61995B0126

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 13 novembre 1995. - Dumez contro Commissione delle Comunità europee. - Diniego della Commissione di instaurare un procedimento per inadempimento - Ricorso di annullamento - Ricorso per carenza - Irricevibilità. - Causa T-126/95.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-02863


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Diniego della Commissione di promuovere un ricorso per inadempimento ° Esclusione

(Trattato CE, artt. 169 e 173, quarto comma)

2. Ricorso per carenza ° Persone fisiche o giuridiche ° Omissioni impugnabili ° Omissione di promuovere un procedimento per inadempimento ° Irricevibilità

(Trattato CE, artt. 169 e 175)

Massima


1. E' irricevibile il ricorso d' annullamento presentato da una persona fisica o giuridica contro il diniego della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento contro uno Stato membro.

Detto diniego non è infatti impugnabile, da un lato, perché l' art. 169 del Trattato conferisce alla Commissione un potere discrezionale per avviare siffatto procedimento e, dall' altro, tenuto conto del fatto che una decisione negativa dev' essere valutata in funzione della domanda alla quale il diniego è stato opposto, perché la domanda cui risponde mira all' adozione da parte della Commissione di un parere motivato, che anch' esso non può costituire oggetto di un ricorso d' annullamento.

2. E' irricevibile il ricorso per carenza presentato da una persona fisica o giuridica e diretto a far dichiarare che, decidendo di non promuovere un procedimento per declaratoria d' inadempimento contro uno Stato membro, la Commissione si è astenuta dallo statuire in violazione del Trattato.

Da un lato, infatti, l' art. 175 riguarda l' inerzia costituita dall' astensione dallo statuire o dal prendere posizione, e non l' adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario. Dall' altro, il ricorso per carenza è subordinato all' esistenza di un obbligo di agire a carico dell' istituzione considerata, in modo tale che l' asserita astensione sia in contrasto col Trattato.

Orbene, dall' art. 169 del Trattato risulta che la Commissione non è tenuta a promuovere un procedimento ai sensi di detto articolo, ma che in proposito essa dispone, invece, di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli ad esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato.

Parti


Nella causa T-126/95,

Dumez, società di diritto francese, con sede in Nanterre (Francia), con gli avv.ti Alexandre Carnelutti e Jean-Pierre Spitzer, del foro di Parigi,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda diretta all' annullamento della decisione della Commissione 29 marzo 1995 di non promuovere un procedimento contro la Repubblica ellenica per inadempimento del diritto comunitario all' atto dell' aggiudicazione dell' appalto pubblico relativo al nuovo aeroporto di Atene nella località di Spata e, in subordine, diretta alla declaratoria dell' inerzia della Commissione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori C.P. Brïet, presidente, B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Fatti all' origine del ricorso

1 Il 20 giugno 1991 il governo ellenico emenava un bando di gara relativo alla progettazione, alla costruzione e alla gestione del nuovo aeroporto di Atene nella località di Spata. Detto bando veniva pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 10 agosto 1991 (GU S 151, pag. 16).

2 In seguito al deposito di nove domande di preselezione, il governo ellenico ha autorizzava quattro gruppi a presentare offerte. In base al capitolato d' oneri (Request for proposals), l' appalto di concessione di lavori comportava la creazione di una società che avrebbe gestito l' aeroporto, il cui capitale sarebbe stato detenuto nella misura del 65% da un concessionario privato e del 35% dallo Stato ellenico. La concessione sarebbe dovuta durare 50 anni. Secondo il procedimento previsto, documenti contrattuali comuni avrebbero dovuto essere redatti fra lo Stato ellenico e i due migliori candidati prescelti; in seguito, il "cash bid", vale a dire l' importo proposto per acquistare la percentuale di capitale della società concessionaria riservata al socio privato, sarebbe dovuta servire da criterio decisivo di aggiudicazione.

3 I due consorzi prescelti per partecipare alla fase finale del procedimento erano la Hochtief e l' Athens Airport Associates (in prosieguo: l' "AAA"). La ricorrente fa parte di quest' ultimo consorzio.

4 Con lettera 28 giugno 1993 le autorità elleniche informavano i due candidati di aver modificato i criteri di aggiudicazione dell' appalto.

5 Una prima relazione di valutazione delle offerte presentate nel frattempo dai due consorzi veniva elaborata verso la fine del mese di luglio 1993; essa proponeva l' aggiudicazione dell' appalto alla Hochtief. Tuttavia, a causa della caduta del governo ellenico, l' aggiudicazione dell' appalto non costituiva oggetto di una decisione formale.

