Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 2 aprile 1998. - Aprile Srl in liquidazione contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice conciliatore di Milano - Italia. - Tasse di effetto equivalente - Ripetizione dell'indebito - Termini processuali nazionali. - Causa C-228/96.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-07141
1 Le questioni al centro della presente domanda di pronuncia pregiudiziale sono state sollevate dal giudice conciliatore di Milano, nel corso della stessa causa in cui aveva già sollevato altre cinque questioni pregiudiziali, alcune ritirate dal medesimo giudice ed altre risolte dalla sentenza della Corte di giustizia 5 ottobre 1995, Aprile (1) (per maggior chiarezza parlerò, d'ora in poi, della: «causa Aprile I» e della «sentenza Aprile I»).
2 Come ho avuto modo di indicare nelle conclusioni presentate all'epoca, le questioni formulate nella causa Aprile I si riferivano:
- in primo luogo, all'incidenza delle norme e dei principi di diritto comunitario sulla normativa nazionale - legge italiana 29 dicembre 1990, n. 428 (in prosieguo: la «legge n. 428») (2) - che disciplina il rimborso di talune entrate tributarie indebitamente riscosse da parte dell'Amministrazione italiana delle dogane;
- in secondo luogo, all'applicabilità di siffatte norme e principi di diritto comunitario alle merci provenienti da paesi terzi, di modo che i dazi o gli altri tributi percepiti in ragione di operazioni doganali su tali prodotti debbano attenersi alle stesse normative che vigono per le merci provenienti da altri Stati membri.
3 Alla problematica esposta per prima si riferivano in modo specifico la prima, la seconda e la terza questione, poi ritirate. Con tali questioni il giudice a quo chiedeva alla Corte di giustizia di pronunciare una decisione con cui fosse data applicazione, «integrazione o chiarimento» alla sua giurisprudenza relativa alla restituzione dei tributi indebitamente percepiti, qualora uno Stato non abbia soddisfatto gli obblighi derivanti dal diritto comunitario, mantenendo in vigore tributi o altri diritti doganali con esso incompatibili.
4 La quarta e la quinta questione pregiudiziale - le sole che restavano da esaminare - erano, da parte loro, intese a dichiarare se le norme e i divieti generali che regolano le importazioni intracomunitarie (in pratica il divieto di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali) possano essere applicati alle operazioni doganali su merci provenienti da paesi terzi, in particolare da paesi appartenenti all'Associazione europea di libero scambio. La Corte di giustizia si è pronunciata solo su tali questioni.
5 Il giudice conciliatore, che a suo tempo aveva ritirato, su invito dell'avvocatura dello Stato italiano, le prime tre questioni della causa Aprile I, ha di nuovo chiesto alla Corte di giustizia di risolvere i suoi dubbi in merito all'applicazione della legge n. 428, dato il possibile contrasto di quest'ultima con le norme ed i principi di diritto comunitario. Pertanto egli risolleva le stesse questioni all'epoca già formulate.
6 Il tenore delle questioni al centro della presente, nuova domanda di pronuncia pregiudiziale, è il seguente:
«1) Se i principi di certezza del diritto, di effettività della tutela dei diritti nascenti dal diritto comunitario e di non discriminazione della tutela in danno dei suddetti diritti (secondo cui le modalità procedurali di diritto interno non devono essere meno favorevoli e non devono, comunque, rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei suddetti diritti), così come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ostino all'introduzione di una normativa nazionale, come quella contemplata nel primo comma dell'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che, pur apparentemente formulata come una norma interpretativa, con conseguente efficacia retroattiva, in realtà ha sostituito un termine decadenziale (quinquennale) al previgente termine ordinario (decennale) di prescrizione; e che, riducendo ulteriormente il termine decadenziale a tre anni, considera i suddetti termini già in corso al momento della sua entrata in vigore, in tal modo derogando, senza apparente giustificazione, anche al principio generale enunciato dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, in base al quale, se l'esercizio di un diritto viene subordinato ad un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo temine applicabile anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente inizia a decorrere soltanto dall'entrata in vigore della nuova disposizione.
2) Se il principio secondo cui le modalità procedurali previste dalle norme interne per la tutela dei diritti nascenti dal diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di diritto interno (sentenze 15 dicembre 1976, Rewe e Comet, in Racc. pagg. 1989 e 2043, e ribadito in altre sentenze successive) osti all'introduzione di una disposizione nazionale, come quella contemplata nel primo comma dell'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che, apparentemente rivolta ad unificare i termini per il rimborso delle somme pagate in relazione alle operazioni doganali, in realtà (come è reso palese dalla rubrica e dal testo stesso della norma), ha l'effetto di estendere i termini decadenziali già previsti dall'articolo 91 della legge doganale (applicabili soltanto per gli errori di calo o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa), all'indebito oggettivo derivante da una violazione del diritto comunitario, mentre l'analoga azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di diritto interno comune (art. 2033 del codice civile) è soggetta al termine decennale di prescrizione.
3) Se il principio affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott - in base al quale fino al momento dell'esatta trasposizione di una direttiva CEE lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni di tale direttiva e che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento - quale applicazione del principio della certezza del diritto, vini il giudice nazionale al pari delle norme scritte del diritto comunitario.
4) In caso di soluzione affermativa al precedente quesito, se il suddetto principio affermato nella sentenza 25 luglio 1991 in causa C-208/90, costituendo concreta applicazione di uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, abbia efficacia diretta e generale, cioè se sia direttamente applicabile e se possa essere fatto valere dai singoli avanti ai giudici nazionali in ogni altro caso di non corretta trasposizione di una direttiva - come in quello che, con riferimento alla direttiva 83/643/CEE, ha formato oggetto della sentenza 30 maggio 1989, causa 340/87, Commissione/Repubblica italiana - e, comunque, ogniqualvolta si verifichi il mantenimento o l'introduzione di norme nazionali che dettino una disciplina difforme rispetto a quanto disposto da norme comunitarie direttamente applicabili, come quelle del Trattato in materia di divieto di tasse di effetto equivalente e di Tariffa Doganale Comune, e che hanno formato oggetto delle sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C-209/89, Commissione/Repubblica italiana, e 5 ottobre 1995, causa C-125/94, Aprile; norme nazionali mantenute in vigore che, in violazione del diritto comunitario, imponevano il pagamento di oneri non dovuti in situazioni tali (come quelle relative allo sdoganamento delle merci) che l'operatore economico non era in grado di rifiutarvisi. Si chiede, quindi, di conoscere se lo Stato membro inadempiente all'obbligo di recepimento di disposizioni comunitarie aventi efficacia diretta possa eccepire il decorso di termini decadenziali o prescrizionali per il tempo in cui le norme nazionali incompatibili sono state mantenute in vigore».
