61995B0180

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 18 luglio 1997. - Nutria AE contro Commissione delle Comunità europee. - Aggiudicazione per la fornitura gratuita d'olio d'oliva destinata alle popolazioni di Georgia e d'Armenia - Danno lamentato dall'aggiudicatario in ragione della raccolta tardiva dell'olio d'oliva da parte del trasportatore designato dalla Commissione - Ricorso per responsabilità extracontrattuale - Origine contrattuale dell'obbligazione della Commissione alla base del ricorso - Mancanza di clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE - Manifesta incompetenza del Tribunale. - Causa T-180/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01317


Massima

Parole chiave


Procedura - Ricorso per risarcimento danni - Inadempimento, da parte della Commissione, di obblighi assunti nei confronti degli aggiudicatari di forniture a titolo di aiuti alimentari - Fondamento contrattuale - Clausola compromissoria - Insussistenza - Incompetenza del giudice comunitario

(Trattato CE, artt. 178, 181 e 183)

Massima


Nell'ambito di una controversia sorta tra la Commissione e l'aggiudicatario di una fornitura di aiuti alimentari a paesi terzi, la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'istituzione, per via dell'inadempimento da parte di quest'ultima del suo obbligo di garantire la presa in consegna delle merci, ad opera del trasportatore da essa designato, entro il termine stabilito dalla normativa comunitaria e pattuito tra l'aggiudicatario e la Commissione, poggia su una base contrattuale. Infatti, l'aiuto alimentare è realizzato in base a contratti stipulati tra la Commissione e gli aggiudicatari, così che la responsabilità che può sorgere a carico della Comunità, per l'organizzazione delle operazioni di fornitura, è essa pure di natura contrattuale.

Ne consegue che, in assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato, il Tribunale, quando è adito di un'azione di responsabilità extracontrattuale proposta ai sensi dell'art. 178 del Trattato, è manifestamente incompetente a pronunciarsi, in realtà, su un'azione per il risarcimento di danni di natura contrattuale. In caso contrario, il Tribunale amplierebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall'art. 183 del Trattato, quando tale disposizione attribuisce invece ai giudici nazionali la normale competenza a conoscere delle liti nelle quali la Comunità è parte.