6 Dopo le elezioni parlamentari, il nuovo governo decideva di rivedere e di modificare le condizioni di aggiudicazione del progetto di Spata, chiedendo ai due concorrenti, con lettera 18 febbraio 1994, di consegnargli entro il 18 marzo nuove offerte in base al principio "clés en mains", corredate di un contratto di gestione dell' aeroporto per una durata di dieci anni. Solo il consorzio AAA rispondeva a tale richiesta, in quanto il consorzio Hochtief si riteneva già aggiudicatario dell' appalto.

7 Tornando al principio della concessione, le autorità elleniche risultano aver poi adottato un sistema che comporta un finanziamento privato dell' ordine del 10%. Ancora una volta solo l' AAA rispondeva a questa proposta.

8 Successivamente, la Hochtief inviava alle autorità elleniche, nel corso del mese di maggio 1994, nuove proposte, vale a dire una partecipazione pubblica maggioritaria (al 55%) nel capitale della società di gestione dell' aeroporto, una riduzione della durata della concessione da 50 a 30 anni, nonché la rinuncia di qualsiasi diritto speciale sulla zona intorno all' aeroporto.

9 Avvertita dal consorzio AAA con lettera 26 agosto 1994, la Commissione interveniva presso le autorità elleniche. Di conseguenza, con lettera 14 settembre 1994 queste autorità invitavano i due concorrenti a precisare, entro il 23 settembre, le loro offerte. La ricorrente sostiene che, benché fosse scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il governo ellenico accettava ancora un' offerta della Hochtief datata 3 ottobre 1994.

10 Le autorità elleniche hanno proceduto ad una nuova valutazione delle offerte. Al pari della prima valutazione, la seconda ha suscitato preoccupazioni e critiche da parte dell' AAA, che avvertiva nuovamente la Commissione.

11 Dopo numerosi contatti fra gli uffici della Commissione e le autorità elleniche, queste ultime proponevano una controperizia allo scopo di stabilire se i criteri di attribuzione fossero stati applicati in modo non discriminatorio. Nel dicembre 1994 esse nominavano tre periti, i quali, al termine dei loro lavori, affermavano che i criteri di cui trattasi erano stati correttamente applicati.

12 L' AAA ha formulato seri dubbi quanto alla regolarità della relazione dei tre periti. Con lettera 20 febbraio 1995 l' AAA è ricorsa nuovamente alla Commissione circa il comportamento delle autorità elleniche nell' aggiudicazione dell' appalto.

13 Il commissario responsabile si è rivolto al Collegio dei commissari in merito alla pratica Spata. Nel corso della riunione 29 marzo 1995 la Commissione ha deciso di non promuovere un procedimento contro la Repubblica ellenica.

14 Secondo la ricorrente, il Parlamento ellenico ha approvato l' aggiudicazione della concessione al consorzio Hochtief, nonché i documenti contrattuali della concessione, conferendo a queste due serie di atti giuridici valore legislativo nel diritto nazionale.

Conclusioni delle parti e procedimento

15 In tali circostanze, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 giugno 1995, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, nel quale conclude che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione della Commissione 29 marzo 1995;

° in subordine, dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall' iniziare un procedimento per inadempimento contro la Repubblica ellenica a causa delle gravi e reiterate violazioni del diritto comunitario che questa ha commesso nell' ambito del procedimento di aggiudicazione della concessione del futuro aeroporto della città di Atene;

° condannare la Commissione alle spese.

16 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 luglio 1995, la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità, nella quale conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso irricevibile;

° condannare la ricorrente alle spese.

17 Nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, presentate il 19 settembre 1995, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia respingere l' eccezione di irricevibilità e, in subordine, riunire l' eccezione al merito.

18 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 novembre 1995, la Repubblica ellenica ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

In diritto

19 Ai sensi dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento sull' eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso di specie il Tribunale (Terza Sezione) si ritiene sufficientemente informato e decide che non occorre passare alla fase orale.

Sulla ricevibilità

Per quanto riguarda la domanda basata sull' art. 173 del Trattato CE

° Argomenti delle parti

20 Nella sua eccezione di irricevibilità la Commissione fa valere, in primo luogo, che la sua decisione di non iniziare un procedimento per inadempimento non costituisce una decisione ai sensi dell' art. 173 del Trattato. Essa rileva a questo proposito che un procedimento per inadempimento in base all' art. 169 del Trattato CE s' inizia con una fase precontenziosa la quale non implica alcun atto giuridicamente vincolante (sentenza della Corte 1 marzo 1966, causa 48/65, Luetticke e a./Commissione, Racc. pagg. 25 e 37).

