Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 17 luglio 1997. - Quelle Schickedanz AG und Co. contro Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Germania. - Tariffa doganale comune - Classificazione di una composizione di merce - Validità dell'allegato 6 del regolamento (CE) della Commissione n. 1966/94. - Causa C-80/96.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00123
1 La questione principale sollevata in questo procedimento è se biancheria femminile consistente in reggiseno e slip, importati e presentati in assortimento condizionato per la vendita al minuto, vada classificata ai fini dell'applicazione della Tariffa doganale comune come se si trattasse di due articoli separati o come assortimento. La soluzione dipende da quali tra le varie norme, tanto di origine comunitaria quanto di origine non comunitaria, sono applicabili.
I - Fatti e procedimento
2 La fattispecie è relativamente semplice. La ricorrente nella causa principale (in prosieguo: la «ricorrente») è una ditta tedesca di vendita per corrispondenza. Tra gli articoli offerti in vendita c'è un assortimento di biancheria intima femminile, consistente in un reggiseno e in uno slip; questi sono dello stesso materiale e sono decorati con lo stesso tipo di pizzo. In data 19 agosto 1994 la ricorrente chiedeva all'autorità amministrativa nazionale responsabile della classificazione dei tessili, l'Oberfinanzdirektion (Direzione tributaria regionale) di Francoforte sul Meno (in prosieguo: la «convenuta»), un parere vincolante in materia doganale relativo alla classificazione dell'assortimento nella nomenclatura combinata. In data 24 agosto 1994 la convenuta emetteva due pareri doganali vincolanti, classificando il reggiseno e lo slip in codici separati nella nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»). Nell'effettuare tale classificazione la convenuta si basava sul regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1994, n. 1966, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (in prosieguo: il «regolamento») (1).
3 Il punto 6 dell'allegato del regolamento dispone che una «composizione presentata per la vendita al dettaglio (2), così composta:
- reggiseno in maglia (65% poliammide, 35% cotone), con bretelle regolabili e rinforzi alla base che assicurano una funzione di sostegno. Esso presenta alcune parti in pizzo Raschel;
- slip in maglia (80% cotone, 20% poliammide), con fascia elastica alla vita e all'apertura delle gambe. Esso presenta anche alcune parti in pizzo Raschel»,
va classificata come due elementi separati, ossia il reggiseno sotto il codice NC 6212 10 00 e lo slip sotto il codice NC 6108 21 00. Vengono addotte le seguenti motivazioni: «La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6108, 6108 21 00, 6212 e 6212 10 00».
4 La ricorrente impugnava il provvedimento di classificazione dinanzi al Finanzgericht dell'Assia (Tribunale tributario dell'Assia; in prosieguo: il «giudice nazionale») con sede in Kassel, adducendo l'invalidità del regolamento sul quale esso si basava. Nell'ordinanza di rinvio del 7 marzo 1996 il giudice nazionale esprime dubbi, in linea di principio condivisi dalla competente autorità amministrativa tedesca, quanto alla conformità del regolamento alle regole generali per l'interpretazione della NC ed in particolar modo alla regola n. 3, lett. b); a suo avviso, in base a tale regola le merci controverse andrebbero classificate come assortimento, e, essendo il reggiseno l'elemento che conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale, andrebbero classificate nella voce 6212 10 00. Il giudice nazionale ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la classificazione doganale di un assortimento di merci presentato per la vendita al minuto, consistente in un reggiseno e in uno slip, ai sensi del punto 6 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1994, n. 1966, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 198, pag. 103), sia valida qualora, in contrasto con la regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata n. 3, lett. b), le merci facenti parte di tale assortimento vengano classificate ciascuna in modo separato.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
Se un assortimento di merci presentato per la vendita al minuto, consistente in un reggiseno in maglia ed in uno slip in maglia, rientri nel codice NC 6212 10 00 in quanto il reggiseno sia da considerare, ai sensi della regola generale n. 3, lett. b), come la parte dell'assortimento che conferisce a quest'ultimo il suo carattere essenziale».
