61995B0151

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 30 settembre 1997. - Instituto Europeu de Formação Profissional Ldª contro Commissione delle Comunità europee. - Fondo sociale europeo - Riduzione di un contributo finanziario - Ricorso d'annullamento - Termine - Irricevibilità. - Causa T-151/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01541


Massima

Parole chiave


1 Politica sociale - Fondo sociale europeo - Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale - Riduzione di un contributo inizialmente concesso - Competenza esclusiva della Commissione - Surrogazione degli Stati membri nei diritti della Comunità prevista dall'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2950/83 - Oggetto

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, nn. 1 e 2]

2 Ricorso d'annullamento - Termini - Decorrenza - Atto non pubblicato né notificato al ricorrente - Esatta cognizione del contenuto e dei motivi - Obbligo di chiedere il testo integrale dell'atto entro un termine ragionevole una volta conosciuta la sua esistenza

(Trattato CE, art. 173, quinto comma)

Massima


3 Sebbene qualsiasi autorità nazionale competente in materia di finanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo possa proporre, in una domanda di pagamento del saldo in conformità all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, concernente l'applicazione della decisione del Consiglio 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo, di ridurre un contributo finanziario da questo concesso, spetta, però, alla Commissione statuire sulle domande di pagamento del saldo e ad essa, esclusivamente, appartiene il potere di ridurre un contributo finanziario in conformità all'art. 6, n. 1, del regolamento sopra menzionato. Ne consegue che è la Commissione che assume, nei confronti del beneficiario del contributo, la responsabilità giuridica della decisione di ridurre il contributo, indipendentemente dal fatto che tale riduzione sia stata proposta o no dall'autorità nazionale interessata.

Inoltre, la surrogazione di cui all'art 6, n. 2, del regolamento non verte affatto sul potere conferito dall'art. 6, n. 1, di ridurre un contributo del Fondo sociale europeo, bensì unicamente sui diritti della Comunità alla ripetizione degli anticipi indebitamente versati, di guisa che tale surrogazione presuppone necessariamente una previa decisione della Commissione recante riduzione del contributo.

4 In mancanza di pubblicazione o di notifica di un atto, il termine per proporre un ricorso d'annullamento nei suoi confronti può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato abbia avuto un'esatta cognizione del contenuto e dei motivi dell'atto in questione, a condizione tuttavia che egli chieda, entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui ha preso conoscenza della sua esistenza, il testo integrale dell'atto di cui trattasi.