61996C0098

Conclusioni dell'avvocato generale Elmer del 29 aprile 1997. - Kasim Ertanir contro Land Hessen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Darmstadt - Germania. - Accordo d'associazione CEE-Turchia - Decisione del Consiglio d'associazione - Libera circolazione dei lavoratori - Nozioni di inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e di regolare impiego - Permesso di soggiorno limitato all'esercizio temporaneo dell'attività di cuoco di piatti tipici presso un datore di lavoro nominativamente individuato - Periodi non coperti da un permesso di lavoro e/o di soggiorno - Computo dei periodi di occupazione. - Causa C-98/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-05179


Conclusioni dell avvocato generale


1 Nel presente procedimento la Corte di giustizia è stata interrogata dal Verwaltungsgericht di Darmstadt su talune questioni d'interpretazione relative all'art. 6, nn. 1 e 3, della decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione CEE-Turchia, istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1).

La normativa comunitaria

2 L'accordo di associazione, ai sensi del suo art. 2, n. 1, ha lo scopo di «promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco».

Ai sensi dell'art. 12, «le parti contraenti convengono di ispirarsi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce le Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».

3 Ai sensi dell'art. 36 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 (2), il Consiglio di associazione prende le necessarie decisioni da adottare per realizzare gradualmente, e conformemente ai principi di cui all'art. 12 dell'accordo, la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Turchia.

4 Il Consiglio di associazione, in applicazione del detto articolo, ha emanato la decisione n. 1/80, entrata in vigore il 1_ luglio 1980 (in prosieguo: la «decisione n 1/80») (3). L'art. 6, nn. 1 e 3, della decisione n. 1/80 recita:

«1. (...) il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

- candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.

2. (...)

3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono fissate dalle normative nazionali».

Fatti

5 Il signor Kasim Ertanir è un cittadino turco che nel 1991 ha soggiornato nel territorio della Repubblica federale di Germania. In quel periodo l'ufficio stranieri tedesco gli aveva comunicato che il suo permesso di soggiorno non poteva essere prorogato, ma si dichiarava disposto a fornire al ricorrente un'autorizzazione preliminare con cui avrebbe potuto ottenere dall'ambasciata della Repubblica federale di Germania in Ankara un visto che gli avrebbe dato diritto a un permesso di soggiorno e di lavoro in qualità di cuoco di piatti tipici. Con lettera del 17 dicembre 1991, l'ufficio stranieri portava a conoscenza del rappresentante legale del ricorrente che «il soggiorno come cuoco di piatti tipici turchi nella Repubblica federale di Germania non può superare i tre anni».

6 Il signor Ertanir ritornava pertanto nel suo Stato d'origine. Il 14 aprile 1992 otteneva dall'ambasciata della Repubblica federale di Germania in Ankara il visto richiesto e lo stesso giorno faceva rientro in Germania. Il visto, valido per tre mesi, conteneva le seguenti disposizioni accessorie: «(...) valido unicamente per l'attività di cuoco di piatti tipici nel ristorante Ratskeller in Weinheim».

7 Su domanda del ricorrente 30 luglio 1992, il 14 agosto 1992 il suo permesso di soggiorno veniva prorogato sino al 13 aprile 1993. Un'ulteriore richiesta di proroga veniva presentata l'8 aprile 1993, concessa in pari data, con validità sino al 13 aprile 1994. Ambedue le proroghe erano subordinate alle seguenti limitazioni di soggiorno: «Il permesso di soggiorno scade alla cessazione dell'attività di cuoco presso il ristorante Ratskeller in Weinheim. Il permesso di soggiorno non sostituisce il permesso di lavoro».

8 Con lettera 9 agosto 1993, l'ufficio stranieri attirava nuovamente l'attenzione del signor Ertanir sul fatto che un permesso di soggiorno per l'esercizio dell'attività di cuoco di piatti tipici poteva essere rilasciato o prorogato solo per una durata complessiva di tre anni.

9 Il 19 aprile 1994 il ricorrente chiedeva una nuova proroga del permesso di soggiorno. Con lettera 20 aprile 1994, l'ufficio stranieri accordava una proroga del permesso di soggiorno sino al 14 aprile 1995, segnalando nuovamente al signor Ertanir che il permesso di soggiorno in qualità di cuoco di piatti tipici poteva solo essere prorogato per una durata complessiva massima di tre anni. Il permesso conteneva la stesa indicazione del permesso del 14 agosto 1992.

