61996C0201

Conclusioni dell'avvocato generale Elmer del 20 marzo 1997. - Laboratoires de thérapeutique moderne (LTM) contro Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal administratif de Paris - Francia. - Restituzione per lo zucchero utilizzato nella fabbricazione di taluni prodotti chimici - Prodotti polivitaminici e prodotti contenenti aminoacidi - Classificazione doganale. - Causa C-201/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06147


Conclusioni dell avvocato generale


Introduzione

1 Se i prodotti «Alvityl 50 dragées» e «Strongenol 20 ampoules» siano preparazioni alimentari ai sensi del capitolo 21 della Tariffa doganale comune (1) ovvero «prodotti farmaceutici» di cui al capitolo 30 della Tariffa doganale comune.

Nel presente procedimento è stato chiesto alla Corte di risolvere tale questione.

Le norme di diritto comunitario

2 Il capitolo 21 della Tariffa doganale comune riguarda le «Preparazioni alimentari diverse».

La nota 1, lett. f), contenuta nell'introduzione del detto capitolo è del seguente tenore:

«1. Questo capitolo non comprende:

f) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004».

La voce 2106 riguarda le «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove».

3 Il capitolo 30 della Tariffa doganale comune riguarda i «Prodotti farmaceutici».

La nota 1, lett. a), dell'introduzione del capitolo 30 recita:

«1. Questo capitolo non comprende:

a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali (sezione IV)».

La voce 3004 riguarda i «medicamenti (...) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto».

Per quanto riguarda la voce 3004 le note esplicative del consiglio di cooperazione doganale sono del seguente tenore:

«Le diverse disposizioni della nota non si applicano né agli alimenti né alle bevande (quali: alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande toniche ed acque minerali naturali o artificiali), che seguono il regime loro proprio. Tale è essenzialmente il caso delle preparazioni alimentari che non contengono altro che sostanze nutritive. I più importanti elementi nutritivi contenuti negli alimenti sono le proteine, gli idrati di carbonio e i grassi. Le vitamine e i sali minerali svolgono ugualmente un ruolo nell'alimentazione.

(...)

Inoltre non sono compresi in questa voce i complementi alimentari che contengono vitamine o sali minerali, destinati a conservare l'organismo in buona salute, ma che non hanno indicazioni relative alla prevenzione o al trattamento di una malattia. Questi prodotti, presentati ordinariamente sotto forma di liquidi, ma possono essere presentati anche sotto forma di polveri o compresse, sono generalmente compresi nella voce n. 21.06 o nel capitolo 22».

4 Il regolamento (CEE) della Commissione 25 gennaio 1985, n. 210, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 G I d) 1 della Tariffa doganale comune (2) (in prosieguo: il «regolamento n. 210/85»), contiene le seguenti disposizioni rilevanti per il presente procedimento:

«considerando che [tali prodotti] presentano le caratteristiche di complementi alimentari contenenti vitamine e sali minerali, destinati a conservare l'organismo in buona salute e, di conseguenza, devono essere considerati preparazioni alimentari (quinto `considerando').

(...)

Articolo 1

I seguenti prodotti, confezionati per la vendita al minuto:

a) compresse della seguente composizione (per compressa):

- vitamina A 2 000 UI - vitamina C 60 mg - vitamina D 200 UI - vitamina E 12 UI - vitamina B1 1,1 mg - vitamina B2 1,2 mg - vitamina B6 2 mg - nicotinamide (DCI) 13 mg - pantotenato di calcio 4,3 mg - vitamina B12 3 mg - acido folico 50 mcg (3) - biotina 100 mcg - ferro 10 mg - zinco 7,5 mg - manganese 2 mg - rame 1 mg - molibdeno 150 mcg - iodio 75 mcg - selenio 50 mcg - cromo 50 mcg - saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 33% - acqua ca. 7%

(...)

devono essere classificati nella sottovoce della Tariffa doganale comune 2106 90 99 (...)».

5 Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1986, n. 1010, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (4), come modificato dall'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione, n. 1714/88 (5) (in prosieguo: il «regolamento n. 1010/86»), contiene norme per la concessione di restituzioni alle imprese che utilizzano zucchero per taluni prodotti chimici, fra l'altro prodotti che rientrano nel capitolo 30 della Tariffa doganale comune relativo ai «prodotti farmaceutici».