Fatti e procedimento
7 Comincerò con il ricordare i fatti che diedero origine alla causa principale nonché lo svolgimento della stessa, quali sono esposti nelle conclusioni presentate in occasione della causa Aprile I (paragrafi 5-10):
- La società italiana a responsabilità limitata «Aprile», già operante come spedizioniere doganale in Milano, veniva dichiarata fallita il 20 ottobre 1992. Il curatore fallimentare, esaminata la contabilità dell'azienda, decideva di chiedere alla Tesoreria provinciale dello Stato la restituzione delle somme pagate da detta società negli anni precedenti a titolo di diritti per operazioni doganali eseguite fuori dell'orario ordinario di servizio degli impiegati civili dello Stato, ovvero fuori del circuito doganale.
- Di fronte alla risposta negativa dell'Amministrazione, il curatore fallimentare, previa autorizzazione del giudice, presentava almeno due domande: una per la somma di 618 436 900 LIT, dinanzi al Tribunale di Milano, e l'altra per un importo inferiore, dinanzi al giudice conciliatore della stessa città.
- Nella domanda presentata al giudice conciliatore - dalla quale trae origine il presente procedimento pregiudiziale - la Aprile Srl pretendeva dall'Amministrazione italiana la restituzione della somma di 933 200 LIT, corrispondente ai tributi già pagati per le operazioni effettuate durante i giorni 22, 23, 24 e 26 novembre 1990 dalla dogana di Segrate - Aeroporto di Linate e dovuti in virtù della normativa nazionale italiana, la quale all'epoca consentiva di assoggettare a determinati tributi le operazioni doganali di importazione effettuate fuori dell'orario ordinario di lavoro dei dipendenti delle dogane.
- Di fronte all'opposizione dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato alla detta domanda, il giudice conciliatore di Milano, con ordinanza 26 aprile 1994, trasmetteva a codesta Corte di giustizia la questione pregiudiziale ora in esame.
- Nel corso del procedimento pregiudiziale, a conclusione della fase scritta e dopo che era stata fissata la data dell'udienza per il giorno 11 maggio 1995, l'Avvocatura dello Stato italiano, il giorno 5 dello stesso mese, compariva dinanzi al giudice conciliatore di Milano e, a nome dell'Amministrazione convenuta, dichiarava che, «atteso il carattere non tributario dei corrispettivi oggetto della domanda di rimborso azionata dalla parte attrice», riconosceva l'inapplicabilità dei commi secondo e settimo dell'art. 29 della legge n. 428 e rinunciava, di conseguenza, all'eccezione che aveva dedotto quale motivo di opposizione alla domanda. D'accordo con la parte attrice, chiedeva perciò al giudice di modificare l'ordinanza di rinvio, limitandola alle due ultime questioni ivi già formulate.
- Con ordinanza emessa nello stesso giorno, il 5 maggio 1995, il giudice conciliatore di Milano comunicava a codesta Corte di giustizia che la pronuncia pregiudiziale sulle prime tre questioni formulate nell'originaria ordinanza non era più necessaria.
8 Dopo la pronuncia della sentenza Aprile I, la causa a qua ha proseguito il suo corso ed il giudice conciliatore ha esaminato l'eccezione in via subordinata fondata sulla prescrizione del diritto alla ripetizione (in effetti, sulla decadenza dell'azione di ripetizione) invocata dall'amministrazione convenuta ex art. 29 della legge n. 428.
Il contesto normativo nazionale ed il contesto normativo comunitario
9 L'art. 29 della legge n. 428 (3), intitolato «Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con le norme comunitarie» contiene le seguenti disposizioni:
- al primo comma, estende l'applicazione del termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale a tutte le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali; riduce, ciononostante, a tre anni, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'art. 84 dello stesso testo unico (4);
- al secondo comma, dispone che «i diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti»,
- al settimo comma, stabilisce che la disposizione contenuta nel citato secondo comma si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge (27 gennaio 1991).
10 Per quanto riguarda la riscossione delle somme pagate per i servizi doganali italiani resi «fuori orario» e il calo del «costo del servizio», la Corte di giustizia ne aveva dichiarato la parziale incompatibilità con il diritto comunitario rispettivamente nelle sentenze 30 maggio 1989, causa 340/87, Commissione/Italia (5), 21 marzo 1991, causa C-209/89, Commissione/Italia (6).
11 Nella prima di dette sentenze la Corte di giustizia ha analizzato l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 23 gennaio 1973, n. 43, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nel testo modificato dall'art. 1, n. 2, del DPR 8 maggio 1985, n. 254. A tenore di detta legge veniva percepito un importo corrispondente al costo del servizio per le operazioni doganali eseguite durante il periodo di apertura degli uffici che eccedeva il limite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, orario che nella Repubblica italiana era di sei ore al giorno da lunedì a sabato. Detta sentenza ha altresì preso in esame l'art. 15 del citato DPR n. 254, che dispone, in modo più generale, che i controlli e le formalità amministrative contemplati in detto decreto, eseguiti nel periodo di apertura degli uffici che eccede il limite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, siano espletati con l'addebito del costo del servizio.
12 La Corte di giustizia ha deciso in detta sentenza quanto segue:
«La Repubblica italiana, addebitando agli operatori economici, nell'ambito del commercio intracomunitario, il costo dei controlli e delle formalità amministrative espletati durante una parte dell'orario ordinario d'apertura degli uffici doganali dei posti di frontiera fissato dall'art. 5, n. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 83/643 del Consiglio del 1_ dicembre 1983, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, come modificata dalla direttiva 87/53, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE».
13 Nella seconda delle citate sentenze (cioè in quella pronunciata il 21 marzo 1991) la stessa Corte di giustizia ha dichiarato che era ugualmente incompatibile con il diritto comunitario esigere nel caso di servizi resi contemporaneamente a più ditte in occasione del compimento delle formalità doganali nell'ambito degli scambi intracomunitari da ciascuna ditta singolarmente il pagamento di un corrispettivo sproporzionato rispetto al costo dei servizi doganali resi. Detti tributi erano sia somme dovute per servizi effettuati fuori dell'orario normale di lavoro sia corrispettivi dovuti per servizi resi fuori del circuito doganale, ambedue disciplinati dai decreti ministeriali 29 luglio 1971 e 30 gennaio 1979.