II - Analisi
a) Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
5 All'udienza la Commissione ha sollevato, per la prima volta, una questione relativa alla ricevibilità della domanda pregiudiziale in ragione del fatto che il punto 6 dell'allegato del regolamento classifica soltanto reggiseni composti per il 65% di poliammide e per il 35% di cotone, mentre quelli di cui si tratta nella causa principale sono composti per il 90% di poliammide e per il 10% di tessuto elastico. Essa ha sostenuto pertanto che il regolamento non va applicato nella fattispecie.
6 La Corte ha costantemente affermato che «spetta solo ai giudici nazionali cui è stata sottoposta la controversia e a cui incombe la responsabilità della decisione giudiziaria valutare, tenendo conto delle specificità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale all'emanazione della loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che essi sottopongono alla Corte (...), se le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull'interpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte è in linea di principio tenuta a pronunciarsi» (3). Inoltre, «il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario o l'esame della validità di un norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non [hanno] alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia della causa principale» (4).
7 Manifestamente, la resistente si è basata sul regolamento nell'effettuare la classificazione contestata. Non può sorprendere, alla luce della lettera inviata dai servizi della Commissione al Ministero federale delle Finanze in data 4 ottobre 1994, la quale descrive il provvedimento contestato come un «regolamento quadro», e della genesi del regolamento narrata in quella lettera, che le autorità amministrative nazionali abbiano assunto tale posizione, nonostante i termini apparentemente restrittivi del punto 6 dell'allegato del regolamento. La questione alla base del rinvio è, in verità, la correttezza delle classificazioni vincolanti effettuate dall'autorità amministrativa nazionale, come emerge da un'attenta lettura della prima questione. Di conseguenza, sebbene la Corte non sia stata informata delle precise motivazioni che hanno indotto l'autorità amministrativa nazionale a basarsi sul regolamento, io sono del parere che le questioni sottopostele siano pertinenti e ricevibili e che nell'affrontarle sia opportuno esaminare la validità del regolamento.
8 Qualora la Corte dichiarasse di non essere competente ad esaminare la validità del regolamento, le merci in questione andrebbero, in ogni caso, classificate conformemente alle pertinenti disposizioni delle regole generali d'interpretazione, il che costituisce oggetto della seconda questione sottoposta dal giudice nazionale, la cui ricevibilità non è contestata dalla Commissione.
b) Ambito normativo
9 Il regolamento citato dal giudice nazionale è stato adottato ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87») (5). L'art. 9, n. 1, lett. a), delega la Commissione, che agisce in base alla procedura del comitato di gestione stabilita dall'art. 10, (6) ad adottare, inter alia, misure relative all'«applicazione della nomenclatura combinata (...), con particolare riguardo (...) alla classifica delle merci (...)».
10 In base al terzo `considerando' del regolamento n. 2658/87, la nomenclatura combinata «deve essere basata sul sistema armonizzato», stabilito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: la «convenzione internazionale»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983. La convenzione internazionale è stata approvata a nome della Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (7). L'art. 3, n. 1, lett. a), punto 2, della convenzione stabilisce che, conformemente ad alcune disposizioni che qui non interessano, «ogni parte contraente si impegna (...) ad applicare le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del sistema armonizzato».
11 La Corte ha costantemente riconosciuto che, in forza dell'art. 9 del regolamento n. 2658/87, la Commissione gode di «un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce» (8). Consegue tanto dal terzo `considerando' del detto regolamento quanto dall'art. 3, n. 1, lett. a), punto 2, della convenzione internazionale che, nell'esercitare il suo potere discrezionale, la Commissione non può «modificare il contenuto delle voci doganali, stabilite in base al sistema armonizzato istituito dalla convenzione, di cui la Comunità si è impegnata a non modificare la portata in forza dell'art. 3 della convenzione medesima» (9).
12 Del pari, la Commissione, nell'adottare il regolamento controverso, laddove il tenore delle voci e delle sottovoci tariffarie pertinenti non permetteva di designare la classificazione della merce in questione, era tenuta a rispettare la classificazione risultante dalle regole generali e dalle note delle sezioni, dei capitoli e delle sottovoci. Invero, nelle sue osservazioni relative al presente procedimento, la Commissione riconosce espressamente il proprio dovere di rispettare le regole generali. Il mancato rispetto di tali disposizioni potrebbe rendere il regolamento viziato da sviamento di potere e, in linea con l'orientamento seguito dalla Corte nella causa «Corn gluten feed» (10) e con il tenore delle questioni sottoposte alla Corte, proporrei di esaminare per primo tale punto piuttosto che gli altri motivi di invalidità sollevati, in particolare la congruità della motivazione. Al fine di pronunciarsi sulla validità del regolamento sarà necessario dare uno sguardo alla classificazione delle merci in base alle regole generali e, poi, trattare la seconda questione sottoposta contemporaneamente alla prima.