10 Durante il suo soggiorno il ricorrente otteneva dall'ufficio del lavoro di Mannheim i permessi di lavoro per l'attività autorizzata nel suo permesso di soggiorno. Gli veniva perciò rilasciato, il 24 aprile 1991, un permesso di lavoro per il periodo sino al 23 aprile 1992, valido per l'attività di cuoco di piatti tipici nel ristante Ratskeller in Weinheim. Il 27 marzo 1992 tale permesso di lavoro veniva prorogato sino al 23 aprile 1993. Il 13 maggio 1993 il permesso di lavoro veniva prorogato con efficacia retroattiva dal 24 aprile 1993 al 23 aprile 1994. Il 6 maggio 1994 il permesso di lavoro veniva nuovamente prorogato, con efficacia retroattiva, dal 24 aprile 1994 al 23 aprile 1993.

11 Il 13 aprile 1995 il signor Ertanir chiedeva una proroga del permesso di soggiorno per ulteriori due anni. Il resistente respingeva tale domanda con provvedimento 17 luglio 1995. Nella motivazione esso faceva rinvio al decreto del ministero dell'Interno dell'Assia del 3 febbraio 1995, in forza del quale la decisione n. 1/80 non vale per i cuochi di piatti tipici.

12 Con lettera 8 agosto 1995 il ricorrente presentava opposizione contro questo provvedimento.

Il processo a quo e le questioni pregiudiziali

13 Il 24 ottobre 1995 il signor Ertanir chiedeva al Verwaltungsgericht di Darmstadt che venisse dichiarata l'efficacia sospensiva della sua opposizione. Il 29 febbraio 1996, il Verwaltungsgericht Darmstadt ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Quali conseguenze sul rinnovo del permesso di lavoro e di soggiorno abbiano le interruzioni del soggiorno legittimo o i periodi di occupazione senza permesso di lavoro per quanto riguarda i diritti quesiti ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione CEE-Turchia relativa allo sviluppo dell'associazione, qualora tali periodi di soggiorno o di occupazione non siano equiparati, ai sensi dell'art. 6, n. 2, della decisione, a periodi di regolare impiego.

2) Se un lavoratore turco, titolare di un permesso di lavoro e di soggiorno per lo svolgimento dell'attività di cuoco di piatti tipici, sia inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della medesima decisione, anche qualora sin dall'inizio del suo soggiorno nel detto Stato membro sapesse che il permesso di soggiorno gli era stato rilasciato solo per una durata di validità complessiva di tre anni e solo per lo svolgimento di una determinata attività alle dipendenze di un datore di lavoro nominativamente individuato.

3) Qualora la Corte dovesse ritenere che le persone di cui alla seconda questione siano inserite nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, se la delega prevista dall'art. 6, n. 3, della decisione conferisca allo Stato membro la facoltà di costituire diritti di soggiorno che non consentono, già in origine, di fruire delle agevolazioni di cui all'art. 6, n. 1, della decisione».

La prima questione

14 Dal fascicolo risulta che l'attività del ricorrente, durante tutto il suo soggiorno nel territorio della Repubblica federale di Germania, era autorizzata conformemente alle norme del diritto del lavoro. Il permesso di soggiorno è stato però regolarizzato successivamente due volte. Risulta che egli nell'aprile 1994 ha omesso di chiedere tempestivamente la proroga del permesso di soggiorno, cosicché nel periodo dal 14 aprile 1994 al 20 aprile 1994 non era in possesso di un permesso di soggiorno valido.

La prima questione è in realtà volta ad accertare quali conseguenze brevi periodi di soggiorno non autorizzati o senza permesso di lavoro di un lavoratore turco possano avere sui suoi diritti quesiti ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia successivamente regolarizzato il soggiorno durante tali periodi.

15 Il governo tedesco, rinviando alla soluzione da esso proposta per le questioni prima e terza, non ha ritenuto necessario pronunciarsi su questa questione.