14 Nella sentenza Aprile I la Corte ha infine dichiarato che gli Stati membri non possono imporre unilateralmente tasse di effetto equivalente negli scambi con i paesi terzi: la portata di tale divieto è la stessa di quella riconosciutagli nel contesto del commercio intracomunitario. Corollario di tale affermazione è l'obbligo di rimborsare i diritti doganali indebitamente riscossi dall'Amministrazione italiana, rispetto a merci provenienti da paesi terzi, in base a norme dichiarate contrarie al diritto comunitario nelle sentenze precitate.
Sulla seconda questione pregiudiziale
15 Esaminerò in primo luogo la seconda delle questioni sollevate dal giudice a quo, riferita al contenuto della norma interna in quanto tale - cioè indipendentemente dalla sua efficacia nel tempo - ed al suo eventuale contrasto con il diritto comunitario. Ritengo che un esame siffatto debba precedere, da un punto di vista logico, il problema della retroattività o irretroattività della citata norma, oggetto della prima questione pregiudiziale.
16 L'art. 29, n. 1, della legge n. 428, già citato, riflette la chiara volontà del legislatore: quella di applicare lo stesso termine quinquennale di decadenza, previsto dalla legislazione doganale, a qualsiasi specie di domanda ed azione esperibili ai fini del rimborso di somme pagate in rapporto ad operazioni doganali (7). Ai fini qui rilevanti, poco conta che l'espressione impiegata dalla legge («il termine quinquennale (...) deve intendersi applicabile») sia meramente interpretativa o abbia efficacia costitutiva.
17 Il giudice nazionale si chiede se sia compatibile con il diritto comunitario una norma che fissi il detto termine di decadenza per il rimborso di somme indebitamente riscosse, quando tale rimborso sia la conseguenza della violazione di una disposizione comunitaria, mentre le analoghe azioni di ripetizione dell'indebito di diritto comune (art. 2033 del codice civile) sono soggette al termine decennale di prescrizione.
18 Sollevata in questi termini, la questione fornisce essa stessa la soluzione: si tratterebbe di una discriminazione contraria al diritto comunitario. Avviene però che altri siano i termini del problema e che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, la precitata norma si applichi indistintamente a qualsiasi tipo di azione di ripetizione d'indebito in materia doganale, fondata sia sul diritto interno sia sul diritto comunitario (lasciando per il momento da parte, insisto, i problemi di retroattività).
19 In effetti, questa è l'interpretazione che discende naturalmente dal testo della norma e che è stata fatta propria dalla giurisprudenza italiana: così la Corte di cassazione, nella sentenza 6 novembre 1992 (8), afferma: «L'art. 29, n. 1, della legge n. 428 del 1990 (...) sottopone ad un'unica disciplina la ripetizione d'indebito relativa a gran parte dei tributi (ossia quelli corrispondenti alle imposte indirette sulle merci), equiparando, a tal fine, tanto i diritti riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie, quanto i diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, ecc., così evitando, per i rimborsi in materia comunitaria, la creazione di uno jus singulare, che ne rendesse meno agevole la realizzazione».
20 A partire da tale premessa, la questione si presenta in termini analoghi a quelli prospettati da altri giudici italiani in rapporto al termine triennale di decadenza applicato alle domande di rimborso della tassa annuale di concessione governativa sull'iscrizione delle società nel registro delle imprese, procedimenti pregiudiziali per cui ho presentato recentemente le mie conclusioni (causa C-231/96, Edis; causa C-260/96, Spac; cause riunite C-279/96, C-280/96 e C-281/96, Ansaldo e a.). Trattasi di stabilire in definitiva se sia ammissibile, dal punto di vista comunitario, che le azioni di ripetizione d'indebito contro il fisco siano soggette a termini di decadenza o di prescrizione diversi da quelli fissati per analoghe azioni tra singoli.
21 Come ho posto in rilievo nelle dette conclusioni, ritengo che nessuna norma o principio di diritto comunitario impedisca al legislatore nazionale di fissare termini di prescrizione di diritti, o di decadenza dall'esercizio di azioni, diversi a seconda del settore interessato dell'ordinamento giuridico, sempre che essi vengano applicati indistintamente ai diritti derivanti da norme sia nazionali sia comunitarie.
22 Infatti, il legislatore nazionale è libero di imporre termini di prescrizione o di decadenza in materia tributaria che non debbono coincidere con quelli stabiliti per altri tipi di rapporti privati. Nessuna norma o principio di diritto comunitario lo obbliga ad equiparare, a tali fini, i rapporti tributari con i rapporti inter privatos.
23 L'ordinamento giuridico italiano conosce, per di più, termini molto diversi a seconda del settore dell'ordinamento giuridico interessato. Per la precisione, il termine generale di prescrizione ordinaria (decennale) è fissato dall'art. 2946 del codice civile «salvi i casi in cui la legge dispone diversamente», e sono numerose le norme di legge che infatti prevedono termini inferiori per la prescrizione di determinati diritti o per l'esercizio di determinate azioni (9).
24 Al pari di tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni in questo procedimento, non trovo nessun motivo per respingere l'idea che un legislatore nazionale possa imporre alle azioni di ripetizione di tributi indebitamente riscossi condizioni temporali di esercizio diverse da quelle stabilite per analoghe azioni tra privati.
25 La legittimità della detta distinzione è già stata, per di più, confermata dalla Corte nei punti 22-25 della sentenza 27 marzo 1980, Denkavit italiana (10). Dopo aver affermato che il diritto comunitario non impone necessariamente l'introduzione di una regola uniforme e comune a tutti gli Stati membri in materia di condizioni di forma e di sostanza relative all'impugnazione o alla ripetizione delle tasse contrarie a tale diritto e che la disciplina di questo problema varia da uno Stato all'altro, e anche all'interno di ciascuno Stato, a seconda dei vari tipi di tributi, la Corte ha riconosciuto accettabili i due tipi di regimi nazionali più caratterizzati in materia:
- in alcuni casi, le leggi nazionali assoggettano le impugnazioni o le domande di ripetizione dei tributi indebitamente riscossi a condizioni speciali di tempo e di forma, per quanto concerne sia i reclami rivolti all'amministrazione fiscale sia i ricorsi giurisdizionali;
- in altri casi, le azioni di rimborso delle tasse indebitamente versate debbono essere proposte innanzi ai giudici ordinari, in particolare sotto forma di azioni di ripetizione dell'indebito. Questo tipo di azioni può essere esercitato entro termini più o meno lunghi che, in determinati casi, corrispondono a quelli di prescrizione ordinaria.