21 La Commissione fa valere, in secondo luogo, che essa dispone di un potere discrezionale quanto alla promozione di un procedimento in forza dell' art. 169, il che esclude, a suo avviso, il diritto per i singoli di impugnare il suo diniego di promuovere siffatto procedimento contro uno Stato membro (sentenze della Corte, Luetticke e a./Commissione, precitata, pag. 37, e 14 febbraio 1989, causa 247/87, Star Fruit/Commissione, Racc. pag. 291, punto 13; ordinanze del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-29/93, Calvo Alonso-Cortés/Commissione, Racc. pag. II-1389, punto 55, 27 maggio 1994, causa T-5/94, J/Commissione, Racc. pag. II-391, punto 15, e 4 luglio 1994, causa T-13/94, Century Oils Hellas/Commissione, Racc. pag. II-431, punto 14).

22 In terzo luogo, la Commissione sostiene che la decisione di non promuovere il procedimento per inadempimento, anche se costituisse una decisione impugnabile, non riguarderebbe la ricorrente direttamente e individualmente. La giurisprudenza in materia di aiuti di Stato e quella relativa all' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE, in particolare le sentenze della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione (Racc. pag. 391), e 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione (Racc. pag. I-2681), non sarebbero applicabili ai procedimenti per inadempimento in quanto l' art. 169 del Trattato non conferisce alla Commissione il potere di dichiarare una violazione, né ai terzi interessati il diritto di intervenire nel procedimento amministrativo.

23 Infine, la Commissione sottolinea che gli Stati membri sono tenuti a garantire un effettivo sindacato giurisdizionale sull' osservanza delle norme del diritto comunitario in vigore; nel settore degli appalti pubblici detto obbligo è stato rafforzato in seguito all' adozione di direttive speciali in materia di ricorso (direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all' applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori; GU L 395, pag. 33; e direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all' applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni; GU L 76, pag. 14). Secondo la Commissione, gli operatori considerati da dette direttive beneficiano, conformemente al principio del "diritto di adire il giudice", dei rimedi giurisdizionali istituiti dal diritto nazionale nel rispetto delle garanzie offerte loro dal Trattato e dalla giurisprudenza della Corte.

24 La ricorrente fa valere che la dichiarazione di un portavoce della Commissione costituisce una prova sufficiente dell' esistenza di una decisione adottata dalla Commissione (sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-121). Così, la Commissione avrebbe adottato il 29 marzo 1995 la decisione di non promuovere un procedimento per inadempimento contro la Repubblica ellenica.

25 La ricorrente sostiene che la decisione 29 marzo 1995 costituisce un atto che produce effetti giuridici definitivi, tenuto conto del fatto che esso ha definitivamente posto fine all' indagine avviata dalla Commissione dopo che quest' ultima era stata avvertita dalla ricorrente stessa mediante una denuncia in data 26 agosto 1994 (sentenza SFEI e a./Commissione, precitata, punto 27). Riferendosi alle sentenze della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione (Racc. pag. 1875), e 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione (Racc. pag. 2913), la ricorrente rileva che la decisione di non iniziare un procedimento per inadempimento è equiparabile ad una decisione che chiude l' istruttoria avviata in seguito ad una denuncia nel settore della concorrenza. Essa aggiunge nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità che il fatto che la Commissione non sia tenuta ad adire la Corte non significa che gli atti adottati durante il procedimento precontenzioso siano privi di effetti giuridici.

26 La ricorrente sostiene inoltre che essa, nella sua qualità di membro del consorzio AAA, è direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata. Infatti, secondo la ricorrente, i membri del consorzio AAA sono gli unici soggetti di diritto vittime delle violazioni del diritto comunitario da parte delle autorità elleniche. La decisione di non promuovere il procedimento, che è stata emessa sulla denuncia del consorzio, identificherebbe pertanto i membri di quest' ultimo alla stessa stregua del destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195). Essi sarebbero del pari direttamente interessati in quanto gli effetti della decisione della Commissione si ripercuoterebbero direttamente sulla loro posizione di operatore economico nell' ambito del procedimento di attribuzione.

27 La ricorrente rileva che, in ogni caso, l' applicazione della giurisprudenza citata dalla Commissione (v. supra, punto 21) risulta esclusa nella specie in quanto: a) la misura nazionale considerata è di natura meramente individuale; b) le norme di diritto comunitario violate dallo Stato membro considerato rientrano nella categoria dei principi costituzionali dell' ordinamento giuridico comunitario; e c) detta violazione è avvenuta nell' ambito di procedimenti di attribuzione di appalti di lavori pubblici destinati a ricevere notevoli finanziamenti comunitari.

