61995B0146

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 18 AGOSTO 1995. - GIORGIO BERNARDI CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - MEDIATORE EUROPEO - CANDIDATURA - PROCEDURA DI NOMINA - SOSPENSIONE. - CAUSA T-146/95 R.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-02255


Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


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Procedimento sommario ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Contemperamento di tutti gli interessi in causa ° Domanda di sospensione della procedura di nomina del mediatore europeo

(Trattato CE, art. 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 159, n. 7)

Parti


Nel procedimento T-146/95 R,

Giorgio Bernardi, ex dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l' avv. Giancarlo Lattanzi, del foro di Massa-Carrara (Italia), con domicilio eletto in Lussemburgo presso il ricorrente, 33, rue Godchaux,

richiedente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai signori Ezio Perillo e Christian Pennera, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il segretariato generale del Parlamento europeo,

resistente,

avente ad oggetto un' istanza di provvedimenti provvisori affinché la procedura di nomina del mediatore europeo venga sospesa e vengano rivolte al Parlamento europeo talune ingiunzioni in merito allo svolgimento ulteriore di detta procedura,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 2 luglio 1995, il richiedente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il n. C-228/95, mirante all' annullamento di numerosi atti adottati dal Parlamento europeo in esecuzione dell' art. 138 E del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il "Trattato CE"), segnatamente l' art. 159 del regolamento interno del Parlamento europeo, modificato il 16 maggio 1995, l' avviso di "appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del mediatore europeo", pubblicato il 23 maggio 1995 (GU C 127, pag. 4, in prosieguo: l' "appello per la presentazione di candidature"), e gli altri atti connessi e consecutivi riguardanti la procedura di esame degli atti di candidatura al posto di mediatore europeo, in particolare la lettera del segretario generale del Parlamento datata 15 giugno 1995, e conseguentemente, la riapertura, da parte del Parlamento europeo, della procedura di nomina del mediatore.

2 Con separata istanza depositata il giorno stesso presso la cancelleria della Corte il richiedente, ai sensi degli artt. 186 del Trattato CE e 83 del regolamento di procedura della Corte, ha presentato domanda di provvedimenti urgenti, iscritta a ruolo con il n. C-228/95 R, per ottenere, a titolo di misure provvisorie, che la procedura di nomina del mediatore europeo venga sospesa e che vengano rivolte le seguenti ingiunzioni al Parlamento europeo: che l' atto di candidatura del richiedente, corredato dei documenti giustificativi, nonché di copie delle due istanze, quella principale e quella di provvedimenti urgenti, eventualmente tradotti nelle undici lingue ufficiali, vengano resi noti a tutti i membri del Parlamento europeo; che il richiedente possa esporre le sue ragioni prima del voto di nomina del mediatore; infine che siano riaperti, se necessario, i termini per la presentazione delle candidature.

3 La Corte, con ordinanza 11 luglio 1995, avendo constatato che le domande sono di competenza del Tribunale, ha disposto il rinvio delle due cause dinanzi a detto giudice in forza dell' art. 47 dello Statuto CE della Corte. Le cause sono state iscritte a ruolo presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 1995 con i nn. T-146/95 e T-146/95 R.

4 Il Parlamento ha presentato le proprie osservazioni in merito alla presente istanza di provvedimenti urgenti in data 19 luglio 1995.

5 Prima di procedere all' esame della fondatezza dell' istanza in oggetto, è opportuno ricordare brevemente il contesto fattuale nel quale essa si situa, quale è dato ricavare dalle memorie delle parti.

6 A seguito della creazione del posto di mediatore europeo in forza degli artt. 8 D e 138 E del Trattato CE e delle norme corrispondenti contenute nei Trattati CECA ed Euratom, nel luglio del 1994 il Parlamento europeo avviava una prima procedura di nomina del mediatore. Detta procedura non dava esito. Dopo aver provveduto alla modifica delle norme applicabili, il Parlamento europeo avviava una nuova procedura di nomina con l' appello per la presentazione di candidature pubblicato il 23 maggio 1995. Secondo il dettato dell' art. 159, modificato, del regolamento interno del Parlamento europeo e dell' articolo unico dell' appello per la presentazione di candidature, queste ultime dovevano essere appoggiate da un minimo di 29 deputati cittadini di almeno due Stati membri ed essere inoltrate al presidente del Parlamento europeo entro il 16 giugno 1995.