La causa pendente dinanzi al giudice nazionale e le questioni pregiudiziali

6 La SA Laboratoires de thérapeutique moderne (in prosieguo: la «LTM») riceveva nel periodo ottobre 1989 - febbraio 1991, 410 347,56 FF per restituzioni alla produzione in forza del regolamento n. 1010/86, dichiarando che l'Alvityl 50 dragées e lo Strongenol 20 ampoules erano prodotti farmaceutici.

7 Il Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, che gestisce il regime di aiuti in Francia, negava però la qualifica di prodotti farmaceutici ai sensi del capitolo 30 della Tariffa doganale comune sostenendo che i prodotti rientravano invece nel capitolo 21 («Preparazioni alimentari diverse») ed esigeva il recupero delle restituzioni versate e contestuale pagamento di un'ammenda. La LTM impugnava tali provvedimenti dinanzi al Tribunal administratif di Parigi.

8 Al momento dei fatti di causa la composizione di un confetto di Alvityl 50 dragées era la seguente:

- vitamina A 6 250 UI - vitamina B1 2,5 mg - vitamina B2 2,5 mg - vitamina B5 2,5 mg - vitamina B6 0,75 mg - vitamina B8 0,025 mg - vitamina B9 0,0625 mg - vitamina B12 0,0015 mg - vitamina C 37,5 mg - vitamina D3 500 IE - vitamina E 5 mg - vitamina PP 12,5 mg - zucchero 550 mg - cacao 92,5 mg - eccipiente, aromi, rivestimento

Il tenore di vitamina A e di vitamina D3 è stato successivamente ridotto e attualmente ammonta rispettivamente a 1 500 UI e 150 UI.

L'Alvityl era munito delle seguenti indicazioni: «Questo medicinale è indicato per la prevenzione e la correzione di carenze vitaminiche dovute ad alimentazione insufficiente o squilibrata».

Nel corso del procedimento la LTM ha fatto riferimento ad una perizia del 17 agosto 1990 del Dott. Annie Rousseau, del Dipartimento ricerche e sviluppo clinico della LTM stessa. La relazione concerne la seguente conclusione:

«L'Alvityl può essere utilizzato per le seguenti carenze:

- diete severe o alimentazione squilibrata (diete ipocaloriche, diete rigorosamente vegetariane, ecc.)

- etilismo cronico - malattie digestive croniche (ridotta assimilazione) - gravidanza o allattamento - agonismo - invecchiamento

L'Alvityl viene utilizzato per soggetti che non si trovino in stato di carenza nel trattamento sintomatico dell'astenia.

NB: Questo prodotto non è indicato per il trattamento di una avitaminosi specifica».

9 Al momento dei fatti di causa, una fiala di Strongenol 20 da 10 ml aveva la seguente composizione:

- ferro 75 mg - aminoacidi 800 mg - sodio 2 mg - rame 0,2 mg - iodio 10 mg - zucchero 3,3 mg - glicerina 2 g - estratto di arance 4 ml - acido citrico pH 4,4

L'additivazione con iodio è stata successivamente soppressa.

Lo Strongenol recava le seguenti indicazioni:

«Astenia o riduzione del rendimento fisico e psichico, convalescenza, stress, mancanza di appetito, dimagramento, invecchiamento».

10 Il Tribunal administratif di Parigi ha sospeso il procedimento e sottoposto una questione alla Corte considerando che

«la soluzione della controversia è subordinata alla questione se, tenuto conto della loro composizione, della loro presentazione e della loro funzione, ai prodotti "Alvityl 50 dragées" e "Strongenol ampoules" vada applicato il regolamento del Consiglio 25 marzo 1986, n. 1010 (...)».

Procedimento dinanzi alla Corte

11 La LTM sostiene che l'Alvityl e lo Strongenol sono medicinali poiché le autorità francesi hanno concesso un'autorizzazione di immissione in commercio per ambedue i prodotti. Questi ultimi si presentano come farmaci sia dal punto di vista della forma sia da quello della confezione. Ambedue contengono sostanze attive e hanno una finalità terapeutica nonché in ogni caso una notevole incidenza sull'organismo. Si tratta di medicinali con caratteristiche di prevenzione e di trattamento terapeutico che vengono assunti allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche e possono essere acquistati unicamente in farmacia. L'Alvityl contiene il 50-150% della razione quotidiana raccomandata per quanto riguarda la maggior parte delle vitamine, previene o cura carenze multivitaminiche e viene acquistato per lo più da pazienti cui è stata rilasciata la prescrizione medica. Lo Strongenol contiene sali minerali, in particolare iodio, per la cura di qualunque tipo di debilitazione. A causa del suo contenuto di iodio lo Strongenol può essere assunto solo su prescrizione medica.

