Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 13 novembre 1997. - Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Sostegno finanziario nel settore energetico - Programma Thermie - Diritto a una tutela giuridica completa - Obbligo di motivazione - Diritto di essere sentiti - Potere discrezionale. - Causa C-48/96 P.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02873
I - Osservazioni preliminari
1 Nella presente causa, la Corte è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG (in prosieguo: la «Windpark»)contro la sentenza pronunciata il 13 dicembre 1995 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (1) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2 Il Tribunale ha respinto, da una parte, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 1994 che negava alla Windpark la concessione del sostegno finanziario richiesto nell'ambito del programma Thermie per l'anno 1993 e, dall'altra, la domanda diretta ad ottenere che fosse ingiunto alla Commissione di adottare una nuova decisione.
II - I fatti
3 Dalla sentenza impugnata (punti da 1 a 16) risultano i seguenti fatti:
4 In data 29 giugno 1990, il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) n. 2008/90, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) (2) (in prosieguo: il «regolamento Thermie»). Il programma Thermie comprende in tutto 17 sfere di applicazione, tra le quali figura l'energia eolica.
5 La procedura di individuazione dei progetti idonei è avviata, conformemente all'art. 8 del regolamento Thermie, dalla Commissione, la quale deve pubblicare sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito a sottoporre progetti. Per la selezione dei progetti il cui costo complessivo superi 500 000 ECU, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri (in prosieguo: il «comitato Thermie»), il quale formula il proprio parere sul progetto delle misure da prendere sottopostogli dalla Commissione. Quest'ultima, se le misure da essa adottate non sono conformi al parere del comitato, è tenuta a comunicare detti provvedimenti al Consiglio. Il Consiglio può allora prendere una decisione diversa da quella della Commissione, ex art. 10, n. 1, del regolamento Thermie.
6 IL 16 luglio 1992, la Commissione pubblicava sulla Gazzetta ufficiale (3), una comunicazione concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche - Programma Thermie, per il 1993. Essa invitava gli interessati a sottoporle, entro il 1_ dicembre 1992, dei progetti da selezionare per un'eventuale concessione di un sostegno finanziario nell'anno 1993. Essa parimenti indicava, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento Thermie, i settori che sarebbero stati considerati prioritari, vale a dire: «edifici a basso consumo di energia, e a tasso ridotto di emissioni di CO2» e «sistemi integrati di gestione del traffico urbano». Inoltre, la Commissione rendeva noto che presso i suoi uffici sarebbe stato possibile ottenere un documento contenente i particolari della procedura da seguire per la presentazione dei progetti, le informazioni sulle condizioni di idoneità, i criteri di scelta e altre informazioni in merito.
7 La Windpark è una società avente ad oggetto la creazione e la gestione di un parco di energia eolica in località Groothusen, presso Emden (Germania).
8 Il 27 novembre 1992, la Windpark inviava alla Commissione una domanda mediante la quale chiedeva un aiuto pari a 1 933 495 ECU per la creazione di un parco eolico.
9 La Commissione riceveva circa 700 proposte. Nel marzo del 1993, la direzione generale Energia redigeva un documento, formulando una valutazione di tali progetti. Il 5 aprile 1993, questi progetti venivano esaminati dal comitato tecnico per l'energia eolica e, il 3 e 4 giugno 1993, dal comitato Thermie (4).
10 Il 19 luglio 1993 la Commissione decideva di concedere un sostegno finanziario a 137 progetti in tutto. Con la medesima decisione, essa redigeva parimenti una «lista di riserva» di 49 progetti. In merito ai 52 progetti nell'ambito dell'energia eolica, undici godevano di un sostegno finanziario e otto venivano inseriti nella lista di riserva. Sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 1993 (5) veniva pubblicata una breve comunicazione riguardante la decisione che, come riportato nella sentenza impugnata, è del seguente tenore:
«La Commissione ha deciso recentemente che:
- un importo di 129 182 448 ECU è destinato dal programma THERMIE al sostegno finanziario di 137 progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche (allegato I);
- una lista di riserva di 49 progetti è costituita (allegato II).
Delle copie degli allegati I e II possono essere ottenute tramite domanda scritta all'indirizzo seguente:
(...)»
11 Il 5 agosto 1993, la Commissione informava la Windpark che il suo progetto era stato inserito in un «elenco complementare di progetti che potranno godere di un sostegno finanziario entro il 31 dicembre 1993 se si renderanno disponibili stanziamenti in misura sufficiente, in particolare se non saranno stati realizzati progetti che già godono di un sostegno finanziario». Secondo un allegato a detta lettera, l'importo massimo del sostegno finanziario per questo progetto era stato fissato in 918 028 ECU. La Commissione sottolineava che l'inserimento del progetto nell'elenco complementare non comportava l'assunzione di alcun impegno da parte sua e che essa declinava qualsiasi responsabilità per le conseguenze che sarebbero potute derivare dalla decisione definitiva di non concedere un sostegno finanziario alla Windpark.
12 Con telecopia del 9 agosto 1993, inviata alla Commissione, la Windpark chiedeva informazioni complementari nonché l'autorizzazione a cominciare i lavori. L'ufficio di collegamento del Land della Bassa Sassonia presso le Comunità europee informava poi la Windpark che il suo progetto figurava sulla lista di riserva e che una decisione sull'eventuale sostegno finanziario sarebbe stata adottata a partire del mese di settembre del medesimo anno.
13 Con lettera datata 13 gennaio 1994, da essa inviata alla Windpark, la Commissione rendeva noto che il suo progetto non poteva godere di un sostegno finanziario nel 1993, dato che gli stanziamenti corrispondenti non erano assegnati nel bilancio.
14 La Windpark replicava a detta comunicazione con lettere datate 9 e 23 febbraio 1994, esprimendo la propria delusione e chiedendo che «la procedura e la decisione 13 gennaio 1994 vengano attentamente riesaminate». La Commissione rispondeva a tali lettere con una lettera datata 16 marzo 1994, confermando il contenuto delle sue lettere datate 5 agosto 1993 e 13 gennaio 1994.
15 In seguito, il 17 marzo 1994, la Windpark presentava un ricorso con il quale domandava al Tribunale di primo grado di annullare la decisione della Commissione 13 gennaio 1994, nonché di ingiungere alla Commissione di adottare una nuova decisione conformandosi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia e di condannare la Commissione alle spese.
16 La Commissione domandava al Tribunale di respingere il ricorso e di condannare la Windpark alle spese.
17 Basandosi sulla distinzione tra la decisione della Commissione del 19 luglio 1993, da una parte, e quella contenuta nella lettera inviata alla Commissione alla Windpark il 13 gennaio 1994, dall'altra, il Tribunale dichiarava ricevibile il ricorso della Windpark solo nella parte in cui era diretto contro quest'ultima decisione (punti 17 e segg.). Inoltre, il Tribunale respingeva i motivi di annullamento invocati dalla Windpark, e cioè: 1) una violazione di forme sostanziali, in quanto la decisione non era sufficientemente motivata, 2) una violazione delle norme giuridiche fondamentali che disciplinano l'applicazione del Trattato, in quanto non era stato rispettato il suo diritto di essere sentita, e 3) uno sviamento di potere, in quanto la sua richiesta era stata respinta senza motivo apparente, con la motivazione che compare nella sentenza.