c) Il preteso fondamento del regolamento: nota 13 della sezione XI
13 Al tempo dei fatti che hanno dato luogo alla causa principale la nomenclatura combinata era quella stabilita nel regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento n. 2658/87 (11). Rilevano le seguenti disposizioni della sezione XI (Materie tessili e loro manufatti) della NC:
«6108 Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:
(...)
Slips e mutandine:
6108 21 00 - di cotone
(...)
6212 Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:
6212 10 00 Reggiseno e bustini».
14 Una nota generale aggiunta alle note delle sezioni e delle sottovoci relative della sezione XI spiega che, a differenza dei capitoli da 50 a 55, nei capitoli da 56 a 63, con eccezione delle voci 5809 e 5902, non è fatta alcuna distinzione, a livello delle voci, tra le materie tessili di cui sono composti i manufatti ivi classificati. All'epoca dei fatti le merci classificate sotto il codice NC 6108 21 00 scontavano un dazio all'aliquota convenzionale del 13%, mentre l'aliquota per le merci classificate sotto il codice 6221 10 00 era del 6,5%.
15 Conformemente alla regola n. 1 delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato (12) del Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: il «CCD») (13), «i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note». La regola n. 6 contiene una regola equivalente per la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce. A fini classificatori, pertanto, bisogna prendere in considerazione in primo luogo il testo delle voci e in secondo luogo quello delle note di sezioni o di capitoli, prima di rifarsi alle altre regole generali.
16 Nella presente causa nessuna voce o sottovoce della nomenclatura combinata riguarda specificamente assortimenti coordinati di biancheria intima femminile del tipo delle merci di cui trattasi nella causa principale. Quanto alle note di sezione, la Commissione ha osservato di essere obbligata dalla nota 13 della sezione XI a classificare separatamente le merci. Tale nota dispone che, «salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificati nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto»; la nota complementare a tale sezione (14) stabilisce, che «ai fini dell'applicazione della nota 13 questa sezione, con l'espressione "indumenti di materie tessili" si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e da 6201 a 6211».
17 Consegue dalla nota complementare che la nota 13 si applica esclusivamente a merci composte di due o più «indumenti di materia tessile» che rientrano in voci specifiche. Ciò non si verifica evidentemente nel caso di specie, dal momento che il reggiseno in quanto tale andrebbe classificato sotto il codice NC 6212 10 00, che non figura tra le voci alle quali l'espressione «indumenti di materia tessile» si applica. La Commissione ha inoltre osservato che la nota 13 va applicata anche se uno dei componenti, ad esempio il reggiseno, non è classificato in una delle voci alle quali la nota complementare si riferisce; altrimenti, a parer suo, non verrebbe rispettato il regime applicabile allo slip. Non solo tale argomento ignora il testo delle disposizioni pertinenti, ma esso dà per scontato che il regime applicabile agli assortimenti coordinati di biancheria intima femminile debba rispettare quello che sarebbe applicabile allo slip considerato separatamente. Non riesco neppure a trovare alcun pregio nella laconica affermazione della Commissione per cui l'applicazione della nota 13 sarebbe esclusa soltanto se nessuno dei componenti di un assortimento fosse classificabile nei codici NC citati nella nota complementare. L'interpretazione data dalla Commissione alla nota complementare estenderebbe, in effetti, l'ambito di applicazione della nota 13 della sezione XI fino ad includere assortimenti comprendenti sia un «indumento di materia tessile», nel senso sopra definito, sia un indumento che non costituisce un «indumento di materia tessile» ai sensi della nota 13. Tale modificazione, secondo me, andrebbe oltre la mera applicazione di tale nota, così come voluta dall'art. 9 del regolamento n. 2658/87.
d) Applicazione delle regole generali d'interpretazione
18 Posto che il regolamento contestato non può trovare il suo fondamento nella nota 13 della sezione XI, diventa ora necessario verificare se la classificazione delle merci controverse sia cionondimeno conforme a quella derivante dall'applicazione delle note di capitoli o delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato.