12 Il governo francese si è pronunciato a sostegno della LTM ed ha affermato che l'Alvityl 50 è un prodotto vitaminico indicato per la prevenzione o la cura delle carenze vitaminiche. L'insufficienza di vitamina A può essere all'origine di gravi problemi sanitari. D'altra parte, la vitamina A in dosi troppo elevate ha effetti tossici, e pertanto dal 1992 è stato istituito in Francia l'obbligo di prescrizione medica per i prodotti contenenti concentrazioni di vitamina A superiore ai 5 000 UI. Le carenze di vitamine B1, B6, B9 e B12 nonché di vitamina E possono provocare l'insorgere di gravi problemi di salute. Il contenuto vitaminico è così rilevante da far sì che l'Alvityl possa essere utilizzato a scopi terapeutici o profilattici. Esso esplica i suoi effetti su determinate funzioni dell'organismo. L'Alvityl deve quindi essere considerato un medicinale.

Lo Strongenol 20 veniva prescritto nei casi di carenza di iodio. Il contenuto di iodio conferma le qualità terapeutiche e profilattiche del prodotto. Sia l'insufficienza sia il sovradosaggio di iodio possono provocare gravi problemi di salute. Alla luce del suo contenuto di iodio lo Strongenol deve essere considerato come un medicinale.

13 La Commissione ha sostenuto che, attesa la necessità di un quantitativo quotidiano e sufficiente di vitamine per l'organismo, i confetti multivitaminici come l'Alvityl vanno piuttosto considerati una parte necessaria dell'alimentazione e non un medicinale. Ciò è corroborato dalle indicazioni per l'uso dell'Alvityl. La regolare assunzione di prodotti come l'Alvityl è effettivamente divenuta molto diffusa nella popolazione che li consuma per mantenersi in buona salute.

Neppure lo Strongenol può essere considerato un medicinale. Quantitativi estremamente ridotti di metalli (ferro e rame), di iodio e di sodio sono indicati, così come le vitamine e gli aminoacidi, al mantenimento in buona salute dell'organismo e non sono quindi destinati a prevenire o curare patologie. Ciò viene confermato dalle indicazioni per l'uso dello Strongenol.

Osservazioni generali

14 Mi preme sottolineare che il regolamento n. 1010/86 autorizza la restituzione alla produzione di zucchero utilizzato per i prodotti indicati nell'allegato del regolamento. Quest'ultimo menziona il «capitolo 30 - Prodotti farmaceutici» della Tariffa doganale comune, ma non il «capitolo 21 - Preparazioni alimentari diverse». Se i prodotti rientrano di diritto nel capitolo 21 essi non sono quindi ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento. Solo se i prodotti rientrano nel capitolo 30 essi sono ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento e solo in tal caso è possibile la restituzione alla produzione. La causa pendente dinanzi al giudice a quo riguarda quindi la questione se i prodotti rientrino nel capitolo 30 della Tariffa doganale comune e la questione pregiudiziale va pertanto intesa come una richiesta d'interpretazione di tale capitolo.

15 Secondo una giurisprudenza consolidata, nell'interesse della certezza del diritto e per agevolare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nella redazione della voce della Tariffa doganale comune e delle note di sezione o di capitolo. Risulta inoltre dalla costante giurisprudenza della Corte che, per l'interpretazione della Tariffa doganale comune, tanto le note che precedono i capitoli della Tariffa doganale comune quanto le note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale rappresentano mezzi essenziali per garantire un'applicazione uniforme della detta Tariffa e come tali possono considerarsi validi mezzi per la sua interpretazione (v. sentenze 1_ giugno 1995, Thyssen Haniel Logistic (6), e 14 dicembre 1995, Colin e Dupré) (7).

16 Rispetto alla Tariffa doganale comune può non essere determinante come un determinato prodotto venga qualificato dalla normativa comunitaria o dai singoli Stati membri in materia di medicinali. Ciò emerge anche dalle considerazioni generali sul capitolo 30 contenute nelle note esplicative della Tariffa doganale comune, in cui viene dichiarato quanto segue: «(...) per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione comunitaria (...) nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea».