III - Conclusioni delle parti nel procedimento di impugnazione
18 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 19 febbraio 1996, la Windpark (in prosieguo: la «ricorrente») ha formulato il presente ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado chiedendo alla Corte: a) di annullare l'impugnata sentenza 13 dicembre 1995, b) di annullare le decisioni dell'altra parte nel procedimento, la Commissione (in prosieguo: l'«altra parte»), con cui era stata respinta la domanda della ricorrente di sostegno finanziario nel quadro del regolamento Thermie (decisioni che le erano state comunicate con lettera della direzione generale Energia del 13 gennaio 1994, che integrava la lettera della direzione generale Energia in data 5 agosto 1993), c) di ingiungere all'altra parte di adottare una decisione in suo favore, così da accordarle un contributo finanziario a concorrenza della somma di 918 028 ECU, conformandosi ai principi di diritto enunciati dalla Corte, e, infine, d) di condannare l'altra parte alle spese dei due procedimenti.
19 L'altra parte chiede alla Corte: a) di respingere il ricorso e b) di condannare la ricorrente alle spese.
IV - Motivi d'impugnazione
20 La ricorrente fa valere che l'impugnata sentenza del Tribunale dev'essere annullata in base a 6 motivi, e cioè a) violazione del diritto ad una tutela giuridica completa, b) erronea applicazione dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, per quanto riguarda il dies a quo del termine di ricorso, c) erronea applicazione del disposto dell'art. 190 riguardante l'obbligo di motivare la decisione della Commissione, d) violazione del diritto della Windpark di essere sentita, e) sviamento di potere e, infine, f) violazione degli artt. 175, terzo comma, 173, quarto comma, e 176 del Trattato.
A - Violazione del diritto a una tutela giuridica completa
21 Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il Tribunale ha violato il suo diritto fondamentale a una tutela giuridica completa (6). In particolare, essa sostiene che il Tribunale ha operato una erronea distinzione (vedi il punto 22 della sentenza impugnata) tra la decisione della Commissione 19 luglio 1993, con cui veniva concesso un sostegno finanziario pari ad un importo complessivo di 129 182 448 ECU a favore di 137 progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche («allegato I») e si costituiva una lista di riserva di 49 progetti («allegato II»), da una parte, e l'atto contenuto nella lettera in data 13 gennaio 1994, dall'altra. A seguito poi di questa distinzione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha esaminato il suo ricorso nel merito solo nella parte in cui era diretto contro la decisione 13 gennaio 1994, mentre, nella parte in cui era diretto contro la decisione 19 luglio 1993, lo ha respinto per scadenza del termine, con la conseguenza che il Tribunale non ha esaminato i motivi di annullamento invocati in quest'ultimo ricorso e che la Windpark è stata così di fatto privata di tutela giuridica.
22 Il Tribunale ha considerato (punto 23) che la decisione della Commissione 19 luglio 1993 era una decisione definitiva per quanto riguardava l'esame e la selezione dei progetti da finanziare nel quadro del programma Thermie nel 1993. Esso ha poi riconosciuto che, alla fine dell'anno 1993, non vi era stato alcun riesame dei progetti e che in tale momento la sola questione da risolvere era stata quella di accertare se esistessero ancora disponibilità finanziarie o se i progetti che avevano goduto di un sostegno finanziario fossero stati tutti realizzati, con conseguente esaurimento del bilancio disponibile. Il Tribunale ha altresì ritenuto (punto 23) che, anche se la Commissione aveva comunicato nella lettera da essa inviata alla ricorrente il 5 agosto 1993, di essersi riservata la facoltà di modificare la propria decisione in funzione delle disponibilità di bilancio, era giocoforza constatare che a tale data il progetto della ricorrente non faceva parte dei 137 progetti accolti, e che, conseguentemente, la Commissione aveva in sostanza respinto la domanda di sostegno finanziario della Windpark.
23 Così i summenzionati atti della Commissione, e cioè 1) la decisione 19 luglio 1993, relativa alla concessione di un sostegno finanziario a 137 progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche, tra i quali non figura il progetto della ricorrente società Windpark, e 2) la decisione contenuta nella lettera in data 13 gennaio 1994, così come tali atti sono descritti nella sentenza impugnata, correttamente qualificati, costituiscono due decisioni della Commissione distinte l'una dall'altra.
24 Inoltre, poiché, secondo quanto è stato accertato, la Windpark ha preso conoscenza del contenuto della prima decisione, e cioè della decisione della Commissione 19 luglio 1993, il 5 agosto 1993, come sarà successivamente esposto in modo più dettagliato, il ricorso proposto il 17 marzo 1994 è stato presentato fuori termine.
25 Conseguentemente, il Tribunale ha considerato giustamente che esistono due distinte decisioni della Commissione (7) e che il ricorso della Windpark era ricevibile solo nella parte in cui era diretto contro l'ultima decisione, quella contenuta nella lettera in data 13 gennaio 1994, mentre era fuori termine nella parte in cui era diretto contro la decisione 19 luglio 1993, con la quale era stata respinta, in sostanza, la domanda di sostegno finanziario presentata dalla ricorrente in favore del proprio progetto. Pertanto, gli argomenti addotti ex adverso devono essere respinti, mentre, nei limiti in cui la domanda riguarda la valutazione dei fatti da parte del giudice di merito, il motivo dev'essere dichiarato irricevibile (8).
26 Parimenti dev'essere respinta l'affermazione della ricorrente secondo la quale la Commissione «(...) era disposta ad accordare un sostegno finanziario solo per un importo massimo di 918 028 ECU», e ciò per due motivi: da una parte, perché l'asserzione riguarda la valutazione dei fatti di causa, così come sono stati accertati dal giudice di merito, e, dall'altra, perché il Tribunale ha espressamente riconosciuto il contrario, come sostiene giustamente la Commissione. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto (punto 8) che: «Il 5 agosto 1993 la Commissione informava la ricorrente che il suo progetto era stato inserito in un "elenco complementare di progetti che potranno godere di un sostegno finanziario entro il 31 dicembre 1993 se si renderanno disponibili stanziamenti in misura sufficiente, in particolare se non saranno stati realizzati progetti che già godono di un sostegno finanziario". Secondo un allegato a detta lettera, l'importo massimo del sostegno finanziario per questo progetto era stato fissato a 918 028 ECU. La Commissione sottolineava che l'inserimento del progetto nell'elenco complementare non comportava l'assunzione di nessun impegno da parte sua e che essa declinava qualsiasi responsabilità per le conseguenze eventuali che sarebbero potute derivare dalla decisione definitiva di non concedere un sostegno finanziario alla ricorrente».
27 Risulta chiaramente dal citato punto 8 che la ricorrente sapeva, fin dal momento della decisione 5 agosto 1993, che gli stanziamenti potevano eventualmente non essere disponibili e che essa doveva impugnare questa decisione, lesiva dei suoi interessi (9). Conseguentemente, muovendo queste asserzioni, la ricorrente non fa che reiterare asserzioni di fatto già avanzate dinanzi al Tribunale e che erano state giudicate prive di fondamento e ne chiede, in sostanza, il riesame, inammissibile nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (10).
28 Di conseguenza, il primo motivo dell'impugnazione dev'essere respinto.
B - Erronea applicazione dell'art. 173, quinto comma, del Trattato
29 Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha applicato erroneamente l'art. 173, quinto comma, del Trattato. In particolare, essa fa valere che anche ammesso che, con la decisione 19 luglio 1993, la Commissione abbia respinto la domanda di sostegno finanziario nella sua totalità, il termine di due mesi per la proposizione del ricorso, avvenuta infine il 17 marzo 1994, è stato rispettato. Per suffragare questa asserzione, la ricorrente sostiene ancora che esiste una contraddizione in quanto accertato dal Tribunale, e più precisamente tra i punti 9 e 28 della sua sentenza.
