61996C0104

Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 12 marzo 1997. - Coöperatieve Rabobank "Vecht en Plassengebied" BA contro Erik Aarnoud Minderhoud. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi. - Diritto delle società - Prima direttiva 68/151/CEE - Ambito di applicazione - Rappresentanza di una società - Conflitto di interessi - Incompetenza di un amministratore ad obbligare la società. - Causa C-104/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-07211


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1 Nella presente causa la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle norme della direttiva 68/151/CEE (1) (in prosieguo: la «direttiva») ed in particolare sulle disposizioni relative ai limiti posti al conferimento di poteri di rappresentanza agli amministratori di una società, nonché a stabilire a quali condizioni l'eventuale situazione di conflitto di interessi in cui versano gli amministratori sia opponibile ai terzi.

II - I fatti della controversia

2 La Coöperatieve Rabobank «Vecht en Plassengebied» B.A. (in prosieguo: «Rabobank») era la banca finanziatrice della società holding Holland Data Groep B.V. (in prosieguo: «HDG») e di cinque delle sue società operative. Il 23 ottobre 1989, Rabobank ha concluso con queste società un accordo in materia di calcolo degli interessi sui conti del gruppo e di compensazione tra saldi debitori e saldi creditori delle singole società. Col detto accordo le società in questione erano solidalmente responsabili nei confronti di Rabobank.

Il 21 novembre 1989, HDG e la fondazione Stichting Nieuwegein hanno costituito una nuova società, Mediasafe BV (in prosieguo: «Mediasafe»), di cui HDG, nominata amministratrice unica, deteneva 99 quote e la fondazione una. Su proposta della fondazione prima citata sono stati inoltre nominati due sindaci col compito di controllare la gestione di Mediasafe. I paragrafi 3 e 4 dell'art. 12 dello statuto di Mediasafe prevedono per l'appunto che:

«3. In caso di conflitto d'interessi tra la società ed uno o più amministratori, l'amministratore o gli amministratori restanti hanno il potere di impegnare la società.

4. Nel caso in cui vi sia un solo amministratore o nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi tutti gli amministratori, la società è rappresentata dal collegio sindacale».

L'11 dicembre 1989, Rabobank ha concluso un nuovo accordo con HDG e le sue società operative, tra cui anche Mediasafe, rappresentata dalla stessa HDG, sua amministratrice. In base a questo accordo, che aveva l'identico contenuto di quello precedente del 23 ottobre 1989, le singole società del gruppo si sono dichiarate solidalmente responsabili dei loro debiti nei confronti di Rabobank.

Il 22 maggio 1990, Mediasafe è stata dichiarata fallita. Il sig. Erik Aarnoud Minderhoud è stato designato curatore fallimentare di Mediasafe. A tale data il conto di Mediasafe presso Rabobank presentava un saldo creditore di 447 117,60 HFL.

Con lettera del 5 giugno 1990, Rabobank ha comunicato al curatore fallimentare che si era avvalsa, in base al già citato accordo dell'11 dicembre 1989 e all'art. 53 della legge fallimentare olandese, del diritto di compensare i saldi a debito con quelli a credito dei conti correnti, per i quali Mediasafe era codebitrice solidale. La lettera precisava che, dopo la compensazione, il credito di Mediasafe nei confronti di Rabobank era, alla data del fallimento, di 67 337,36 HFL. Con sentenza del 31 luglio 1990, anche HDG e le sue altre cinque società operative sono state dichiarate fallite.

Il curatore fallimentare ha chiesto il pagamento da parte di Rabobank della differenza tra il saldo attivo di Mediasafe prima e dopo tale compensazione, per un ammontare di 379 780,24 HFL. Questa richiesta si basa sulla considerazione che Mediasafe non sarebbe legata dagli accordi dell'11 dicembre 1989 in quanto HDG - che ha concluso, nella sua qualità di amministratrice unica, tali accordi anche a nome di Mediasafe - si trovava in conflitto d'interessi con la stessa Mediasafe ai sensi dell'art. 12, nn. 3 e 4, dello statuto di quest'ultima e dell'art. 2256 del codice civile olandese. Di conseguenza, HDG non sarebbe stata competente a rappresentare Mediasafe all'atto della stipula di tali accordi.