La nozione di medicinali contenuta nella Tariffa doganale comune è quindi diversa dalla nozione di medicamento stabilita nella direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (8). Questa direttiva ha lo scopo di eliminare - almeno in parte - gli ostacoli negli scambi delle specialità medicinali all'interno della Comunità pur perseguendo il fine essenziale di salvaguardare la salute pubblica (9). La direttiva consente pertanto, per agevolare gli scambi e contestualmente salvaguardare la salute pubblica, che una gamma relativamente ampia di prodotti rientri nel regime di controllo stabilito nella normativa sui medicinali. Ai fini di tutela del consumatore la Corte ha pertanto interpretato in modo estensivo la prima definizione di medicinale, quella basata sul criterio della presentazione del prodotto (10).

Il fatto che l'Alvityl e lo Strongenol vengano distribuiti con l'autorizzazione delle autorità francesi e siano pertanto considerati medicinali ai sensi della legge francese non implica quindi di per sé che tali prodotti debbano altresì essere classificati come medicinali nella Tariffa doganale comune.

17 Sulla rilevanza della concentrazione di alcune sostanze rispetto alla questione se preparazioni vitaminiche rientrino nella nozione di medicinali, la Corte si è pronunciata nella sentenza 30 novembre 1983, causa 227/82, Van Bennekom. Essa ha dichiarato quanto segue:

«Dal fascicolo e dal complesso delle osservazioni presentate alla Corte si desume tuttavia che è impossibile, nello stato attuale della scienza, stabilire se il criterio della concentrazione possa, da solo, esser sempre sufficiente a far ritenere che un preparato a base di vitamine costituisce un medicinale e, a maggior ragione, precisare da quale grado di concentrazione un preparato del genere rientri nella definizione comunitaria di medicinale» (punto 28) (11).

18 Si deve ritenere che per la classificazione doganale di un prodotto come medicinale il criterio determinante sia la possibilità di un uso terapeutico o profilattico. Ciò risulta dal testo della voce 3004 della Tariffa doganale comune e delle note esplicative. In sintonia con quanto affermato nella sentenza 14 gennaio 1993 nella causa 177/91, Bioforce (12), la Corte ha dichiarato che le «gocce di Cratego» vanno classificate nella voce 3004 perché tale prodotto ha un determinato effetto terapeutico, ma soprattutto profilattico, in particolare su talune funzioni dell'organismo umano e cioè sulle funzioni cardiache e per le turbe cardiovascolari e neurovegetative.

In particolare sull'Alvityl

19 Un contributo interpretativo della questione di classificazione doganale dell'Alvityl può ritrovarsi nel regolamento n. 210/85, il quale stabilisce che le compresse contenenti vitamine e minerali la cui composizione corrisponda a quella precisata nel regolamento devono essere classificati come preparazioni alimentari. Dal quinto `considerando' risulta che tali prodotti presentano le caratteristiche di complementi alimentari contenenti vitamine e sali minerali, destinati a conservare l'organismo in buona salute e, di conseguenza, devono essere considerati preparazioni alimentari. Il contenuto di vitamine e sali minerali indicato nel regolamento n. 210/85 corrisponde in ampia misura alle raccomandazioni del Comitato scientifico dei generi alimentari (13).

20 Il contenuto dell'Alvityl corrisponde, per quanto riguarda talune vitamine, a quanto indicato nel regolamento n. 210/85 e menzionato nelle raccomandazioni del Comitato scientifico. Ciò contribuisce a far ritenere che l'Alvityl va sostanzialmente considerato un prodotto alimentare così come le compresse citate nel regolamento n. 210/85.

21 Per quanto riguarda determinate altre vitamine l'Alvityl ha un contenuto inferiore ai valori di cui al regolamento e alle raccomandazioni del Comitato scientifico. Il fatto che alcune sostanze siano contenute nell'Alvityl in quantitativi inferiori a quelli delle compresse citate nel regolamento n. 210/85 non può però comportare che l'Alvityl venga considerato un medicinale, bensì corrobora solo ancor di più la tesi secondo cui l'Alvityl va considerato una preparazione alimentare.