19 Le note dei due capitoli pertinenti non trattano in maniera specifica la questione di assortimenti comprendenti un elemento di ciascun capitolo. La nota 2, lett. a), del capitolo 61 (Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia), che comprende il codice NC 6108 21 00 (slip da donna), stabilisce che il capitolo non comprende «gli oggetti della voce 6212». Analogamente, la nota 1 del capitolo 62 (Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia), che comprende il codice NC 6212 10 00 (reggiseni), dispone che il capitolo «comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212)». Non è stato sostenuto che tali note valgono per la classificazione di assortimenti, come merce diversa dagli indumenti singolarmente considerati.
20 Posto che né il testo delle voci e delle sottovoci né le note di sezioni o di capitoli determinano la classificazione delle merci in questione, si applicano le altre regole generali. La regola 2 riguarda essenzialmente merci incomplete o non finite e merci comprendenti miscele o combinazioni di materie o sostanze, e non è di alcun ausilio nel caso di specie.
21 La regola 3, che ha importanza fondamentale nella presente controversia, nella versione in vigore al tempo dei fatti recita come segue:
«Qualora per il disposto della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta prima facie classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto (15), queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto (16), la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola n. 3, lett. a), sono classificate, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole n. 3, lett. a) e n. 3, lett. b), non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».
22 Non è contestato che le merci controverse nella causa principale siano «prima facie ritenute classificabili in due o più voci» ai sensi della regola 3. Conformemente al suo tenore, la regola n. 3, lett. b), si applica soltanto se le merci non possono essere classificate in base alla regola n. 3, lett. a). Sembra essere questo il caso, dal momento che nessuna voce, generale o specifica, si riferisce ad assortimenti di biancheria intima femminile. Inoltre, dalla regola 3, lett. a), deriva che le voci pertinenti, che corrispondono ai codici NC 6212 10 00 e 6108 21 00, «si riferiscono ciascuna a (...) una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto», e che, quindi, tali voci vanno considerate come «ugualmente specifiche» in relazione a tali merci.
23 Di conseguenza, la successiva disposizione che resta da prendere in considerazione è la regola n. 3, lett. b). In base a tale disposizione, i manufatti andrebbero classificati «(...) quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale». Non essendo immediatamente manifesto quale delle componenti conferisca all'assortimento il suo «carattere essenziale», può essere utile nel caso di specie ricorrere alle note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (17), che, come questa Corte ha riconosciuto, «possono considerarsi validi strumenti per l'interpretazione della Tariffa doganale comune», nei limiti in cui il loro tenore sia conforme alle disposizioni di questa (18).
24 Il primo metodo di classificazione, secondo la regola n. 3, lett. a), è descritto nelle note esplicative dalla III alla V. Le note VI, VII, VIII e X, (19) che si riferiscono alla regola n. 3, lett. b), dispongono in sostanza quanto segue (in corsivo nella versione originale):
«(VI) Il secondo metodo si riferisce soltanto a:
i) Prodotti misti. ii) Lavori composti di materie differenti. iii) Lavori costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti. iv) Merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto.
Esso si applica soltanto se la regola n. 3, lett. a), non permette di operare la classificazione.
(VII) In tutti questi casi le merci vanno classificate come se fossero composte della materia o dell'oggetto che conferisce ad esse il loro carattere essenziale, quando è possibile operare questa determinazione.
(VIII) Il fattore che determina il carattere essenziale varia a seconda dei diversi tipi di merce. Può essere, per esempio, determinato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi costitutivi, dalle loro dimensioni, quantità, peso o valore, oppure dall'importanza di uno degli elementi costitutivi in relazione all'uso delle merci.
(...)
(X) Ai fini dell'applicazione di questa regola, per "merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto" devono intendersi le merci che:
a) constano di almeno due oggetti diversi che sono, prima facie, classificabili in voci diverse (...)
b) constano di prodotti o di articoli presentati insieme per soddisfare un'esigenza specifica oppure per l'esercizio di una determinata attività,
c) sono condizionate in maniera tale da poter essere vendute direttamente agli utilizzatori senza ulteriore condizionamento».