26 Subito dopo la Corte, ribadendo la sua giurisprudenza Rewe e Comet (11), ha affermato che, dal punto di vista comunitario, le condizioni che i vari sistemi giuridici nazionali devono comunque rispettare, in relazione alle contestazioni di entrate tributarie indebitamente riscosse la cui illegittimità derivi da una norma comunitaria, sono, come già detto, il divieto di discriminazione e l'effettività delle corrispondenti azioni. Secondo la recente sentenza 10 luglio 1997, Palmisani (12), entrambi sono espressione, rispettivamente, del «principio dell'equivalenza» (con i requisiti stabiliti per i reclami analoghi di natura interna) e del «principio di effettività» del diritto comunitario.
27 In un altro caso analogo a quello attuale, la Corte ha avuto l'opportunità di precisare, ancora di più, la sua precedente posizione, risolvendo una questione pregiudiziale con la quale si è chiesto «in sostanza (...) entro quali limiti i principi generali del diritto comunitario ostino a norme nazionali che contemplino un termine perentorio di tre anni per le domande di rimborso di dazi indebitamente pagati, senza eccezioni per causa di forza maggiore».
28 La soluzione, data con la sentenza 9 novembre 1989, Bessin e Salson (13), risulta perfettamente trasponibile al caso di specie, essendo le circostanze giuridiche manifestamente analoghe. La norma nazionale allora in discussione era il code des douanes (codice doganale) francese, il quale imponeva un termine triennale per le richieste di restituzione di dazi all'importazione indebitamente versati: tale norma speciale si discostava dal termine ordinario di prescrizione applicabile, secondo il code civile (codice civile) francese, alle domande di ripetizione dell'indebito, in assenza di altro termine.
29 Nella sentenza che ha risolto tale questione pregiudiziale la Corte, dopo aver ricordato la necessità di un'applicazione non discriminatoria della legislazione nazionale, in relazione ai procedimenti miranti a risolvere controversie puramente nazionali del medesimo tipo ed aver sottolineato che la detta normativa non deve risolversi nel rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario, ha concluso che il periodo di prescrizione triennale analizzato «corrisponde ad una scelta legislativa nazionale che non ha l'effetto di pregiudicare l'esigenza sopra ricordata».
30 Infine, in due sentenze 17 luglio 1997, Texaco e Olieselskabet Danmark (14) e Haahr Petroleum (15), la Corte ha ribadito il medesimo orientamento, confermando che «la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, che costituisce l'applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto, soddisfa le due summenzionate condizioni e non si può considerare in particolare che essa renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell'azione esperita». Di conseguenza, essa ha dichiarato che il termine di prescrizione quinquennale, applicato dalla legislazione danese a talune domande di rimborso di tasse nazionali contrarie al diritto comunitario, è compatibile con quest'ultimo, anche qualora osti, in via totale o parziale, alla richiesta ripetizione.
31 Si avrebbe quindi una discriminazione se la norma italiana sulla decadenza dalle azioni di rimborso della tassa indebitamente versata stabilisse termini diversi a seconda dell'origine, nazionale o comunitaria, dell'obbligo di rimborso. Così avverrebbe, difatti, se il termine di legge per richiedere la ripetizione della tassa, a causa della sua incompatibilità diritto comunitario, fosse inferiore a quello prescritto per richiedere la ripetizione di questa stessa tassa in forza di una qualsiasi altra motivazione di diritto nazionale. Ma poiché ciò non avviene e il termine fissato dall'art. 29 della legge n. 428 si applica indistintamente a tutte le azioni di ripetizione della tassa, a prescindere dal loro fondamento, la soluzione della seconda questione pregiudiziale deve affermare la compatibilità di tale precetto diritto comunitario.
32 Per quel che riguarda gli altri aspetti di tale questione non direttamente sollevati dal giudice a quo, ma invece dalla Commissione nelle sue osservazioni (16), rinvio a quanto affermato nelle conclusioni per la causa Edis (punti 51-65).
Sulla prima questione pregiudiziale
33 Una volta affermata la compatibilità della norma, in se stessa considerata, con il diritto comunitario, vanno in prosieguo esaminati i limiti della sua efficacia temporale e, in concreto, della sua applicazione retroattiva.
34 Come mettono in risalto la Commissione e, in parte, il governo francese nelle loro osservazioni, sussiste al riguardo una certa confusione. La Commissione arriva ad affermare che «sotto il profilo degli effetti nel tempo della (...) norma controversa, la situazione appare (...) come caratterizzata da un'esemplare confusione: la legge prescrive una cosa (interpreta retroattivamente una disposizione previgente....), ma le giurisdizioni, anche quelle supreme, della Repubblica ne applicano un'altra (la regola della non retroattività, quanto meno per le domande di rimborso presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 428)».
35 Con la sua prima questione pregiudiziale il giudice a quo prende le mosse dal presupposto che la legge ha effetto retroattivo e che la riduzione dei termini introdotta (da dieci anni fino a cinque e da questi fino a tre) si applica anche ai termini che avevano cominciato a decorrere già prima della sua entrata in vigore.
36 Con la citata sentenza 6 novembre 1992 la Corte di cassazione conferma la natura retroattiva della norma, essendo questo il motivo che conduce alla disapplicazione della stessa. L'argomentazione svolta nella detta sentenza può essere compendiata nei punti seguenti:
a) secondo la disciplina precedente all'entrata in vigore della legge n. 428, la prescrizione quinquennale applicabile alla ripetizione dell'indebito fiscale di cui all'art. 91 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale entrava in gioco esclusivamente nel caso di errori di calo o di applicazione della tariffa; negli altri casi il termine prescrizionale era quello ordinario decennale (17);
b) a seguito della promulgazione dell'art. 29, n. 1, della legge n. 428, il termine quinquennale di decadenza (non più di prescrizione) si applica a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di qualsiasi somma pagata in relazione ad operazioni doganali (18);
c) il detto articolo non è meramente interpretativo, ma innovativo ed il legislatore ha inteso conferirgli efficacia retroattiva;
d) proprio a causa di siffatta retroattività, la norma non è compatibile con il diritto comunitario e i giudici nazionali devono disapplicarla (19).
37 La stessa Amministrazione italiana pare accogliere questo punto di vista: in uno dei documenti forniti dall'impresa ricorrente (20), l'Amministrazione riconosce che l'art. 29, n. 1, della legge n. 428 non è una norma interpretativa, ma innovativa e che il termine triennale di decadenza non deve applicarsi alle domande di rimborso presentate prima del 27 dicembre 1991, cui «è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile (...)».
