi d'intervento, cosa che ha fatto nei primi tre `considerando' e che motivi, dall'altro, il sistema dei QMG (...)». Analogamente, come rileva la Commissione, «il legislatore ha chiarito in modo chiaro e univoco nel preambolo del regolamento i criteri di fondo seguiti nel fissare i prezzi nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1991».

51 Ritengo infatti che i due `considerando' (18) che si riferiscono alla fissazione dei prezzi in generale nonché il settimo `considerando' del preambolo, relativo alla fissazione dei premi (19), costituiscano una motivazione sufficiente e adeguata in relazione alla natura e alla portata dell'atto di cui trattasi.

52 Secondo l'attore nella causa a qua, la seconda questione posta dalla Pretura non riguarda unicamente la violazione delle forme sostanziali derivante da un difetto di motivazione, ma solleva anche la questione di un'eventuale violazione del principio della parità di trattamento tra le diverse varietà. Pertanto egli si chiede se vi sia «discriminazione in danno dei produttori di Burley soprattutto quando si consideri che la penalizzazione del Burley è stata fatta senza darne alcuna giustificazione».

53 A tal proposito occorre ricordare che, in mancanza della prova di uno sviamento di potere, la decisione del Consiglio di ridurre i premi ed i prezzi relativi al tabacco della varietà Burley I costituisce l'espressione di una scelta politica, operata nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale, e tale decisione non può di conseguenza essere considerata una sanzione nei confronti di questa varietà. Inoltre, la scelta alla quale procede il Consiglio, quando incentiva l'orientamento della produzione verso talune varietà, comporta per definizione e necessariamente una differenziazione tra le varietà.

54 Nemmeno dall'esame della seconda questione è risultato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento n. 1738/91.

Conclusione

55 In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di risolvere le due questioni poste dalla Pretura circondariale di Caserta nel modo seguente:

«Dall'esame delle due questioni non è risultato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1738, che fissa, per il raccolto 1991, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1331/90».

(1) - GU L 163, pag. 13.

(2) - GU L 94, pag. 1.

(3) - Art. 3, n. 1.

(4) - Art. 3, n. 2.

(5) - GU L 110, pag. 35.

(6) - V. regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1251, che modifica il regolamento n. 727/70 (GU L 129, pag. 16), nonché il regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1329, che modifica il regolamento n. 727/70 (GU L 132, pag. 25).

(7) - GU L 217, pag. 75.

(8) - Sentenza 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a. (Racc. pag. I-4863; in prosieguo: la «sentenza Crispoltoni II»).

(9) - GU L 132, pag. 28.

(10) - Regolamento n. 2178/92.

(11) - V. citata sentenza Crispoltoni II, punto 67.

(12) - Sentenza 11 luglio 1991, causa C-368/89 (Racc. pag. I-3695; in prosieguo: la «sentenza Crispoltoni I»).

(13) - Sentenza già citata, punti 57 e ss.

(14) - Il regolamento n. 1114/88 è stato adottato considerando:

«che, per limitare qualsiasi aumento della produzione di tabacco nella Comunità e disincentivare nel contempo la produzione delle varietà che presentano difficoltà di smaltimento, occorre stabilire che il superamento di un quantitativo massimo garantito, fissato per ciascun raccolto, comporti una riduzione proporzionale dei prezzi e del premio; che aggiungendo al prezzo d'intervento determinati costi si ottiene il prezzo d'intervento derivato; che l'applicazione del coefficiente di riduzione al prezzo d'intervento derivato non deve ripercuotersi su tali costi;

che il quantitativo massimo dev'essere stabilito tenendo conto in particolare delle statistiche di produzione e della situazione di mercato; che per proseguire una politica di orientamento della produzione verso le qualità più richieste, nonché per tener conto delle peculiarità socio-economiche e regionali della produzione di tabacco, è opportuno fissare un quantitativo massimo garantito per ciascuna varietà o per ciascun gruppo di varietà; che per un periodo limitato è opportuno prevedere un massimale della riduzione eventuale dei prezzi e dei premi; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 727/70, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/87».

(15) - V., ad esempio, sentenza 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania e a. (Racc. pag. 117).

(16) - V., ad esempio, sentenza 30 novembre 1978, causa 87/78, Welding (Racc. pag. 2457).

(17) - Sentenza 12 luglio 1979, causa 166/78, Italia/Consiglio (Racc. pag. 2575, punto 8).

(18) - «considerando che nel fissare i prezzi per il settore del tabacco greggio occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha, più particolarmente, lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 2, n. 2 del regolamento (CEE) n. 727/70, per promuovere l'orientamento della produzione, in particolare nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste, più competitive, nonché quelle meno nocive per la salute».

(19) - «considerando che il premio concesso agli acquirenti di tabacco comunitario deve consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo, tenendo conto dell'andamento dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi risultante dal gioco dell'offerta e della domanda sul mercato comunitario».