16 La Commissione ha sostenuto che siffatte brevi interruzioni del soggiorno autorizzato o con permesso di soggiorno di un lavoratore turco non incidono sui diritti quesiti ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, qualora lo Stato interessato non le contesti all'atto dell'emanazione di successivi provvedimenti.

17 Presupposto per potersi avvalere dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è che il lavoratore turco sia stato regolarmente occupato nei periodi stabiliti da tale disposizione. Quest'ultima non pone condizioni autonome per accertare se l'occupazione sia stata «regolare». La questione va perciò risolta rifacendosi alle norme degli Stati membri che fissano le condizioni alle quali i cittadini turchi hanno un diritto di ingresso nel loro territorio nonché di svolgervi un'attività lavorativa. Ne consegue che sono le legislazioni dei singoli Stati membri che determinano le condizioni alle quali il soggiorno sul loro territorio è regolare.

18 Non è raro che l'ufficio stranieri di uno Stato membro, per esempio a causa di una grande mole di lavoro, rinnovi i permessi di soggiorno e di lavoro dopo la loro scadenza, come se fossero stati prorogati in tempo debito, cosicché il periodo durante il quale il permesso mancava viene regolarizzato ex post. Non è nemmeno inconsueto che un ufficio stranieri, benché secondo le norme vigenti lo straniero sia tenuto ad assicurarsi della regolarità del suo soggiorno e del permesso di lavoro, chiedendone per tempo il rinnovo, non attribuisca eccessiva importanza al mancato rispetto della scadenza e proroghi il permesso di soggiorno e di lavoro come se la relativa domanda fosse stata inoltrata per tempo.

19 In tal senso si è espressa la Corte di giustizia nella sentenza 17 aprile 1997 (4), in cui dopo aver constatato che certi soggiorni all'estero devono rientrare nel computo dei tre anni di regolare residenza di cui all'art. 7, n. 1, della decisione n. 1/80, ha dichiarato che:

«Lo stesso vale per il periodo durante il quale la persona interessata non era in possesso di un valido titolo di soggiorno, qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante non abbiano contestato per tale motivo la regolarità della residenza dell'interessato sul territorio nazionale, ma gli abbiano anzi rilasciato un nuovo permesso di soggiorno».

20 Dal fascicolo risulta che l'ufficio stranieri tedesco ha considerato regolare il soggiorno del ricorrente nel territorio tedesco nei brevi periodi intercorrenti tra il precedente permesso di soggiorno e il rilascio del nuovo permesso in quanto il soggiorno nel territorio tedesco durante questi periodi venne successivamente autorizzato con effetto retroattivo, come se le domande fossero state presentate in tempo utile.

21 La questione dovrebbe pertanto essere risolta dichiarando che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 va interpretato nel senso che, nel calcolo del periodo di occupazione regolare ai sensi di tale disposizione, va preso in considerazione il periodo in cui l'interessato non era titolare di un valido permesso di soggiorno o di lavoro, qualora le competenti autorità dello Stato membro ospitante non abbiano contestato per tale motivo la regolarità del soggiorno dell'interessato nel territorio nazionale, ma lo abbiano anzi regolarizzato ex post rilasciando un nuovo permesso di soggiorno di lavoro.

La seconda questione

22 Con la seconda questione il giudice a quo domanda alla Corte di giustizia se un lavoratore turco, che svolge l'attività di cuoco di piatti tipici, sia inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 qualora all'atto del rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di lavoro sia stato precisato che questi ultimi potevano avere una durata massima di tre anni e solo allo scopo di svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze di un determinato datore di lavoro.

23 Il governo tedesco ha sostenuto che un cittadino turco che è stato autorizzato a risiedere e lavorare come cuoco di piatti tipici non può essere considerato inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.

24 La Commissione e il sig. Ertanir sono invece dell'opinione che i cuochi di piatti tipici non costituiscano un settore professionale che si distingue dagli altri in un modo tale da giustificare che un lavoratore turco che lavori come cuoco di piatti tipici in uno Stato membro non è inserito nel regolare mercato del lavoro. Questo vale anche se egli sin dall'inizio del suo soggiorno nello Stato membro sapeva che il permesso di soggiorno e di lavoro gli erano stati rilasciati a determinate condizioni.