22 Sorge pertanto la questione se tale tesi possa subire un ripensamento a causa del fatto che il contenuto di talune vitamine dell'Alvityl è in certa misura più elevato di quanto indicato nel regolamento n. 210/85 e nelle raccomandazioni del Comitato scientifico. Il prospetto illustra le vitamine e i minerali che si trovano nell'Alvityl in concentrazioni più elevate di quelle di cui al regolamento n. 210/85.

Alvityl Regolamento Comitato scientifico n. 210/85

Vitamina A (UI) 6 250 2 000 2 000-2 330 Vitamina B1 (mg) 2,5 1,1 0,9-1,1 Vitamina B2 (mg) 2,5 1,2 1,3-1,6 Vitamina B9 (mg) 0,0625 0,05 0,2 Vitamina D (UI) 500 200 400

23 Ne risulta che l'Alvityl contiene circa tre volte di più di vitamina A delle compresse citate nel regolamento n. 210/85 e della dose raccomandata dal Comitato scientifico. Vi è inoltre un contenuto più elevato di vitamina D rispetto alle compresse di cui al regolamento n. 210/85. Tale contenuto più elevato delle dette vitamine è rilevante, in quanto ambedue possono essere assunte in quantitativi troppo elevati e in caso di sovradosaggio hanno effetti nocivi (14). Ciò non risulta per quanto riguarda le vitamine B1, B2 e B9, anch'esse contenute nell'Alvityl in quantitativi superiori a quelli delle compresse di cui al regolamento n. 210/85.

24 A mio parere non vi è motivo che possa inficiare la tesi di partenza, secondo cui l'Alvityl dev'essere equiparato ai prodotti alimentari di cui al regolamento n. 210/85 e considerare l'Alvityl un medicinale solo perché contiene vitamine A, B1, B2 e D in quantitativi maggiori rispetto alle compresse di cui al regolamento n. 210/85 (15). In particolare, per quanto riguarda il maggior tenore di vitamina A, occorre sottolineare che una serie di alimenti ordinari (preparazioni alimentari) contiene altresì un tenore elevato di vitamina A o provitamina A, che l'organismo umano può trasformare in vitamina A. Per il raffronto del contenuto di vitamina A dell'Alvityl (6 250 UI) si può infatti notare che 100 g di fegato di vitello contengono 16 670 UI di vitamina A e 100 g di carote contengono 5 550 UI di vitamina A (sotto forma della provitamina betacarotene) (16).

25 Il raffronto fra il contenuto di un confetto dell'Alvityl e quello delle compresse citate nel regolamento n. 210/85 indica pertanto di per sé in modo decisivo che l'Alvityl va considerato una preparazione alimentare così come le compresse di cui al detto regolamento.

26 Come emerge dalla citata relazione del dott. Rousseau, l'Alvityl viene anche utilizzato nella cura di talune carenze, fra l'altro collegate ad alimentazione squilibrata, e nel trattamento sintomatico dell'astenia in soggetti che non dimostrino carenze specifiche. Invece l'Alvityl non è indicato per il trattamento di specifiche carenze vitaminiche.

27 L'Alvityl non è quindi indicato per la prevenzione o la cura di determinate carenze vitaminiche. Esso non risulta neppure indicato per ottenere un alto livello di una determinata vitamina in quanto la sua assunzione comporta contestualmente l'assunzione delle altre vitamine che si trovano nel prodotto, alcune delle quali possono trovarsi in dosi eccessive. Ad esempio si può citare la cura della cecità notturna derivante da carenza di vitamina A, che richiede 30 000 o 50 000 UI di vitamina A giornaliere per un determinato periodo. Qualora vengano invece somministrati 6 o 8 Alvityl al giorno nello stesso periodo si verificherà tuttavia un sovradosaggio di vitamina D.

L'Alvityl non è quindi indicato per una specifica profilassi o per un uso terapeutico, quale è stato richiesto nella citata sentenza Bioforce, e non è del resto idoneo a tal fine.

28 L'Alvityl non può pertanto essere classificato nel capitolo 30 della Tariffa doganale comune relativa ai prodotti farmaceutici, ma va considerato una preparazione alimentare ai sensi del capitolo 21.

In particolare sullo Strongenol

29 Lo Strongenol non contiene vitamine e contiene solo alcuni degli innumerevoli minerali di cui necessita l'organismo. Le vitamine e la maggior parte dei minerali contenuti nelle compresse considerate preparazione alimentare ai sensi del regolamento n. 210/85 non si rinvengono quindi affatto nello Strongenol, che inoltre ha solo un contenuto ridotto di rame. Pertanto in linea di massima anche lo Strongenol non costituisce un medicinale.