30 La ricorrente ricorda che, come riportato al punto 9 della sentenza impugnata, essa aveva chiesto informazioni complementari con telecopia inviata il 9 agosto 1993. La Commissione non aveva risposto a tale richiesta. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto dedurre da questa telecopia che l'interessata non aveva compreso il senso esatto della comunicazione del 5 agosto 1993 e avrebbe dovuto risponderle informandola in ordine al contenuto esatto della propria decisione. La prima risposta della Commissione alla domanda della ricorrente è contenuta nella sua lettera del 13 gennaio 1994, data che costituisce il dies a quo del termine di impugnazione della decisione.
31 Oltre a ciò, la ricorrente fa valere che, poiché la decisione adottata non era stata pubblicata e non le era stata neppure comunicata, il termine di ricorso ha cominciato a decorrere dal momento della presa di conoscenza della decisione, avvenuta con la lettera del 13 gennaio 1994. Essa ritiene che l'art. 173, quinto comma, del Trattato debba essere interpretato in senso restrittivo e che, di conseguenza, il termine per impugnare un atto cominci a decorrere non dal momento in cui una persona, interessata individualmente dall'atto stesso, ha la possibilità di conoscere quest'ultimo, ma dal momento in cui essa ne ha effettivamente preso conoscenza. Secondo la ricorrente poi, è conforme ai principi dello Stato di diritto riconoscere che non è necessario che l'interessato si sforzi di esaminare la decisione e la sua motivazione, ma piuttosto che sia data risposta alla sua domanda al riguardo (11).
32 Passo ora ad esaminare la questione se vi sia stata un'errata applicazione dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, e cioè quella di stabilire il momento da cui decorreva il termine per impugnare la decisione della Commissione.
33 Ricorderò innanzi tutto che la Corte ha dichiarato in più occasioni che, in mancanza di pubblicazione o di notifica, il termine per la presentazione del ricorso decorre solo dal momento in cui l'interessato ha avuto una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il suo diritto di ricorso (12). Secondo la giurisprudenza costante della Corte, «spetta a colui che ha conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole» (13).
34 Tenuto conto di questa giurisprudenza costante, ritengo che il Tribunale non abbia commesso errore di diritto quando ha considerato (14) che la ricorrente, a partire dal mese di agosto 1993, era a conoscenza delle circostanze, il che avrebbe dovuto indurla ad agire, dal momento che sapeva che il suo progetto era stato incluso in una lista di riserva e che questo non comportava alcun impegno da parte della Commissione (punto 8).
35 Per quanto riguarda l'esistenza di punti contrastanti nella sentenza impugnata, ritengo che non vi sia alcuna contraddizione tra i punti 9 e 28 della sentenza impugnata, così come è stato giustamente sottolineato dalla Commissione. Più precisamente, al punto 28 della sua sentenza, il Tribunale ha constatato che «la ricorrente non ha colto l'occasione di chiedere il testo integrale né spiegazioni specifiche concernenti la decisione di escludere il suo progetto dal novero dei 137 progetti che avrebbero goduto di un sostegno finanziario nel 1993».
36 Il Tribunale ha affermato (punto 9) che, «con telecopia del 9 agosto 1993, inviata alla Commissione, la ricorrente chiedeva informazioni complementari», ma non ha chiesto che le fosse inviato il testo integrale della decisione 19 luglio 1993; essa non ha neppure reagito alla comunicazione avvenuta nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (15) né ha chiesto spiegazioni specifiche sui motivi per i quali il suo progetto era stato iscritto sulla lista di riserva (lista complementare) e avrebbe potuto godere di un sostegno finanziario solo «se si renderanno disponibili stanziamenti in misura sufficiente, in particolare se non saranno stati realizzati progetti che già godono di un sostegno finanziario» (16). Inoltre, il Tribunale rileva espressamente (punto 9) che «la ricorrente chiedeva informazioni complementari nonché l'autorizzazione a cominciare i lavori». In altri termini, pur conoscendo l'esistenza della decisione 19 luglio 1993, che a suo dire ledeva i suoi interessi, la ricorrente non ne ha però chiesto la comunicazione (17).
37 Di conseguenza, anche per quanto riguarda questa parte del motivo d'impugnazione in esame, le asserzioni della ricorrente circa l'esistenza di punti contraddittori nella motivazione della sentenza impugnata devono essere respinte in quanto infondate.
38 Pertanto, il secondo motivo d'impugnazione dev'essere integralmente respinto.
C - Violazione dell'obbligo di motivazione
39 Nell'esporre il suo terzo motivo, la ricorrente asserisce che il bilancio del 1993 prevedeva 174 000 000 di ECU per il programma Thermie. Su questo importo, 129 000 000 di ECU erano a disposizione per l'esecuzione di progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche. La ricorrente fa valere poi l'introduzione del rapporto Thermie da cui risulta che, nel 1993, un sostegno finanziario di 140 000 000 di ECU in totale è stato assegnato a 139 progetti, mentre 34 000 000 di ECU sono stati destinati a misure d'accompagnamento. Considerato che la decisione 19 luglio 1993 ha assegnato circa 129 000 000 di ECU a 137 progetti, la ricorrente ne deduce che circa 11 000 000 di ECU sono stati messi a disposizione senza essere stati assegnati a progetti mirati.
40 Inoltre, la ricorrente sostiene che l'introduzione del rapporto Thermie non stabilisce alcuna distinzione tra i progetti di diffusione di cui all'art. 2 e i progetti mirati di cui all'art. 4 del regolamento Thermie. Inoltre, essa ritiene che questa distinzione non emerga né dal procedimento davanti al Tribunale né dal programma di bilancio. Essa asserisce in ogni caso che, anche se gli stanziamenti di bilancio disponibili dopo il 19 luglio 1993 fossero stati assegnati a progetti mirati, la Commissione avrebbe dovuto raffrontare questi progetti con quello della ricorrente ai fini della sua decisione e avrebbe dovuto motivare la sua scelta.
41 La ricorrente sostiene ancora che la motivazione della decisione della Commissione 19 luglio 1993, che respinge integralmente la sua domanda, resta sconosciuta e che ciò giustifica l'annullamento di tale decisione. Inoltre essa asserisce che la lettera della Commissione del 13 gennaio 1994 non riporta integralmente il testo della decisione della Commissione e che la motivazione di questa decisione relativa in particolare all'esaurimento degli stanziamenti è erronea, perché la Commissione, come si è visto, aveva a disposizione fino al 31 dicembre 1993 10 817 552 ECU per alcuni progetti mirati. Essa ne deduce che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che la decisione, contenuta nella lettera in data 13 gennaio 1994, non era motivata.
42 Per suffragare le proprie asserzioni secondo cui gli argomenti della Commissione relativi in particolare al fatto che l'insieme degli stanziamenti disponibili dopo il 19 luglio 1993 per il programma Thermie erano stati assegnati ad alcuni progetti «mirati», sono erronei, la ricorrente fa valere una comunicazione al riguardo del commissario Papoutsis al Parlamento europeo, in data 29 aprile 1996 (18).
43 La ricorrente sostiene inoltre che, poiché dall'introduzione del rapporto Thermie risulta che, contrariamente alla decisione 19 luglio 1993, la Commissione ha assegnato un sostegno finanziario per un importo di 2 189 356 ECU nel settore dell'energia eolica a quattro progetti che figuravano nella lista di riserva, e quindi non a progetti mirati, senza la partecipazione del comitato Thermie, il Tribunale ha commesso un errore ritenendo che questo importo facesse parte di quelli assegnati a progetti mirati (19).