28 A questo proposito, la ricorrente fa valere che il ricorso in esame non mira a far modificare una normativa di carattere generale, ma a far revocare un atto di portata individuale e limitata, vale a dire l' aggiudicazione di un appalto ad un concorrente. Si tratterebbe pertanto nella specie di deferire al giudice un diniego della Commissione di punire una distorsione della concorrenza, non già di far sindacare l' opportunità di una decisione concernente norme statali. Il "self-restraint" del giudice comunitario riguarderebbe solo quest' ultimo caso.

29 La ricevibilità del ricorso si imporrebbe anche con riguardo alla natura fondamentale e costituzionale della norma giuridica violata, segnatamente il principio della parità di trattamento. La ricorrente ricorda che la Commissione è investita, nel settore degli appalti pubblici, di un compito particolare che le impone di vigilare affinché vengano rispettate la parità delle condizioni nella partecipazione alle gare di appalto, nonché l' eliminazione delle discriminazioni (sentenza della Corte 10 luglio 1985, causa 118/83, CMC e a./Commissione, Racc. pag. 2325, punto 44). La decisione impugnata pregiudicherebbe inoltre la valutazione che effettuerà la Commissione sulla regolarità dell' appalto per accordare o approvare un finanziamento comunitario.

30 La ricorrente aggiunge che il potere discrezionale conferito alla Commissione dall' art. 169 del Trattato non può avere l' effetto di sottrarre quest' ultima a qualsiasi forma di sindacato giurisdizionale (sentenza Fediol/Commissione, precitata, punto 30). Questa soluzione sarebbe, secondo la ricorrente, incompatibile con il principio del "diritto di adire il giudice", quale sancito dalla sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston (Racc. pag. 1651, punto 18), con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950 e con l' art. F, n. 2, del Trattato sull' Unione europea. Essa aggiunge che devono essere esperibili rimedi giurisdizionali contro decisioni di archiviazione della Commissione, qualora siano in gioco misure individuali che ledano uno dei diritti fondamentali riconosciuti dal Trattato ai singoli e alle imprese.

31 La ricorrente sostiene che la declaratoria di irricevibilità del ricorso si risolverebbe in un diniego di giustizia. Essa adduce che non può ottenere soddisfazione dai giudici nazionali in quanto il diritto ellenico ignora il procedimento d' urgenza che consente al concorrente escluso di ottenere la sospensione dell' attribuzione irrituale di un appalto. Peraltro, le direttive menzionate dalla Commissione non sarebbero ancora recepite in Grecia. Nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità essa aggiunge che la "convalida legislativa" effettuata dal Parlamento ellenico blocca qualsiasi ricorso al giudice nazionale tenuto conto del fatto che le giurisdizioni amministrative elleniche evitano di censurare una legge.

° Giudizio del Tribunale

32 Il ricorso proposto in forza dell' art. 173, quarto comma, del Trattato mira all' annullamento della decisione della Commissione di non dar seguito all' invito del consorzio AAA, cui appartiene la ricorrente, di iniziare un procedimento contro la Repubblica ellenica per declaratoria di inadempimento.

33 Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, i singoli non sono legittimati ad impugnare un diniego della Commissione di promuovere un procedimento per inadempimento contro uno Stato membro (sentenza Luetticke e a./Commissione, precitata, pag. 37; ordinanza della Corte 12 giugno 1992, causa C-29/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. I-3935, punto 21; ordinanze del Tribunale Calvo Alonso-Cortés/Commissione, precitata, punto 55, e 29 novembre 1994, cause riunite T-479/93 e T-559/93, Bernardi/Commissione, Racc. pag. II-1115, punto 27).

34 La giurisprudenza della Corte e del Tribunale relativa al carattere non impugnabile di un diniego della Commissione di promuovere il procedimento contemplato dall' art. 169 del Trattato si basa non solo sul potere discrezionale conferito alla Commissione dall' art. 169 del Trattato stesso, ma anche sul principio secondo cui, quando una decisione della Commissione riveste carattere negativo, essa deve essere considerata in relazione alla natura della domanda per la quale costituisce una risposta (sentenza della Corte 8 marzo 1972, causa 42/71, Nordgetreide/Commissione, Racc. pag. 105, punto 5).

35 Al fine di determinare la natura dell' atto richiesto nella denuncia del consorzio AAA, occorre ricordare che l' art. 169 del Trattato dispone: "La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia".

