Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 4 ottobre 1996. - Sveriges Betodlares Centralförening e Sven Åke Henrikson contro Commissione delle Comunità europee. - Politica agricola comune - Barbabietola da zucchero - Regolamento (CE) n. 1734/95 - Tasso di conversione agricolo specifico - Assenza di un tasso di conversione per la Svezia - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità. - Causa T-197/95.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01283
Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che fissa un tasso di conversione agricolo specifico nel settore dello zucchero - Mancata fissazione per uno Stato membro - Ricorso di un produttore e di un'associazione di produttori di tale Stato - Irricevibilità
(Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento della Commissione n. 1734/95)
E' irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da un produttore di barbabietole contro il regolamento n. 1734/95, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, in quanto non fissa un tasso di conversione applicabile per lo Stato membro del produttore interessato.
Infatti, tale regolamento è, di per sé, una misura di portata generale, la cui applicazione si effettua in forza di una situazione oggettiva e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti previste in modo generale e astratto. Un atto non perde la sua natura normativa nel caso in cui il numero e l'identità degli operatori economici interessati potevano, in teoria, essere conosciuti dall'autore dell'atto al momento della sua adozione, cosicché è assodato che l'applicazione dell'atto si effettua in base ad una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione alla sua finalità. Il fatto che un atto che opera oggettivamente possa avere effetti concreti diversi su differenti categorie di operatori non contraddice il suo carattere normativo.
Peraltro, non sono soddisfatti i requisiti che permetterebbero di considerare il ricorrente individualmente interessato da tale regolamento, poiché quest'ultimo non intacca la sua sfera giuridica per via di una situazione di fatto che lo distingua dalla generalità e lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari, dato che egli ne è interessato solo nella sua veste oggettiva di produttore nel settore dello zucchero, alla stessa stregua di ogni altro produttore operante in tale settore.
E' altresì irricevibile il ricorso d'annullamento proposto contro lo stesso regolamento da un'associazione di produttori di barbabietole, poiché quest'ultima non è legittimata a presentare un ricorso allorché i suoi membri non possono agire individualmente, non essendo sufficiente al riguardo la difesa di interessi generali e collettivi di una categoria di singoli soggetti.