25 La nozione di «merci presentate in assortimenti» è stata interpretata dalla Corte, nella sentenza Telefunken, nel senso che essa «presuppone una stretta connessione, dal punto di vista dello smercio, delle merci considerate, di modo che esse sono non solo presentate congiuntamente per lo sdoganamento, ma di regola anche offerte, nelle varie fasi commerciali e soprattutto nella fase del commercio al minuto, come un insieme e in un unico imballaggio per soddisfare un'esigenza o per l'esercizio di una determinata attività» (20). L'affermazione della ricorrente secondo cui i due elementi delle merci controverse sono stati importati in un unico imballaggio non è stata contestata e il giudice nazionale ha accertato, come dato di fatto, che gli elementi venivano offerti insieme per la vendita al minuto come assortimento.
26 Se, da un lato, la Commissione non ha contestato che sono soddisfatte le condizioni specificate nei punti a) e c) della nota esplicativa X, essa ha, dall'altro, suggerito un'interpretazione del punto b) che precluderebbe l'applicazione della regola n. 3, lett. b), al caso di specie. Essa ammette che le merci andrebbero considerate un insieme in ragione di taluni fattori obiettivi come la qualità delle merci, il materiale impiegato e il loro aspetto, e che potrebbero venire considerate tali in ragione del fatto che le loro componenti sono coordinate. La Commissione è, tuttavia, dell'idea che il fattore determinante nell'acquisto di tali indumenti sia la taglia. Il consumatore deve essere in grado di provare e di scegliere separatamente ciascun elemento prima dell'acquisto; l'identità esteriore della presentazione non sarebbe di alcun ausilio al riguardo. A suo avviso, la presentazione delle merci di cui è causa come assortimento non soddisferebbe pertanto una «esigenza specifica» chiaramente definita. La Commissione aggiunge che, in ogni modo, i due elementi delle merci sono di uguale importanza, che il loro carattere essenziale non può essere determinato in base alla loro natura, qualità o funzione e che pertanto essa non era tenuta a provvedere alla classificazione delle merci controverse prendendo in considerazione la regola n. 3, lett. b).
27 La giurisprudenza della Corte stabilisce chiaramente che, «per garantire la certezza del diritto e agevolare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note alle sezioni e ai capitoli» (21). L'analisi proposta nel caso di specie dalla Commissione per accertare l'esistenza di un'esigenza specifica mi sembra essere di natura soggettiva; la Commissione cerca di mettersi nei panni del consumatore e sostiene, senza una prova obiettiva e senza una motivazione convincente, che la scelta delle merci controverse da parte del consumatore dipende da un solo fattore, cioè la taglia, ad esclusione di ogni altro.
28 L'opinione della Commissione relativa alla scelta del consumatore può essere o no corretta; non considero necessario o opportuno dare suggerimenti alla Corte su questo punto, anche se ciò fosse possibile sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo. La ricorrente ha spiegato diffusamente che le merci sono presentate al consumatore in un unico imballaggio, che gli assortimenti permettono al consumatore di scegliere una delle tre taglie di reggiseno disponibili per ciascuna taglia di slip, ma che il consumatore non può mescolare articoli appartenenti ad assortimenti diversi. Inoltre, ha prodotto talune prove dell'esistenza in alcuni Stati membri di un domanda di mercato di assortimenti di biancheria del tipo di quelli controversi nel caso di specie. Non si tratta della domanda generica di reggiseni e slip, ma di una domanda particolare di una gamma di reggiseni e slip esattamente assortiti, offerti alla vendita al minuto in condizioni particolari di prezzo, qualità e aspetto. Si tratta di elementi obiettivi che la Corte potrebbe, e a mio avviso dovrebbe, prendere in considerazione; il fatto che la ricorrente non si rivolga ai clienti che richiedono una combinazione di taglie di reggiseni e slip che essa non offre in vendita non basta ad escludere l'esistenza di un'esigenza specifica ai sensi della nota esplicativa X, lett. b).
