ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
21 dicembre 1995
Causa T-220/95 R
Christophe Giménez
contro
Comitato delle regioni dell'Unione europea
«Dipendenti — Concorso — Esclusione dalle prove — Procedimento sommario — Sospensione del procedimento di concorso»
Testo completo in francese II-921
Oggetto:
Istanza di sospensione del procedimento di concorso o delle nomine che potranno essere effettuate in esito allo stesso.
Esito:
Rigetto.
Sunto dell'ordinanza
Con la decisione impugnata nella causa principale, la commissione giudicatrice di un concorso indetto dal Comitato delle regioni e definito, nel bando, come concorso interno ha respinto la candidatura del richiedente, agente presso il Comitato economico e sociale, adducendo il motivo che egli non faceva parte della struttura organizzativa comune ai due comitati, di cui al protocollo n. 16 allegato al Trattato sull'Unione europea.
In diritto
Dagli argomenti addotti dal richiedente emerge che la sua istanza è diretta a salvaguardare le sue possibilità di partecipare effettivamente e in condizioni di parità con gli altri candidati alle prove del concorso di cui trattasi, in caso di accoglimento del suo ricorso nell'ambito della causa principale (punto 35).
Spetta al giudice del procedimento sommario valutare se ricorra il presupposto dell'urgenza alla luce dell'obbligo della commissione giudicatrice e dell'autorità che ha il potere di nomina di prendere i provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza siffatta comporterebbe (punto 38).
Riferimento: Corte 15 settembre 1995, causa C-254/95 PR, Parlamento/Innamorati (Race. pag. I-2707, punto 18)
È stato constatato che il rischio di un danno grave e irreparabile nei confronti del richiedente, elemento necessario del presupposto dell'urgenza, non sussiste in nessuna delle circostanze cui potrebbe dar luogo la sentenza conclusiva della causa principale, anche qualora il resistente decidesse legittimamente di non modificare i risultati del concorso nel loro complesso o le nomine effettuate in esito allo stesso. In quest'ipotesi, esso avrebbe l'obbligo di cercare una soluzione equa al caso del richiedente, che consenta di ripristinare i suoi diritti. In ogni caso e sempre che sussistano i presupposti di cui all'art. 215, secondo comma, del Trattato CE, esso avrebbe l'obbligo di risarcire il danno ulteriore eventualmente derivante dall'atto illegittimo annullato (punto 38).
Riferimento: Tribunale 11 marzo 1994, causa T-589/93 R, Ryan-Sheridan/FEACVT (Race. PI pag. II-257, punto 10; Corte 6 luglio 1993, causa C-242/90 P, Commissione/Albani e a. (Race. pag. I-3839, punti 13 e 17); Corte 9 agosto 1994, causa C-412/92P, Parlamento/Meskens(Racc. pag. I-3757, punto 24)
Il giudice del procedimento sommario esamina poi se, per un errore manifesto della commissione giudicatrice, la fondatezza del ricorso principale sia così evidente da giustificare di per sé la concessione del provvedimento provvisorio sollecitato, anche nel caso in cui l'eventuale danno che potrebbe subire il richiedente non è di natura grave o irreparabile (punto 39).
Riferimento: Tribunale 25 agosto 1994. causa T-156/94R, Aristrain/Commissione (Race, pag. II-715, punti 28 e seguenti)
Esso rileva che la commissione giudicatrice, respingendo la candidatura del richiedente in base al motivo addotto, non ha commesso un errore siffatto, né nell'interpretazione della nozione di struttura organizzativa comune o nella sua applicazione al caso di specie, né quando ha considerato che soltanto i candidati appartenenti alla detta struttura potevano essere ammessi al concorso (punti 40 a 44).
Dispositivo:
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.