44 La ricorrente asserisce poi che, alla luce della comunicazione del Commissario Papoutsis al Parlamento europeo, la lettera del 13 gennaio 1994 costituiva una notifica alla Windpark della decisione 13 dicembre 1993, che non figura nel fascicolo. Per questo motivo anche la decisione in questione del 13 dicembre 1993 (20) è inficiata da carenza di motivazione e da sviamento di potere.
45 Esaminerò nell'ordine gli argomenti della ricorrente che riguardano questo motivo suddividendoli in tre parti. Prima di tutto esaminerò gli argomenti che riguardano la portata dell'obbligo di motivazione che incombeva alla Commissione nell'emanare la decisione del 13 gennaio 1994 e, in seguito, il modo in cui il Tribunale ha applicato le disposizioni pertinenti. Esaminerò poi in quale misura vi sia stato un errore in diritto quanto all'applicazione del regolamento Thermie da parte del Tribunale, il quale fa riferimento a progetti mirati che hanno beneficiato di un sostegno finanziario, e, infine, esamineremo in quale misura il Tribunale abbia commesso un errore nella presentazione dei fatti e non valutando un argomento di fatto fondamentale, il che porterebbe conseguentemente all'annullamento della sentenza impugnata.
a) La portata dell'obbligo di motivazione
46 Il motivo basato sulla violazione dell'obbligo di motivazione è ricevibile solo in quanto è diretto contro la sentenza impugnata del Tribunale, e non contro l'atto controverso della Commissione. Tuttavia, per esaminare questo motivo, occorre, come ho detto al punto precedente, esaminare la portata dell'obbligo della Commissione di motivare in modo completo e corretto la decisione impugnata. Al riguardo osservo quanto segue.
47 Innanzi tutto, ricorderò che, ai sensi dell'art. 190 del Trattato, gli atti delle istituzioni della Comunità devono essere motivati. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte (21), la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato «dev'essere adeguata alla natura dell'atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, al fine di consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Emerge inoltre dalla predetta giurisprudenza come non si possa esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono oggetto, qualora l'atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte».
48 La Corte ha parimenti riconosciuto in modo costante (22) che: «la necessità di motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, e in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi invocati e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone che questo riguardi direttamente e individualmente, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, possono avere alle relativa spiegazioni».
49 Nel caso in esame, osservo che il semplice fatto di partecipare a un programma di sostegno finanziario come il programma Thermie, presentando una domanda in tal senso, non crea alcun diritto né alcun vantaggio in capo a colui che chiede l'assegnazione del sostegno finanziario, naturalmente a condizione che la procedura di selezione, prevista in ogni caso, sia stata integralmente seguita e che la domanda sia stata esaminata in maniera obiettiva e imparziale. Ciò vale ugualmente in caso di rigetto di tale domanda, che lascia immutata la situazione giuridica nella quale si trova l'interessato. Ciò influisce sicuramente sull'obbligo di motivazione sufficiente. Il rispetto di quest'obbligo presuppone che il candidato sia stato informato del fatto che il suo progetto è stato esaminato e ha formato oggetto di una decisione nel quadro della procedura prevista. L'asserzione della ricorrente secondo la quale sarebbe necessario che tale motivazione indichi anche le ragioni per la quali altri progetti sono stati preferiti al proprio è priva di qualsiasi fondamento (23). Di conseguenza, esaminata sotto tale profilo, la decisione impugnata non è inficiata da alcun vizio che giustifichi il suo annullamento.
50 Ritengo che l'obbligo di motivare pienamente la decisione della Commissione 13 gennaio 1994, originariamente impugnata validamente nel procedimento innanzi al Tribunale, sia stato rispettato anche per il motivo che la causa in esame riguarda una procedura di selezione che interessa un gran numero di partecipanti, nell'ambito della quale i criteri di selezione erano conosciuti in anticipo dagli interessati. Inoltre, alla procedura di concessione di tale sostegno finanziario ha partecipato un comitato consultivo (il comitato Thermie), che avrebbe dovuto dare un parere favorevole sulla concessione del sostegno finanziario soltanto su alcuni progetti, la Commissione doveva in linea di principio seguire tale parere conformemente al regolamento Thermie (art. 10, n. 1) (24), e i risultati della selezione sono stati pubblicati, il che rende superflua una motivazione individuale dettagliata della decisione di rigetto della domanda di sostegno finanziario (25). Ciò naturalmente non priva gli interessati del diritto di chiedere i risultati della procedura di selezione, conformemente alla comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
51 Alla luce di quanto sopra, penso che il Tribunale non sia incorso in alcun errore di diritto ritenendo (punto 45) che la comunicazione del 13 gennaio 1994 della Commissione alla Windpark contenesse una motivazione sufficiente e corretta, e cioè l'esaurimento a tale data dei mezzi finanziari disponibili con conseguente impossibilità di sovvenzionare il progetto della Windpark. E' dunque a giusto titolo che esso ha respinto il motivo della Windpark fondato sulla motivazione insufficiente, nella parte concernente la lettera del 13 gennaio 1994.
b) Erronea applicazione del regolamento Thermie
52 La Commissione sottolinea al riguardo che i quattro progetti che hanno beneficiato di un sostegno finanziario in deroga alla decisione 19 luglio 1993 erano stati iscritti nella lista di riserva dopo il parere del comitato Thermie e prevedevano, contrariamente al progetto della ricorrente, «un'associazione di almeno due imprese indipendenti stabilite in Stati membri diversi». Essi erano quindi prioritari in forza dell'art. 6, n. 3, lett a), del regolamento Thermie. La Commissione sostiene altresì che la natura del progetto della Windpark - un progetto di diffusione (26) - non consentiva che esso fosse finanziato tramite fondi messi a disposizione di «progetti specifici» (27). Inoltre, secondo la Commissione, la distinzione tra progetti che beneficiano di un sostegno finanziario conformemente agli artt. 2 e 4 del regolamento Thermie risulta dal regolamento stesso e la classificazione di un progetto in base ad uno dei due articoli non può essere contestata.
53 Secondo la Commissione, la decisione 13 dicembre 1993, che riguardava progetti mirati, era stata preceduta da un bando di gara per un progetto mirato relativo alla purificazione dei gas caldi (28). Con tale decisione erano stati destinati 12 653 339 ECU per la realizzazione di progetti mirati. Dal momento che il progetto della ricorrente era un progetto di diffusione, esso non ha beneficiato di un sostegno finanziario.
54 Il Tribunale afferma a questo riguardo (punto 44) che «(...) per giungere alla decisione di cui alla lettera datata 13 gennaio 1994, l'unica questione che si poneva alla Commissione era quella di accertare se esistessero ancora disponibilità finanziarie o se i progetti cui era stato attribuito un sostegno finanziario fossero stati tutti realizzati e se, conseguentemente, il bilancio disponibile si fosse esaurito. Benché sia vero che nel luglio del 1993 esistessero ancora talune disponibilità finanziarie nell'ambito del bilancio del programma Thermie, e ciò dopo l'adozione della decisione di finanziare certi progetti, dette disponibilità sono state però assegnate, secondo la Commissione, nel corso degli ultimi mesi di detto anno a favore di alcuni progetti "mirati" e quindi non c'erano più fondi disponibili alla fine del 1993».