30 Oltre al rame appena citato, lo Strongenol contiene sodio, ferro e iodio. Il sodio non si ritrova nelle compresse citate nel regolamento n. 210/85. Analogamente a talune vitamine contenute nell'Alvityl, lo Strongenol contiene inoltre ferro e iodio in quantitativi più elevati delle preparazioni alimentari di cui al regolamento n. 210/85 e di quelli consigliati dal Comitato scientifico, in particolare:

Strongenol Regolamento Comitato n. 210/85 scientifico

Ferro (mg) 75 10 9-20 Iodio (mg) 10 0,075 0,13

31 A mio parere non si può però ritenere che lo Strongenol costituisca un medicinale solo perché contiene sodio ed ha un tenore di ferro e iodio più elevato delle compresse indicate come preparazione alimentare nel regolamento n. 210/85 e più elevato di quanto consigliato dal Comitato scientifico (17).

32 Le istruzioni che accompagnavano il prodotto lo indicavano per gli stati di astenia, di calo del rendimento fisico o psichico, di convalescenza, stress, mancanza di appetito, dimagramento, invecchiamento. Si tratta di una serie di stati estremamente diversi e definiti in modo molto generale, che non costituiscono di per sé patologie o affezioni, bensì semplicemente stati di debilitazione più o meno diffusa. Lo Strongenol non era neppure indicato per la prevenzione e la cura di una malattia o di una affezione, come esigono le note esplicative della voce 3004 della Tariffa doganale comune ed inoltre non aveva neppure uno specifico effetto terapeutico o profilattico, come è stato richiesto nella sentenza Bioforce.

33 Pertanto neanche lo Strongenol può essere classificato nella voce 3004 né in qualsiasi altra voce del capitolo 30.

Conclusione

34 Pertanto propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale:

«La Tariffa doganale comune dev'essere interpretata nel senso che la nozione di "prodotti farmaceutici" di cui al capitolo 30 non ricomprende prodotti che abbiano la stessa composizione di quelli su cui verte il presente procedimento».

(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

(2) - GU L 24, pag. 11, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1990, n. 2723, che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata (GU L 261, pag. 24).

(3) - 1 mcg corrisponde a 1/1000 mg; 50 mcg equivalgono quindi a 0,05 mg.

(4) - GU L 94, pag. 9.

(5) - GU L 152, pag. 23.

(6) - Causa 459/93 (Racc. pag. I-1381).

(7) - Cause riunite C-106/94 e C-139/94 (Racc. pag. I-4759).

(8) - GU L 22, pag. 369.

(9) - V., sentenza 30 novembre 1983, causa 227/82, Van Bennekom (Racc. pag. 3883).

(10) - V. causa Van Bennekom (citata in nota 9), punto 17; sentenze 16 aprile 1991, causa C-112/89, Upjohn (Racc. pag. I-1703, punto 16), e 28 ottobre 1992, causa C-219/91, Ter Voort (Racc. pag. 5485, punto 16).

(11) - La causa riguardava la nozione di medicinali di cui alla direttiva 65/65/CEE.

(12) - Racc. pag. I-45, in particolare punto 13.

(13) - Relazioni del Comitato scientifico dell'alimentazione umana (31° serie). Integratori alimentari ed energetici nella Comunità europea (parere emesso l'11 dicembre 1992). I valori indicati riguardano gli adulti, rispettivamente uomini e donne. Il Comitato scientifico ha qualificato tali valori come «dosi di riferimento per la popolazione». Tale espressione si riferisce alla dose sufficiente praticamente per tutte le persone in buona salute di un determinato gruppo.

(14) - Il contenuto di vitamina A e di vitamina D dell'Alvityl, stando ad informazioni fornite in un momento successivo a quello dei fatti di causa, è stato del resto ridotto a 1 500 e 150 UI allo scopo di evitare il rischio di ipervitaminosi.

(15) - V. in proposito la sentenza Van Bennekom, loc. cit. in nota 9.

(16) - Fonte: Tableau des calories, Anne Noël, ed. SAEP, Ingersheim, 1988.

(17) - In un momento successivo ai fatti di causa la LTM ha del resto soppresso lo iodio dal prodotto.