36 Tenuto conto del fatto che, in forza dell' art. 169 del Trattato, solo la Corte è competente a dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno, come sostiene la ricorrente, al principio della parità di trattamento e ad altre disposizioni del diritto comunitario, l' atto richiesto nella denuncia del consorzio AAA può essere consistito soltanto nell' adozione da parte della Commissione di un parere motivato (v., segnatamente, la precitata sentenza Luetticke e a./Commissione, pag. 37, e le conclusioni dell' avvocato generale Gand relative a detta sentenza, pagg. 38 e 42).

37 Orbene, dal sistema dell' art. 169 del Trattato risulta che il parere motivato costituisce solo una fase preliminare all' eventuale deposito di un ricorso per declaratoria di inadempimento dinanzi alla Corte e non può quindi essere considerato un atto che può costituire oggetto di un ricorso di annullamento. Il diniego della Commissione di promuovere un procedimento per inadempimento costituisce pertanto anch' esso un atto non impugnabile, senza che occorra esaminare se il diniego della Commissione riguardi direttamente e individualmente la ricorrente.

38 Occorre aggiungere che la gravità dell' asserita violazione del diritto comunitario e la natura assertivamente individuale dell' atto del governo ellenico menzionato nella denuncia nonché l' eventuale mancanza di rimedi giurisdizionali interni effettivi non sono in ogni caso elementi atti a modificare la qualificazione giuridica dell' atto richiesto dalla denunciante.

39 Da tutto quanto precede risulta che la domanda di annullamento è irricevibile.

Per quanto riguarda la domanda proposta in subordine basata sull' art. 175 del Trattato CE

° Argomenti delle parti

40 Nella sua eccezione di irricevibilità la Commissione rileva come da una giurisprudenza costante risulti che è irricevibile il ricorso basato sull' art. 175 del Trattato diretto a far dichiarare che essa si è astenuta dallo statuire in violazione del Trattato non avendo promosso contro uno Stato membro un procedimento per declaratoria di inadempimento (sentenza Star Fruit/Commissione, precitata, punti 11-14; ordinanza della Corte 30 marzo 1990, causa C-371/89, Emrich/Commissione, Racc. pag. I-1555, punti 5-7; ordinanza Century Oils Hellas/Commissione, precitata, punti 12-16).

41 La ricorrente ricorda che il 20 febbraio 1995 il consorzio AAA ha invitato la Commissione ad agire contro la Repubblica ellenica. Essa aggiunge che, nel caso in cui il Tribunale consideri che la Commissione non ha preso una decisione nelle sue delibere 29 marzo 1995, la Commissione si troverebbe a decorrere dal 21 aprile 1995 in uno stato di inerzia. Tuttavia, nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, essa fa valere che la domanda diretta a far dichiarare la carenza è ormai priva di oggetto tenuto conto del fatto che la stessa Commissione ha affermato di aver preso posizione.

° Giudizio del Tribunale

42 Nella parte in cui si basa sull' art. 175, terzo comma, del Trattato, il ricorso mira a far dichiarare che la Commissione, non promuovendo contro la Repubblica ellenica un procedimento per declaratoria di inadempimento, si è astenuta dallo statuire, violando così il Trattato.

43 Il Tribunale rileva, in limine, che la Commissione ha preso posizione, ai sensi dell' art. 175, adottando la decisione controversa 29 marzo 1995. Orbene, secondo una giurisprudenza ben consolidata (sentenza della Corte 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, punto 17), l' art. 175 riguarda l' inerzia costituita dall' astensione dallo statuire o dal prendere posizione, e non l' adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario.

44 Il Tribunale ricorda, inoltre, che il ricorso per carenza previsto dall' art. 175 del Trattato è subordinato all' esistenza di un obbligo di agire a carico dell' istituzione considerata, in modo tale che l' asserita astensione sia in contrasto con il Trattato. Orbene, dall' economia dell' art. 169 del Trattato risulta che la Commissione non è tenuta a promuovere un procedimento ai sensi di detto articolo, ma che, in proposito, essa dispone di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato (sentenza Star Fruit/Commissione, precitata, punto 11; ordinanza Bernardi/Commissione, precitata, punto 31).

45 La domanda di declaratoria di carenza è pertanto irricevibile.

46 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev' essere interamente dichiarato irricevibile. Di conseguenza, non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica ellenica.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

47 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e dev' essere quindi condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.

48 Ai sensi dell' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Qualora la Repubblica ellenica abbia sostenuto spese per la sua domanda diretta ad essere ammessa ad intervenire nella causa in esame, occorre decidere che dette spese saranno a suo carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento.

3) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione. La Repubblica ellenica sopporterà le spese da essa sostenute per la presentazione della sua domanda di intervento.

Lussemburgo, 13 novembre 1995.