25 Sottolineo che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ha efficacia diretta (5). La disposizione, così formulata, riguarda solo il diritto al lavoro, ma secondo la costante giurisprudenza della Corte dal diritto al lavoro consegue un implicito diritto al soggiorno (6).

La disposizione non disciplina però la questione del diritto al lavoro e al soggiorno negli Stati membri per i lavoratori turchi che non soddisfino ai requisiti previsti. Al di fuori dei casi che sono compresi nella decisione n. 1/80, sarà la normativa dei singoli Stati membri a stabilire se e a quali condizioni i cittadini turchi abbiano il diritto di ingresso e di soggiorno nel loro territorio al fine di svolgervi un'attività lavorativa.

26 Inoltre, nella sentenza 16 dicembre 1992 (7), relativa alla decisione n. 1/80, la Corte ha dichiarato che:

«(...) dal dettato delle dette disposizioni risulta che esse si applicano ai lavoratori turchi regolarmente inseriti nel mercato del lavoro di uno Stato membro, ed in particolare che, ai sensi dell'art. 6, n. 1, primo trattino, è sufficiente che il lavoratore turco abbia svolto un anno di regolare attività lavorativa per aver diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro (...)».

Per poter far valere l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, occorre quindi che il lavoratore turco sia inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e abbia svolto una regolare attività lavorativa nei periodi indicati nella detta disposizione.

27 Per quanto riguarda la questione se un cittadino turco possa essere considerato inserito nel regolare mercato del lavoro, va subito sottolineato che deve essere messo in chiaro che l'impiego come cuoco di piatti tipici non è diverso dalla altre forme di attività lavorative subordinate. Si tratta dello svolgimento di un lavoro contro corresponsione della retribuzione fissata dai contratti collettivi. Cosa avrebbe di speciale questo preciso tipo di cuoco, rispetto ad altri tipi di cuochi? Che un cuoco cucini piatti francesi, italiani, turchi, libanesi o cinesi, è senza importanza. Sono piatti che possono essere preparati anche da cuochi tedeschi o svedesi, così come i cuochi turchi possono cucinare piatti francesi, italiani o tedeschi.

28 A mio parere l'inserimento nel regolare mercato del lavoro tedesco deve essere giudicato sulla base di una valutazione oggettiva del tipo di occupazione. Ritengo che non si possa attribuire importanza alle informazioni date dagli uffici stranieri degli Stati membri al lavoratore turco al momento del rilascio del permesso di soggiorno e di lavoro, in quanto ciò significherebbe che gli Stati membri possono rendere illusorie le disposizioni di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.

29 Nelle mie conclusioni nella causa C-434/93, Bozkurt (8), ho fatto presente che:

«Il disposto dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione non precisa requisiti autonomi onde stabilire se l'occupazione sia "regolare".

(...)

Si deve quindi ritenere che l'espressione impiego "regolare" di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione si riferisca alle norme degli Stati membri sulle condizioni di ingresso e di soggiorno nel loro territorio e per lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte dei cittadini turchi. Poiché le disposizioni dell'articolo non subordinano la regolarità dell'occupazione alla sussistenza di un permesso di soggiorno formale o ad altre condizioni, è del tutto ovvio intenderle nel senso che un'occupazione è "regolare" ai sensi della disposizione qualora, in forza della normativa dello Stato membro interessato, il cittadino turco svolga l'attività lavorativa di cui trattasi in modo non irregolare».

30 Nella sentenza 20 settembre 1990 (9) (in prosieguo: la «sentenza Sevince») la Corte ha fornito talune indicazioni su ciò che le legislazioni degli Stati membri possono ricomprendere nell'espressione «regolare impiego» di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80:

«La regolarità dell'occupazione ai sensi delle suddette disposizioni, anche ammettendo che non sia necessariamente subordinata al possesso di un regolare permesso di soggiorno, presuppone tuttavia una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro (10).

(...)

Ne consegue che l'espressione "occupazione regolare" di cui (...) all'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione 1/80, non può riguardare la situazione del lavoratore turco che abbia potuto continuare a svolgere legalmente un'attività lavorativa subordinata solo in conseguenza dell'effetto sospensivo connesso al suo ricorso fino alla pronuncia definitiva del giudice nazionale, sempreché, tuttavia, il ricorso venga respinto» (11).