3 Il Rechtbank di Utrecht ha riconosciuto fondata la richiesta del curatore fallimentare di Mediasafe. Il Gerechtshof di Amsterdam ha poi confermato in appello questa decisione. La ricorrente ha allora impugnato la sentenza d'appello dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, il quale, tenuto conto dell'importaza che l'interpretazione delle norme contenute nella direttiva 68/151/CEE può rivestire per la soluzione della lite, ha posto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia compatibile con quanto disposto nella Prima direttiva il fatto che ad una società sia consentito di far valere nei confronti di un terzo, con il quale un amministratore che ha in generale il potere di rappresentare la società ha compiuto un atto giuridico in nome della società, l'incompetenza dell'amministratore per il motivo che quest'ultimo nel compimento dell'atto giuridico ha un interesse contrastante con quello della società stessa.

2) Se la soluzione della questione sub 1) sia affermativa solo qualora il conflitto d'interessi fosse conosciuto dal terzo al momento del compimento dell'atto giuridico oppure potesse essere ragionevolmente conosciuto sulla base dei dati allora a sua disposizione.

3) Se la soluzione della questione sub 1) sia affermativa solo qualora il conflitto d'interessi al momento del compimento dell'atto giuridico fosse così evidente che nessun terzo avveduto potesse ritenere che non vi fosse alcun conflitto d'interessi».

III - Le norme comunitarie rilevanti

4 L'articolo 9 della direttiva prevede:

«1. Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata quando tali atti superano i limiti dell'oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l'atto superava tali limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

2. Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.

3) Se la legislazione nazionale prevede che il potere di rappresentare la società possa, in deroga alla regola di legge in materia, essere attribuito dallo statuto ad una sola persona o a più persone che agiscono congiuntamente, la stessa legislazione può stabilire che tale disposizione statutaria sia opponibile ai terzi, sempreché essa concerna il potere generale di rappresentare la società: l'opponibilità ai terzi di una siffatta disposizione statutaria è disciplinata dall'articolo 3».

IV - Le norme nazionali controverse

5 Le disposizioni del codice civile olandese che regolano la rappresentanza della società nel caso di conflitto di interessi degli amministratori sono contemplate all'art. 2146 per le società per azioni e all'art. 2256 per le società ad azionariato limitato. Le due norme, di identica formulazione, prevedono:

«Salvo diversamente disposto dallo statuto, la società, in tutti i casi in cui vi sia conflitto d'interessi con uno o più amministratori, è rappresentata dai sindaci. L'assemblea generale è sempre competente a designare una o più persone a tal fine».

V - Esame della controversia

6 L'art. 9 della direttiva, invocato quale norma parametro per l'interpretazione della legislazione nazionale in questione e della parallela disposizione contenuta nello statuto di Mediasafe, non rileva, a mio avviso, nella specie. Condivido infatti l'opinione dedotta dal governo svedese, e che è stata evocata, seppure in maniera non scevra di ambiguità, anche dalla Commissione, secondo cui la norma contenuta all'art. 9 della direttiva non regolerebbe il caso nel quale si trovano gli organi societari, a cui è stata conferita la rappresentanza della società, allorché essi versano in una situazione di conflitto d'interessi. Le conseguenze che derivano da una situazione di conflitto d'interessi degli amministratori sarebbero dunque disciplinate dal diritto nazionale applicabile.

7 Questa conclusione, che ritengo corretta, si fonda sulla stessa formulazione della disposizione prima menzionata, la quale, a mio parere, concerne invece soltanto l'opponibilità dei limiti, posti dalla legge, dallo statuto o da delibere della società, ai poteri conferiti ai rappresentanti sociali. Siamo in definitiva di fronte ad una norma che detta una disciplina relativa al contenuto sostantivo e all'ampiezza di questi poteri. Si tratta di limiti che si rinvengono per esempio nelle disposizioni che consentono di impegnare la società sino ad un importo predeterminato o che distinguono a seconda del tipo di negozio che il rappresentante è abilitato a porre in essere. Il che è inoltre confermato dal fatto che la norma della direttiva in questione si riferisce, più volte, alla corrispondenza tra gli atti posti in essere dal rappresentante e l'oggetto sociale, ovvero prende in considerazione l'avvenuta pubblicazione dei poteri di cui gli organi sociali sono titolari. La stessa disposizione non si occupa invece delle circostanze soggettive che influiscono sul corretto esercizio del potere di rappresentanza.

