Procedura - Intervento - Persone interessate - Controversia avente ad oggetto il risarcimento di un danno che si assume cagionato da norme del diritto comunitario - Impresa in situazione analoga a quella della ricorrente in via principale, ma che alleghi un danno differente - Interesse indiretto alla soluzione della controversia - IrricevibilitÃ
[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115]
La nozione di interesse alla soluzione della controversia, di cui all'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, deve intendersi come interesse diretto all'esito riservato alle conclusioni formulate nel ricorso in un contesto in cui, nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni, una domanda d'intervento sia presentata da un'impresa il cui interesse consista nel difendere la propria posizione che, per quanto analoga a quella della ricorrente in via principale, ne sia cionondimeno distinta poiché i diritti che le due imprese rivendicano rispettivamente nei confronti della Comunità riguardano danni diversi.
E' pertanto irricevibile, nell'ambito di un ricorso per risarcimento di un danno causato a un'impresa da un regolamento comunitario, l'istanza d'intervento di un'altra impresa che, in relazione all'esito della controversia, sia in grado di dimostrare solo un interesse indiretto risultante da una semplice analogia delle situazioni in questione.