29 La Commissione si basa, inoltre, sulla nota esplicativa del CCD relativa alla voce 6212, secondo la quale, in particolare, «questa voce comprende manufatti destinati a sostenere talune parti del corpo», al fine di dimostrare che è soltanto la taglia ottimale degli indumenti, e non la loro presentazione esteriore, a costituire un'esigenza specifica. In primo luogo, tale nota esplicativa non si applica né alla voce NC 6108 né a merci che, conformemente alla regola n. 3, lett. b), sono da considerare «classificabili in due o più voci» e sono «presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto». Inoltre, quand'anche fosse pertinente, una nota esplicativa costituisce tutt'al più un ausilio per l'interpretazione e non può ostare all'applicazione di una norma giuridica vincolante quale la regola n. 3 delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato.
30 Mi sembra pertanto che il criterio di commercializzazione identificato nella sentenza Telefunken possa trovare applicazione nel caso di specie e che le merci controverse vadano ritenute «presentate in assortimenti» ai sensi della regola n. 3, lett. b).
31 Sfortunatamente tale conclusione non risolve il problema, dal momento che mi sembra difficile determinare, senza indulgere a eccessive speculazioni soggettive, quale dei componenti debba considerarsi conferire all'assortimento il suo carattere essenziale. Se da un lato la ricorrente ha riconosciuto nelle sue osservazioni la difficoltà della questione, dall'altro ha affermato che il reggiseno andrebbe considerato come l'elemento che conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale, in quanto è più complesso da realizzare, richiede più lavoro e più materiale e pesa e costa più dello slip. Il giudice nazionale ha considerato che «il reggiseno (...) sia dal punto di vista del valore commerciale sia per quanto riguarda l'entità della lavorazione (...) determina il carattere essenziale dell'assortimento».
32 Mi sembra poi che, tra gli elementi individuati nella nota esplicativa VIII per la determinazione del carattere essenziale delle merci, soltanto la natura dei componenti o il loro rispettivo valore potrebbero essere conferenti nel caso di specie. Nessuna prova è stata apportata alla Corte quanto al fatto che una differenza tra i componenti, in volume e in peso, potrebbe essere determinante per il carattere essenziale dell'assortimento. Nel caso delle merci controverse il valore del reggiseno è pari a 5,93 DM e quello degli slip a 4,31 DM, il che dà all'assortimento un valore complessivo di 10,24 DM. Tale differenza nei rispettivi valori degli articoli, confrontata con il valore totale dell'assortimento (58% contro 42%), non è, secondo me, abbastanza consistente per poter inequivocabilmente provare che il reggiseno costituisce l'elemento che conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale.
33 Nella sentenza Sportex la Corte fornisce un utile criterio per l'applicazione di questo punto della regola n. 3, lett. b), rilevando che l'individuazione del carattere essenziale delle merci può esser effettuata «chiedendosi se la merce, privata di questa o di quella componente, manterrebbe o meno le proprietà che la caratterizzano» (22). Mi sembra abbastanza chiaro, soprattutto alla luce degli argomenti presentati dalla ricorrente nel presente procedimento volti a dimostrare che le merci devono essere considerate come un assortimento piuttosto che come singoli articoli di abbigliamento, che la proprietà caratteristica dell'assortimento verrebbe meno se questo venisse privato di uno dei componenti e che ciò vale tanto per lo slip quanto per il reggiseno.
34 In tale situazione, sono costretto a concludere che il criterio del «carattere essenziale» non può trovare applicazione, ipotesi che è espressamente contemplata dalla stessa r
regola n. 3, lett. b), la quale si applica soltanto «quando è possibile operare questa determinazione». Posto che la regola 3, lett. a) e lett. b), non permette di effettuare la classificazione doganale, entra in gioco la regola 3, lett. c). Conformemente a tale regola, le merci controverse andrebbero classificate nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle che possono essere validamente prese in considerazione, cioè nel codice NC 6212 10 00.
35 Da quanto sopra consegue che la Commissione, classificando le merci di cui trattasi nella causa principale in codici NC separati, ha omesso di rispettare la classificazione di tali manufatti derivante dall'applicazione delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Essendo stato adottato in violazione dell'art. 3, n. 1, lett. a), punto 2, della convenzione internazionale relativa al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, il regolamento eccede i limiti delle competenze assegnate alla Commissione e va dichiarato invalido. La stessa conclusione varrebbe qualora la Corte dovesse ritenere che il reggiseno conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale.