55 Alla luce di quanto sopra, ritengo che non si sia verificata un'applicazione erronea di una regola di diritto sostanziale (il regolamento Thermie), dal momento che il Tribunale si riferisce alla distinzione tra progetti mirati che avevano alla fine ottenuto un sostegno finanziario e altri progetti, che non erano progetti mirati, come quello della ricorrente. Conseguentemente, gli argomenti addotti ex adverso dalla ricorrente devono essere respinti.
c) Errore in ordine ai fatti
56 Innanzi tutto, per quanto riguarda la dichiarazione del commissario Papoutsis, che la ricorrente fa valere nella replica, ritengo che essa non possa essere presa in considerazione, indipendentemente dal fatto che il documento citato dalla ricorrente esista fra gli elementi prodotti dalla ricorrente, e che vi sia stata, nell'aprile del 1996, una riunione speciale del Parlamento dedicata al programma Thermie, dal momento che la Commissione mette in dubbio entrambi i fatti. Più precisamente, questa dichiarazione non può più essere presa in considerazione, anche se si tratta di un nuovo elemento di fatto tardivo, fatto valere per la prima volta nel corso del procedimento di impugnazione, dal momento che la competenza della Corte è limitata al sindacato della valutazione, operata dal Tribunale, dei motivi dedotti ed esaminati dinanzi a quest'ultimo (29). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, la valutazione compiuta dal Tribunale sugli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso non costituisce, salvo il caso di snaturamento di questi elementi, una questione di diritto sottoposta, in quanto tale, al controllo della Corte (30).
57 Conseguentemente, gli argomenti della ricorrente su questo punto sono irricevibili.
58 La ricorrente fa parimenti valere che restava un importo non utilizzato di 10 817 552 ECU. Questo importo non è citato espressamente nella sentenza del Tribunale, ma quest'ultimo ne ha probabilmente tenuto conto quando ha osservato (punto 44) che vi erano ancora disponibilità di bilancio. Ritengo che non sia sufficiente che questo importo non sia citato nella sentenza del Tribunale per configurare l'esistenza di un errore di fatto in tale sentenza; questo argomento dev'essere pertanto dichiarato irricevibile, poiché riguarda la valutazione dei fatti, che sfugge al controllo del giudice dell'impugnazione.
59 Infine, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione quanto al seguito dato alla lettera da essa inviata il 9 agosto 1993 alla Commissione, e ciò perché, effettivamente, non è stata data alcuna risposta. Parimenti, il Tribunale non indica con precisione per quali ragioni e per quali importi la Commissione ha assegnato 10 817 552 ECU a taluni progetti, né perché la Commissione non ha assegnato alla ricorrente la somma di 918 028 ECU, conformemente a quanto deciso nella lettera del 5 agosto 1993, da essa indirizzata alla Windpark.
60 Così come sottolineato a ragione dalla Commissione, il Tribunale ha rilevato (punti 7 e 24 della sentenza impugnata) che una comunicazione succinta concernente la decisione 19 luglio 1993 era stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (31) e notificata alla ricorrente con lettera in data 5 agosto 1993.
61 Alla luce di quanto in precedenza esposto, penso che neppure questi argomenti della ricorrente dimostrino che la sentenza impugnata sia inficiata da un errore consistente nella mancata valutazione di un argomento di fatto essenziale che, supponendo che sia esatto, avrebbe condotto il Tribunale ad accogliere la sua domanda, e, di conseguenza, ritengo che gli argomenti stessi debbano essere respinti. In caso contrario, si giungerebbe ad un riesame della causa nel merito, il che sarebbe in contrasto con i principi dell'impugnazione.
62 Considerato quanto precede, il terzo motivo d'impugnazione deve essere integralmente respinto.
D - Violazione del diritto della Windpark di essere sentita
63 La ricorrente sostiene che ogni persona interessata direttamente e individualmente da una decisione ha il diritto, in forza dei principi fondamentali essenziali del diritto comunitario, di essere sentita in modo da poter prendere posizione sugli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione contro di essa e su cui si basa la controversa decisione relativa al rigetto della propria domanda. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (32), la Windpark ritiene che il diritto di essere sentiti dev'essere riconosciuto «indipendentemente dalle eventuali difficoltà pratiche».
64 Secondo la ricorrente, il Tribunale ha ritenuto a torto che la Commissione possa esimersi dal concedere ai soggetti interessati la possibilità di esprimere il proprio punto di vista nell'ambito di una procedura di concessione di un sostegno finanziario le cui condizioni siano state previamente pubblicate, lasciando così agli interessati stessi il compito di valutare se essi possiedono o meno le condizioni di concessione del sostegno finanziario al fine di presentare una domanda in tal senso.
65 La ricorrente sottolinea così, come lo stesso giudice di merito ha riconosciuto, che il suo progetto era stato iscritto sulla lista di riserva e soddisfaceva le condizioni di concessione di un sostegno finanziario, allo stesso modo degli altri 137 progetti alla fine selezionati. Essa ha poi precisato, pure nel corso dell'udienza, che se la Commissione le avesse dato l'occasione di essere sentita, essa avrebbe potuto esporre le ragioni che avrebbero condotto la Commissione stessa ad assegnare un sostegno finanziario al suo progetto.
66 La ricorrente asserisce che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione ritenendo infondato il motivo relativo alla violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che essa non aveva chiesto spiegazioni ulteriori (punto 49 della sentenza impugnata) benché il Tribunale, al punto 9 di tale sentenza, osservi che ulteriori spiegazioni erano state richieste con telecopia in data 9 agosto 1993.
67 Infine, secondo la ricorrente, a torto il Tribunale non ha tenuto conto della somma di 10 817 552 ECU assegnata dalla Commissione a progetti mirati dal 19 luglio al 31 dicembre 1993, questione sulla quale la Windpark avrebbe dovuto essere sentita.
68 Gli argomenti della ricorrente sollevano il problema di stabilire entro quali limiti debba essere riconosciuto agli interessati il diritto di essere sentiti prima dell'adozione di una decisione di concessione di un sostegno finanziario a determinati progetti, ad esclusione di altri progetti, problema che si pone anche nell'ambito dei sostegni finanziari previsti dal programma Thermie.
69 Tuttavia, a mio parere, gli argomenti della ricorrente non sono tali da mettere in discussione la fondatezza, sotto il profilo giuridico, dei punti da 48 a 50 della sentenza impugnata, così come è stato giustamente sottolineato anche dalla Commissione.
70 Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto della Windpark di essere sentita (33), il Tribunale lo ha respinto con la seguente motivazione (punto 48): «In via preliminare, il Tribunale rileva che la Commissione ha illustrato la procedura da seguire per la presentazione dei progetti in grado di godere di un sostegno finanziario nell'ambito del programma Thermie nella nota informativa citata nella comunicazione con la quale si invitavano gli interessati a presentare i loro progetti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 luglio 1992 (...) Tale documento precisa che, "una volta presentata la proposta, i proponenti sono pregati di non trasmettere altre informazioni alla Commissione a meno che i suoi uffici non le richiedano espressamente". E' peraltro conforme al sistema dei programmi di sostegno finanziario che i candidati a detto sostegno di norma non siano più sentiti durante la procedura di selezione, dal momento che quest'ultima viene effettuata in base alla documentazione presentata dai richiedenti. Una simile prassi procedurale è adeguata ad una situazione in cui centinaia di domande devono essere esaminate e non costituisce pertanto una violazione del diritto di essere sentiti».
71 Il Tribunale ha così proseguito (punto 49): «(...) siccome la ricorrente non ha chiesto alla Commissione spiegazioni ulteriori in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 1993 della comunicazione riguardante la sua decisione di concedere un sostegno finanziario a 137 progetti né in seguito all'invio della sua lettera datata 5 agosto 1993, la Commissione non era obbligata a garantire alla ricorrente l'occasione di essere sentita prima di inviarle la lettera datata 13 gennaio 1994. Nemmeno in questo caso è stato violato il diritto di essere sentiti» (34).