38 Basandosi su tali premesse sorge già un primo problema, di natura meramente processuale, cui fa riferimento il governo francese nelle sue osservazioni quando nutre dubbi in ordine alla stessa ricevibilità delle questioni pregiudiziali: a suo giudizio, l'applicazione dei termini previsti nella legge n. 428 permetterebbe all'Aprile di vedere forse (21) soddisfatte le sue richieste, il che finirebbe con il conferire alle dette questioni pregiudiziali un carattere meramente ipotetico, non risultando necessarie alla decisione della causa principale.
39 Non credo però che dubbi siffatti permettano di dichiarare irricevibili le questioni pregiudiziali, la cui rilevanza va apprezzata in via di principio dal giudice a quo (22). E, certamente, non spetta alla Corte di giustizia risolvere una questione di ordine puramente interno come l'applicazione alla causa principale delle leggi italiane regolatrici della prescrizione dei diritti e della decadenza delle azioni.
40 Se l'applicazione pro futuro dell'art. 29 della legge n. 428 non mi sembra contraria al diritto comunitario, secondo quanto ho sostenuto in precedenza, dà adito a dubbi la sua applicazione ai titolari del diritto alla ripetizione dei tributi indebitamente pagati in precedenza, in quanto può implicare che si impongano loro condizioni di esercizio più sfavorevoli di quelle di cui avevano fruito sino ad allora.
41 L'incompatibilità con il diritto comunitario sarebbe evidente quanto alle domande di ripetizione presentate prima dell'entrata in vigore dei nuovi termini: il principio di certezza del diritto non consente che siffatti reclami possano essere pregiudicati da una norma successiva, inesistente all'epoca della loro presentazione, che peggiori la posizione giuridica dei reclamanti. Ciò è stato compreso dagli stessi giudici nazionali che hanno escluso l'applicazione retroattiva dell'articolo in questione.
42 Però il problema sorge non solo con i reclami già presentati prima del 27 aprile 1991, ma anche con quelli successivi a tale data, quando si riferiscono a tributi pagati prima che fosse in vigore la nuova legge. Questo è giusto il caso dell' Aprile: i dazi doganali erano stati pagati (indebitamente) nel 1990, prima della promulgazione della legge n. 428, per cui l'eventuale reclamo dell'Aprile era, all'epoca, giuridicamente ricevibile per i dieci anni successivi (termine ordinario di prescrizione decennale). Il reclamo effettivo, tuttavia, non è stato presentato sino al marzo 1994.
43 La Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza 29 giugno 1988, Deville (23), che «il legislatore nazionale, dopo una sentenza della Corte che stabilisca che una determinata normativa è incompatibile trattato, non può adottare alcuna norma processuale che riduca specificamente le possibilità di agire per la ripetizione dei tributi indebitamente versati in forza di detta normativa. Spetta al giudice nazionale accertare se la norma criticata riduca le possibilità di agire per la ripetizione che sarebbero esistite se essa non fosse stata adottata» (24).
44 La causa Deville diverge per una serie di aspetti dalla causa attuale: il legislatore francese aveva approvato una specifica norma (l'art. 18 della legge 11 luglio 1985) al fine di abolire espressamente un'imposta dichiarata incompatibile con il diritto comunitario, su cui si era pronunciata in via pregiudiziale la Corte di giustizia nella sentenza 9 maggio 1985, Humblot (25). Il medesimo articolo disponeva che i contribuenti che avessero chiesto il rimborso della detta imposta successivamente al 9 maggio 1985 potevano ottenerlo a condizione di proporre il reclamo in questione entro un termine determinato (sulla cui interpretazione v'era conflitto tra le parti) a partire dalla data di versamento dell'imposta. La Corte non si è ritenuta competente a decidere, nel contesto della soluzione della questione pregiudiziale, se la normativa nazionale riducesse o meno, di fatto, le possibilità di agire per la ripetizione che sarebbero precedentemente esistite a favore del contribuente.
45 Al contrario, nella presente causa,
a) sebbene sia manifesta la riduzione delle possibilità di agire per la ripetizione dei tributi indebitamente pagati, operata dalla nuova legge rispetto alla precedente normativa - e tale circostanza sia stata posta in rilievo dai giudici nazionali - è del pari certo che la detta legge permette, secondo l'interpretazione di questi ultimi, di esperire l'azione di ripetizione nel corso dei tre anni successivi alla sua entrata in vigore (26), termine che va ritenuto sufficiente a garantire l'effettività del diritto alla ripetizione;
b) diversamente dalla causa Deville, la normativa controversa non ha natura speciale, applicabile esclusivamente ad un determinato tributo in precedenza dichiarato incompatibile con il diritto comunitario, ma riguarda tutta una vasta gamma di tributi interni, la cui disciplina in materia di termini di prescrizione e decadenza viene unificata con quella già in vigore nell'ambito della legislazione doganale;
c) l'approvazione della legge n. 428 è successiva alla precitata sentenza della Corte di giustizia 30 maggio 1989, in cui è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario di una parte soltanto delle tasse percepite a norma delle disposizioni italiane in materia doganale (27). Al contrario, la legge n. 428 non può, ovviamente, essere considerata come una misura legislativa diretta a «reagire» contro altre sentenze della medesima Corte di giustizia successive alla sua approvazione: questo è il caso della sentenza 21 marzo 1991, del pari citata, in cui si è ugualmente dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario di altre tasse riscosse in virtù delle norme in parola e della sentenza Aprile 5 ottobre 1995, applicabile alle merci provenienti da paesi terzi.
46 Non credo sia necessario a questo punto esaminare se possa considerarsi retroattiva stricto sensu una norma che riduce i termini di decadenza per esperire azioni non ancora avviate, però idonee ad esserlo in base alla legislazione anteriore. Com'è noto, le opinioni in seno alla dottrina, nonché le soluzioni adottate dalle leggi e dalle più elevate autorità giudiziarie nazionali (28), sono divergenti in materia. Trattasi però adesso, comunque, di esaminare se, nella misura in cui pregiudichi le situazioni tutelate dal diritto comunitario, una norma siffatta sia compatibile con la giurisprudenza della sentenza Deville.
47 In altre parole, il principio sottostante alla sentenza Deville va considerato così assoluto da non consentire, in nessuna circostanza, ulteriori modifiche legislative che riducano il livello della precedente tutela giuridica? Il contribuente che ha pagato un tributo incompatibile con il diritto comunitario conserva, in modo assoluto, il diritto di ripeterlo secondo le norme interne (non discriminatorie né di illusoria efficacia) che erano vigenti quando ha effettuato il pagamento o ne è stata dichiarata l'incompatibilità?