III - Conclusione
36 Le questioni pregiudiziali sottoposte dal Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 7 marzo 1996 andrebbero risolte come segue:
«Il regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1994, n. 1966, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è invalido in quanto nel punto 6 dell'allegato classifica le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, composte di un reggiseno e di uno slip, separatamente nelle sottovoci doganali 6108 21 00 e 6212 10 00. La Tariffa doganale comune, nella versione di cui all'allegato I al regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, dev'essere interpretata nel senso che merci come quelle controverse nella causa principale vanno classificate nella sottovoce 6212 10 00».
(1) - GU L 198, pag. 103.
(2) - Nota non rilevante per la versione italiana di queste conclusioni.
(3) - Sentenze 17 luglio 1997, causa C-130/95, Giloy (Racc. pag. I-4291, punti 20 e 21); causa C-28/95, Leur-Bloem (Racc. pag. I-4161, punti 25 e 26); sentenza 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi (Racc. pag. I-3763, punti 34 e 35).
(4) - Sentenza 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz (Racc. pag. I-1883, punto 10).
(5) - GU L 256, pag. 1.
(6) - Tale procedura corrisponde alla procedura II, variante b), dell'art. 2 della decisione del Consiglio 13 luglio 1987, 87/373/CEE, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 197, pag. 33). Tale decisione è stata interpretata dalla Corte nella sentenza 10 maggio 1995, causa C-417/93, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-1185).
(7) - GU L 198, pag. 1; il testo della convenzione è allegato alla decisione.
(8) - Sentenze 14 dicembre 1995, causa C-267/94, Francia/Commissione, «Corn gluten feed» (Racc. pag. I-4845, punto 19); 13 dicembre 1994, causa C-401/93, GoldStar Europe (Racc. pag. I-5587, punto 19); 18 settembre 1990, causa C-265/89, Vismans Nederland (Racc. pag. I-3411, punto 13).
(9) - Causa C-267/94, citata alla nota precedente, punto 20.
(10) - Causa C-267/94, sopra citata, punto 15.
(11) - GU L 241, pag. 1.
(12) - Le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, unitamente alle loro note esplicative, sono pubblicate in forma di opuscolo a fogli mobili dal Consiglio di cooperazione doganale in inglese ed in francese. Nel mese di giugno 1994 il CCD ha adottato la denominazione di lavoro ufficiosa «Organizzazione doganale mondiale».
(13) - Quanto alla Comunità, tali regole sono state stabilite nell'allegato I al regolamento n. 2551/93, citato sopra, al paragrafo 13 ed alla nota 11.
(14) - La nota complementare è stata successivamente inclusa nel testo della nota 13; Note esplicative del CCD, seconda edizione (1996), D/1996/0448/1, pag. 775.
(15) - Il corsivo è mio.
(16) - Il corsivo è mio.
(17) - Si tratta delle note esplicative (precedentemente «Commentario») delle regole generali pubblicate dal CCD, da non confondere con le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee, pubblicate dalla Commissione.
(18) - Sentenza 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr. Eisbein (Racc. pag. I-2655, punto 21); sentenza 17 giugno 1997, causa 105/96, Codiesel (Racc. pag. I-3465, punto 17).
(19) - La nota esplicativa IX riguarda merci composite, costituite dall'assemblaggio di oggetti differenti, piuttosto che merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto.
(20) - Sentenza 7 ottobre 1985, causa 163/84, Hauptzollamt Hannover/Telefunken (Racc. pag. 3299, punto 35).
(21) - Sentenza Codiesel, citata alla nota 18, punto 17 (il corsivo è mio); v. anche sentenza 17 giugno 1997, causa C-164/95, Eru Portuguesa (Racc. pag. I-3441, punto 13); sentenza 15 maggio 1997, causa C-405/95, Bioforce (Racc. pag. I-2581, punto 12); sentenza 17 aprile 1997, cause riunite C-274/95, C-275/95 e C-276/95, Wunsche (Racc. pag. I-2091, punto 15) e sentenza Vismans Nederland, citata alla nota 8, punto 14.
(22) - Sentenza 21 giugno 1988, causa 253/87, Sportex/Oberfinanzdirektion Hamburg (Racc. pag. 3351, punto 8).