72 Questa valutazione del giudice del merito è corretta, dal momento che, in una procedura amministrativa di concessione di un sostegno finanziario che interessava, come nel caso specifico, un gran numero di partecipanti non è obbligatorio dare all'impresa interessata (nella fattispecie, alla ricorrente) la possibilità di esporre utilmente il proprio punto di vista. Difatti, la suddetta procedura non è stata avviata contro una persona, nella fattispecie la Windpark, che ha partecipato alla selezione e la decisione non è stata adottata secondo criteri connessi al suo comportamento, ma sulla base del fascicolo di candidatura che l'impresa stessa (35) aveva depositato.
73 D'altronde, nel quadro di una procedura quale quella prevista dal regolamento Thermie, la mancata concessione di un sostegno finanziario ad un'impresa non può essere considerata significativamente lesiva degli interessi di questa (36) o, più precisamente, non pregiudica una situazione giuridica favorevole per la ricorrente, di modo che l'istituzione che emana la decisione sia tenuta ad invitarla, in quanto persona lesa, ad esprimere il suo punto di vista (37).
74 Infine, a mio parere, questa soluzione è imposta dal fatto che il rigetto della domanda di concessione di un sostegno finanziario semplicemente non consente che la mera aspettativa, che sorge al momento della presentazione della domanda di sostegno finanziario, si trasformi in un pieno diritto di ricevere tale sostegno, diritto la cui la violazione renderebbe necessario il rispetto del principio summenzionato. In altri termini, il rigetto di una tale domanda non determina alcuna situazione giuridica sfavorevole per l'imprenditore interessato e non lo lede, nel senso precedentemente indicato, di modo che l'istituzione che emana la decisione sia tenuta ad invitarlo, in quanto persona lesa, ad esprimere il suo punto di vista.
75 Considerato quanto precede, ritengo che il caso in esame sia nettamente diverso dalla fattispecie che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994 (38) e successivamente alla sentenza della Corte 24 ottobre 1996, Commissione/Lisrestal e a. (39), pronunciata su ricorso presentato contro la relativa sentenza del Tribunale e fatta valere dalla ricorrente. Proprio perché è sbagliata la premessa la soluzione data non può essere trasposta nella causa in esame, e, di conseguenza, la sentenza impugnata non è, a mio parere, inficiata da errore.
76 Più esattamente, nella causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., la Corte ha dichiarato (40) che «il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (...) Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista». Conseguentemente, ogni volta che la Commissione intende ridurre un sostegno finanziario inizialmente concesso, il beneficiario deve essere messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi utilizzati contro di lui per fondare la decisione di riduzione del sostegno finanziario (41).
77 Come afferma giustamente il Tribunale (punto 50), nel caso in esame, nessun sostegno finanziario era stato concesso alla Windpark in quanto quest'ultima era stata solo inserita in una lista di riserva di beneficiari eventuali di un sostegno finanziario comunitario, per cui anche tale soluzione non può essere applicata nel suo caso.
78 In conseguenza di quanto precede, anche il quarto motivo dev'essere integralmente respinto.
E - Sviamento di potere
79 Con il quinto motivo, la ricorrente fa valere in sostanza che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dal momento che non ha annullato la decisione della Commissione nonostante il fatto che con questa decisione la Commissione abbia, da una parte, commesso uno sviamento di potere e, dall'altra, abusato del suo potere discrezionale.
80 Più precisamente, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha a torto considerato che la Commissione aveva operato una valutazione corretta del suo progetto in quanto essa aveva seguito il parere del comitato Thermie. Essa ricorda poi che il comitato di cui trattasi si era riunito prima che la decisione 19 luglio 1993 fosse adottata. Tuttavia, poiché il Tribunale ha dichiarato irricevibile l'esame dei fatti avvenuti prima di tale data, esso avrebbe dovuto verificare se, assegnando un sostegno finanziario ad altri candidati durante il periodo dal 19 luglio al 31 dicembre 1993, la Commissione non avesse commesso uno sviamento di potere. La ricorrente sottolinea che, poiché è stato concesso un sostegno finanziario a progetti mirati (punto 44 della sentenza impugnata) e non a progetti iscritti nella lista di riserva, il comitato Thermie non è intervenuto. La ricorrente ritiene che, poiché la Commissione non fornisce alcun elemento di valutazione in tal senso, si configuri uno sviamento di potere, malgrado il fatto che la Commissione abbia un ampio potere discrezionale. Secondo la ricorrente, il presente motivo d'impugnazione si giustifica con la violazione, da parte del Tribunale, del principio secondo il quale un potere discrezionale dev'essere esercitato prima dell'adozione di una decisione, il che non si è verificato.
81 Secondo la ricorrente, anche se la Commissione si è conformata al parere del comitato Thermie, non si potrebbe ritenere che quest'ultimo abbia preso la sua decisione senza commettere errori di valutazione o che, ove questa valutazione sia stata correttamente esercitata, il che non è dimostrato, nessun'altra decisione avrebbe potuto essere adottata.
82 Inoltre, secondo la ricorrente, il Tribunale è incorso in un errore in diritto non tenendo conto del fatto che gli esperti tecnici indipendenti della Commissione, che hanno inscritto il progetto nella lista di riserva (punto 56 della sentenza impugnata), in quanto dipendenti pubblici degli Stati membri, avrebbero potuto lasciarsi influenzare da interessi economici nazionali.
83 Il Tribunale ha considerato al riguardo (punto 58) che «la ricorrente non ha dedotto nessun elemento né in fatto né in diritto tale da dimostrare che la valutazione espressa sul suo progetto dalla Commissione, in accordo con il comitato Thermie, sia stata viziata da errore manifesto o da sviamento di potere».
84 Partirò da due constatazioni. Innanzi tutto, il Tribunale ha ritenuto con ragione che soltanto il ricorso diretto contro la decisione contenuta nella lettera del 13 gennaio 1994 fosse ricevibile, come si è detto precedentemente. Successivamente, è stato constatato che la ricorrente non aveva prodotto dinanzi al giudice di merito, regolarmente e in termini, gli elementi di prova pertinenti, che avrebbero dovuto essere sufficientemente certi sul piano di diritto e su quello di fatto, così da rendere palese che, da una parte, la Commissione ha esercitato le sue competenze commettendo uno sviamento di potere, cioè allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (42), e, dall'altra, che essa ha abusato del suo potere discrezionale.
85 Ritengo che sia in linea di principio impossibile fornire questi elementi di prova nel procedimento d'impugnazione, dal momento che in questo modo si giungerebbe ad un riesame della causa nel merito, il che eccede i limiti del controllo nell'ambito di un procedimento d'impugnazione.
86 Di conseguenza, anche il quinto motivo dev'essere respinto.
F - Violazione degli artt. 175, terzo comma, 173, quarto comma, e 176 del Trattato
87 Con il sesto motivo, la ricorrente fa valere che vi è stata una violazione degli artt. 175, terzo comma, 173, quarto comma, e 176 del Trattato, dal momento che il Tribunale non ha tenuto conto delle differenze esistenti tra le domande basate su ciascuno di questi articoli.