31 Si può sostenere che, fintantoché un lavoratore turco sia titolare di un permesso di lavoro provvisorio, la sua situazione sul mercato del lavoro dello Stato membro deve automaticamente essere considerata come provvisoria, e quindi non definibile come impiego regolare.

32 Dalla sentenza Sevince risulta però che, per poter considerare un lavoratore turco come avente un'attività regolare in uno Stato membro, non è determinante il fatto che egli sia stato formalmente titolare di un permesso di soggiorno. E' invece determinante che egli, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro considerato, abbia materialmente avuto diritto a lavorare e a soggiornare nel detto Stato membro nel periodo in questione.

33 Così come non si può dare peso al fatto che il diritto al soggiorno consegua da un formale permesso di lavoro e di soggiorno, a mio parere non è nemmeno possibile dare peso alla durata della validità di un permesso di lavoro e di soggiorno. Se lo si facesse gli Stati membri, rilasciando permessi di soggiorno di durata limitata, potrebbero eludere completamente le disposizioni dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, privando in tal modo i cittadini turchi dei diritti loro attribuiti da queste disposizioni. Occorre tener presente che è prassi usuale negli Stati membri concedere ai cittadini di Stati terzi un permesso di soggiorno con validità limitata nel tempo nei primi anni in cui essi hanno il diritto di lavorare e di soggiornare nel loro territorio.

34 Lo stesso vale nei casi in cui gli Stati membri, attraverso restrizioni diverse da quelle temporali, pongono limitazioni ai permessi di soggiorno e di lavoro, ad esempio precisando che il permesso è valido solo per un'occupazione presso un determinato datore di lavoro o per una determinata attività. Qualora gli Stati membri potessero limitare i diritti dei cittadini turchi sanciti dal diritto comunitario semplicemente introducendo restrizioni di qualsivoglia tipo dei permessi di soggiorno o di lavoro, essi potrebbero rendere arbitrariamente illusori i diritti riconosciuti ai cittadini turchi ai sensi della decisione n. 1/80.

35 Questo non significa tuttavia che tali restrizioni, temporali o di altri tipo, siano prive di importanza in quanto esse hanno il valore che il relativo diritto nazionale attribuisce loro, qualora i cittadini di Stati terzi non abbiano acquisito diritti ai sensi del diritto comunitario. Se il permesso di lavoro di un cittadino turco è limitato ad un determinato tipo di attività presso un determinato datore di lavoro, e se l'attività cessa nel corso del primo anno, risulta dall'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 che il cittadino turco secondo il diritto comunitario non ha maturato il diritto alla continuazione all'attività, e le sue possibilità di rimanere nello Stato membro e ivi lavorarvi dovranno essere valutate esclusivamente in base alla legislazione nazionale di tale Stato membro.

36 A mio parere, per stabilire se si può considerare che un lavoratore turco svolga un'attività lavorativa regolare in uno Stato membro è unicamente determinante il fatto che egli, nel periodo in questione, abbia avuto concretamente il diritto di soggiornare e lavorare nel paese, ai sensi della legislazione nazionale concernente gli stranieri. E' perciò inconferente che, durante tale periodo, sia stato formalmente titolare di validi permessi di soggiorno e di lavoro, e che questi ultimi fossero limitati nel tempo o prevedessero altre restrizioni.

37 La seconda questione va quindi risolta dichiarando che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 va interpretato nel senso che un lavoratore turco, che svolge un'attività lavorativa subordinata come cuoco di piatti tipici in uno Stato membro, è inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, e che gli Stati membri non possono limitare i diritti acquisiti dal cittadino turco, ai sensi della citata decisione, inserendo limiti di tempo o di altro tipo nel permesso di soggiorno o di lavoro rilasciatogli.

La terza questione

38 Con la terza questione si domanda se uno Stato membro, quando una cerchia di persone dev'essere considerata, per le sue caratteristiche oggettive, avere un'attività regolare ed essere inserita nel regolare mercato del lavoro, abbia la facoltà, ai sensi del disposto dell'art. 6, n. 3, della decisione n. 1/80, di rilasciare permessi di soggiorno che ne escludono preventivamente i titolari dai vantaggi delle disposizioni di cui all'art. 6, n. 1.