7 Con lettera datata 9 giugno 1995, indirizzata al presidente del Parlamento europeo, il richiedente presentava la propria candidatura al posto di mediatore europeo. L' atto di candidatura non era firmato da nessun membro del Parlamento europeo ed era accompagnato da una lettera con la quale il richiedente, dopo aver parlato del suo tentativo di ottenere l' appoggio dei 29 deputati necessari, contestava la fondatezza di tale condizione e chiedeva al presidente del Parlamento europeo di diffondere il suo atto di candidatura tra i membri di detta istituzione, in modo che questi ultimi potessero esprimere il loro sostegno.

8 Con lettera datata 15 giugno 1995 il segretario generale del Parlamento europeo informava il richiedente che il suo atto di candidatura era stato protocollato, ma che la cancelleria non era autorizzata ad intervenire nella procedura di nomina, diffondendo l' atto di cui trattasi presso i membri del Parlamento.

9 Lo stesso giorno il richiedente inviava copie del proprio atto di candidatura ai presidenti dei "gruppi politici del Parlamento europeo", chiedendo loro di curarne la circolazione tra i membri dei loro rispettivi gruppi, affinché la condizione di cui trattasi potesse essere soddisfatta. Non veniva dato seguito a tale lettera.

10 Il 12 luglio 1995 il Parlamento europeo, in seduta plenaria, procedeva all' elezione del mediatore.

In diritto

11 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, ove ritenga che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

12 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative ai provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria, nel senso che non devono pregiudicare le decisioni nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 23 novembre 1994, causa T-356/94 R, Vecchi/Commissione, Racc. PI pag. II-805, punto 11).

Argomenti delle parti

13 Facendo richiamo al suo ricorso principale, il richiedente afferma l' esistenza di un fumus boni juris sulla base di quattro motivi fondati, in primo luogo, sull' incompetenza del dipendente che avrebbe "deciso" in merito alla ricevibilità degli atti di candidatura; in secondo luogo, sulla violazione di forme sostanziali, dovuta segnatamente all' assenza di una procedura chiara e inequivoca e, in particolare, di una decisione nelle forme di rito sulla ricevibilità dei suddetti atti; in terzo luogo, sull' incompatibilità dell' art. 159 del regolamento interno del Parlamento europeo e dell' appello per la presentazione di candidature con il Trattato CE e con le relative norme di esecuzione; e infine sullo sviamento di potere, sotto forma segnatamente dello sviamento di procedura, che avrebbe portato all' esclusione delle candidature dei cittadini dell' Unione europea in possesso delle più ampie garanzie d' indipendenza e competenza richieste.

14 In merito all' urgenza dei provvedimenti richiesti e al rischio che egli subisca un danno grave e irreparabile, il richiedente adduce l' importanza della figura del mediatore, il rischio particolare che la procedura adottata dal Parlamento porti ad errori nella selezione dei candidati e l' assenza di una giurisprudenza comunitaria in materia.

15 Dal canto suo, il Parlamento europeo deduce che l' istanza di provvedimenti urgenti gli è stata notificata solo il 18 luglio 1995, mentre il mediatore era già stato nominato il 12 luglio. La suddetta domanda, mirante alla sospensione della procedura di nomina del mediatore, sarebbe pertanto rimasta priva di oggetto e non sarebbe quindi necessario statuire su di essa.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

16 Occorre decidere preliminarmente in merito all' allegazione del Parlamento europeo secondo la quale la presente istanza di provvedimenti urgenti sarebbe divenuta priva di oggetto, essendogli stata notificata solo sei giorni dopo la nomina del mediatore.