88 Più precisamente, la ricorrente sostiene che la Commissione non si è pronunciata regolarmente in merito alla sua domanda di sostegno finanziario per un importo limitato a 918 028 ECU, da essa presentata il 27 novembre 1992. Anche per questo motivo essa avrebbe diritto di far valere l'art. 175, terzo comma, del Trattato. Essa sostiene che la Corte dovrebbe tenere conto del fatto che la decisione 19 luglio 1993 confermava che il suo progetto poteva beneficiare di un sostegno finanziario, dal momento che figurava sulla lista di riserva. Pure secondo la ricorrente è provato che, durante il secondo semestre 1993, la Commissione disponeva ancora di una somma di 10 817 552 ECU, che era stata assegnata a progetti che figuravano sulla lista di riserva. Conseguentemente, la Corte dovrà dichiarare che la Commissione deve prendere una decisione al riguardo e dovrà fornire indicazioni in ordine agli aspetti determinanti di tale decisione.
89 Ho già concluso per il rigetto di tutti gli altri motivi d'impugnazione, in quanto irricevibili o in quanto infondati. Conseguentemente, è superfluo esaminare le eventuali conseguenze di una decisione di annullamento.
90 Ricordo soltanto che, decidendo di rigettare una simile domanda della Windpark (punto 61), il Tribunale ha applicato una giurisprudenza costante della Corte (43) quando ha considerato, in ordine alle conclusioni della ricorrente che miravano a che il Tribunale ingiungesse all'istituzione comunitaria convenuta di «adottare una nuova decisione, conformandosi ai principi comuni enunciati dalla Corte di giustizia», che «non spetta a questo giudice rivolgere ingiunzioni alle istituzioni nell'ambito del controllo di legittimità da esso esercitato». Il Tribunale aveva poi giustamente ben sottolineato che «è l'istituzione interessata che deve adottare i provvedimenti di esecuzione di una sentenza pronunciata nell'ambito di un ricorso di annullamento».
91 Di conseguenza, anche quest'ultimo motivo dev'essere respinto.
V - Conclusione
92 Sulla base dell'analisi che precede, propongo che la Corte voglia:
«1) respingere il ricorso e
2) condannare la ricorrente alle spese».
(1) - Sentenza nella causa T-109/94, Windpark Groothusen/Commissione (Racc. pag. II-3007).
(2) - GU L 185, pag. 1.
(3) - GU C 179, pag. 14.
(4) - Venivano in tal modo definite le priorità per le gare d'appalto, in osservanza del combinato disposto degli artt. 9, n. 2, e 10, n. 1, del regolamento Thermie, secondo la procedura detta «del comitato».
(5) - GU C 200, pag. 4.
(6) - Così come questo diritto è sancito dal combinato disposto degli artt. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 173, quarto comma, del Trattato. Inoltre, la ricorrente fa valere l'ordinanza 29 gennaio 1997, causa C-393/96 P(R), Antonissen/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-441, punto 36), e la sentenza 22 aprile 1997, causa C-395/95 P, Geotronics/Commissione (Racc. pag. I-2271).
(7) - Va segnalato che questa distinzione era stata formulata originariamente dalla stessa ricorrente, così come risulta dal punto 17 della sentenza impugnata, in cui si legge: «Nella domanda proposta in sede di ricorso la ricorrente ha chiesto solo l'annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 1994. In sede di replica, però, la ricorrente ha affermato che occorre ritenere il suo ricorso come diretto parimenti avverso alcune decisioni precedenti della Commissione, in particolare avverso la decisione 19 luglio 1993, in quanto connesse alle censure da essa formulate».
(8) - V., a questo proposito, le sentenze 1_ ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 12), e 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e.a. (Racc. pag. I-1981, punto 66), e le ordinanze 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I-4435, punto 40), e 16 settembre 1997, causa C-59/96 P, Koelman/Commissione (Racc. p. I-4809, punto 31).
(9) - Il Tribunale ha parimenti riconosciuto al riguardo (punto 27) che: «La ricorrente è stata informata in merito all'esistenza della decisione di selezione dei progetti che avrebbero goduto di un sostegno finanziario per il 1993 a partire dal mese di agosto del 1993, quando ha ricevuto la lettera della Commissione datata 5 agosto 1993. In risposta a un quesito orale postole dal Tribunale la ricorrente ha ammesso di non aver chiesto all'epoca né il testo integrale della decisione né spiegazioni specifiche, segnatamente in quanto essa, sbagliando, riteneva promettente la propria situazione. In udienza la ricorrente ha inoltre spiegato di non aver compreso che la lettera datata 5 agosto 1993 equivaleva a un diniego, poiché la Commissione l'aveva informata del fatto che il suo progetto era stato inserito in un elenco "complementare". Essa ha creduto, al contrario, che un sostegno eventuale non fosse ancora escluso. Dal canto suo, la Commissione ha affermato in udienza che essa avrebbe fornito spiegazioni specifiche al ricorrente se quest'ultima le avesse espressamente richieste».
(10) - V., a titolo indicativo, la sentenza 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione (Racc. pag. I-5457, punti 25 e 26), e le ordinanze 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/CES (Racc. pag. I-2041, punti 7-11), 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4379, punti 10-13) e Koelman/Commissione, già citata alla nota 8 (punto 52).
(11) - A questo proposito la ricorrente fa valere la sentenza 9 gennaio 1997, causa C-143/95 P, Commissione/Socurte e.a. (Racc. pag. I-1). Essa fa valere altresì la sentenza 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I-5755, punto 19), nella quale la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza costante secondo la quale una semplice prassi del Consiglio (e, conseguentemente, secondo la ricorrente, anche della Commissione) non vale a derogare a norme del Trattato e non può quindi costituire un precedente che vincoli le istituzioni della Comunità in ordine alla scelta del fondamento giuridico corretto.
(12) - V., a titolo indicativo, le sentenze 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione (Racc. pag. I-4413, punto 22); 6 luglio 1988, causa C-236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione (Racc. pag. 3761, punto 14), e Commissione/Socurte e a., citata alla nota 11 (punto 31), e i paragrafi 30 e segg. delle mie conclusioni per la sentenza 19 febbraio 1998, causa C-309/95, Commissione /Consiglio (Racc. pag. I-655).
(13) - V., a mo' d'esempio, le sentenze, citate alla nota 12, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione (punti da 22 a 24), e Dillinger Hüttenwerke/Commissione (punto 14), e l'ordinanza della Corte 5 marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione (Racc. pag. I-801, punto 18).
(14) - V. il punto 27 della sentenza impugnata, riportato alla nota 9.
(15) - Comunicazione già citata alla nota 5.
(16) - Punto 8 della sentenza impugnata.
(17) - Come riconosciuto dal Tribunale (punti 3 e 48), presso i servizi della Commissione era a disposizione un formulario, menzionato dalla ricorrente, che conteneva i dettagli della procedura da seguire per la presentazione dei progetti nonché informazioni sulle condizioni di ammissibilità, sui criteri di selezione e altre informazioni rilevanti, e precisava che nessun interessato poteva sostenere spese prima che la Commissione avesse preso una decisione di sostegno finanziario.
(18) - Il documento di cui trattasi reca, secondo la ricorrente, il riferimento 0627/96 FR. Così come fatta valere dalla ricorrente, tale comunicazione riporta quanto segue: a) dopo un parere favorevole del comitato Thermie, la Commissione ha messo a disposizione, con decisione 19 luglio 1993, 129 180 000 ECU per la realizzazione di progetti riguardanti la promozione delle tecnologie nel settore energetico. b) Nella sua decisione del 13 dicembre 1993, la Commissione ha messo a disposizione 12 980 000 ECU per la realizzazione di progetti. c) Nel 1993, 138 000 000 ECU sono stati messi a disposizione per la realizzazione di progetti. d) In seguito, con la decisione 13 dicembre 1993, tre progetti che figuravano sulla lista di riserva e tre progetti per i quali gli Stati membri si sono messi d'accordo nel corso della procedura scritta, prevista dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 2008/90, sono stati ammessi al beneficio del sostegno finanziario in sostituzione di progetti abbandonati, che figuravano sulla lista iniziale.