39 Il governo tedesco ritiene che l'art. 6, n. 3, della decisione n. 1/80 dia agli Stati membri la possibilità di rilasciare ai cittadini turchi permessi di soggiorno che escludano preventivamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.

40 La Commissione ha sostenuto che l'art. 6, n. 3, della decisione n. 1/80 non permette agli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno e di lavoro che impediscano preventivamente ai cittadini turchi di beneficiare delle disposizioni dell'art. 6, n. 1, vanificando in tal modo lo scopo delle stesse.

41 La Corte di giustizia, nella sentenza Sevince, ha dichiarato quanto segue:

«La conclusione che gli articoli delle decisioni (...) e 1/80 (...) possono avere efficacia diretta non è contraddetta dal fatto che (...) l'art. 6, n. 3 [della decisione 1/80 preveda] che le modalità applicative dei diritti attribuiti ai lavoratori turchi vengano stabilite da norme nazionali. Invero le dette disposizioni si limitano a sancire l'obbligo che incombe agli Stati membri di adottare i provvedimenti a carattere amministrativo eventualmente necessari per la loro attuazione, senza conferire agli Stati membri la facoltà di condizionare o restringere l'applicazione del diritto, preciso e incondizionato, che le disposizioni delle decisioni del Consiglio di associazione riconoscono ai lavoratori turchi» (12).

42 Ne consegue che il disposto dell'art. 6, n. 3, riguarda solo la definizione delle disposizioni di attuazione nazionali, e niente altro. Gli Stati membri non possono quindi richiamarsi a tale disposizione per applicare disposizioni nazionali che escludano determinati lavoratori turchi, che obiettivamente siano in possesso dei requisiti per poter richiedere la proroga del loro permesso di soggiorno e di lavoro, ai sensi del disposto dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, dall'appellarsi a tale disposto.

43 Si deve quindi risolvere la questione dichiarando che l'art. 6, n. 3, della decisione n. 1/80, ai sensi del quale le disposizioni di attuazione dell'art. 6, n. 1, sono definite a livello nazionale, va interpretato nel senso che non conferisce agli Stati membri il diritto di derogare all'art. 6, n. 1.

Conclusione

44 Propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:

1) L'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980 del Consiglio d'associazione, istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, sottoscritto ad Ankara il 12 settembre 1963 ed entrato in vigore con la decisione del Consiglio 64/732/CEE in data 23 dicembre 1963, va interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di regolare occupazione ai sensi del disposto del suddetto articolo, si deve tener conto del periodo in cui l'interessato non era titolare di un permesso di soggiorno o di lavoro valido, se le competenti autorità del paese ospitante non gli hanno contestato per tale motivo la regolarità del suo soggiorno e lavoro nel territorio di tale Stato, ma lo hanno anzi regolarizzato ex post concedendogli un nuovo permesso di soggiorno e di lavoro.

2) La citata disposizione deve inoltre essere interpretata nel senso che un lavoratore turco, che svolge un'attività lavorativa subordinata come cuoco di piatti tipici in uno Stato membro, deve essere considerato inserito nel regolare mercato del lavoro e che gli Stati membri non possono introdurre nel permesso di soggiorno o lavoro del cittadino turco limiti di tempo o di altro tipo onde limitare i diritti di cui fruisce ai sensi della citata disposizione.

3) Il disposto dell'art. 6, n. 3, della decisione n. 1/80, in base al quale sono gli Stati membri a definire le disposizioni d'attuazione dell'art. 6, n. 1, va interpretato nel senso che non conferisce agli Stati membri la facoltà di derogare al disposto dell'art. 6, n. 1.

(1) - Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 ed entrato in vigore per la CEE con il regolamento del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).

(2) - GU 1973, C 113.

(3) - La decisone non è pubblicata.

(4) - Causa C-351/95, Kadiman (Racc. pag. I-2133).

(5) - Sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461).

(6) - V. nota 4.

(7) - Causa C-237/91, Kus (Racc. pag. I-6781).

(8) - Sentenza 6 giugno 1995 (Racc. pag. I-1475).

(9) - V. nota 5.

(10) - Punto 30 della motivazione.

(11) - Punto 32 della motivazione.

(12) - Punto 22 della motivazione.