8 Il conflitto di interessi determina infatti un vizio nella formazione della volontà del rappresentante che impedisce a quest'ultimo di compiere legittimamente taluni atti in quanto difetta nella specie la contemplatio domini. Il conflitto di interessi va infatti, a mio parere, inquadrato in altro e ben diverso contesto: quello che cioè attiene alle condizioni di carattere soggettivo che consentono il valido esercizio del potere di rappresentanza. Si tratta, a ben vedere, di una causa di incompetenza di carattere generale (essa concerne infatti tutte le ipotesi di rappresentanza e non soltanto quelle relative all'ambito societario) che lascia comunque inalterata l'estensione oggettiva dei poteri conferiti all'organo sociale in questione. La situazione di conflitto di interessi paralizza dunque la competenza e la capacità di azione del rappresentante relativamente agli atti ed ai soggetti con cui si trova a contrarre, allorché l'interesse da esso astrattamente perseguito si scinde e pertanto diverge da quello della società rappresentata. Si è, in tale evenienza, in presenza di uno stato patologico della rappresentanza che non incide sulla natura ed ampiezza dei poteri conferiti, ma attiene invece ai singoli negozi, i quali, a causa di circostanze riferibili alla persona del rappresentante, hanno per effetto, anche in via presuntiva, di ledere l'interesse della società. La situazione di anomalia che caratterizza il rappresentante in conflitto d'interessi, alla stregua delle situazioni di incapacità naturale o legale o dei vizi della volontà che possono incidere sulla validità degli atti compiuti dallo stesso rappresentante, non è stata così regolata dalla direttiva. Tale corpo normativo si preoccupa invece di sanzionare le conseguenze dei limiti oggettivi posti da previsioni di legge o di statuto, nonché da deliberazioni societarie, ai poteri degli organi sociali.

9 La mia analisi è peraltro confortata anche dalla proposta di quinta direttiva societaria (2). In quella sede la Commissione ha, per l'appunto, proposto l'adozione di regole specifiche che rendono opponibile ai terzi contraenti lo stato di conflitto di interesse dell'organo sociale che ne esercita la rappresentanza solo a condizione che la società fornisca la prova che gli stessi terzi contraenti erano a conoscenza dell'irregolarità dell'atto compiuto o che, date le circostanze, non avrebbero potuto ignorarlo (art. 10, n. 4). Il fatto stesso che la Commissione abbia ritenuto necessario proporre di legiferare espressamente in materia di conflitto di interessi depone dunque anch'esso nel senso di escludere che la direttiva regoli tale fenomeno.

VI - Conclusioni

10 Sulla base delle considerazioni prima sviluppate, propongo alla Corte di rispondere nel seguente modo ai quesiti formulati dallo Hoge Raad der Nederlanden:

«L'art. 9 della direttiva 68/151/CEE non disciplina il regime di opponibilità ai terzi degli atti compiuti dagli organi sociali in situazioni di conflitto di interessi con la società rappresentata».

(1) - Prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14 marzo 1968, pag. 8).

(2) - Proposta di quinta direttiva intesa a coordinare le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la struttura delle società per azioni nonché i poteri e gli obblighi dei suoi organi sociali, presentata il 9 ottobre 1972, pubblicata in GU C 131 del 13 dicembre 1972 e da ultimo modificata nel testo di cui alla GU C 7 dell'11 gennaio 1991, pag. 4. Si noti che la disposizione della proposta di direttiva in questione rilevante per la presente controversia, e cioè l'art. 10, n. 4, non ha subito cambiamenti, nonostante la proposta di direttiva sia stata ampiamente e più volte modificata dalla Commissione e dal Parlamento nel corso dell'iter legislativo tuttora in atto.