(19) - La ricorrente ha precisato nel corso dell'udienza che, oltre ai 137 progetti a cui era stato originariamente concesso un sostegno finanziario con la decisione 19 luglio 1993, sono in tutto 14 i progetti che hanno beneficiato alla fine di un sostegno finanziario.
(20) - Nella sua replica, la ricorrente parla, chiaramente per errore, della decisione del 13 luglio 1993.
(21) - V., ad esempio, le sentenze 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio (Racc. pag. I-3411, punto 19); 13 ottobre 1992, cause riunite C-63/90 e C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-5073, punto 16), e 9 novembre 1995, causa C-466/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (Racc. pag. I-3799, punto 16).
(22) - Sentenza 13 marzo 1985, cause riunite C-296/82 e C-318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (Racc. pag. 809, punto 19).
(23) - La comunicazione di tali elementi di confronto con altre imprese è probabilmente in contrasto anche con l'obbligo di rispetto del segreto professionale ai sensi dell'art. 214 del Trattato; v. al riguardo la sentenza 24 giugno 1986, causa C-53/85, AKZO Chemie/Commissione (Racc. pag. 1965, punti 26-28), ma anche la sentenza Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, citata alla nota 22 (punto 27).
(24) - Quando l'autorità che decide dispone di un potere discrezionale, l'obbligo di motivazione è più rigoroso rispetto al caso in cui questa autorità ha una competenza vincolata; v. le conclusioni dell'avvocato generale Maurice Lagrange per la sentenza 15 luglio 1964, causa 66/63, Paesi Bassi/Alta Autorità CECA (Racc. pagg. 1035, 1073).
(25) - Ricordo che la Corte ha affermato che, in caso di assunzione di un dipendente a seguito di un concorso, l'amministrazione non è obbligata a motivare la propria decisione nei riguardi dei candidati non selezionati; v. la sentenza 31 marzo 1965, causa 16/64, Rauch/Commissione (Racc. pag. 173). Nella sentenza 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 27), relativa alla motivazione di decisioni della commissione giudicatrice di un concorso con un numero molto elevato di partecipanti, la Corte ha altresì dichiarato che si può ammettere che la commissione giudicatrice faccia pervenire ai candidati, in un primo momento, soltanto informazioni sui criteri e i risultati della selezione, e fornisca chiarimenti individuali solo successivamente, ed ai candidati che lo chiedono espressamente. V. le sentenze 28 febbraio 1980, causa 89/79, Bonu/Consiglio (Racc. pag. 553, punto 6); 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck/Commissione Racc. pag. 1991, punti 16 e 17), e 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli e a./Corte di giustizia (Racc. pag. 2353, punto 7). V. altresì la sentenza 7 febbraio 1990, causa C-213/87, Gemeente Amsterdam e VIA/Commissione (Racc. pag. I-221), nella quale la Corte ha dichiarato che la sommarietà della motivazione della decisione con cui la Commissione nega il contributo del Fondo sociale europeo a un'azione di formazione professionale è una conseguenza inevitabile del trattamento informatico di diverse migliaia di domande di contributo, sulle quali la Commissione è tenuta a statuire in tempi brevi. Una motivazione più dettagliata di ciascuna decisione individuale potrebbe quindi compromettere l'attribuzione razionale ed efficace dei contributi finanziari del Fondo.
(26) - Per progetti di diffusione ai sensi del regolamento Thermie, si intendono, secondo i termini dell'art. 2, n. 2, lett. b), progetti che «(...) riguardano la promozione ai fini di una loro più ampia utilizzazione nella Comunità, in condizioni economiche o geografiche differenti, oppure con varianti tecniche, di tecniche, processi o prodotti innovativi, che sono già stati oggetto di una prima realizzazione ma che non sono ancora penetrati nel mercato a motivo di rischi sussistenti».
(27) - Per quanto riguarda i «progetti specifici» (progetti mirati), l'art. 4 del regolamento Thermie dispone: «Qualora risulti necessario, in particolare quando un'esigenza non sia soddisfatta o sia possibile ottenere un progresso tecnologico significativo mediante la cooperazione tra persone o imprese di almeno due Stati membri, può essere presa l'iniziativa di promuovere o coordinare la realizzazione di progetti specifici, definiti "progetti mirati"» (il corsivo è mio).
(28) - GU 1993, C 171, p. 21.
(29) - V. a mo' d'esempio, la sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (punto 59), e l'ordinanza San Marco/Commissione (punto 49), citate alla nota 8.
(30) - V. a mo' d'esempio, la sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667, punti 10 e 42), e le ordinanze San Marco/Commissione (precitata alla nota 8, punto 39), e 16 ottobre 1997, causa (C-140/96 P, Dimitriadis/Corte dei conti (Racc. pag. I-5635, punto 26).
(31) - Comunicazione citata al paragrafo 10.
(32) - Sentenza 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a. (Racc. pag. I-5373).
(33) - Lo stesso regolamento Thermie prevede espressamente che la procedura considerata è esclusivamente una procedura scritta (art. 8 del regolamento).
(34) - V. anche il punto 50 della sentenza impugnata.
(35) - V. la sentenza 28 novembre 1991, causa C-170/89, BEUC/Commissione (Racc. pag. I-5709, punti 21 e 22), nella quale la Corte ha dichiarato che il rispetto dei diritti della difesa nel quadro del procedimento antidumping e del procedimento anti-sovvenzioni non impone l'accesso ai documenti non riservati del procedimento, se il procedimento avviato non può sfociare in un atto che arrechi pregiudizio a chi richiede tale accesso, nella fattispecie il Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), dal momento che nessuna accusa era rivolta nei suoi confronti.
(36) - Difatti, nella presente causa, la procedura non solo non è tale da poter sfociare in una sanzione a carico dell'impresa, ma non produce altre conseguenze sfavorevoli per quest'ultima; v. anche la sentenza 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio (Racc. pag. I-3187, punto 15), relativa al rispetto dei diritti della difesa nel quadro dei procedimenti amministrativi antidumping e all'obbligo delle istituzioni comunitarie di assicurare con diligenza l'informazione delle imprese interessate.
(37) - Tale questione è indipendente dal problema di stabilire se siano soddisfatte le condizioni del ricorso contro l'atto ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
(38) - Causa T-450/93, Lisrestal e a./Commissione (Racc. pag. II-1177).
(39) - Sentenza citata alla nota 32.
(40) - Punto 21. V. ugualmente le sentenze 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione (Racc. pag. I-2885, punto 39), e 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, Paesi Bassi e a./Commissione (Racc. pag. I-565, punto 44).
(41) - E' quanto il Tribunale aveva affermato nella sentenza Lisrestal e a./Commissione, citata alla nota 38; nella fattispecie la Corte ha dichiarato, in sede di impugnazione, (sentenza Commissione/Lisrestal e a., già citata alla nota 32, punti da 21 a 38), che questa valutazione del Tribunale non era inficiata da alcun errore di diritto.
(42) - V., a mo' d'esempio, le sentenze Regno Unito/Consiglio, citata alla nota 11 (punto 69), e 13 luglio 1995, causa C-156/93, Parlamento/Commissione (Racc. pag. I-2019, punto 31).
(43) - V., a titolo indicativo, la sentenza AKZO Chemie/Commissione, già citata alla nota 23 (punto 23).