48 L'intento di protezione sottostante alla giurisprudenza Deville consiste nel rispetto dello statu quo ante dei contribuenti che hanno fatto affidamento sul mantenimento delle loro possibilità di opporsi in diritto all'imposizione indebita. Tali possibilità non devono ridursi proprio quando è stata esplicitamente dichiarata - per via giurisprudenziale o legislativa - la natura indebita del tributo, in quanto incompatibile diritto comunitario.
49 Ciò non deve implicare, a mio avviso, l'obbligo di mantenere assolutamente «congelata» la precedente disciplina giuridica, sino a farla considerare immodificabile da parte del legislatore. Ritengo invece che la modifica della detta disciplina sia ammissibile in quanto provvedimento legislativo di carattere generale, sempre che, inoltre, non si privino le persone interessate del diritto all'azione di ripetizione, accordando loro a tal fine un termine sufficientemente ampio e rispettoso del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
50 Proprio queste sono le circostanze che qualificano la causa principale, sia sotto il profilo normativo sia dal punto di vista fattuale.
51 Da un lato, la norma nazionale non riguarda unicamente un determinato tributo, ma è configurabile come una misura di generalizzazione di una preesistente disciplina giuridica (come previsto dal Testo unico delle leggi doganali). E' certo che, sia nella rubrica sia nel contenuto, l'art. 29 della legge n. 428 si riferisce espressamente al rimborso di tributi incompatibili con il diritto comunitario. Ma è ugualmente certo che trattasi di un provvedimento di carattere generale con cui si vuole appunto uniformare le azioni di ripetizione derivanti dalla violazione del diritto comunitario e le analoghe azioni fondate sul diritto nazionale, nonché «sottoporre ad un'unica disciplina la ripetizione d'indebito relativa a gran parte dei tributi (...)» (29).
52 Da un punto di vista fattuale, trattandosi di tasse pagate dalla società Aprile nel novembre 1990, pochi giorni prima dell'approvazione della nuova legge n. 428, il termine di tre anni concessi per chiedere il rimborso era più che sufficiente per consentire all'interessata di proporre tempestivamente un'azione di ripetizione. Questa ha dunque potuto poi esercitare senza ostai di sorta, in un ampio lasso di tempo successivo all'entrata in vigore della nuova legge, il suo diritto al rimborso del tributo in questione.
53 In sintesi, né le circostanze del caso di specie sono analoghe a quelle delle cause Deville e Barra, né la giurisprudenza della Corte risultante dalle relative sentenze va interpretata in modo così severo da impedire qualsivoglia modifica legislativa quanto alla disciplina delle azioni di ripetizione d'indebito dopo una sentenza della Corte. Sempre che la detta modifica giuridica mantenga ad un livello sufficiente la possibilità di chiedere il rimborso dei tributi in parola (entro un termine di tre anni, ad esempio, come nel caso di specie), non ritengo debba considerarsi incompatibile con il diritto comunitario.
Sulla terza e quarta questione pregiudiziale
54 La terza e la quarta questione pregiudiziale si riferiscono ad uno stesso argomento e, a mio parere, vanno esaminate insieme, come hanno fatto tutte le intervenienti nel procedimento pregiudiziale. In realtà, circa il contenuto della terza questione (vino del giudice nazionale ai principi affermati dalla Corte, in quanto «norme non scritte» del diritto comunitario) non vengono sollevati dubbi da alcuna delle intervenienti, che danno per scontato tale vino in quanto corollario del dovere di assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato CE o determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità, incombendo alla Corte il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del medesimo (art. 164 del Trattato CE).
55 Il giudice nazionale si chiede se uno Stato membro che non abbia ancora adattato il proprio diritto a disposizioni comunitarie aventi efficacia diretta possa sostenere che i termini di decadenza o di prescrizione hanno cominciato a decorrere nel lasso di tempo in cui è rimasta in vigore la normativa nazionale incompatibile con quelle disposizioni. Esso si riferisce espressamente all'incidenza della sentenza della Corte 25 luglio 1991, Emmott (30), su cui ugualmente hanno formulato osservazioni sia la Commissione ed i diversi Stati membri intervenienti, sia l'impresa ricorrente nella causa principale.
56 Come è ben noto, in questa sentenza la Corte ha dichiarato che «(...) fino al momento della trasposizione corretta della direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni della direttiva e che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento» (31).
57 E' certo che la portata della sentenza Emmott è stata comunque successivamente ridotta dalla Corte, la quale ha sottolineato che è possibile richiamarsi ad essa solo quando si verifichino le medesime circostanze individuali presenti in quella fattispecie. Nelle sentenze 27 ottobre 1993, Steenhorst-Neerings (32), e 6 dicembre 1994, Johnson (33), la Corte ha confermato l'applicabilità dei termini nazionali di prescrizione a domande di importi dovuti a titolo di prestazioni sociali, derivanti dall'applicazione di determinate direttive, anche quando queste ultime non erano state ancora correttamente trasposte in diritto nazionale.
58 Contemporaneamente allo svolgimento del presente procedimento pregiudiziale, la Corte ha pronunciato le sentenze Haahr Petroleum nonché Texaco e Olieselskabet Danmark, già citate. In esse la Corte ha respinto, una volta di più, l'applicazione del principio giurisprudenziale stabilito dalla sentenza Emmott. In entrambi i casi, una domanda di restituzione - fondata sulla violazione dell'art. 95 del Trattato - era stata rigettata dalle autorità danesi, in forza di una norma nazionale ai sensi della quale l'azione in giudizio mirante alla restituzione di un tributo indebitamente versato cade in prescrizione alla scadenza di un termine quinquennale, decorrente dalla data del pagamento. La Corte ha ribadito che, anche se la detta norma avesse impedito la ripetizione totale o parziale dei citati tributi, la sua applicazione alla fattispecie non era contraria al diritto comunitario.
59 Da ultimo, due mesi prima dell'udienza nel presente procedimento, la Corte ha pronunciato la sentenza 2 dicembre 1997, Fantask e a. (34), molto importante ai fini della soluzione che occorre ora fornire, giacché si trattava di una causa i cui elementi di diritto e di fatto sono analoghi a quelli della presente.
60 Come nel presente caso, anche nella causa Fantask il giudice nazionale, posto di fronte a una controversia avente le suesposte caratteristiche, chiedeva alla Corte «(...) se il diritto comunitario vieti ad uno Stato membro di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione della direttiva un termine di prescrizione nazionale fintantoché tale Stato membro non abbia correttamente attuato tale direttiva». Le deduzioni delle società ricorrenti e della Commissione si basavano parimenti sulla giurisprudenza Emmott, alla cui applicazione si opponevano i governi intervenienti nel procedimento pregiudiziale.