17 Il giudice del procedimento sommario rileva in merito che, come ammesso dallo stesso richiedente, il 15 giugno 1995 il signor Bernardi ha avuto notizia della lettera del segretario generale del Parlamento, con la quale quest' ultimo lo informava che la cancelleria non era autorizzata a diffondere il suo atto di candidatura tra i deputati. Ebbene, solo il 13 luglio successivo i ricorsi del richiedente sono pervenuti al Tribunale, giudice competente per le controversie tra i privati e le istituzioni comunitarie. Tale ritardo è imputabile al ricorrente, il quale, presentando le sue domande alla Corte di giustizia, ha ignorato l' art. 3, n. 1, lett. c), della decisione 24 ottobre 1988, 88/591, citata, modificata dalla decisione 8 giugno 1993, 93/350, citata, rendendo pertanto necessaria l' adozione della procedura di rinvio di cui all' art. 47, secondo comma, dello Statuto CE della Corte.

18 Occorre tuttavia ricordare che, come disposto dall' art. 159, n. 7, del regolamento interno del Parlamento europeo, la procedura di nomina e di entrata in servizio del mediatore europeo si conclude con la prestazione del giuramento del candidato nominato dinanzi alla Corte di giustizia e che tale atto non è ancora avvenuto. Ciò posto, non si può ritenere che un' istanza di sospensione e di altri provvedimenti provvisori come quella presentata dal richiedente sia divenuta inutile e, pertanto, del tutto priva di oggetto. Di conseguenza, occorre esaminare se siano presenti i presupposti per la concessione dei provvedimenti richiesti.

19 Quanto al presupposto dell' urgenza, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice del procedimento sommario deve valutare l' urgenza dell' adozione dei provvedimenti richiesti, esaminando se l' esecuzione degli atti controversi, prima che venga emanata una decisione nel merito, sia tale da comportare, per la parte che sollecita siffatti provvedimenti, danni irreversibili, cui non possa essere posto rimedio neppure se la decisione impugnata fosse annullata dal Tribunale. I provvedimenti richiesti non devono, in nessun caso, malgrado la loro provvisorietà, essere sproporzionati rispetto all' interesse della resistente all' esecuzione di detti atti, neanche quando questi costituiscano oggetto di un ricorso giurisdizionale (v. ordinanza Vecchi/Commissione, citata, punto 17).

20 Occorre poi ricordare che, secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l' esito del giudizio di merito senza subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili (v. ordinanza del presidente del Tribunale 16 febbraio 1995, causa T-5/95 R, Amicale des résidents du square d' Auvergne/Commissione, Racc. pag. II-255, punto 15).

21 Ebbene, è giocoforza constatare al riguardo che, come già ricordato prima (punto 14), il richiedente si limita a richiamare considerazioni generiche sul posto di mediatore, senza accennare a un qualsiasi elemento che lo concerna specificamente, tale da costituire un principio di prova dell' esistenza, in capo a lui, del rischio di un danno grave e irreparabile. In particolare, non c' è nulla che dimostri che gli interessi del richiedente, riguardanti la possibilità di partecipare alla procedura di nomina del mediatore europeo, non possano già essere adeguatamente tutelati in sede di esecuzione dell' eventuale sentenza di annullamento della procedura di nomina, che è oggetto di contestazione.

22 Per di più, occorre contemperare gli interessi in gioco e rilevare che un' ipotetica sospensione della procedura di nomina comporterebbe un danno per l' interesse pubblico, legato alla creazione del posto di mediatore e all' entrata in funzione del primo mediatore europeo, che sarebbe sproporzionato rispetto all' interesse individuale del richiedente all' annullamento della procedura, soprattutto in considerazione del fatto che è passato più di un anno dall' avvio della precedente procedura di nomina.

23 Ciò posto, e senza che sia necessario valutare se i motivi ed argomenti dedotti dal richiedente a sostegno della sua domanda evidenzino l' esistenza di un fumus boni juris, si deve constatare che i presupposti per la concessione dei provvedimenti provvisori non sono soddisfatti e che, di conseguenza, l' istanza dev' essere respinta.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 18 agosto 1995.