61 La Corte ha optato, una volta di più, per quest'ultima soluzione, ribadendo il ragionamento al quale ho già fatto riferimento.
62 In primo luogo, come principio generale, essa ha ricordato che, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali per la ripetizione dell'indebito, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.
63 In secondo luogo, dopo aver sottolineato la compatibilità col diritto comunitario della fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell'interesse della certezza del diritto, che tutela al tempo stesso il contribuente e l'amministrazione, essa ha posto in risalto che questi termini non possono essere considerati tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario, anche se, per definizione, il loro spirare comporta il rigetto, totale o parziale, dell'azione esperita. In concreto, il termine quinquennale fissato dal diritto danese è ragionevole e si applica indifferentemente ai ricorsi basati sul diritto comunitario e a quelli basati sul diritto interno.
64 In terzo luogo, essa ha escluso l'applicabilità a questo tipo di controversie della teoria acta nella sentenza Emmott, la cui soluzione era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la decadenza dai termini arrivava a privare totalmente la ricorrente della possibilità di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù di una direttiva comunitaria.
65 Infine, la Corte ha concluso che «(...) allo stato attuale, il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro, che non ha attuato correttamente la direttiva, di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un termine di prescrizione nazionale che decorra dalla data di esigibilità dei tributi di cui trattasi, qualora tale termine non sia meno favorevole per i ricorsi basati sul diritto comunitario di quello dei ricorsi basati sul diritto interno e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario».
66 Stante la chiarezza della posizione ora illustrata e l'evidente analogia delle circostanze di fatto e di diritto tra la causa Fantask e la presente, la Commissione ha rinunciato in udienza a difendere la sua precedente tesi e ha ammesso che la questione era stata definitivamente risolta con la pronuncia della sentenza Fantask. La ricorrente nella causa principale, al contrario, ha cercato, nella stessa sede, di porre in evidenza l'esistenza di elementi di differenziazione tra gli ordinamenti giuridici danese e italiano, che inficiassero l'applicazione della giurisprudenza Fantask al presente caso.
67 A mio parere, questo tentativo è fallito. In primo luogo per il fatto che il suo punto di partenza era errato: più che scoprire asserite differenze tra il caso Fantask e il presente, sarebbe stato invece necessario dimostrare l'analogia di circostanze tra il caso Emmott e il presente, dato che la giurisprudenza successiva alla sentenza Emmott ha insistito sulla specificità degli elementi allora accertati, determinanti per la soluzione adottata. A questo proposito il governo britannico ha sottolineato in udienza che - tra le altre circostanze - è stata la pubblica amministrazione nazionale quella che, nella fattispecie, aveva dissuaso la signora Emmott dal presentare il ricorso. Al contrario, nulla ha impedito alle società italiane l'esercizio del loro diritto di ricorso avverso i corrispondenti atti d'imposizione fiscale.
68 In secondo luogo, e a prescindere da quanto precede, le asserite differenze tra l'una e l'altra legislazione nazionale sono irrilevanti per quanto possa concernere le ripercussioni della giurisprudenza Fantask su questo caso. Sia che si tratti di un termine quinquennale o triennale, sia che esso venga stabilito da una norma generale o da una speciale, dettata per una determinata categoria di tributi, sia che abbia avuto luogo o meno un mutamento giurisprudenziale sull'interpretazione della detta preesistente norma, il punto rilevante è che la Corte ha confermato che il termine - di cinque o di tre anni - di decadenza opponibile alle azioni di ripetizione di indebito fiscale, basate su ragioni di diritto comunitario, può cominciare a decorrere dal momento in cui i tributi sono stati assolti, e non dal momento in cui lo Stato membro ha trasposto correttamente la direttiva in diritto nazionale.
Conclusione
Propongo quindi alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice conciliatore di Milano nel modo seguente:
«1) Il diritto comunitario non osta a che gli ordinamenti nazionali impongano un termine di decadenza triennale per l'esercizio delle azioni nei confronti del fisco miranti alla restituzione di tributi indebitamente versati, anche quando il detto termine sia diverso da quello fissato per le azioni di ripetizione dell'indebito tra privati, sempre che il medesimo termine si applichi indistintamente alle azioni di ripetizione fondate su motivi di diritto nazionale e a quelle che traggono origine dall'applicazione di norme comunitarie.
2) Il diritto comunitario non osta a che una normativa nazionale, al fine di uniformare la disciplina giuridica applicabile a determinate categorie di tributi, riduca i termini di prescrizione dei diritti o di decadenza da azioni sino ad allora applicabili alla ripetizione di tributi riscossi in violazione del precetto di una direttiva, sempre che la detta normativa continui ad accordare un termine sufficiente (ad esempio, tre anni) dalla sua entrata in vigore per presentare i corrispondenti reclami.
3) Nell'ipotesi di un reclamo mirante alla restituzione di un tributo incompatibile con una direttiva, il diritto comunitario non osta all'applicazione di una norma nazionale in virtù della quale il diritto all'azione in giudizio diretta alla restituzione di tributi indebitamente versati decade una volta scaduto un termine di tre anni decorrente dal giorno del pagamento, anche quando la detta norma impedisce la restituzione totale o parziale dei citati tributi».
(1) - Causa C-125/94 (Racc. pag. I-2919).
(2) - Legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (GURI, Supplemento ordinario al n. 10 del 12.1.1991).
(3) - Il tenore letterale dell'art. 29, primo comma, è il seguente: «Il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'art. 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni». Il testo originario dell'art. 91 del testo unico dispone: «Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in più del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato dell'accertamento, purché ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento».
(4) - La legge n. 428, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 12 gennaio 1991, è entrata in vigore il 27 gennaio dello stesso anno; conseguentemente, il termine di cinque anni è stato ridotto a tre a partire dal 21 aprile 1991.
(5) - Racc. pag. 1483.
(6) - Racc. pag. I-1575.
(7) - All'udienza, il difensore della società ricorrente ha invocato la natura «civilistica» della somma pagata poiché si tratta a suo avviso della «retribuzione» di un servizio reso nell'ambito di un rapporto paritario ove non sussiste esercizio di pubblica potestà. Sebbene mi sembri estremamente difficile sostenere una tesi siffatta, quando trattasi di tasse di natura doganale, disciplinate dai pubblici poteri ed originate dall'attività svolta da pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni, la risposta ad una simile asserzione compete solo al giudice a quo, a seconda dei modelli normativi del rispettivo ordinamento giuridico.
(8) - La sentenza porta il numero 12024 (Massimario del Foro italiano 1992) e corrisponde al numero RGN 4373/91. A volte è citata con la data risultante dal testo (10 aprile 1992), mentre altre volte si cita con la data di deposito in cancelleria (6 novembre 1992).
(9) - Nello stesso codice civile italiano gli artt. 2947 e ss., sotto le rubriche «Delle prescrizioni brevi» e «Delle prescrizioni presuntive», regolano le ipotesi nelle quali i termini sono inferiori a quello ordinario. Così, per esempio, in materia di risarcimento di danni da fatti illeciti (cinque anni), in materia di società (cinque anni), di contratti di trasporto e di assicurazione (un anno), di rapporti di lavoro (uno o tre anni, a seconda dei casi), ecc.
(10) - Causa 61/79 (Racc. pag. 1205).
(11) - Sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe (Racc. pag. 1989), e causa 45/76, Comet (Racc. pag. 2043).
(12) - Causa C-261/95 (Racc. pag. I-4025).
(13) - Causa 386/87 (Racc. pag. 3551, punti 15-18).
(14) - Cause riunite C-114/95 e C-115/95 (Racc. pag. I-4263, punti 45-49).
(15) - Causa C-90/94 (Racc. pag. I-4085, punti 48-53).
(16) - La Commissione si è limitata, nella presente causa, a rinviare alle sue osservazioni nella causa Edis.
(17) - «Sulla questione concernente il termine prescrizionale, questa Corte si è più volte pronunciata affermando che - secondo la lettura della norma antecedente all'entrata in vigore dell'art. 29, n. 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - la disposizione di cui all'art. 91 T.U. legge doganale (sulla prescrizione quinquennale) si riferiva solo al caso di rimborso di quanto pagato in più del dovuto per errore di calcolo o di applicazione della tariffa, mentre quando si versava - come nella specie - in un'ipotesi di indebito (perché l'Amministrazione ha percepito somme non dovute) il termine prescrizionale era quello ordinario decennale (cfr. Cass. n. 2217 del 1989 e 2464 del 1987)».
(18) - «La censura, tuttavia, deve essere esaminata anche alla luce della sopravvenuta normativa di cui all'art. 29, n. 1, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 che, a proposito dell'art. 91 del T.U. leggi doganali, ha parlato di termine quinquennale di decadenza (non più di prescrizione) e l'ha dichiarato applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali».
(19) - «Nell'interpretare la norma, questa Corte ha però rilevato (cfr. Cass. n. 7248 del 1991) che essa è sicuramente e totalmente innovativa, in quanto ha trasformato un termine di prescrizione in uno di decadenza e perché proprio con essa è stata estesa l'applicazione dell'art. 91 anche a fattispecie (come quella dell'indebito comunitario) certamente non ricomprese nella precedente lettura di quella norma. Quindi, pur convenendo che il legislatore ha inteso conferire efficacia retroattiva a questa norma, com'è stato già affermato con argomentazioni sostanzialmente avallate anche dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. n. 444 del 1991), deve essere comunque disapplicata, quanto alle domande di ripetizione dell'indebito comunitario pendenti al tempo della sua entrata in vigore, perché ha reso di più difficile attuazione l'esercizio del diritto di rimborso (data l'inapplicabilità, ai termini di decadenza, delle cause d'interruzione), e può persino vanificarlo (data la rilevabilità d'ufficio della decadenza stessa)».
(20) - Allegato n. 6. Trattasi della risposta 23 aprile 1996 al difensore dell'impresa, da parte del Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con riferimento al parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
(21) - L'ordinanza di rinvio dà adito a simili dubbi quando afferma: «Nel presente caso, il Fallimento Aprile ha notificato la domanda di rimborso in data 30 marzo 1994, quindi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 428/1990 e quando il termine decadenziale doveva ritenersi ridotto a tre anni; (...) il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 428/1990, a far tempo dal quale il termine quinquennale è stato ridotto a tre anni, è andato a scadere il 27 aprile 1991, per cui la domanda del Fallimento Aprile risulta essere stata notificata entro il triennio qualora sia ritenuto decorrente dalla suddetta data, viceversa risulterebbe notificata oltre il triennio qualora i termini decadenziali previsti dalla norma dovessero considerarsi "in corso" alla data di entrata in vigore della legge stessa».
(22) - Tuttavia devo ammettere che la tesi del governo francese riesce a convincermi: se il termine triennale di decadenza non è entrato in vigore prima del 27 aprile 1991 e la domanda di ripetizione è stata presentata il 30 marzo, il termine applicabile alla stessa era quello generale di cinque anni, non toccato dalla riduzione a tre anni che la legge n. 428 avrebbe disposto solo a far tempo dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore (cioè a partire dal 27 aprile 1991). In queste circostanze, la domanda di ripetizione formulata dall'Aprile risultava tempestiva.
(23) - Causa 240/87 (Racc. pag. 3513).
(24) - Il medesimo principio era stato già affermato dalla sentenza 2 febbraio 1988, causa 309/85, Barra (Racc. pag. 355), quando essa dichiara incompatibile con il diritto comunitario una legge nazionale che limiti il rimborso di somme indebitamente pagate sulla base di una precedente pronuncia della Corte di giustizia (la sentenza 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier, Racc. pag. 593) unicamente a quanti avessero presentato il rispettivo reclamo prima di quest'ultima sentenza.
(25) - Causa 112/84 (Racc. pag. 1367).
(26) - Nel medesimo senso, si è pronunciato all'udienza l'agente del governo italiano.
(27) - V. il paragrafo 10 delle presenti conclusioni.
(28) - Il giudice a quo sottolinea, nell'ordinanza di rinvio, che, secondo l'art. 252 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (italiano) e disposizioni transitorie (RD 30 marzo 1992, n. 318), quando l'esercizio di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, ma decorre dall'entrata in vigore della nuova disposizione. Analoghe disposizioni si rinvengono in numerosi codici civili o normative consimili.
(29) - V. al riguardo le considerazioni della Corte di cassazione riportato al paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
(30) - Causa C-208/90 (Racc. pag. I-4269).
(31) - Punto 23.
(32) - Causa C-338/91 (Racc. pag. I-5475).
(33) - Causa C-410/92 (Racc. pag. I-5483).
(34) - Causa C-188/95 (Racc. pag. I-6783, punti 42-52).